Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, il legatario è legittimato e ha interesse ad agire nel giudizio di fronte alle commissioni tributarie, in cui si controverte sul valore dei beni ereditari, anche se diversi da quelli oggetto del lascito in suo favore, atteso che l'aliquota dell'imposta sulle successioni si determina, anche per i legatari, sulla base del valore globale netto dell'asse ereditario (art. 6 d.P.R. n. 637/72).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Presidente -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. EUGENIO AMARI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge,
- ricorrente -
contro
DI AN
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributarla regionale della Lombardia, sezione 58, n. 120/58/1997 del 27.5/20.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.11.2000 dal Cons. relatore Dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
In seguito al decesso della signora RA ON, avvenuto il 29.4.1985, veniva presentata dichiarazione di successione, in relazione alla quale l'Ufficio del registro e successioni provvedeva a liquidare le relative imposte in lire 160.371.875. In sede di valutazione l'Ufficio rettificava il valore esposto nella dichiarazione dei beni caduti in successione. Gli aventi causa della ON proponevano, quindi, distinti ricorsi alla Commissione tributaria di Ì grado di Milano. La Commissione, con decisione del 18.1.1990, in accoglimento parziale dei ricorsi, determinava i valori finali dei cespiti nn. 1 e 2 rispettivamente in lire 200.000.000 e 18.570.000; per i cespiti da 3 a 14, tra cui il cespite n. 13 attribuito a titolo di legato ad AN DI ed altri, dichiarava applicabile il criterio di definizione automatica di cui alla legge 154/1988. L'Ufficio proponeva distinti atti di appello, tra cui quello nei confronti di AN DI, sollevando eccezioni in ordine alla stima dei beni.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello proposto nei confronti del DI e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese processuali.
Osservava la Commissione regionale che il DI, quale legatario esclusivamente del cespite n. 13, non aveva legittimazione passiva nel giudizio di appello in quanto l'impugnazione della decisione di I^^ grado verteva esclusivamente sulla valutazione dei cespiti nn. 1, 2, 4 e 12.
Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 110, 112 e 345, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di motivazione.
Assume al riguardo l'Amministrazione finanziaria che il DI aveva contestato, con il ricorso introduttivo, la valutazione dell'Ufficio nella sua globalità, sicché non poteva più introdurre, senza incorrere nella violazione dell'art. 345 c.p.c. sulla inammissibilità di eccezioni nuove in appello, "un'eccezione difensiva (difetto di legittimazione attiva) non rilevata e non discussa in P grado".
1.1. Tale motivo non è fondato.
La legitimatio ad causam attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 del c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data) è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà per il giudice di verificarne, anche di ufficio, l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 5407/1997;
10843/1997; 11190/1995).
2. Con altro motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 e 46 del d.p.r. 637/1972, nonché il difetto di motivazione, in quanto l'imposta di successione va calcolata sul valore globale dell'asse ereditario netto e non sul singolo lascito, e in ordine al suo pagamento gli eredi sono responsabili solidalmente.
2.2. Quest'ultimo motivo è infondato per quanto concerne il 2' profilo prospettato (responsabilità solidale) in quanto solo gli eredi, e non i legatari, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta (art. 46 d.p.r. 637/1972). Merita invece accoglimento il 1^ profilo.
L'aliquota dell'imposta si determina anche per i legatari sulla base del valore globale netto dell'asse ereditario (art. 6 del citato d.p.r.). È indiscutibile quindi che il legatario è legittimato ed ha interesse ad agire nel giudizio in cui si controverte sul valore di beni ereditari, anche se diversi da quelli oggetto del lascito in suo favore.
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato sub 2.2. con riferimento al 1^ profilo del 2^ motivo del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributarla regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001