Sentenza 24 settembre 2018
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'"incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2018, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2018 |
Testo completo
0 1304-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Gerardo Sabeone - Presidente - Sent. n. sez. 1928/2018 CC 24/09/2018- Barbara Calaselice R.G.N. 24971/2018 Irene Scordamaglia Paola Borrelli Giuseppe Riccardi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2018 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
B udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. RO Lepre, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/04/2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da AT RO avverso l'ordinanza del 21.3.2018 con cui il Gip del Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, presentata sulla scorta di un supplemento di consulenza tecnica di parte concernente le distrazioni contestate ai capi Ce D dell'imputazione. La vicenda cautelare, la cui genesi va individuata nell'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli Nord del 24.11.2017, coinvolge AT RO, ritenuto ideatore e principale responsabile, ed i figli OM, AL e NI, nonché AN IO, e riguarda plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale dirette a svuotare la "AT Costruzioni s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 23.7.2015 per un passivo di oltre 5 milioni di euro, ed in particolare: a) la distrazione delle quote di partecipazione della fallita nella "Tirrena Immobiliare s.r.l.", contestata a AT RO e AN SS;
b) la distrazione di € 1.893.200,00 per l'acquisto di un immobile in Napoli alla via Gaiola, contestata a AT OM, NI e CO;
c) la distrazione di € 329.974,00 contestata a AT OM;
d) la distrazione di € 405.000,00 contestata a AT RO e OM;
e) la distrazione di € 228.160,00 contestata a AT OM e AL;
f) la distrazione delle quote di partecipazione nella società "Villa San Michele s.r.l.", contestata a AT OM e NI;
g) la sottrazione delle scritture contabili, contestata a AT RO e AN SS;
h) l'omesso pagamento delle somme dovute all'Erario contestato a AT OM.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di AT RO, Avv. RO Lepre, deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Dopo una diffusa premessa sulla vicenda cautelare, sull'atto di appello proposto e rigettato, sulla integrazione di consulenza tecnica di parte, e sul contenuto dell'ordinanza impugnata (da p. 2 a p. 8), il ricorrente deduce cinque motivi con cui lamenta il vizio di motivazione apparente o illogica e la violazione di legge con specifico riferimento ai capi C e D dell'imputazione, dolendosi, altresì, della sistematica parafrasi del provvedimento del Gip, mediante la tecnica del copia-incolla.
2.1. Con riferimento al capo C) relativo alla distrazione di € 329.974,00, lamenta che il Tribunale si sia limitato a rilevare che formalmente la condotta è contestata solo a OM AT, e non anche al padre RO, in tal modo però contraddicendo quel ruolo di "regista" e "burattinaio" Ge 2 riconosciutogli nell'ordinanza genetica con riferimento a tutte le condotte di bancarotta.
2.2. Lamenta che il Tribunale si sia sottratto a qualsiasi rilievo sulla intollerabile riserva di sospetto del Gip sugli approfondimenti documentali della difesa, continuando a ritenere generica ed incompleta la documentazione richiamata a sostegno della tesi difensiva in merito ai prestiti di RO AT.
2.3. Lamenta che il Tribunale non abbia valutato la risalenza delle condotte distrattive rispetto alla dichiarazione di fallimento del 2015, limitandosi a rilevare che la società aveva cessato di operare nel 2013; tuttavia, comunque le condotte risalgono al 2009, cinque anni prima della cessazione dell'attività.
