Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2011, n. 7588
CASS
Sentenza 26 gennaio 2011

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La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa; accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ.; infatti, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2011, n. 7588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7588
Data del deposito : 26 gennaio 2011

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