Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007). (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto la sussistenza del "fumus" del reato di riciclaggio, limitandosi a richiamare il rapporto di affinità tra la ricorrente e l'autore del reato presupposto, nonché la formale titolarità da parte della stessa della carica gestoria delle società nelle quali era stato reinvestito il profitto dell'attività illecita, e ad osservare che non risultava con evidenza che la medesima "non fosse consapevole della provenienza illecita di quei proventi").
Commentari • 11
- 1. Legittimo il sequestro preventivo per equivalente su conti dell’amministratore della SRL che ha evaso le imposte.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Incombe sull'amministratore della SRL, che ha avuto i conti personali sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, fornire la prova di beni della società da sottoporre a a sequestro diretto. Decisione: Sentenza n. 26257/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario Il caso. Il legale rappresentante di una SRL veniva indagato per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) al fine di evadere le imposte dirette e l'IVA per un totale superiore a 200mila euro per l'anno di imposta 2013. Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla …
Leggi di più… - 2. IL PIANO DI RISANAMENTO NON EVITA LA BANCAROTTA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, Legge Fallimentare, deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'impresa e redatto in una prospettiva di continuazione dell'attività, e non già in funzione della sua liquidazione al di fuori di qualsiasi controllo pubblico. Quando il piano è strumentale o meramente dilatorio, non esclude la configurabilità del reato di bancarotta Decisione: Sentenza n. 8926/2016 Cassazione Penale – Sezione V Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del complesso aziendale di una SRL, poi dichiarata fallita. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro …
Leggi di più… - 3. Il dies a quo della querela: non conta la data del fatto, ma la piena conoscenza del reato (Cass. Pen. n. 5686/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 febbraio 2026
La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
Leggi di più… - 4. Legittimo il sequestro preventivo per equivalente su conti dell’amministratore della SRL che ha evaso le imposte.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Incombe sull'amministratore della SRL, che ha avuto i conti personali sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, fornire la prova di beni della società da sottoporre a a sequestro diretto. Decisione: Sentenza n. 26257/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario Il caso. Il legale rappresentante di una SRL veniva indagato per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) al fine di evadere le imposte dirette e l'IVA per un totale superiore a 200mila euro per l'anno di imposta 2013. Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla …
Leggi di più… - 5. Riesame sequestro 231: Generica l'eccezione di incompetenza se non è indicato il giudice competenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 gennaio 2023
Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2014, n. 16153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16153 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/02/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 289
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 40356/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LV NT N. IL 13/02/1928;
avverso l'ordinanza n. 235/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 10/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giovanni Di Benedetto, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10-12 luglio 2013 il Tribunale del riesame di Palermo, previa esclusione del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 648 bis c.p. per la somma di Euro 3.800.000,00 (capo d'imputazione sub 73), ha confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo con decreto del 17 giugno 2013 sui beni nella disponibilità di Di AL AN, quale rappresentante legale delle società A.DI.LAT. s.a.s. e CO.F.ARG. s.r.l., per il riciclaggio della somma di denaro pari all'importo di Euro 733.000,00, ritenuta una porzione di profitto incamerata dalle imprese del genero, ET TI, e proveniente dalla commissione dei reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
2. Avverso la su indicata pronuncia del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata, deducendo vizi di violazione ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., artt. 322 ter e 648 bis c.p., in ragione dell'apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della consapevolezza della provenienza illecita delle somme, e dunque con riguardo all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, oltre che all'aspetto oggettivo del reato contestato ed alla mancata limitazione dell'importo del sequestro in proporzione alla quota relativa alla partecipazione societaria dell'indagata. È stata attribuita alla ricorrente, in tal modo, una sorta di responsabilità di posizione dovuta alla parentela, in assenza di qualsivoglia concreta indicazione di elementi dimostrativi della consapevolezza dell'illiceità dei beni trasferiti alle società dalla stessa partecipate.
Una totale omissione della motivazione rispetto alle puntuali doglianze difensive articolate in sede di riesame è infine riscontrabile con riguardo all'adozione del sequestro per l'intero importo di Euro 733.000,00, a carico di ciascuno dei coindagati, così sottoponendo al vincolo cautelare reale beni per un valore complessivo superiore al profitto del reato come determinato dallo stesso G.i.p., tenuto conto del fatto che la quota detenuta dall'indagata nelle società A.DI.LAT. s.a.s. e CO.F.ARG. s.r.l. è pari al 33,33% del capitale sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
4. È noto che, in sede di riesame delle misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 254394). Nel sequestro preventivo, dunque, la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" della sua esistenza da parte del P.M.. Ne discende che il Tribunale del riesame deve rappresentare in modo puntuale e coerente, nella motivazione dell'ordinanza, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, dimostrando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, dep. 20/04/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, dep. 12/11/2013, Rv. 257816). Siffatto controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale del singolo caso concreto, deve necessariamente involgere anche i profili inerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché di immediato rilievo (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 21/01/2009, Rv. 242650; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, dep. 04/06/2007, Rv. 236474; Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Del dispiegarsi di tale necessario sforzo argomentativo non v'è traccia nella motivazione dell'impugnata ordinanza, che non chiarisce, al di là della mera responsabilità di "posizione" ricollegabile al rapporto di affinità con il ET ed alla formale titolarità delle due società di cui l'indagata risulta essere solo legale rappresentante, senza esercitarvi concreti poteri di amministrazione, ovvero significative funzioni gestorie, quali siano le specifiche note modali della ipotizzata condotta di riciclaggio, tenuto conto, sulla base della pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep. 24/04/2008, Rv. 239844), che integra tale delitto il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere.
La fattispecie di riciclaggio, invero, pur essendo a forma libera, richiede in ogni caso che la relativa condotta sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, dep. 04/11/2011, Rv. 251194).
Nè sembrano emergere, dalla motivazione, dati sintomatici della presenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, integrato, come è noto, dalla forma generica del dolo, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, senza richiedere alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, dep. 11/01/2011, Rv. 249445). A tale riguardo, per vero, solo perplessi aprono i piaggi argomentati dedicati alla disamina di tale specifico profilo, la cui presenza viene apprezzata dal Tribunale non sulla base di dati oggettivamente dimostrativi del consapevole e volontario contributo che l'indagata - di età, peraltro, assai avanzata - avrebbe fornito alla realizzazione di operazioni in concreto orientate ad assicurare al nucleo familiare la disponibilità di somme di illecita provenienza, ma solo in negativo, attraverso l'apodittica affermazione che, allo stato, l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere esclusa, non emergendo "con evidenza che la Di AL non fosse consapevole della provenienza illecita di quei proventi".
5. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014