Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2018, n. 3264
CASS
Sentenza 13 giugno 2018

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In tema di turbata libertà degli incanti, il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sé sufficiente a configurare il delitto previsto dall'art. 353 cod. pen., occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate. (In motivazione, la Corte ha precisato che il collegamento tra imprese può essere penalmente rilevante anche con riguardo alle condotte realizzate prima della modifica apportata all'art. 38 del d. Igs. n. 136 del 2006 con il d.l. 13 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, atteso che l'art. 38, lett.m)-quater, non ha introdotto "ex novo" il divieto di partecipazione ad una medesima gara da parte di più imprese collegate, bensì ha previsto che l'esclusione in sede amministrativa non è automatica, ma richiede l'accertamento in concreto dell'esistenza di un unico centro decisionale ovvero di un accordo collusivo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2018, n. 3264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3264
Data del deposito : 13 giugno 2018

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