Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/03/2005, n. 21957
CASS
Sentenza 22 marzo 2005

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Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive (la Corte ha precisato che il suddetto principio non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi).

Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi).

Commentari4

  • 1Una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di "contestazioni a catena"
    Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La sentenza in commento si inserisce nella delicata materia delle c.d. contestazioni a catena. Con tale espressione ci si riferisce, come noto, a quelle ipotesi «patologiche»[1] in cui, al fine di aggirare i limiti temporali stabiliti dalla legge e prolungare la durata della misura, il p.m. chieda, in tempi diversi, l'emissione di più ordinanze applicative della medesima misura in relazione allo stesso fatto o a fatti diversi già noti ab initio. In presenza di determinati requisiti, tale prassi viene “sanzionata” dall'art. 297, co. III, c.p.p. con la retrodatazione ex lege di tutti i provvedimenti cautelari …

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  • 2Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimento
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …

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  • 3Cosa sono le “contestazioni a catena” previste dal codice di procedura penale? Disciplina e profili controversi
    Lacaria Serena · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2016

    L'istituto previsto dall'art. 297 comma 3 del Codice di procedura penale, disciplina la particolare ipotesi della “contestazione a catena”, prevista qualora più provvedimenti cautelari, siano emessi nei riguardi di un medesimo soggetto, al fine di prolungare artificiosamente la scadenza dei termini di custodia cautelare ad egli applicata. La norma trae fondamento dall'esigenza, avvertita dal legislatore del ‘95, di arginare il fenomeno inflazionistico di elusione dei termini di custodia, avendo essa lo scopo di garantire al soggetto coinvolto, la giusta e ragionevole durata di sottoposizione a regime cautelare. A riguardo, il dettame normativo, nella sua prima parte, in tal modo recita : …

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  • 4Sul regime delle "contestazioni a catena"Accesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/03/2005, n. 21957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21957
Data del deposito : 22 marzo 2005

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