Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2001, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
02745 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto RICONOSCIMENT SEZIC E PRIMA C VILE FIGLIO NATURALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9815/00 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 5717 Cron. Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 872 Rep. Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI - Ud.10/01/2001 Rel. Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA dal Sig. I SOLE 24 ORE Richiesta copia studio, sul ricorso proposto da: DO IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE per diritti L. 3 ik 2.6 FEB. 2001 IL CANCELLIERE DELLE MILIZIE 34, presso l'avvocato ROCCO AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CHIRILLO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta procura in calce al ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. OR GIOR ricorrente per diritti L. 3000 11.26.02.01
contro
IL CANCELLIERE CATALDO ANTONIO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimato Richiesta copia studio НС avversO la sentenza n. 2/99 della Corte d'Appello di dal Sig. REGGIO CALABRIA, Sezione Minori, depositata il per affitti 3000 27.02.0 A #PACELLIERE 2001 16/03/99; RE 3000 CANCELLE 58 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 C454501 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore Richiesta copia studio dal Sig. DAMATI SALVAGO;
3000 per diritti L. udito per il ricorrente, 1'Avvocato Chirillo, che ha 27 PER 2001- IL CANCELLIERE chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1500 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso ANCELLER per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. 0294036 Svolgimento del processo D294037 Con sentenza del 23 dicembre 1996, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria accolse la domanda con CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cui ON CA, deducendo di avere procreato con UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. #1 AB AR, il minore RO AR e di non aver effet- per diritti L. 2007 conseguito il consenso di quest'ultima che aveva 27.02.01 IL CANCELLIEREtuato per prima il riconoscimento del figlio, aveva chiesto un provvedimento che tenesse luogo del consen- so mancante dell'altro genitore. La Corte di appello di Reggio Calabria, sezione Rilasciata copia legale * Sig. AGOSTINO Minorenni, ha respinto l'appello della AR con sen- per diritti 2000+2 tenza del 16 marzo 1999, con la quale ha 'osservato 11 24591 IL CANCELL:075 che, dovendosi presumere l'esistenza di un interesse del minore al riconoscimento dell'altro genitore, il rifiuto diviene legittimo solo in presenza di seri e giustifi- cati motivi;
che nel caso non ricorrevano neppure in CANCELLER conseguenza dell'informativa dei Carabinieri di Locri RITTI 00119253 ove si evidenziava la dubbia condotta del CA, spesso notato in compagnia di pericolosi pregiudicati del luogo, in quanto la stessa risultava oggettivamente influenzata dalla parentela di quest'ultimo con il capo dell'omonima cosca: laddove il richiedente era incensu- rato, nessuno specifico addebito gli era mosso e si era peraltro trasferito a Torino ed il riconoscimento del figlio non poteva perciò sotto nessun profilo costitui- re neppure futuro motivo di turbamento psichico del mi- nore. Per la cassazione di questa sentenza, AB Maran- do ha proposto ricorso per due motivi. Il CA non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo, la AR, denuncindo viola- zione dell'art.5 della legge 835 del 1935 e 38 disp.att.cod. civ., eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché emessa dai soli magistrati togati in- dicati nell'epigrafe del provvedimento, e perché adotta- ta in data 1 marzo 1999 da un collegio diverso da quel- lo che in data 19 febbraio 1999 risultava aver parteci- pato alla camera di consiglio e si era riservato di de- cidere. Il ricorso è fondato. La Corte di appello, infatti, ha deciso 3 sull'appello proposto da AB AR contro una sen- tenza del Tribunale per i minorenni in tema di ricono- scimento del figlio naturale ex art.250 cod.civ. che l'art.38, 1° comma disp.att. cod.civ. attribuisce espressamente alla cognizione di detto giudice. Pertanto, in base al combinato disposto degli art. e 58 del r.d. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario detta impugnazione andava decisa dalla sezione per minorenni della Corte di appello di Reggio Calabria l'intervento di due esperti, che doveva giudicare con un uomo ed una donna aventi i requisiti prescritti dal- la legge, i quali si aggiungevano ai tre magistrati della sezione. Per converso, dall'epigrafe della sentenza risulta che la stessa è stata emessa soltanto da questi ultimi (dr. A. Mazzù, in funzione di Presidente, dr. B. Finocchiaro, che ne è stato l'estensore e l'ha, perciò sottoscritta, dr. R. Palermo), senza che a detta decisione abbia partecipato alcun componente priva- to;
per cui la stessa risulta affetta da nullità insana- bile per vizio della composizione del collegio giudi- cante. D'altra parte, detto collegio risulta altresì di- verso da quello che aveva partecipato alla udienza ca- merale del 19 febbraio 1999 al termine della quale si 4 era riservato di decidere, in quanto dal relativo ver- bale che la Corte può esaminare essendo stato denuncia- to un error in procedendo, risulta che quest'ultimo era composto oltrecchè dai sudetti magistrati, anche dai due componenti privati richiesti dal menzionato art.58 del r.d. 12/1941 (dr. Furfaraso e dr. Genova). Laddove la sentenza risulta pronunciata senza detti componenti privati e peraltro nella camera di consiglio tenuta 1'1 marzo 1999, in violazione della regola tratta dal com- binato disposto degli art.132,158,275 ult.comma e 276 cod.proc.civ. dal quale si ricava il principio dell'im- mutabilità del giudice (e, quindi ove lo stesso abbia composizione collegiale, dell'immodificabilità dei suoi componenti) a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa. E comporta che questa deve es- sere deliberata dallo stesso giudice davanti al quale si è svolta la discussione e che l'ha assunta in deci- sione e che sempre dallo stesso giudice ne deve essere redatta la motivazione: altrimenti venendo meno in ra- gione della sostituzione del giudice quel rapporto di collegamento che deve sussistere almeno da tale evento fra la causa ed il giudice decidente e risultando la decisione come deliberata a non iudice e, quindi, af- fetta da nullità insanabile ai sensi dell'art.158 necessità di una nuova cod. proc. civ. con conseguente 5 deliberazione (Cass.13831/1999; 1473/1999; 983/1998). L'accoglimento del primo, pregiudiziale motivo, comporta l'assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte (. . di appello di Reggio Calabria, sez.minorenni in diversa . c c O ( composizione, che provvederà, altresì, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
4 9 La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assor- 3 9 bito il secondo, cassa la sentenza impugnata in rela-. zione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al- la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez.minorenni, in diversa composizione. Cosi' deciso in Roma, il 10 gennaio 2001 Il Consigliere estensore 1 Presidente Salvatore Salvago VIL CANCEL DO TM TE SUPO MESAZIONE Depict 24 FEB 2001 CANDAL 290000 6