Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni.
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni usciti dal patrimonio sociale, in quanto sull'imprenditore grava, per la sua posizione di garanzia verso i creditori, l'obbligo di giustificare la perdita o l'impiego delle risorse dell'impresa; ciò non determina un'inversione dell'onere della prova, ma costituisce applicazione dei principi propri della disciplina concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione conseguente al pagamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti può essere provata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'effettiva acquisizione dei beni al patrimonio sociale o della destinazione delle somme versate, in virtù della posizione di garanzia che l'imprenditore assume nei confronti dei creditori, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; tuttavia, la natura distrattiva dell'operazione deve essere specificamente motivata in relazione a ciascun fatto contestato, non potendo essere affermata in modo apodittico. Massima a cura dell'Osservatorio Reati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2008, n. 7048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7048 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 4269
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 028784/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH FILIPPO, N. IL 04/08/1949;
avverso SENTENZA del 04/05/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale della stessa città nella parte relativa alla dichiarazione di responsabilità del AN per il reato di bancarotta fraudolenza patrimoniale e, in parziale riforma della stessa, ha ridotto la pena ad un anno e mesi sei di reclusione.
2. L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo carenza e manifesta logicità della motivazione e, in particolare, violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alla effettiva esistenza dei beni ritenuti distratti dal patrimonio della fallita e della esistenza dei destinatari di tali beni.
3.- Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha logicamente dato giustificazione di tale distrazione affermando che la presenza, nel patrimonio della società fallita, della macchina del caffè e della tostatrice era provata dal fatto che tali beni erano normale corredo dell'attività imprenditoriale e che le autovetture vendute, il cui corrispettivo era stato distratto, risultavano acquistate il 15 e il 22 dicembre 1998.
Orbene, questa Corte ha avuto modo di affermare costantemente che sia l'imprenditore individuale, che è illimitatamente responsabile con tutti i beni presenti e futuri ex art. 2740 c.c., che gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento. (Cass., sez. 5, 15 dicembre 2004,n. 3400, sez. 5, 31 gennaio 2000, n. 997, sez. 5, 17 maggio 1996, n. 9430,, sez. 5, 08 ottobre 1997, n. 11703). Pertanto, il AN avrebbe dovuto dare conto della destinazione dei beni della società, o del loro corrispettivo monetario, cosa che non ha fatto, tenuto conto che i beni - la macchina per il caffè e la tostatrice, normale correndo dell'attività imprenditoriale nonché le autovetture che risultavano acquistate nel dicembre 98 - non sono stati rinvenuti dalla curatela. 4.- Ne consegue la declaratoria di inammissibilità e, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente del pagamento delle spese del procedimento. Poi, in relazione alla sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale e al fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente è tenuto anche al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, per le ragioni di inammissibilità, nella misura di Euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009