Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
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1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …
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Con la sentenza n. 21758/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di arresti domiciliari, i presupposti per la prescrizione del braccialetto elettronico, che implica un giudizio sulla capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto, sono diversi da quelli per la concessione dell'autorizzazione al lavoro che non può essere concessa ove determini continui e incontrollabili spostamenti snaturando il regime stesso della custodia domestica, con la conseguenza che non è contraddittoria la motivazione dell'ordinanza con cui il giudice decida di non applicare il braccialetto elettronico e di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2017, n. 31553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31553 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
31553-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/05/2017 PIERCAMILLO DAVIGO Presidente - Sent. n. sez. 1081/2017 MARGHERITA TADDEI GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N.11296/2017 -- Rel. Consigliere - FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL VI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore Avv. Floccari Demetrio Francesco il quale si è riportato ai motivi e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21/11/2016, il Tribunale di Reggio Calabria confermava l'ordinanza del 29/10/2016 con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva 3 applicato a AL VI AN la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato per il delitto di tentata estorsione aggravata. 7 1 te 2. Avverso la suddetta ordinanza l' indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo quattro motivi: -a. con il primo ed il secondo motivo i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Assume, in particolare, che le dichiarazioni rese dalla presunta parte offesa QU SS erano del tutto contraddittorie e non avevano ricevuto alcun elemento di conferma e riscontro e che, in ogni caso, le dette dichiarazioni, esaminate nel loro effettivo tenore, non valevano ad integrare gli estremi del contestato reato di tentata estorsione in quanto non erano emersi comportamenti integranti violenza o minaccia ovvero una coartazione dell' altrui volontà; b. terzo motivo: lamenta violazione di legge nonchè motivazione generica, insufficiente e contraddittoria in ordine alla contestata aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7; c. quarto motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, specie in ragione della personalità dell' indagato, soggetto incensurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Va rilevato che con i primi due motivi di ricorso si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.
2.1. Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente 2 de confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).
3. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. 3.1. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6^, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).
3.2. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv. 241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).
3.3. Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 3 де 4. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto dalle dichiarazioni della persona offesa QU SS e dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche fra il predetto ed un suo congiunto ove si fa riferimento alla richiesta di somme di denaro, elementi questi vagliati "nel contesto di un più lungo iter estorsivo perpetrato ai danni di SS QU e dei suoi congiunti " (v. ord. pagg. 29-30) 4.1. Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alla contestata condotta di tentativo di estorsione aggravata e continuata e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato contestato al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.
5. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: sulla sussistenza dell'aggravante in esame vi è una motivazione ampia e specifica alle pagine 31,32 dell' ordinanza impugnata laddove si osserva che, a parte le modalità della condotta posta in essere dall' indagato tipica del metodo mafioso, vi era un collegamento fra il predetto e la cosca AN, per cui non si può affatto sostenere, come fa il ricorrente, la generica, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 6. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.
6.1 Sul punto il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico e dettagliato, con una motivazione del tutto congrua ed adeguata e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, logicamente desunti dalla gravità della condotta prevaricatrice contestata che rivela una allarmante pericolosità sociale del prevenuto da inserire in un pericoloso contesto associativo nonché il fondato pericolo di interventi atti ad incidere sulla genuinità della prova ben potendo lo stesso fare leva sulla forza intimidatrice derivante da altri soggetti appartenenti alla locale criminalità organizzata cui il ricorrente è risultato collegato - ben radicata sul territorio ed organizzata con una fitta rete di appartenenti.
6.2. Nell' ordinanza impugnata, con motivazione congrua e corretta, sono state pure specificate adeguatamente le ragioni anche legate agli addentellati criminali del Paviglianti - con altri complici per le quali non era possibile adottare una misura meno afflittiva (ved. pag. 4 де 35).
7. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento.
7.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di - procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 Maggio 2017 II consigliere estensore II presidente ablo Di Pisa Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 61U. 2017 IL D A CANCELLIERE EM SUPR Claudia Pianelli I E O N Z 5