Sentenza 18 dicembre 2020
Massime • 1
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
Commentario • 1
- 1. Riesame: In caso di appello del PM, la riforma sfavorevole non impone una motivazione rafforzata.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 marzo 2022
In sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (da ultimo vds. Sez. 5, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2020, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
0432 1-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.Sez. 111 /2020 IA CO Maria Teresa Belmonte CC 18/12/2020 Paola Borrelli R.G.N. 27350/2020 Matilde Brancaccio EP RD Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO GI, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2020 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che, nel rinviare alle richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, Avv. Giovanni Piccolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 15/06/2020 il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di IT GI in relazione ai reati di cui ai capi 4, if 26, 28, 38 e 44, nonché in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata con riferimento ad altre imputazioni, ha riqualificato i fatti di cui ai capi 34 e 35 ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., ed ha confermato nel resto la misura cautelare applicata.
1.1. Il procedimento, denominato "Waterfront", ha ad oggetto plurimi reati contro la P.A. e la fede pubblica, commessi da imprenditori, talora in concorso con pubblici ufficiali compiacenti, protagonisti di un sistema illecito nell'aggiudicazione, gestione ed esecuzione di appalti pubblici nella piana di Gioia Tauro, ed è collegato ad un più ampio procedimento, denominato "Cumbertazione", nell'ambito del quale furono emesse numerose ordinanze cautelari, personali e reali, nel gennaio del 2017. 1.2. Il procedimento "Cumbertazione" aveva ad oggetto le attività dei componenti della famiglia AG, imprenditori nel settore edile, ritenuti "imprenditori di riferimento della cosca OM nel settore dei lavori pubblici edilizio/urbanistici"; in tale contesto, venivano contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, una pluralità di reati di turbativa d'asta, ed il reato di associazione per delinquere finalizzata alle turbative d'asta, aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca OM. Le turbative erano preordinate sia alla acquisizione degli appalti "truccando" le gare, sia a rendere possibile l'acquisizione delle commesse da parte dei AG, che non potevano apparire quali appaltatori, in quanto coinvolti in procedimenti penali analoghi;
a tal fine erano stati creati "cartelli di imprese", che presentavano offerte coordinate, in modo da consentire il pilotaggio delle aggiudicazioni, con l'intesa che poi le imprese formalmente aggiudicatarie non avrebbero svolto i lavori, riservati ai AG, che si avvalevano di GI IT;
costui veniva indicato dalle imprese aggiudicatrici procuratore speciale, e alle imprese che facevano da schermo era riconosciuta una percentuale sul valore dell'appalto (dal 2,5 al 5%).
1.3. Nel procedimento "Waterfront" sono state contestate le condotte 'a valle delle turbative d'asta contestate nel procedimento "Cumbertazione", dirette ad accaparrarsi indebite erogazioni pubbliche (in particolare, i fondi europei per i PISU), per l'esecuzione di appalti indetti dai comuni di Gioia Tauro e Rosarno. Inoltre, dal contenuto dell'hard-disk di GI IT sono emerse ulteriori condotte di turbative di gara, con la finalità di agevolare la cosca OM, di cui il gruppo AG costituisce espressione. कर 2 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IT GI, Avv. Guido Contestabile, deducendo dodici motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo motivo viene dedotta la nullità dell'ordinanza genetica del Gip per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.: lamenta, al riguardo, che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione proposta in merito all'assenza di una valutazione autonoma del Gip rispetto alla richiesta cautelare del PM;
a fronte di una richiesta di 1206 pagine, il Gip ha emesso una ordinanza di 112 pagine, di cui 63 dedicate ai soli capi di imputazione, 13 alle statuizioni finali, e solo 36 di motivazione effettiva;
tanto premesso, sarebbe mancata la specificazione delle condotte dei singoli indagati, ed il vaglio critico degli elementi di prova, anche delle consulenze tecniche. Nel richiamare giurisprudenza di legittimità pertinente, sostiene che l'ordinanza genetica contenesse solo un generico riferimento a tangenti conferite da cosche, senza specificare dove fossero state elargite, da quale degli indagati e a chi, quale entità abbiano avuto. Sotto altro profilo, lamenta l'insufficienza della motivazione ed il travisamento della prova, non avendo fornito risposta ai rilievi difensivi, ed avendo utilizzato le propalazioni dei collaboratori come riscontro, benché nel procedimento Cumbertazione non siano stati ancora escussi, e, in sede cautelare, sia stata esclusa la gravità indiziaria dell'art. 416 bis cod. pen.
