Articolo 2205 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2205.

(Obblighi dell'institore).

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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