Sentenza 22 ottobre 2019
Massime • 1
L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod.proc.pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2019, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2019 |
Testo completo
01016-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1819/2019 - Presidente - Andrea Tronci CC 22/10/2019- Angelo Costanzo R.G.N. 28841/2019 Ersilia Calvanese Alessandra Bassi -Relatore Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL CA HE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2019 del Tribunale del riesame di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori: avvocato Ennio Bonadies che deposita motivi aggiunti con allegati (precedentemente inviati a mezzo PEC) e chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
l'avvocato Saverio Campana che sulle esigenze cautelari e la scelta della misura da adottare si riporta anche ai motivi nuovi e insiste nel loro l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. EL CA HE, per mezzo del difensore Ennio Bonadies, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che ha confermato l'ordinanza del G.i.p. di Vallo della CAnia che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari. HE EL CA, in qualità di Vicesindaco del Comune di Camerota, è accusato: 1) ex artt. 81, secondo comma, 110, 319, 321 cod. pen., di aver, in concorso con altri cinque pubblici ufficiali del Comune di Camerota, posto in essere un accordo corruttivo al fine di affidare alla società "SOGET" S.p.a. il servizio novennale di «riscossione coattiva e volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali» dell'ente (capo 1); 2) ex artt. 110, 353-bis cod. pen., di aver, in concorso con De CA ZO, turbato la scelta del contraente per la realizzazione della rete fognaria in località Licusati, che sarebbe stata affidata in via diretta senza la sussistenza del requisito della somma urgenza e della certificazione DURC (capo 16); 3) ex artt. 110, 353-bis cod. pen., di aver turbato la scelta del contraente per la realizzazione della strada sul Monte Bulgheria in località "Montagna Chiano" su terreno di proprietà comunale (capo 17); 4) ex artt. 319, 321 cod. pen., di aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti nel favorire lo sblocco dei pagamenti in favore della società di De CA ZO, accettando quale contropartita la esecuzione gratuita di lavori privati da detta società (capo 18); 5) ex artt. 81, secondo comma, 110, 479 cod. pen., di aver concorso nella falsa attestazione del rispetto del patto di stabilità e del raggiungimento dell'obiettivo annuale per gli anni dal 2012 al 2015 (capo 36); 6) ex artt. 81, secondo comma, 110, 479 cod. pen., di aver concorso nella falsa attestazione delle spese correnti e nella falsa rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del comune di Camerota (capo 37); 7) ex art. 416, comma primo, secondo e terzo, cod. pen., di aver partecipato in qualità di organizzatore alla associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di plurimi ed indeterminati delitti contro la pubblica amministrazione (capo 38).
2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.
2.1. Inosservanza dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. con conseguente inefficacia della misura coercitiva genetica per omessa trasmissione da parte del P.M. al Tribunale del riesame, nel termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. pen., delle audio e video registrazioni delle intercettazioni telefoniche, che si ritiene STATE siano messe a disposizione del G.i.p. ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen. con la richiesta della misura cautelare.
2.2. Inosservanza dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per assenza dell'autonoma valutazione del Tribunale del riesame rispetto al provvedimento del G.i.p. L'ordinanza si limiterebbe a riportare le considerazioni del G.i.p. sino alla pagina 97, dalla pagina 97 alla pagina 102 riporterebbe le argomentazioni della difesa, motivando sulla istanza di riesame nelle ultime cinque pagine. 14 2 Аб La necessaria interpretazione estensiva dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c- bis), e comma 2-ter, cod. proc. pen. comporterebbe la nullità, rilevabile anche d'ufficio, dell'ordinanza del Tribunale del riesame.