2.4. Con riferimento al capo D), relativo alla distrazione della somma di € 405.000,00, il Tribunale avrebbe sostenuto che gli importi di 390.000 e 15.000 erogati nel 2012 sarebbero privi di qualsivoglia giustificazione giuridica ed economica;
dà però atto dell'annotazione nei mastrini di contabilità dell'azienda della causale delle erogazioni (prestiti regolarmente annotati ed una consulenza pagata in due tranche, nel 2011 e nel 2012, e con un pagamento per conto del ricorrente in favore dei venditori delle quote MPM, pure annotato sul mastrino); tuttavia, secondo il Tribunale, tranne che per quest'ultimo importo di 90 mila euro, tutti gli altri flussi di denaro con le causali correlative dovrebbero ritenersi non adeguatamente provati per la genericità della documentazione, e l'incompletezza delle annotazioni sui mastrini, nonostante il riscontro del flusso di denaro in entrata e in uscita. Perfino l'emissione di una fattura regolarmente registrata, riscontrante l'importo di € 65.000,00 riconosciuto dalla fallita al AT RO a riscontro delle due ricevute (di 50.000 e di 15.000 euro), attestanti la materialità del pagamento, non sarebbe valida, avendo al contrario ipotizzato la falsità del documento, per la mancanza della sottoscrizione e del già avvenuto pagamento. Tuttavia, non è stata contestata alcuna condotta di alterazione o falsificazione di scritture contabili. Lamenta l'omessa valutazione della documentazione depositata con la nota accompagnatoria del 23.4.2018, con cui si attestava il rinvenimento della certificazione dell'effettivo pagamento della ritenuta d'acconto sulla fattura. Il Tribunale avrebbe negato valenza dimostrativa alle annotazioni sul libro giornale richiamate dalla CTP, ed all'incrocio tra libro giornale ed estratti conto bancari, fondandosi soltanto sulla "pseudo testimonianza" del dipendente De FA. 3 2.5. Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe omesso di valutare che la misura restrittiva si protraeva da 4 mesi, nei confronti di persona ultrasettantenne ed incensurata.
2.6. Con motivi aggiunti pervenuti il 16.8.2018, il difensore ha richiamato i motivi proposti con distinto ricorso per cassazione con riferimento alla bancarotta documentale di cui al capo G, e al capo H relativa alla bancarotta per mancato pagamento dei debiti erariali, richiamando, rispettivamente, due recenti arresti di questa Corte (Sez. 5, n. 31986/2018 e n. 32005/18). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, connotato da una struttura argomentativa sovente priva dei caratteri di necessaria chiarezza, per la 'reiterata iterazione' delle scansioni processuali e delle doglianze proposte, è, nel suo complesso, infondato.
2. Occorre premettere che il provvedimento impugnato è successivo all'ordinanza emessa il 23.3.2018, avente ad oggetto tutti i titoli cautelari, ad eccezione dei fatti contestati ai capi C e D, ed oggetto della decisione emessa, all'odierna udienza, da questa Corte, nel procedimento n. 24550/2018. L'ordinanza impugnata, emessa il 30.4.2018, concerne soltanto i titoli cautelari di cui ai capi C e D dell'imputazione provvisoria, oggetto di un supplemento di consulenza tecnica di parte a fondamento di una distinta istanza di revoca della misura cautelare rigettata dal giudice cautelare.
3. Va, inoltre, evidenziata la manifesta infondatezza della censura con la quale, a margine di ciascuno dei motivi proposti, si lamenta il vizio di motivazione apparente, per l'utilizzo della tecnica del copia-incolla e per la lamentata parafrasi del provvedimento del Gip. La doglianza sembra alludere ad una violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., per l'asserita mancanza di autonoma valutazione del provvedimento del Tribunale rispetto a quello del Gip. Al riguardo, va evidenziato che, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, l'introduzione, nell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., del requisito dell'autonoma valutazione deve essere inteso non già quale mero attributo "estetico", o "stilistico", trattandosi di profilo estraneo alla celebre ragion pratica, bensì in senso epistemologico: l'autonoma valutazione, in altri termini, deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento Sk 4 giurisdizionale un atto d'autorità, non già un atto di scienza (come, ad es., un'opera letteraria). Tuttavia, l'autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non può ritenersi compromessa dalla riproduzione, più о meno fedele, del provvedimento gravato (o, in primo grado, della richiesta del P.M.), in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. In altri termini, prescindendo dai profili 'estetici', o anche 'etici', della decisione, irrilevanti ai fini della produzione degli effetti giuridici e della legittimità dell'atto, sotto il profilo epistemologico il provvedimento che riproduca, più o meno fedelmente, o comunque richiami, quello oggetto di gravame (ma il discorso è analogo anche per altri atti) assume una propria oggettiva consistenza, e, in assenza di affidabili criteri di classificazione del pensiero autonomo, non può ritenersi per ciò solo indiziante una valutazione, e quindi una decisione, priva di autonomia, o, come pure si è detto, una cessione di imparzialità. A prescindere dai casi in cui la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi о improprietà terminologiche proprie del provvedimento oggetto di gravame, che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante, ed una valutazione non sufficientemente 'meditata', o comunque autonoma, la decisione cautelare che richiami, in maniera più o meno estesa, il provvedimento impugnato, condividendo altresì le valutazioni in esse eventualmente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e della formulazione di un giudizio autonomo. L'alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per il diritto) pretesa di autonomia 'stilistica', che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal giudice autore del provvedimento impugnato: in tale seconda ipotesi, supponendo che il provvedimento contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale. SR 5 È evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme. L'autonoma valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste, come nel caso di specie, in cui, nell'ambito della medesima vicenda cautelare (oggetto della decisione emessa da questa Corte nel procedimento n. 24550/2018), il Tribunale, accogliendo gli appelli cautelari dei coindagati dell'odierno ricorrente, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese nei confronti di AT AL, AT NI e AN SS.
