Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2014, n. 29585
CASS
Sentenza 14 maggio 2014

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La responsabilità dell'institore per gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale posti in essere durante la gestione affidatagli è subordinata alla sola condizione che l'imprenditore da cui egli abbia ricevuto la preposizione sia dichiarato fallito, non essendo invece necessario anche il fallimento personale dello stesso institore, atteso il disposto di cui all'art. 227 legge fall. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciata nei confronti dell'institore nonostante la revoca del fallimento dichiarato a carico di quest'ultimo).

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  • 1Institore: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2014, n. 29585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29585
Data del deposito : 14 maggio 2014

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