2.2. Con un secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 297 cod. proc. pen. Le imputazioni da 2 a 29 riguardano gli appalti di Gioia Tauro rientranti nei fondi PISU, per i quali GI IT è stato già sottoposto a misura cautelare nell'ambito del procedimento Cumbertazione, dal 13.2.2017 e fino al 18.1.2018; in quel procedimento le condotte erano contestate dall'agosto 2011 con contestazione aperta. Le condotte oggetto dei titoli cautelari nel procedimento in esame sono antecedenti rispetto all'esecuzione della misura emessa nel procedimento Cumbertazione, il materiale investigativo è comune, i lavori edili sono gli stessi, e vi è una parziale identità soggettiva degli indagati. Pertanto, il termine di fase deve farsi decorrere dal gennaio 2017, ed è interamente elasso. Richiamata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di retrodatazione dei termini, sostiene il ricorrente che le vicende comprese fino al capo 29 fossero già tutte perfettamente note nel procedimento Cumbertazione. Quanto alla desumibilità dagli atti, nel richiamare il principio secondo cui "in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il 3 of momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale" (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839), sostiene il ricorrente che i delitti dal capo 1 al 29 fossero già emersi nella prima indagine conclusa nel gennaio 2017, quando IT fu arrestato, e che l'ufficio di Procura avesse già la disponibilità di tutto il materiale indiziario;
lo stesso incarico di consulenza al dott. Viola è stato conferito nel luglio 2017. 2.3. Con un terzo motivo viene dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1.cod. pen. Premesso che il Tribunale del riesame ha escluso l'aggravante in relazione a diverse ipotesi di reato, il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite del 2020 sulla natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione dell'attività mafiosa e sulla differenza rispetto al concorso esterno in associazione mafiosa, per affermare che "la singolare condotta del IT (...) ben poteva riferirsi ad una triplicità di figure di reato sotto il profilo indiziario", ma che il Tribunale non ha affrontato il quesito principale: "la stabile e duratura messa a disposizione giammai del singolo, ma dell'intera associazione di riferimento e la proposizione concreta circa la realizzazione dei fini associativi". Altri erano i profili meritevoli di approfondimento: o il gruppo AG è parte del clan OM o ha pagato ad esso la tangente. I collaboratori di giustizia non hanno mai parlato di IT, perché non lo conoscono, ed egli risulta avere sporto numerose denunce per i danneggiamenti subiti durante i lavori, ed ha dovuto incaricare una società di sicurezza. Lamenta vizi di motivazione in merito ai richiami dell'ordinanza del GIP sui contenuti delle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori, richiamando nuovamente la giurisprudenza in tema di valutazione autonoma del compendio indiziario Sostiene che, essendo necessario che l'agevolazione dell'associazione costituisca l'obiettivo diretto della condotta, sono irrilevanti le situazioni di mera accettazione della portata agevolatrice della condotta;
l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con i concetti di dolo diretto e specifico, essendo chiaro che IT ha agito solo per tornaconto personale e giammai per favorire alcuna cosca, in assenza peraltro di prova di passaggi di denaro o di cointeressenze con la cosca OM. of Nell'ambito di diffusi richiami giurisprudenziali, sostiene che IT non abbia conseguito vantaggi per la consorteria, che le dichiarazioni dei due collaboratori CU UN siano prive di riscontri concreti e e individualizzanti, oltre che de relato, che IT sia in realtà una vittima, come desumibile dai molteplici atti vandalici subiti durante i lavori e dalla necessità di incaricare una società di vigilanza per la protezione dei cantieri, e che, nel corso del lungo monitoraggio, non siano emersi contatti con esponenti della cosca OM. Lamenta, poi, il travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del collaboratore UN concernenti i lavori presso il fiume Budello nel 2011, i pretesi rapporti con RO, con i sodali della cosca OM in carcere, le vicende con tale PA (incensurato e poi assolto anche dall'accusa), la vicinanza alla cosca RI, gli esiti favorevoli in alcuni procedimenti penali, la vicenda Copelli, le attività svolte a S. GI Morgeto, i rapporti con ER e ON. Sostiene che non vi sia prova della tassa ambientale, senza indicazione di quando, da chi e a chi fu consegnata, e che IT non abbia assunto il ruolo dell'imprenditore colluso, ma dell'imprenditore vittima.
2.4. Con riferimento ai diversi reati-fine contestati, lamenta che le singole condotte non vengano mai specificate, e che non emerga il ruolo assunto dal ricorrente. In particolare, con il quarto motivo deduce violazione di legge e omessa e illogica motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 356, 476, 479, 323, 640 bis cod. pen. oggetto di contestazione ai capi da n. 2 al n.
6. Il ricorrente sollecita una rivisitazione della ricostruzione effettuata quanto ai profili tecnici e di fatto dal CT del Pubblico Ministero, ing. Viola, in ordine all'esecuzione dei lavori aggiudicati alla società AD.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione agli artt. 125 c.p.p., 356, 323, 640 bis c.p., sostenendo che le due intercettazioni la prima tra IT e RC non provano - - l'interesse dell'indagato, che aveva eseguito lavori a cottimo per la Comel, e attendeva il pagamento;
la seconda intercettazione, del 8.7.2013, è successiva alla revoca della procura speciale al IT e precedente all'esecuzione dei lavori.
2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all'art. 125 c.p. e agli artt. 356, 476, 479, 6, 76, 479, 640 bis c.p. contestati ai capi 10, 11), 12), 14), sostenendo che la ER CR 5 ON aveva revocato la procura speciale al IT, e che la motivazione sarebbe illogica.
2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione agli artt. 356, 323, 640 bis c.p. in relazione ai reati contestati ai capi 15), 16), 17), affermando errori di calcolo del CT nella determinazione della base d'asta.
2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione agli artt. 125 c.p.p., 356, 323, 604 bis c.p. in relazione ai reati di cui ai capi da 18) a 20), ribadendo che dall'agosto 2014 IT non era più procuratore della AD, e che, se è vero che la busta della AD fu presentata da IT il 12.7.2012, ciò non riguarda la futura esecuzione dei lavori, iniziati nell'ottobre 2015. 2.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., e art. 323 cod. pen. contestato al capo 27), sul rilievo che dal flusso telematico richiamato dal Tribunale non si evinca che si stia parlando di quell'appalto, e che al ricorrente era stata revocata la procura.
