Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti.
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Massima L'omesso versamento dei contributi previdenziali non integra, di per sé, la bancarotta fraudolenta per dissipazione, perché l'omissione non comporta un'uscita patrimoniale immediata: per configurare una bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre accertare la distrazione o la spendita ad altri fini delle risorse destinate ai contributi, o comunque una movimentazione patrimoniale incompatibile con gli interessi dell'impresa. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni usciti dal patrimonio sociale, in quanto sull'imprenditore grava, per la sua posizione di garanzia verso i creditori, l'obbligo di giustificare la perdita o l'impiego delle risorse dell'impresa; ciò non determina un'inversione dell'onere della prova, ma costituisce applicazione dei principi propri della disciplina concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione conseguente al pagamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti può essere provata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'effettiva acquisizione dei beni al patrimonio sociale o della destinazione delle somme versate, in virtù della posizione di garanzia che l'imprenditore assume nei confronti dei creditori, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; tuttavia, la natura distrattiva dell'operazione deve essere specificamente motivata in relazione a ciascun fatto contestato, non potendo essere affermata in modo apodittico. Massima a cura dell'Osservatorio Reati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2013, n. 22894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22894 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/04/2013
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1257
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 29695/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EO OL, nato a [...], il [...];;
avverso la sentenza del 20/10/2011 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Gasparin Mattia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 ottobre 2011 la Corte d'appello di Genova confermava la condanna alla pena di giustizia di AN EO OL per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della G.I.M. s.r.l. dichiarata fallita l'8 novembre 2002. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 192 C.p.p. avendo la Corte territoriale ritenuto la responsabilità dell'imputato per la distrazione di contributi ministeriali per oltre L. seicento milioni, nonostante nel dibattimento di primo grado fosse stata raggiunta la prova dell'effettiva erogazione alla società di solo la metà dei finanziamenti deliberati.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito alla ritenuta distrazione dei suddetti contributi. In particolare si evidenzia come dalla prova acquisita risulterebbe che gli stessi non erano stati concessi solo per l'acquisto di nuovi macchinari, ma altresì per l'esecuzione di opere murarie la cui eventuale effettiva esecuzione non è stata oggetto del necessario accertamento, ne' tantomeno di attenzione da parte della Corte territoriale.
2.3 Con il terzo motivo si denuncia nuovamente la violazione dell'art. 192 c.p.p. questa volta in ordine all'affermata responsabilità del AN per il reato di bancarotta documentale. In proposito il ricorrente contesta l'effettivo raggiungimento della prova della qualifica di amministratore di fatto, riconosciuta all'imputato sulla base della deposizione dell'amministratore di diritto (SE Sebastiano), la cui credibilità sarebbe però stata ritenuta sull'erroneo presupposto della sua carenza d'interesse a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie. Infatti se è vero che quest'ultimo era stato assolto dai reati per cui si procede, sullo stesso ancora pendeva il rischio di un'azione civile per i danni causati alla società nel corso della sua gestione. Nè sufficiente a suffragare le conclusioni assunte dai giudici d'appello sarebbe il contenuto delle testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotto le indagini, atteso che in proposito questi avrebbe confermato la circostanza fondandosi esclusivamente su personali supposizioni.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente contesta, sempre con riguardo alla bancarotta documentale, la tenuta argomentativa della sentenza, la quale avrebbe trascurato quanto riferito dal curatore fallimentare in merito all'effettiva possibilità di ricostruire lo stato patrimoniale della fallita e in particolare la perdita maturata alla chiusura dell'esercizio dell'anno 2000, nonché le dichiarazioni di altri testi in ordine alla regolare tenuta della contabilità anche nel primo semestre dell'anno 2001 e il fatto che la Guardia di Finanza aveva reperito documentazione contabile e fiscale idonea a consentire la ricostruzione sommaria del volume d'affari relativo a tale esercizio. Non di meno la Corte territoriale avrebbe altresì ignorato la denuncia del furto della documentazione contabile e fiscale presentata dalla società nel luglio del 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi, attinenti all'imputazione di bancarotta distratti va, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi risultano peraltro infondati.
1.1 Il ricorrente eccepisce innanzi tutto che non essendo stato provato il versamento della seconda tranche del finanziamento governativo, non poteva essere ritenuta la sua distrazione in difetto dell'accertamento dell'effettivo ingresso della relativa somma nel patrimonio della fallita. Ma la sentenza impugnata ha evidenziato come nel dibattimento di primo grado fosse stato acclarato che l'importo dell'intero contributo era stato già anticipato da un istituto bancario ben prima che il competente ministero procedesse al suo pagamento e come la distrazione avesse quindi avuto ad oggetto proprio tali anticipazioni. Quindi nelle casse della società era effettivamente confluito del danaro di cui l'imputato non ha saputo giustificare la sorte ne' dimostrare, come invece gli spettava avendo assunto di fatto la gestione della fallita, l'utilizzo nell'interesse della società, risultando invece che certamente lo stesso non fosse stato impiegato per l'acquisto dei macchinari cui il finanziamento era finalizzato, risultando anzi l'alterazione delle fatture relative all'acquisizione in permuta di macchinari usati (peraltro anch'essi non rinvenuti dalla curatela) nell'evidente tentativo di far figurare i medesimi come nuovi e coprire in tal modo la distrazione consumata. Era dunque irrilevante stabilire se l'erogazione dei contributi governativi fosse stata o meno completa e correttamente la Corte territoriale non si è soffermata sul punto senza con questo compromettere la tenuta argomentativa della sentenza impugnata.