4. Il primo motivo, concernente la distrazione di € 329.974,00 contestata al capo C a AT OM, è manifestamente infondato, in quanto correttamente il Tribunale ha rilevato che il titolo cautelare concerne solo AT OM, e non, altresì, l'odierno ricorrente. Né può rilevare, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza oggetto dell'appello cautelare, la circostanza che l'ordinanza genetica abbia individuato in RO AT, sulla base delle complessiva ricostruzione dei fatti, il protagonista, il dominus della gestione delle società del gruppo imprenditoriale e delle operazioni illecite perpetrate, non potendo ascriversi al medesimo la responsabilità anche per condotte alle quali non risulti avere partecipato, quantomeno a titolo di concorso.
5. Il secondo motivo, con cui si lamenta una "intollerabile riserva di sospetto" del Gip sugli approfondimenti documentali della difesa, ritenuti generici ed incompleti, è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato enucleato un vizio di legittimità sindacabile da questa Corte, ma solo una generica doglianza, di natura congetturale, su una pretesa "riserva di sospetto" del Giudice. Semplicemente il Giudice ha ritenuto non esaustiva ed incompleta la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente per falsificare l'ipotesi accusatoria contestata ai capi C e D, nel legittimo esercizio del potere di valutazione probatoria riservato al giudice di merito. 6 6. Il terzo motivo, con cui si deduce la risalenza delle condotte distrattive rispetto alla dichiarazione di fallimento, e, implicitamente, l'insussistenza del dolo di bancarotta, in considerazione della non prevedibilità del fallimento al momento della commissione delle condotte distrattive contestate, oltre a dedurre profili di merito non consentiti in sede di legittimità, è manifestamente infondato, in quanto, secondo quanto autorevolmente chiarito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, che ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza), e l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che la società AT OR, benché dichiarata fallita nel 2015, aveva già cessato le attività nel 2013, e la condizione di decozione era risalente già ad epoca anteriore.
5. Il quarto motivo, concernente la distrazione di € 405.000,00 (capo D), è inammissibile, non soltanto perché non si confronta con l'intero tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, del quale si limita a richiamare estratti indebitamente parcellizzati, contestandone l'erroneità, ma anche perché propone doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, e perché è manifestamente infondato.
5.1. Sotto il primo profilo, va, infatti, rammentato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione GR 7 impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv. 23075), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).