2.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 125 c.p.p., 353 cod. pen., contestati ai capi da 30) a 44). IT non ha partecipato alle gare per gli appalti, se non per essere escluso, e comunque reato di turbata libertà degli incanti, sebbene sia un illecito di pericolo, deve ritenersi integrato solo quando gli accordi collusivi siano idonei ad influenzare l'andamento della gara. Non risulta accertata la reale capacità delle condotte del IT ad alterare le gare, e quanto rinvenuto nell'hard disk concerne meri calcoli di probabilità. Poiché le gare si svolgevano con il metodo del taglio delle ali, un'offerta poteva essere ininfluente per il risultato finale;
inoltre, si sarebbe dovuto approfondire se l'impresa aggiudicataria sarebbe stata diversa e se vi sia stato un effettivo turbamento dell'incanto.
2.11. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all'art. 512 c.p. contestato al capo 45), sostenendo che dal tenore dell'intercettazione del 25.9.2014 non si evince che IT e ZU parlassero dei documenti della EO da far recapitare a AC, e che non sia sufficiente la presenza dell'impresa nell'hard disk di IT.
2.12. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla assenza di attualità delle esigenze cautelari. B 6 IT è sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. nel diverso procedimento Cumbertazione, dopo 28 mesi di "cattività inframuraria", ed i fatti contestati sono precedenti alla stessa misura;
il decorso del tempo rileva ai fini dell'attenuazione o dell'elisione delle esigenze cautelari, anche per superare la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., essendo indicativo dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo. Le ditte riconducibili al IT sono da tempo in sequestro, egli ha già sofferto la custodia in carcere, e non ha alcuna possibilità di reiterare le condotte contestate, anche perché tutti i coimputati sono dal 2017 nelle medesime condizioni, e, a distanza di quattro anni dall'esecuzione della prima misura, non ha posto in essere alcuna condotta delittuosa CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sotto molteplici profili, in parte perché i motivi proposti sono manifestamente infondati, in parte perché sono declinati interamente in fatto, in parte perché del tutto generici, soprattutto per l'omesso concreto confronto argomentativo con il provvedimento impugnato, oltre che, talvolta, oscuri nella loro portata logico-argomentativa.
2. Il primo motivo, con cui si lamenta l'assenza di una autonoma valutazione del Gip rispetto alla richiesta cautelare, è manifestamente infondato, oltre che generico. La doglianza, con cui si deduce una violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., innanzitutto non considera che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito previsto dall'art.292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (ex multis, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122, che ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Il ricorso omette altresì di confrontarsi con il consolidato insegnamento secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per 你 7 omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001): nella fattispecie, il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, che ha escluso il vizio denunciato sulla base di una motivazione completa e congruente con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, né assolve all'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la pretesa omessa valutazione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse. Va, in ogni caso, censurata la manifesta infondatezza della doglianza. Al riguardo, va evidenziato che, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, l'introduzione, nell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., del requisito dell'autonoma valutazione deve essere inteso non già quale mero attributo "estetico", о "stilistico", trattandosi di profilo estraneo alla celebre ragion pratica, bensì in senso epistemologico: l'autonoma valutazione, in altri termini, deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento giurisdizionale un atto d'autorità, non già un atto di scienza (come, ad es., un'opera letteraria). Tuttavia, l'autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non può ritenersi compromessa dalla riproduzione, più о meno fedele, del provvedimento gravato (o, in primo grado, della richiesta del P.M.), in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. In altri termini, prescindendo dai profili estetici', o anche 'etici', della decisione, irrilevanti ai fini della produzione degli effetti giuridici e della legittimità dell'atto, sotto il profilo epistemologico il provvedimento che riproduca, più o meno fedelmente, o comunque richiami, quello oggetto di gravame (ma il discorso è analogo anche per altri atti) assume una propria oggettiva consistenza, e, in assenza di affidabili criteri di classificazione del pensiero autonomo, non può ritenersi per ciò solo indiziante una valutazione, e quindi una decisione, priva di autonomia, o, come pure si è detto, una cessione di imparzialità. A prescindere dai casi in cui la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi 0 improprietà terminologiche proprie del provvedimento oggetto di gravame, che indiziano un controllo superficiale da CK 8 parte dell'organo giudicante, ed una valutazione non sufficientemente 'meditata', o comunque autonoma, la decisione cautelare che richiami, in maniera più o meno estesa, il provvedimento impugnato, condividendo altresì le valutazioni in esse eventualmente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e della formulazione di un giudizio autonomo. L'alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per il diritto) pretesa di autonomia 'stilistica', che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal giudice autore del provvedimento impugnato: in tale seconda ipotesi, supponendo che il provvedimento contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale. È evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme. L'autonoma valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica 0 un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste, come nel caso di specie, in cui, nell'ambito della medesima vicenda cautelare, il Gip ha disposto diverse misure coercitive (arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla p.g.) e interdittive, graduandole in relazione ai diversi indagati. In tal senso sono consolidati, nella giurisprudenza di questa Corte, i principi pure testualmente richiamati dal Tribunale del riesame (p. 1-3) - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen., compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell""incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la Of 9 rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 11/01/2019, Pedato, Rv. 275339); sicché ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure. (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 02/01/2019, Pedato, Rv. 274403; in senso identico, Sez. 3, n. 18501 del 02/02/2016, Rv. 266938, non mass. sul punto).
2.1. Del tutto generica, oltre che oscura, è la doglianza concernente l'asserita insufficienza motivazionale ed il travisamento delle propalazioni dei collaboratori, scandita sul mero rilievo che nessuno di essi sia stato ancora escusso nel dibattimento del processo "Cumbertazione".
3. Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione del divieto di contestazione a catena, è manifestamente infondato. La doglianza è sviluppata, infatti, sul rilievo che il materiale probatorio del procedimento "Waterfront", sviluppo del procedimento "Cumbertazione", fosse già nella disponibilità del P.M. fin dal gennaio 2017, sicché dovrebbe pervenirsi ad una retrodatazione dei termini di fase.
3.1. Al riguardo, giova premettere che l'ordinanza impugnata ha rigettato l'eccezione, innanzitutto richiamando e sintetizzando i rapporti tra il procedimento c.d. "Cumbertazione" e il procedimento in esame, c.d. "Waterfront": il ricorrente, a gennaio 2017, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare nel procedimento c.d. "Cumbertazione" per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati di turbative d'asta aggravate ex art 7 L. 203/1991 in relazione alla finalità agevolativa della cosca OM;
il Tribunale del riesame, in sede di giudizio rescissorio a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, ha annullato il titolo cautelare limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p. e all'aggravante ex art. 7 L. 203/1991, con ordinanza, a sua volta, oggetto di annullamento con rinvio;
nel giudizio di rinvio il Tribunale del riesame, in sede di secondo giudizio rescissorio, ha confermato il titolo genetico 101 0 in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art 7 L. 203/1991, annullandolo per il reato associativo. Tanto premesso, il Tribunale ha innanzitutto evidenziato come il medesimo disegno criminoso tra i reati di cui ai capi da n.
2. a n. 28 del procedimento "Waterfront" sconta l'insuperabile discrasia tra la specificità che necessariamente connota il medesimo disegno criminoso e la genericità ed indeterminatezza del programma associativo. Ma, soprattutto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato l'impossibilità di configurare il requisito della "desumibilità" dei fatti di reato dagli atti del procedimento "Cumbertazione" in cui è stata emessa la prima delle ordinanze cautelari: appare assorbente, infatti, il rilievo che le frodi e i reati connessi, oggetto dell'ordinanza impugnata, sono state accertate sulla base di consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero, e depositate il 29 novembre 2017; analogamente, l'accertamento dei fatti si fonda anche sulla consulenza tecnica relativa all'impiego dei fondi PISU relativi alle stesse opere pubbliche, depositata il 16 gennaio 2018, laddove il rinvio a giudizio nel procedimento c.d. "Cumbertazione" è stato disposto con decreto del 12 luglio 2017. 3.2. L'ordinanza impugnata appare dunque immune da censure, e conforme ai principi affermati costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite. Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi) (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058); nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909). Quindi, nel quadro dei principi affermati delle Sezioni Unite, pur ammettendo la sussistenza di una connessione qualificata - tutta da verificare, 11 peraltro tra i fatti dei procedimenti "Cumbertazione" e "Waterfront", sarebbe stata necessaria, ai fini della invocata retrodatazione dei termini di fase, la desumibilità dagli atti dei fatti oggetto di contestazione nel secondo procedimento. La manifesta infondatezza della doglianza si coglie già nel richiamo contenuto espressamente nello stesso ricorso (a p. 16) al principio secondo - cui "in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale" (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839). Tale principio è consolidato e pacifico: in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 27735102); la nozione di "desumibilità dagli atti" non è integrata dalla mera "conoscenza o conoscibilità" dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo invece la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752, con riferimento ad una fattispecie in cui la seconda misura cautelare era stata adottata sulla base delle dichiarazioni di un collaborante, già sentito all'epoca dell'adozione della prima misura cautelare, che solo in occasione di una successiva escussione aveva completato il riconoscimento dell'indagato attinto dalla misura cautelare di cui si chiedeva la retrodatazione); la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare;
ne consegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un is 12 collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680). Ciò posto, va dunque osservato che l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, secondo cui, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, FLANDINA, Rv. 279291), in quanto, a tacer d'altro, pacifico che le fattispecie di turbata libertà degli incanti che non sembrano oggetto di esplicita censura - - sono emerse in seguito al sequestro dell'hard disk di IT GI eseguito nel procedimento "Cumbertazione, le frodi nell'esecuzione degli appalti (capi da 2 a 29) sono state accertate, a livello di gravità indiziaria, soltanto con il deposito delle consulenze tecniche.
4. Con il terzo motivo il ricorrente propone doglianze promiscue nei confronti dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2020 a proposito della necessità che l'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso, che ha natura soggettiva, sia caratterizzata da dolo intenzionale, sostenendo che i collaboratori di giustizia non hanno mai parlato di IT e che non vi sia prova di una finalizzazione delle condotte a favorire l'associazione e non un singolo partecipante, e, ancor prima, un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
nel richiamare alcuni episodi oggetto di specifica imputazione, contestando il travisamento della prova, sotto il profilo del significato probatorio delle dichiarazioni, sostiene che il IT al più potrebbe essere considerato un imprenditore vittima, non già un imprenditore colluso.
4.1. Il motivo, che pure è articolato diffusamente (da p. 19 a 34), è inammissibile sotto molteplici profili, non potendo il 'contenuto' delle doglianze essere obliterato dal 'peso' e dall' 'estensione quantitativa' (che anzi, sovente, caratterizza scarsamente chiare nella loro portata logica e censure argomentativa, a discapito della necessità di specificità e di efficacia). 13 Invero, il motivo è inammissibile innanzitutto sotto il profilo della carenza di interesse. È, infatti, consolidato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990); è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028, che, affermando la necessità di un immediato riflesso sull""an" o sul "quomodo" della misura, ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione). Tanto premesso, irrilevanti le deduzioni con cui si contesta una estraneità del IT alla cosca OM che non è stata contestata nei titoli cautelari -, la doglianza ha ad oggetto soltanto l'astratta configurabilità dell'aggravante, senza che venga dedotto alcun interesse ad impugnare, derivante da una concreta utilità all'accoglimento del motivo, non venendo in rilievo una questione di durata dei termini massimi di custodia cautelare, o altra questione rilevante in tale prospettiva, atteso che anche il dodicesimo motivo concernente le esigenze cautelari è stato calibrato sulla pretesa assenza di attualità, e non già sui profili della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
4.2. Peraltro, non può mancarsi di osservare che il motivo è altresì inammissibile perché propone motivi non consentiti concernenti la - ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -, manifestamente infondati, oltre che generici.
