Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10273 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 3 / 09 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUR EMA DICASSAZIONELA CORTE SURREND IN NOME DEL POPOLO ITALIAÑO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 5688/00 Consigliere 9050/00 Dott. Bruno D'ANGELO Cron. 22903 Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. - Consigliere - Dott. Federico ROSELLI Ud. 20/12/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati PATRIZA TADRIS, rappresentato VINCENZO MORIELLI, giusta delega in LUIGI CANTARINI, atti;
ricorrente
contro
STEVANATO ALESSANDRA;
- intimata - 2002 e sul 2° ricorso n° 09050/00 proposto da: 5720 -1- domiciliato in I STEVANATO ALESSANDRA, elettivamente ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO MONDIN, STEFANO PINOSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 137/99 del Tribunale di -VENEZIA, depositata il 16/12/99 R.G. N. 51/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- INPS
contro
NA DR SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13 giugno 1997 DR NA, premettendo che aveva lavorato dal 3 agosto 1992 al 26 luglio 1994 alle dipendenze della società Gel Pan s.a.s., dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia in data 30 marzo 1995, e che aveva richiesto all'INPS, ai sensi dell'art. 2 del d.lvo n.80 del 1992, con raccomandata in data 24 ottobre 1995, il pagamento dei crediti di lavoro degli ultimi tre mesi del rapporto, ammessi al passivo fallimentare in data 13 giugno 1995, ciò premesso conveniva in giudizio davanti al Pretore di Venezia l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 3.966.708, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. : In corso di causa l'INPS liquidava alla lavoratrice l'importo del capitale dei crediti richiesti. Il giudizio proseguiva per la richiesta di liquidazione degli interessi legali dalla data di presentazione della domanda e del loro cumulo con la rivalutazione. Il Pretore adito dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della sorte capitale dei crediti e condannava l'INPS alla corresponsione in favore della ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di presentazione della domanda al saldo, detratto l'importo già corrisposto a tale titolo. Con sentenza in data 14 / 27 ottobre 1999 il Tribunale di Venezia rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza pretorile osservando che, avuto riguardo alla natura retributiva dei crediti vantati dalla NA, essendo intervenuto l'INPS quale gestore del Fondo di Garanzia in sostituzione del datore di lavoro con consequenziale mantenimento dell'originaria natura del credito vantato dal lavoratore, andava confermato il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria riconosciuto dal Pretore sui crediti della 1 lavoratrice, maturati prima della presentazione della domanda e cioè prima dell'entrata in vigore dell'art. 22 comma 36° della legge n. 724 del 1994, che aveva modificato l'art. 429 terzo comma c.p.c. estendendo vai crediti previdenziali ai crediti di lavoro il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo. L'intimata si è costituita con controricorso, registrato in cancelleria come ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Disposta in via preliminare ex art. 335 c.p.c. la riunione dei due ricorsi, va dichiarata l'inesistenza del ricorso incidentale, erroneamente registrato come tale in cancelleria e in realtà contenente una mera difesa e non già una richiesta di annullamento in via incidentale di punti o capi della sentenza impugnata in via principale ossia un ricorso incidentale vero e proprio. Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 2 comma 5° del d.lvo 27 gennaio 1992 n. 80, deducendo che sarebbe applicabile l'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 714 che prevede il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria anche per i crediti di lavoro, in quanto i crediti vantati dalla NA, peraltro di natura previdenziale, erano maturati, per espresso dettato legislativo ( art. 2 comma 1° d.lvo n. 80 citato ), dalla avvenuta presentazione della domanda di liquidazione al Fondo di Garanzia ( 24 ottobre 1995) e cioè dopo l'entrata in vigore della legge n. 714 del 23 dicembre 1994. Il proposto ricorso è infondato. Il credito del lavoratore verso il Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non muta la propria natura retributiva di credito di lavoro rispetto a quello vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro 2 insolvente, nonostante che gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrano nei confronti del Fondo dalla presentazione della domanda di liquidazione.( v. art. 2 comma 5° d. lvo n. 80 del 1992 cit.). Peraltro l'INPS nella specie si presenta come un accollatario del datore di lavoro insolvente in relazione ai debiti da quest'ultimo contratti nei confronti del lavoratore per gli emolumenti dovuti e nascenti dal rapporto di lavoro ( v. Cass. SS.UU. 4 luglio 2002 n. 13988). In ogni caso rimane inapplicabile a tale credito di lavoro il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria anche nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata dopo l'entrata in vigore dell'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, posto che tale ultima norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 23 ottobre / 2 novembre 2000 nella estensione del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ai crediti di lavoro privato.( v. per la non applicabilità del divieto di cumulo, pur nella vigenza del divieto: Sezioni Unite 3 ottobre 2002 n. 14220; in senso contrario, pur dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo: Cass. 27 febbraio 2001 n. 2877). Il proposto ricorso va, pertanto rigettato, essendo la sentenza impugnata conforme a diritto nel dispositivo con il quale essa ha riconosciuto alla lavoratrice il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sul credito dalla medesima fatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia, mentre va corretta ex art. 382 c.p.c. nella motivazione, essendo tale riconoscimento fondato sulla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36° della legge 23 dicembre 1994, fermo restando il principio che il credito nei confronti di detto Fondo, pur essendo di natura retributiva, matura dalla presentazione della domanda di liquidazione da parte del lavoratore interessato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
3 La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inesistente il ricorso incidentale e rigetta quello principale. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Notale Capitaine Il Presidente Vincenzo Millo лее ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria 27 GIU. 2003 loggi, IL CANCELLIERE. 4