1.2 Nè può ritenersi fondata l'altra doglianza sollevata dal ricorrente in relazione al mancato accertamento dell'eventuale impiego delle risorse acquisite per realizzare le opere murarie cui pure sarebbe stato condizionato il finanziamento governativo. In proposito deve innanzi tutto osservarsi come il profilo non fosse stato oggetto di devoluzione con i motivi d'appello e come sul punto il ricorso si riveli comunque generico, atteso che l'indicazione dell'atto probatorio da cui risulterebbe la circostanza che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare si rivela del tutto carente, consistendo nell'evocazione di meri brani selezionati estratti dalla deposizione del consulente del pubblico ministero in violazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani o a sintetizzarne in maniera autonoma il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023;
Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
1.3 Ma anche a prescindere da quanto testè evidenziato, va ribadito che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta - come in sostanza hanno fatto i giudici di merito - dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Nell'elaborare le sue lamentele il ricorrente infatti trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso deve quindi ricordarsi che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3, L. Fall., (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione).
1.4 Ne consegue pertanto che la mera prospettazione dell'esistenza di un concorrente scopo cui era finalizzato il finanziamento è insufficiente ad evidenziare una lacuna nella tenuta argomentativa della motivazione della sentenza, giacché a monte era compito dell'imputato - sempre in ragione della sua qualifica di amministratore di fatto e in quanto tale titolare dei medesimi obblighi da cui è gravato quello di diritto - dimostrare che le somme pervenute alla società fossero state effettivamente utilizzate per realizzare tale obiettivo.
3. Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato, atteso che la prospettazione di un rischio meramente teorico di esposizione dell'amministratore di diritto ad un'azione di responsabilità non è sufficiente ad inficiare la tenuta logica della valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni formulata dalla Corte territoriale, che pertanto le ha legittimamente poste a fondamento della prova dell'assunzione da parte del AN della qualifica di amministratore di fatto.
Non di meno, premesso che il giudice di legittimità ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13 novembre 1997, Ambrosino, Rv. 209145), deve osservarsi come la sentenza impugnata (nella prima pagina della motivazione) faccia riferimento anche alle dichiarazioni rese dalla teste ON (che non hanno costituito oggetto di contestazione da parte del ricorrente, nemmeno con i motivi d'appello), le quali, come diffusamente illustrato nella sentenza di primo grado, convergono con quelle del SE nell'indicare l'imputato quale l'effettivo gestore della fallita. È dunque evidente non solo che il racconto del SE ha trovato un riscontro idoneo a sanarne eventuali deficit di credibilità, ma che la prospettazione di tale deficit non è sufficiente a dimostrarne la decisività ai fini dell'esclusione della tenuta dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
4. Infondato è infine anche l'ultimo motivo.
4.1 In proposito deve innanzi tutto ricordarsi che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile;
ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 10423 del 22 maggio 2000, Piana G ed altri, Rv. 218383). Sussiste dunque il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili per l'appunto solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19 aprile 2010, Suardi, Rv. 247965).
4.2 La Corte territoriale ha in maniera non manifestamente illogica tratto la convinzione della responsabilità dell'imputato per la bancarotta documentale dalle dichiarazioni del m.llo Serrelli e della curatrice fallimentare, i quali hanno concordemente certificato il mancato rinvenimento di tutte le scritture contabili relative all'esercizio del 2001, mentre la seconda ha precisato di essere entrata in possesso esclusivamente di alcuni documenti (fatture passive e buste paghe dei dipendenti) risultati inidonei a consentire l'effettiva ricostruzione del movimento degli affari della fallita, stante la loro incompletezza e lacunosità.
A tali argomentazioni il ricorrente contrappone l'affermazione per cui i documenti rinvenuti avrebbero invece consentito una "ricostruzione sommaria" del movimento degli affari. A parte il fatto che tale affermazione è non poco apodittica, contrastando con quanto risulta dalla sentenza in merito all'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalla curatrice (le quali peraltro non sono state oggetto di specifica contestazione), deve evidenziarsi come sia lo stesso ricorrente ad ammettere che la suddetta documentazione era al più idonea a garantire soltanto una "sommaria" ricostruzione del volume d'affari della fallita nell'esercizio 2001, che di per sè risulta incompatibile con quel dovere gravante sull'imprenditore di consentire invece una effettiva e precisa conoscenza agli organi fallimentari dell'andamento della gestione dell'impresa di cui si è detto in precedenza e che all'evidenza impone quel plus di diligenza nell'accertamento che giustifica la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
4.3 Quanto alla mancata appostazione della perdita maturata alla fine del 2000 il ricorso si rivela poi manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale non ha fondato la conferma della sentenza di primo grado su tale circostanza, riconoscendo come la curatrice avesse invece affermato il contrario, provvedendo così di fatto a ridimensionare l'estensione della contestazione, fermo restando che la confusa documentazione in relazione all'esercizio successivo costituiva fatto sufficiente a giustificare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale.
4.4 Con riguardo al presunto furto della contabilità il ricorso si rivela nuovamente inammissibile perché generico, atteso che la circostanza viene meramente evocata, ma il ricorrente in alcun modo ha provveduto ad identificare l'atto che ne avrebbe veicolato la prova nel processo e ciò a tacere del fatto che il vizio del travisamento della prova, per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 3 febbraio 2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636), il che non è avvenuto nel caso di specie, dove la Corte territoriale ha fatto riferimento al medesimo compendio probatorio utilizzato dal giudice di prime cure, nel mentre con i motivi d'appello alcuna doglianza era stata sollevata con riguardo alla mancata considerazione della menzionata denunzia di furto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013