4.2.1. Sotto il primo profilo, le doglianze concernenti l'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso sono eminentemente di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di R 14 legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono ictu oculi dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione;
sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del compendio probatorio (in particolare, intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) posto a fondamento dell'affermazione, a livello di gravità indiziaria, della sussistenza dell'aggravante; gli elementi indiziari, sostiene il ricorrente, sulla base tuttavia Of 15 di un'argomentazione del tutto assertiva ed avulsa dalla base indiziaria richiamata nell'ordinanza impugnata, sarebbero idonei ad una qualificazione dei fatti che riduca il ruolo del IT a quello di mero "imprenditore vittima". Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata, come più ampiamente si dirà, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
4.2.2. Il motivo è inoltre generico, perché contesta la sussistenza di un'aggravante in maniera indistinta, senza neppure calibrare le doglianze sulle singole imputazioni costituenti titoli cautelari, e perché omette del tutto di confrontarsi concretamente con l'ordinanza impugnata, della quale si limita a richiamare parziali estratti, senza una censura riguardante il complessivo impianto motivazionale. Al riguardo, infatti, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che lavori relativi al lungomare di Gioia Tauro comprendevano 7 appalti indetti dal Comune per un importo complessivo di 21 milioni di euro, che avevano richiamato l'attenzione delle cosche mafiose che delle somme messe a disposizione dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche, da sempre, si nutrono, e che, nel caso in esame, la cosca egemone sul territorio era la cosca OM;
ha rilevato lo stretto legame tra il gruppo imprenditoriale a base familiare dei AG e di IT GI con il clan OM;
ha ricostruito come i lavori relativi al lungomare di Gioia Tauro siano stati, in una prima fase, appannaggio unico, quanto alla esazione di una "tangente ambientale", della famiglia mafiosa dei OM, e come, successivamente, i medesimi avessero acconsentito a fare partecipare alla spartizione illecita le giovani leve della cosca MO, clan storicamente alleato del clan OM fino all'omicidio di OC MO;
circostanze, queste, oggetto di precise dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ES CU IE, sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. fino alla decisione di collaborare con la giustizia, iq 16 profondo conoscitore delle dinamiche criminali della Piana di Gioia Tauro, e di Gioia Tauro in particolare, cognato di NI MO, vertice indiscusso unitamente a OM MO del sodalizio omonimo, entrambi detenuti in regime ex art 41 bis O.P. Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha evidenziato come le dichiarazioni rese da ES CU siano state riscontrate da quanto dichiarato da UN FR, collaboratore di giustizia di epoca recente, in relazione ai contrasti insorti tra i OM ed i MO per la spartizione dei lavori del lungomare di Gioia Tauro, e come la risoluzione di detti contrasti fosse passata proprio dall'intervento di IT GI il quale, a sua volta, si rimetteva all'autorevolezza di SI RO, indicato da ES CU quale referente della cosca OM per i lavori del lungomare di Gioia Tauro. UN ha altresì dichiarato come, durante la comune detenzione, avesse rilevato, all'interno del carcere, la vicinanza e la consuetudine di indubbio - significato nell'ambito dei rapporti mafiosi tra AG EP (padre di FR AG cl. 90), IT GI e CO FR, tutti legati al clan OM, e come, una volta libero, avesse avuto modo di notare, abitando vicino al porto, che i lavori in quell'area fossero stati eseguiti da IT GI, al quale il collaboratore si era rivolto per ottenere assunzioni di lavoratori per dei ragazzi' a lui vicini. Sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, dunque, veniva affermato che i lavori in oggetto si svolgevano sotto l'influenza della cosca OM, attraverso la mediazione e l'attività proprio di IT GI, in relazione alle pretese dei clan, e che i referenti della cosca OM per i lavori del lungomare erano SI RO e NA PA. Ebbene UN ha specificato che IT GI era molto inserito con i AG, aveva effettuato lavori nel quartiere "Fiume" e sul lungomare di Gioia Tauro, aggiungendo che il proprio 'peso specifico' era legato anche all'essere egli il nipote di OC UN, "capo società" legato ai OM;
in tale quadro, ha spiegato come chi avesse inteso effettuare dei lavori in una zona sotto l'influenza della cosca di riferimento (in questo caso la cosca OM) dovesse corrispondere al clan una "tassa ambientale", e come, nel caso in esame, i lavori fossero appannaggio di IT GI in ragione del suo legame con SI RO, e dunque con il clan OM, e come IT avesse assunto persone vicino allo stesso collaboratore di giustizia (UN FR). Dall'attività di riscontro sulle dichiarazioni di UN è emerso che la società di IT GI, RAMA s.r.l., aveva, effettivamente, assunto il fratello del 17 26 collaboratore di giustizia e due amici del predetto;
inoltre, sia NA PA che SI RO hanno riportato condanne per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.: NA PA è stato condannato dal Gup di Reggio Calabria ad anni 8 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza del 9.11.2017 nel procedimento c.d. "Atlantide"; SI RO è stato condannato ad anni 18 di reclusione con sentenza della Corte di Assise di Palmi del 17 novembre 2018 ad anni 18 di reclusione quale capo ed organizzatore della cosca OM per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Già nel procedimento c.d. "Cumbertazione", del resto, erano emersi i rapporti di interesse tra IT GI e i referenti del clan OM: nella fase cautelare era stata ritenuta sussistente l'aggravante ex art. 416 bis.
1. c.p. in relazione all'associazione finalizzata alle turbative ed ai reati fine contestati, con decisione confermata dalla Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, IT, Rv. 276066). Ciò posto quanto alla ricostruzione delle fonti indiziarie, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come dalle dichiarazioni rese da ES CU e da UN FR emergesse l'influenza dei OM sui cantieri del Waterfront di Gioia Tauro, influenza che si sostanziava nella corresponsione di una "tassa ambientale", nell'assunzione di maestranze caldeggiate dal clan OM, e nel conseguente accresciuto prestigio ambientale del sodalizio di 'ndrangheta egemone sul territorio, escludendo la natura estorsiva dei rapporti contrattuali - nemmeno mai ventilata dall'indagato, che pur avrebbe avuto interesse a sfumare la propria posizione -, che, al contrario, si inserivano in un contesto di reciproche cointeressenze in cui vi erano, da un lato, gli imprenditori AG e IT GI, esecutori materiali delle opere pubbliche aggiudicate alle imprese schermo ER ON s.r.l., AD s.r.l., Comel s.r.l., previa turbativa a monte delle gare pubbliche (secondo quanto già emerso nel procedimento c.d. "Cumbertazione"), e come gli imprenditori AG volessero mantenere una posizione defilata proprio in ragione degli stretti rapporti con i OM. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come, nel caso di specie, i rapporti con la cosca OM avessero non già natura estorsiva, bensì si esplicassero in un contesto di rapporti paritari, dove ogni parte coltivava un proprio interesse: IT e AG FR cl. 90, in particolare, fruendo di una posizione privilegiata nel contesto imprenditoriale di Gioia Tauro beneficiando dell'ombrello protettivo dei OM, ed il clan OM ottenendo la corresponsione della "tangente ambientale", l'assunzione di maestranze, la fornitura di mezzi e beni, e, di conseguenza, accrescendo il prestigio criminale 18 sul territorio. Al riguardo, viene richiamato l'interrogatorio reso sul punto da UN FR, dal quale emergeva la conferma della sussistenza di un rapporto paritario tra GI IT e il diretto referente del clan OM, SI RO, e come, proprio la presenza tanto 'immateriale' quanto efficiente del clan OM sui pubblici appalti in esame comportasse che i cantieri non avevano patito nemmeno un furto di modesto cabotaggio.
4.2.3. Tanto premesso, la deduzione secondo cui IT sarebbe un mero "imprenditore vittima", oltre ad essere frutto di una generica ed assertiva proposizione, è manifestamente infondata, avendo il Tribunale ricostruito attentamente il contesto dei rapporti tra il gruppo imprenditoriale (AG/IT) ed gruppo mafioso dei OM, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità. Anche la deduzione con cui si lamenta la violazione del principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni Unite, secondo cui "la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe" (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), appare del tutto priva di pertinenza nel caso in esame, caratterizzato da un contesto in cui la componente imprenditoriale (AG/IT) risulta avere ricevuto gli appalti grazie all'influenza criminale del clan OM, e risulta avere poi eseguito le opere appaltate frodando nelle pubbliche forniture al fine di ottenere un profitto destinato in parte a sé, in parte al sodalizio mafioso, al quale era riconosciuta la "tangente ambientale"; laddove la consapevolezza di agire nell'interesse, sia pur non esclusivo, ma concorrente, dell'associazione mafiosa, è stata desunta in maniera univoca dagli stessi rapporti diretti tra IT e RO, referente della cosca OM per i lavori sul lungomare di Gioia Tauro. Al riguardo, va osservato che l'ordinanza impugnata è immune da censure, e conforme al consolidato insegnamento secondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416 bis.1 c.p.), ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il 19 perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod.pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615), ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). Le doglianze concernenti pretesi vizi di motivazione in merito ai richiami dell'ordinanza del GIP sui contenuti delle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori, sono del tutto generiche, intrinsecamente ed estrinsecamente. Infine, la doglianza con cui si lamenta il travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del collaboratore UN concernenti i lavori presso il fiume Budello nel 2011, i pretesi rapporti con RO, con i sodali della cosca OM in carcere, le vicende con tale PA (incensurato e poi assolto anche dall'accusa), la vicinanza alla cosca RI, gli esiti favorevoli in alcuni procedimenti penali, la vicenda Copelli, le attività svolte a S. GI Morgeto, i rapporti con ER e ON, risulta scandita da un andamento argomentativo confuso e 'sincopato', declinata interamente in fatto, ed è generica sia intrinsecamente (in relazione al contenuto della censura) sia estrinsecamente (in relazione all'omesso concreto confronto argomentativo con l'ordinanza impugnata, della quale si limita a contestare gli esiti valutativi).
5. I motivi dal quarto all'undicesimo, che concernono i diversi reati-fine contestati, meritano una valutazione congiunta. Con essi si lamenta che le singole condotte non vengano mai specificate, e che non emerga il ruolo assunto dal ricorrente. Tuttavia, il ricorrente si limita a formulare generiche doglianze concernenti la ricostruzione in fatto, inammissibili in questa sede, omettendo, per altro, di enucleare, agganciandoli alle emergenze processuali, specifici vizi deducibili in sede di legittimità.