5.2. Sotto diverso profilo, invece, va evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione della natura distrattiva della condotta contestata, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Non appare ridondante evidenziare, altresì, in tema di limiti del controllo di legittimità in materia cautelare personale, che alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, cha 4 8 posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
5.3. Il Tribunale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, la natura distrattiva della condotta con la quale AT RO ha ricevuto nel 2009, tramite bonifici ed assegni circolari da conti correnti della AT OR, la somma complessiva di € 390.000,00, oltre ad un bonifico di € 15.000,00 eseguito nel gennaio 2012; tali versamenti sono stati ritenuti privi di giustificazione giuridica o economica. Secondo la versione difensiva, ribadita con il ricorso in esame, la somma di € 260.000,00 sarebbe stata versata a titolo di restituzione di un prestito concesso alla società da AT RO nel 2007/2008 (come risulterebbe dai mastrini della società e dagli estratti conto bancari); la somma di € 65.000,00 sarebbe stata corrisposta per un'attività di consulenza svolta da AT RO (come attestata da una ricevuta emessa nel 2011 e da due bonifici di, rispettivamente, 50.000,00 e 15.000,00 euro); la somma di € 90.000,00 versata il 10.8.2009 sarebbe stata restituita da AT RO nel novembre 2009 con assegni circolari utilizzati dalla fallita per pagare i venditori delle quote MPM. Al riguardo, tuttavia, ad eccezione del versamento di 90 mila euro, il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento di fatto immune da censure, non provati gli asseriti prestiti di AT RO alla società di famiglia, in quanto sul mastrino del 2007 non vi è alcuna indicazione sull'autore dei versamenti, e su quello del 2008 l'autore del versamento di € 60.000,00 è indicato in maniera non univoca ("Ped V.G" e "IO"); analogamente, con riferimento al pagamento della somma di € 65.000,00 a titolo di consulenza, la deduzione, smentita da De FA VA (fedele dipendente dei AT), secondo il GR quale alcuna attività di consulenza era mai stata prestata dal dominus del gruppo imprenditoriale, è stata ritenuta non provata dalla documentazione prodotta: la fattura emessa da AT RO indica una non meglio indicata attività di consulenza;
manca la sottoscrizione dell'emittente, e non sono indicate le modalità di pagamento;
la fattura, apparentemente emessa nel 2011, indica un pagamento già effettuato, mentre l'indagato ha sostenuto che il pagamento di 50 mila euro era avvenuto il 1 giugno 2009, ed il resto il 17 gennaio 2012. 6. Il quinto motivo, concernente le esigenze cautelari, è infondato, oltre che, sotto altro profilo, generico, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv. 230751). Il ricorso, infatti, si è limitato a lamentare il decorso del tempo dall'applicazione della misura e l'insussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e dell'inquinamento probatorio, in maniera del tutto assertiva. Premesso che, con riferimento al pericolo di recidiva, non va confuso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, poichè dal tenore dell'art. 274, lett. c), c.p.p., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, non del concreto fatto-reato oggetto di contestazione, che, talvolta, non potrebbe neppure essere naturalisticamente reiterato (come nell'ipotesi di più grave aggressione al bene vita dell'omicidio), l'ordinanza impugnata, nel confermare la misura domiciliare applicata, ha, al contrario, compiutamente evidenziato le circostanze di fatto dalle quali è stata desunta, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e di inquinamento probatorio: le modalità delle condotte, connotate da sottili meccanismi distrattivi, e da una spiccata e spregiudicata propensione a commettere illeciti nell'ambito delle società partecipate dai componenti della famiglia AT;
l'elevato livello degli interessi economici, la fittizia interposizione di soggetti estranei e compiacenti nella gestione delle società in perdita, volta a 'scaricare' le responsabilità penali e civili;
le intercettazioni dalle quali emerge il sollievo di AT RO nel ricevere l'informazione, dalla figlia AL, che il sequestro della documentazione aveva riguardato la AT OR, la Tirrena Immobiliare, la GP Costruzioni, la Italian Food, e la Villa SR 10 San Michele, ma non altra documentazione evidentemente ritenuta più compromettente;
le conversazioni intercettate aventi ad oggetto le indicazioni fornite da AT RO a De FA VA ("amministratore fantoccio") e agli altri collaboratori, sulle informazioni da dare alla p.g., sulla documentazione da esibire e su quella da occultare, su come ostacolare le operazioni, rivolgendosi anche al più esperto AN IO. Nel rammentare che, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, ancorché determini il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014, dep. 2015, Cassina, Rv. 263586), va altresì osservato che le condotte distrattive contestate a AT RO si sviluppano lungo l'intero arco della vita sociale della fallita, fino al 2015, in prossimità della dichiarazione di fallimento, con l'operazione di cessione della "Tirrena Immobiliare" contestata al capo A.
7. I motivi aggiunti sono inammissibili, in quanto concernono titoli cautelari (capi G e H) non oggetto dell'appello rigettato dall'ordinanza impugnata. Va, peraltro, evidenziato che, con la sentenza emessa nel procedimento n. 24550/2018, questa Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di AT RO limitatamente al capo G, concernente la bancarotta fraudolenta documentale;
il motivo, concernente la bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, 1.f. (capo H), è stato invece ritenuto inammissibile.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ge 11 Così deciso in Roma il 24/09/2018 Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Giuseppe Riccard 12 Il Presidente Gerardo Sabeone CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise une