Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa; accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ.; infatti, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2011, n. 7588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7588 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/01/2011
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 251
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 4086/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA CO, nato il [...];
MA AU, nato il [...];
LO AR PI, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 6.7.2008;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino) che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. IN FATTO
La Corte d'Appello di Palermo ha confermato - in data 6.7.2009 - la condanna inflitta il 30.5.2007 a TA, LL e LO AR perché ritenuti responsabili, nella loro veste di amministratori (e LO AR responsabile del settore amministrativo) - di bancarotta fraudolenta impropria, sia patrimoniale sia documentale, nonché in relazione alla fattispecie di bancarotta societaria (sia per infedeltà patrimoniale sia per infedeli comunicazioni sociali) di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, in conseguenza del fallimento di COOPERATIVA AGRICOLA
BAGHERESE dichiarato in Palermo il 19.6.1999.
Avverso la decisione i ricorsi interposti per i tre imputati, ma nella medesima articolazione, lamentano, con indistinta e complessiva argomentazione critica:
- l'erronea applicazione della legge penale essendo scorretto il procedimento argomentativo seguito dai giudici di merito che partendo dal corredo documentale di impresa, inteso quale confessione dell'imprenditore, addebita a costui la condotta di distrazione - con inversione dell'onere della prova - quando i beni non risultino presenti nell'inventario fallimentare: le oscillazioni di giurisprudenza al riguardo attestano che tale situazione al più evidenzia un mero indizio, non univoco, potendo la scomparsa del cespite dipendere da fatti estranei alla condotta dell'accusato;
- l'inosservanza della legge processuale nell'aver rigettato, con motivazione pressoché inesistente, l'istanza di integrazione della istruttoria dibattimentale mediante perizia contabile che desse ragione delle anomalie riscontrate;
- l'inosservanza della legge processuale nell'aver trascurato che la nuova formulazione dell'art. 533 c.p.p. impone che la condanna sia decisa "al di là di ogni ragionevole dubbio" indicazione che non risulta seguita dalla sentenza impugnata;
IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Il primo mezzo trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiare normativa concorsuale. Innanzitutto l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. In secondo luogo, la L. Fall., art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello.
Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione).
Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non è esatto l'assunto (soltanto accennato, per il vero dal ricorrente, senza una diretta conclusione in termini di censura) secondo cui la risultanza documentale dell'impresa acquisisce natura di prova confessoria del fallito sulla disponibilità o sulla tipologia dei beni (di poi non rinvenuti). Infatti, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento. della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni che non sono stati rinvenuti in seno all'impresa.
Questo accertamento non è condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale della stessa ne' essa obbedisce - per quel che concerne il delitto in discorso alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 c.c., al pari della confessione. Infatti, ai sensi dell'art. 192 c.p.p. la risultanza deve esser valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione. Ovviamente, questa situazione non è data riscontrare se, aliunde, sia dimostrata la falsità delle scritture: nel caso in esame, vi è stata dimostrazione dell'inattendibilità del dato documentale (da cui è scaturita la contestazione del reato di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2), sicché quel corredo non risulta in sè
idoneo ad attestare con prova tranquillante l'esatta dimensione e composizione del patrimonio dell'organismo fallito. Manifestamente infondata è la censura che lamenta l'assenza di motivazione nel rigetto della richiesta di espletamento di perizia contabile: la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 10 dicembre 2009, Pacini, Ced Cass., rv. 246859). L'impugnata sentenza ha motivato sulla inutilità del richiesto adempimento con argomento attento e non illogico, così escludendo profilo di patologia processuale.
L'ultimo mezzo di impugnazione, seppur esposto "per completezza" (motivi pag. 9) è del tutto generico, poiché non precisa per quale ragione si prospetta per gli imputati la incertezza decisoria: manca, in altri termini, una prospettazione alternativa di diversa ricostruzione dei fatti o di diversa plausibile valutazione logica da cui desumere l'incertezza della soluzione o l'irragionevolezza della certezza palesata dai giudici del merito.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ogni ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011