5.1. In particolare, con il quarto motivo si deducono vizi in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 356, 476, 479, 323, 640 bis cod. pen. oggetto di contestazione ai capi da n. 2 al n.6, sollecitando una rivisitazione della ricostruzione effettuata quanto ai profili tecnici e di fatto dal CT del Pubblico Ministero, ing. Viola, in ordine all'esecuzione dei lavori aggiudicati alla società AD. Il motivo è inammissibile in quanto, nel richiamare quanto già evidenziato supra § 4.2.1., sollecita ictu oculi una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a 20 46 fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
5.2. Il quinto motivo, con cui si deducono vizi in relazione agli artt. 125 c.p.p., 356, 323, 640 bis c.p., sostenendo che le due intercettazioni la prima tra IT e RC non provano l'interesse dell'indagato, che aveva eseguito lavori a cottimo per la Comel, e attendeva il pagamento, e che la seconda intercettazione, del 8.7.2013, è successiva alla revoca della procura speciale al IT e precedente all'esecuzione dei lavori, è inammissibile perché del tutto generico, non essendo indicati neppure i titoli cautelari oggetto di censura, e perché completamente in fatto, concernendo la valutazione del significato delle intercettazioni.
5.3. Il sesto motivo, concernente i capi 10, 11), 12), 14), con cui si sostiene che la ER ON aveva revocato la procura speciale al IT, è inammissibile, non solo perché declinato interamente in fatto, mediante una contestazione della valutazione probatoria, ma anche perché manifestamente infondato: secondo quanto evidenziato dall'ordinanza impugnata, dalle indagini sono emerse condotte illecite del ricorrente tenute successivamente alla revoca della procura della ER ON s.r.l. a IT GI;
circostanza che attesta la irrilevanza della formale revoca della medesima in realtà, legata all'interdittiva antimafia adottata nel 2013, che aveva coinvolto anche IT rispetto alle condotte in concreto accertate e attribuite al ricorrente, e che evidenzia come la motivazione del Tribunale sia, anche su tale profilo, il frutto di un apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità.
5.4. Il settimo motivo, con cui si deducono vizi in relazione ai reati contestati ai capi 15), 16), 17), affermando errori di calcolo del consulente tecnico nella determinazione della base d'asta, è inammissibile, in quanto, oltre a proporre doglianze di fatto, estranee al sindacato di legittimità, è oscuro nella sua portata argomentativa, caratterizzata da un andamento lessicale 'sincopato'.
5.5. L'ottavo motivo, concernente i reati di cui ai capi da 18) a 20), con cui si ribadisce che dall'agosto 2014 IT non era più procuratore della AD, e che, se è vero che la busta della AD fu presentata da IT il 12.7.2012, ciò non riguarda la futura esecuzione dei lavori, iniziati nell'ottobre 2015, è inammissibile, in quanto anche in tal caso propone doglianze di fatto, 21 GR limitandosi ad una contestazione della valutazione probatoria formulata dal Tribunale;
inoltre, è manifestamente infondato, in relazione anche al profilo della revoca della procura speciale, in quanto, oltre a quanto già rilevato supra § 5.3., dalle conversazioni intercettate in ambientale, risulta il pieno coinvolgimento del IT nell'esecuzione del Centro Polifunzionale.
5.6. Il nono motivo, concernente il reato di abuso di ufficio di cui al capo 27), con cui si contesta che dal flusso telematico richiamato dal Tribunale non si evinca che si stia parlando di quell'appalto, e che al ricorrente era stata revocata la procura, è inammissibile, essendo, nella sua laconicità, del tutto generico ed aspecifico.
5.7. Con il decimo motivo si deducono vizi in relazione ai reati di turbata libertà degli incanti contestati ai capi da 30) a 44), sostenendo che IT non ha partecipato alle gare per gli appalti, se non per essere escluso, che il reato di turbata libertà degli incanti, sebbene sia un illecito di pericolo, deve ritenersi integrato solo quando gli accordi collusivi siano idonei ad influenzare l'andamento della gara, che non risulta accertata la reale capacità delle condotte del IT ad alterare le gare, e che quanto rinvenuto nell'hard disk concerne meri calcoli di probabilità. Le doglianze, oltre a concernere la ricostruzione dei fatti, sono manifestamente infondate. È infatti pacifico che il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163, con riferimento ad una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui la Corte ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, nella quale si dava atto dell'esistenza di un cartello di imprese operanti nel medesimo ambito territoriale, senza che il reato di cui all'art.353 cod.pen. potesse essere escluso a fronte del mero fatto che non tutte le gare avevano avuto esito favorevole, che in alcuni casi una ditta del cartello si era aggiudicata la gara, ma con ribassi consistenti, ovvero che la gara era aperta alla partecipazione di numerose imprese e con la conseguente impossibilità di condizionarle tutte). Nel caso in esame, dall'hard disk sequestrato al IT nel corso dell'esecuzione della misura cautelare disposta nell'ambito del procedimento "Cumbertazione" è emersa appunto la formazione di un cartello di imprese, che riusciva, grazie ad un programma (rinvenuto nell'HD) che consentiva di 5R 222 2 calcolare le percentuali per turbare le gare di appalto, ad influenzare (o a tentare di farlo) altre gare rispetto a quelle già accertate nel procedimento "Cumbertazione", predisponendo griglie di partecipazione elaborate dallo stesso IT, e facendo partecipare numerose società che presentavano offerte di comodo, la cui documentazione (documenti di identità dei legali rappresentanti delle società partecipanti, documenti aziendali, timbri, offerte in bianco) veniva rinvenuta nel PC del IT. eL'ordinanza impugnata appare, dunque, del tutto immune da censure, conforme al principio secondo cui, in tema di turbata libertà degli incanti, il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sé sufficiente a configurare il delitto previsto dall'art. 353 cod. pen., occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate (Sez. 6, n. 3264 del 13/06/2018, dep. 2019, Ventura, Rv. 275042). Anche con riferimento ai capi 34 e 35, in cui è stato riconosciuto il tentativo, in considerazione dell'esclusione delle offerte dalla gara, la motivazione è conforme al principio secondo cui configura il tentativo del reato di turbata libertà degli incanti la presentazione, in occasione di una gara d'appalto, di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale da parte di imprese formalmente o sostanzialmente collegate tra loro, successivamente escluse dalla competizione, in quanto l'esclusione impedisce che la condotta collusiva influenzi positivamente l'esito finale della gara e causi la verificazione dell'evento tipico del reato (Sez. 6, n. 8021 del 11/11/2015, dep. 2016, Milone, Rv. 266682).