2.3. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta corruzione di cui al capo 1). Il ricorrente premette che il fatto di corruzione che viene contestato al EL CA, unitamente ad altri cinque pubblici ufficiali appartenenti al Comune di Camerota, è relativo all'assegnazione in favore della "SOGET" s.p.a., per mezzo di una delibera consiliare senza alcuna previa gara, dell'incarico di riscuotere i tributi, prevedendo quale prezzo della corruzione la nomina da parte di detta società di personale individuato dai pubblici amministratori, tra cui lo stesso EL CA. Nel ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. era stato evidenziato che: 1) la procedura di affidamento del servizio tramite gara ad evenienza pubblica non era più necessaria alla luce dell'abrogato art. 30 d.lgs. 163/2006 da parte dell'art. 217, lett. e), d.lgs. 50/2016; 2) la responsabilità era da attribuire in capo all'intero consiglio comunale che aveva adottato la delibera, essendo perciò singolare che i relativi componenti non risultino parimente indagati;
3) il concreto affidamento dell'incarico era stato effettuato, all'esito della delibera n. 2 del 29 aprile 2015, da parte del responsabile del procedimento AR EL, anche costui non indagato;
4) l'assunzione del personale era evenienza necessaria e non costituiva utilità per gli indagati. Dette censure sono state apoditticamente ritenute inconferenti alla luce di una non comprensibile chiarezza del coinvolgimento dei soggetti nella realizzazione del delitto, senza che il Collegio abbia adeguatamente valutato la non ultrattività della norma penale nella parte in cui era in precedenza integrata dall'art. 30 d.lgs. 163/2006, disposizione ormai abrogata. Anche con riferimento alla dedotta mancanza di vantaggi di sorta in capo al ricorrente per l'assunzione di personale, il Tribunale «travisa e muta la utilità del capo di imputazione» che verrebbe individuata nell'interesse elettorale, utilità, quest'ultima, mai contestata nell'accusa provvisoria.
2.4. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta corruzione di cui al capo 18). L'ipotizzata corruzione, che si sarebbe realizzata attraverso l'esecuzione di lavori gratuiti in favore del ricorrente da parte della società di De CA ZO, quale corrispettivo degli appalti in ordine alla costruzione della rete fognaria di Licusati e della strada in località «Monte Chiano», non sarebbe in realtà sussistente. I lavori che De CA ZO aveva realizzato sul terreno di Gallo NC, madre di EL CA, risulterebbero pagati per un importo complessivo (dal 2008 al 2017) di oltre euro 21.000: ciò emergerebbe, infatti, dagli assegni e A 3 Аб dalle somme in contanti date al De CA, come anche confermato nel corso dell'interrogatorio da parte del ricorrente e dallo stesso De CA.
2.5. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi di turbativa d'asta di cui al capo 16). Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i lavori affidati direttamente alla ditta del De CA non sarebbero consistiti nella realizzazione della rete fognaria, quanto, piuttosto, nella mera riparazione, circostanza che fa ritenere la somma urgenza in re ipsa, evenienza che si sarebbe potuta accertare escutendo le persone della frazione di Licusati circa la rottura della vasca di raccolta fognaria del settembre 2016. Essendo stato, inoltre, liquidato il solo acconto dell'importo di euro 6.000 (a fronte di un importo di euro 17.237) in favore della ditta, non sarebbe stato necessario acquisire il DURC.
2.6. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta turbativa di asta di cui al capo 17). Nessuna gara, infatti, sarebbe stata effettuata da parte del Comune di Camerota per la realizzazione della strada sul Monte Bagheria in località "Montagna Chiano" su terreno di proprietà comunale, circostanza emergente dalla stessa consulenza. Invero, il Comune avrebbe ottenuto dall'Ente Parco l'autorizzazione alla manutenzione del tratto di strada sopra indicato, mentre i pastori ed i proprietari dei terreni interessati si sarebbero accordati privatamente con la ditta di De CA ZO per accelerare la manutenzione dietro l'impegno di corrispondere la somma di euro 2.000,00 e previa consegna al De CA da parte del Sindaco Romano dell'autorizzazione dell'Ente Parco. In assenza del pattuito pagamento anticipato il De CA non avrebbe iniziato i lavori, mentre l'impresa Fatigati, autorizzata dal Sindaco, avrebbe abusivamente iniziato a fine dicembre 2016 l'allargamento della strada sterrata mediante sbancamento, così trafugando il materiale lapideo. Il EL CA, venuto a conoscenza di tali lavori abusivamente realizzati si sarebbe recato presso il Sindaco Romano per protestare sia in ordine all'autorizzazione concessa al De CA sia per i lavori abusivi realizzati dalla ditta Fadigati che aveva trafugato il materiale lapideo per il proprio impianto di frantumazione. In ordine alla descrizione dei fatti dedotti dalla difesa si assume che il Tribunale non abbia motivato.
2.7. Omessa motivazione circa la competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta, in merito ai falsi bilanci di cui al capo 37).
2.8. Motivazione apparente circa la ritenuta partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 38). Dalle intercettazioni sarebbero emersi chiari contrasti tra il ricorrente ed il Sindaco Romano, evenienza che escluderebbe in radice la sussistenza del dolo e la possibilità che il EL CA possa essere parte del sodalizio dedito alla dei reati contro lacommissione pubblica 45 4 amministrazione, tanto più che il Sindaco Romano risulta coinvolto in altri reati unitamente ad altri ventuno soggetti, tra cui non figura il ricorrente.
