Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
La responsabilità dell'institore per gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale posti in essere durante la gestione affidatagli è subordinata alla sola condizione che l'imprenditore da cui egli abbia ricevuto la preposizione sia dichiarato fallito, non essendo invece necessario anche il fallimento personale dello stesso institore, atteso il disposto di cui all'art. 227 legge fall. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciata nei confronti dell'institore nonostante la revoca del fallimento dichiarato a carico di quest'ultimo).
Commentario • 1
- 1. Institore: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2014, n. 29585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29585 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 14/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 1459
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 27809/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI LA N. IL 13/10/1953;
avverso la sentenza n. 397/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, par il ricorrente, l'avv. Angeletti Riziero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19/4/2013, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Marsala, che aveva condannato IZ LA a pena di giustizia per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa quale institore della ditta individuale IC ES, dichiarata fallita il 18/12/2000.
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudice del merito, l'imputato distrasse il complesso aziendale e i beni dell'impresa per un valore complessivo di L. 48 milioni, ceduti a terzi senza corrispettivo, oppure si appropriò del corrispettivo versato dall'acquirente. Inoltre, tenne le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione. Sotto il primo profilo si duole che la condanna per bancarotta sia stata pronunciata nonostante la revoca del fallimento a suo carico con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22/4/2008. Sotto il secondo profilo si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui è stata affermata la sua responsabilità. Deduce l'assenza di prova circa l'incasso della somma di 48 milioni che, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto per la vendita dell'azienda e l'insussistenza di un passivo fallimentare, a prova del fatto che non furono distratte attività da parte sua. Infatti, aggiunge, la ditta fu dichiarata fallita per un debito personale della IC. Contesta, infine, la prova della ricezione delle scritture contabili al momento del rilascio della procura institoria o che le stesse siano rimase nella sua disponibilità dopo la cessione dell'azienda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. La responsabilità dell'institore per i reati fallimentari è prevista espressamente dall'art. 227 L. Fall., allorché nella gestione affidatagli si sia reso responsabile di uno dei reati preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 L. Fall.. Non è affatto necessario che l'institore sia dichiarato fallito personalmente per rispondere penalmente dei reati fallimentari, giacché l'art. 227 cit. dispone che all'institore "si applicano" le pene previste negli articoli suddetti, ove "l'imprenditore" sia dichiarato fallito. Evidente è, pertanto, la volontà del legislatore di estendere all'institore - salve le limitazioni connaturate alla sua posizione - la responsabilità penale per gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale posti in essere nella gestione affidatagli, alla semplice condizione che l'imprenditore sia dichiarato fallito. Trattasi di responsabilità per fatto proprio, giacché l'institore può, ex art. 2204 c.c., compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni stabilite nella procura;
ed è responsabile, insieme all'imprenditore, dell'osservanza della tenuta delle scritture contabili (art. 2205 c.c.). Egli assume, quindi, nell'ambito dell'impresa, al pari dell'imprenditore e insieme a lui, una posizione di garanzia rispetto alla destinazione dei beni aziendali e alla corretta tenuta delle scritture contabili, che ne importa la sottoposizione alle norme penali poste a presidio degli interessi tutelati (Cass., n. 8705 del 24/6/1992; n. 867 del 21/6/1971). Nessun rilievo assume, di conseguenza, la circostanza che il fallimento dichiarato a suo carico sia stato revocato, giacché la sua responsabilità è collegata alla posizione assunta nell'impresa e agli atti concretamente posti in essere in violazione delle regole di corretta gestione aziendale.
2. Il concorso di IZ nella bancarotta è provato dalle concordi dichiarazioni di IC ES e IN NT, da cui è stato appreso che nel novembre del 1999 l'azienda gestita dall'imputato fu venduta per la somma di L. 48.000.000, di cui L.
8.000.000 versati contestualmente alla stipula ed altri 40.000.000 da versare in dieci rate mensili. Peraltro, avendo l'azienda subito un incendio qualche mese dopo, il IZ pretese comunque dall'acquirente l'immediato pagamento del prezzo, venendo accontentato: circostanza confermata dallo stesso IZ al curatore fallimentare, con l'aggiunta di aver utilizzato la somma per il pagamento dei fornitori, senza che di ciò risulti la benché minima traccia nella documentazione della ditta (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado).
Quanto alla bancarotta documentale, depongono contro il IZ le non equivoche risultanze dibattimentali, quali ricostruite dai giudici di merito e nemmeno da lui contestate, da cui è emerso che nessuno dei libri necessari alla comprensione delle vicende aziendali (registro degli acquisti e registro dei beni ammortizzabili) fu da lui tenuto, nemmeno nel periodo della sua gestione (dall'ottobre 1998 al novembre del 1999), e che anche le ulteriori scritture contabili furono tenute in modo lacunoso e frammentario, sicché non è stato possibile al curatore ricostruire la situazione patrimoniale dell'azienda e nemmeno individuare creditori e debitori. A fronte di siffatta motivazione, per nulla incompleta o illogica, il ricorrente non fa che riproporre giustificazioni contraddittorie e assertive (contesta di aver avuto la disponibilità di somme che egli stesso ha dichiarato di aver ricevuto;
adduce l'assenza di passivo che - oltre a non essere rilevante per l'esistenza della bancarotta - è contraddetta dalla stessa dichiarazione di fallimento, avvenuta su iniziativa dei creditori) o appellarsi all'assenza di prova della distrazione, che è insita nella accertata disponibilità di somme non utilizzate nell'interesse dell'impresa; ovvero adduce la mancata consegna, da parte dell'imprenditore, di libri e scritture che era (anche) suo obbligo impiantare e tenere.
Pertanto il giudizio espresso dal Tribunale, che ha operato una logica valutazione delle risultanze processuali, apprezzandone correttamente la rilevanza, non merita alcuna censura, tanto più che le censure dedotte dal ricorrente devono ritenersi inammissibili, essendo apodittiche o dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate in sede di merito.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi motivi di colpa nella proposizione del ricorso, la condanna dello stesso al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014