5.8. L'undicesimo motivo, con cui si contesta il reato di trasferimento fraudolento di beni, mediante intestazione fittizia della società EO (art. 512 bis c.p.) contestato al capo 45), sostenendo che dal tenore dell'intercettazione del 25.9.2014 non si evince che IT e ZU parlassero dei documenti della EO da far recapitare a AC, e che non sia sufficiente la presenza dell'impresa nell'hard disk di IT, oltre a proporre doglianze non consentite, concernenti la valutazione probatoria di intercettazioni, è manifestamente infondato. Il Tribunale ha evidenziato che, in seguito all'interdittiva antimafia che aveva coinvolto nel 2013 le società di cui IT era titolare (Rama) o procuratore speciale (AD e ER ON), ed alla revoca della procura speciale da parte di queste ultime due, nel 2014 veniva formata la 23 4 società EO s.r.l., di cui il 95% era detenuto da IT, ed il 5% da IA, proprio per consentire la partecipazione alle gare pubbliche, eludendo eventuali misure di prevenzione (poi effettivamente disposte); la società risulta essere stata inserita nelle griglie di partecipazione alle gare rinvenute nel HD di IT;
la legale rappresentanza della società, benché controllata dai due, veniva affidata a AC LU, al quale IT e IA si preoccupavano di far pervenire a Roma dei documenti societari che gli sarebbero serviti, in tal senso evidenziando l'effettivo controllo di fatto che continuavano ad esercitare.
6. Il dodicesimo motivo, concernente l'attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile, perché generico, nella parte in cui omette un concreto confronto argomentativo con la pur diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, e manifestamente infondato.
6.1. La deduzione con cui si lamenta l'assenza di attualità delle esigenze cautelari è manifestamente infondata. Invero, è assorbente rilevare che i titoli cautelari concernono i reati aggravati dall'art. 416 bis.1 cod. pen., in ordine ai quali è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. . In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L''antinomia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 273 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., nel senso che "attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. 24 Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte, che, per la rilevanza della questione, merita di essere, sia pur succintamente, richiamata: Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: “La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare"; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. 4 25 proc. pen."; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo". La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, rimasto del tutto minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805, in una fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203); orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231). Sia sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e la condivisibilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale.
6.2. Pur essendo l'orientamento richiamato infra § 6.1. assorbente della questione della pretesa mancanza di attualità e concretezza nei casi di presunzione di pericolosità, merita comunque di essere precisato che 26 l'ordinanza impugnata ha nondimeno motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la pericolosità dell'odierno ricorrente ed il ruolo centrale assunto nel sistema criminale di aggiudicazione ed esecuzione delle opere pubbliche, pilotate dalla cosca di 'ndrangheta egemone sul territorio, sono stati infatti ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie. Del resto, con riferimento alla deduzione secondo cui le ditte riconducibili al IT sono da tempo in sequestro, egli ha già sofferto la custodia in carcere, e non ha alcuna possibilità di reiterare le condotte contestate, anche perché tutti i coimputati sono dal 2017 nelle medesime condizioni, e, a distanza di quattro anni dall'esecuzione della prima misura, non ha posto in essere alcuna condotta delittuosa, va rammentato che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), e va altresì evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo (2016) dei fatti oggetto dei titoli cautelari è manifestamente infondata. Il Tribunale del riesame ha escluso che, in concreto, il decorso di un "tempo silente" avesse eliso le specifiche esigenze cautelari già individuate sulla base del titolo cautelare fondante la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo emersi elementi in grado di elidere le esigenze di cautela, considerando che i reati contestati risultano essersi dispiegati ininterrottamente fino al 2016, e che il preteso 'tempo silente' è stato in realtà scandito dalla sottoposizione del IT, nell'ambito del procedimento "Cumbertazione", prima alla misura della custodia in carcere, poi a quella degli arresti domiciliari, e infine a quella dell'obbligo di presentazione alla p.g., che di per sé hanno impedito la reiterazione di ulteriori reati. Del tutto eccentrica risulta, infine, la deduzione relativa all'avvenuta rescissione del vincolo associativo, atteso che il titolo cautelare che ha attinto il IT non concerne il reato di associazione di tipo mafioso, e che l'aggravante dell'agevolazione è, invece, configurabile anche nei confronti dell'estraneo al sodalizio.
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di CR 27 denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18/12/2020 Il Consigliere estensore Il presidente EP RD IA CO RP ficcard DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 3 EEB 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 28