2.9. Motivazione apparente in ordine alle ritenute esigenze cautelari e loro attualità.
2.10. Con motivi aggiunti in data 21 ottobre 2019, l'avvocato Saverio Campana, per conto del ricorrente, rileva vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale con riferimento alle esigenze cautelari.
2.11. L'avvocato Bonadies ha depositato in udienza motivi aggiunti, con i quali conferma quanto dedotto in sede di ricorso principale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili, circostanza che non consente di prendere in esame i motivi nuovi o aggiunti pervenuti in data 21 ottobre 2019 e depositati in udienza, ostandovi l'art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.
2. Il primo motivo, con cui il ricorrente deduce l'inefficacia della misura coercitiva per omessa trasmissione nei termini al Tribunale ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., delle intercettazioni audio e video, è manifestamente infondato e generico. È ormai consolidato il principio secondo cui il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le audio o video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando gli esiti delle stesse siano contenuti nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Ficorri, Rv. 257440); situazione che deve ritenersi si sia verificata nel caso di specie, tanto deducendosi dalla circostanza che lo stesso ricorrente ha riferito di essersi avveduto che sui CD richiesti al Tribunale del riesame vi fossero i soli brogliacci e non anche i file audio e video, file che, per quanto rilevato, non era necessario trasmettere. Deve nondimeno rilevarsi che nessuna richiesta in ordine a tali supporti era stata rivolta al P.M., unico soggetto tenuto a fornire la copia dei file audio o video, posto che lo stesso ricorso è esplicito nel significare che fu invece richiesta al "cancelliere dirigente" del Tribunale del riesame "copia di tutte le audioregistrazioni e videoregistrazioni"; il tutto ad udienza ex art. 309 cod. proc. pen. ormai terminata, udienza nel corso della quale nessun rilievo risulta essere stato formulato circa l'eventuale discordanza tra le conversazioni riportate negli atti ed il loro effettivo contenuto. 5 Ад 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo con il quale il ricorrente deduce la mancanza di autonoma valutazione del Tribunale del riesame rispetto all'ordinanza cautelare genetica sottoposta al vaglio. Si deve ribadire che l'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. è norma, nella parte in cui prevede la nullità dell'ordinanza cautelare quando manchi l'autonoma valutazione da parte del giudice, rivolta al giudice che ha emesso la misura e tende a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha richiesto la misura e l'organo giudicante, evenienza necessaria per controbilanciare il potere attribuito al giudice di provvedere inaudita altera parte (v. motivazione Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito Giorgio, Rv. 276066, principio espresso in ordine alla non applicabilità del richiamato principio ex art. 292 cod. proc. pen. al giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame). Con riferimento agli altri provvedimenti cautelari, invece, possono venire in rilievo soltanto i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente, intendendosi per tale quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Circostanza che, per quanto dallo stesso ricorrente evidenziato in ordine alla confutata parte della decisione che si sarebbe occupata di fornire risposta alle censure proposte in sede camerale, può ritenersi esclusa.
4. Manifestamente infondati risultano i plurimi rilievi posti attraverso il terzo motivo in ordine al delitto di corruzione contestato al capo 1) (accordo corruttivo circa l'affidamento senza contratto alla "SOGET"). Occorre innanzitutto rilevare che l'abrogazione dell'art. 30 d.lgs. 163/2006, da parte dell'art. 217, lett. e), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (decreto legislativo che ha ridisegnato il Codice degli appalti, abrogando l'intero testo del d.lgs. 163/2006), non ha comportato il venir meno di detta norma nella presente fattispecie, atteso che, secondo quanto previsto dallo stesso art. 216, comma 1, d.lgs. cit., le disposizioni introdotte dal citato provvedimento del 2016 si applicano «alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»: il che comporta la conclusione che la dedotta La 6 abrogazione, intervenuta medio tempore ma comunque successivamente alla stipula della convenzione, non esclude affatto l'operatività della norma che si vorrebbe ritenere priva di efficacia, conformemente a quanto leggesi nel provvedimento impugnato. D'altro canto, la manifesta infondatezza della censura emerge altresì dalla presenza, nell'attuale disciplina del T.U. sul Codice degli Appalti, dell'esplicito richiamo ai principi generali che devono sovrintendere allo svolgimento dell'attività amministrativa, ossia a quegli stessi criteri di cui è menzione nell'ora abrogato art. 30 del pregresso codice degli appalti, in materia di concessione di servizi, e che devono ritenersi essere stati palesemente violati dall'affidamento di una convenzione novennale per la riscossione dei tributi, effettuata senza alcuna comparazione tra differenti offerte. Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, al fine di far emergere l'assoluta illegalità dell'intera operazione, che l'affidamento all'esterno del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Camerota fosse in conflitto, come rilevato dalla consulenza disposta, con la decisione di qualche anno prima di assumere personale a tempo indeterminato nel complessivo numero di quaranta unità, assunzione finalizzata proprio alla cura del settore della riscossione che, pur in presenza delle risorse interne, l'amministrazione decideva di affidare alla "SOGET" per nove anni in assenza di gara, in spregio delle norme sull'evidenza pubblica. Corretta, inoltre, risulta la risposta fornita al ricorrente circa la censura rivolta alla formale competenza sussistente, ora in capo al responsabile del procedimento, ora in capo al consiglio comunale, in una preclusa logica perlustrativa, già per questo affetta da genericità, tenuto conto del valorizzato apporto personale della decisione di affidare l'incarico senza gara alcuna alla "SOGET", che a sua volta si era impegnata ad assumere le persone indicate anche dal ricorrente oltre che da altri soggetti di vertice dell'amministrazione comunale di Camerota. Privo di pregio, inoltre, risulta il dedotto mutamento della contestazione sotto il profilo dell'utilità conseguita dal ricorrente: la motivazione politica ed elettorale posta alla base dell'assunzione dei soggetti indicati dal ricorrente e dai concorrenti non muta in alcun modo la contestazione formulata in via provvisoria, ma fornisce adeguata risposta alle critiche che proprio il EL CA aveva portato alla misura, nella parte in cui aveva invece sostenuto che alla base delle richieste assunzioni vi fossero ragioni di tipo umanitario. A significare, cioè, come il ragionamento svolto in ordine alle finalità perseguite dal sodalizio collegate alla acquisizione del consenso elettorale non muta la contestata utilità ma, semmai, meglio la puntualizza, esplicitando le ragioni ad essa sottese. 7 5. Inammissibili risultano il quarto, quinto e sesto motivo che possono essere trattati unitariamente. Deve rinviarsi al principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso quando i motivi si risolvono nella critica di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, PM in proc. Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). In ordine all'imputazione di corruzione di cui al capo 18), che vede il EL CA ripagato attraverso lavori gratuitamente effettuati dalla società edile avvantaggiata, non illogica risulta la motivazione fornita dal Tribunale che, dopo aver fatto riferimento alle intercettazioni di cui aveva in precedenza enunciato i passaggi principali, non si è limitata a rilevare, come erroneamente dedotto, che il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver pagato, ma ha espressamente rilevato come la documentazione allegata dalla difesa consistesse in mere annotazioni personali del ricorrente, per di più in un contesto connotato da molteplici rapporti esistenti fra le parti, senza alcuna chiarezza in proposito: ciò su cui nessuna critica viene avanzata, se non attraverso una preclusa, differente ed alternativa versione di come si sarebbero svolti i fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Precluso riferimento agli atti di indagine si apprezza anche in ordine al motivo di censura rivolto alla contestazione di cui al capo 16), ex artt. 110, 353- bis cod. pen. (concorso con De CA ZO, nella turbativa della scelta del contraente per la realizzazione della rete fognaria in località Licusati), in cui il ricorrente addirittura tenta di accreditare un distinto oggetto dell'affidamento dei lavori (riparazione e non realizzazione), tanto da farne discendere una Аб automatica urgenza di una loro realizzazione, circostanza che risulta in verità priva di pregio in considerazione del loro affidamento comunque avvenuto per mezzo di una telefonata, di cui peraltro l'ordinanza del Tribunale trascrive l'inequivoco tenore. Completa risulta inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene irrilevante, ai fini del precluso pagamento effettuato in favore della ditta di costruzione, in assenza della documentazione attestante il possesso, da parte della stessa, del prescritto DURC, la circostanza che si trattasse di acconto e non di saldo, differenza che non trova alcun aggancio nella legislazione che regola i pagamenti in favore dei soggetti che operano per la P.A. Anche con riferimento alla contestazione provvisoria di cui al capo 17 (inerente alla collusione per la scelta del contraente per la realizzazione della strada in località "Montagna Chiano" su terreno di proprietà comunale) il ricorrente tenta di accreditare una preclusa differente versione degli accadimenti, senza neppure portare critiche alla parte della decisione che ha fondato la sussistenza dei gravi indizi sull'evidenza delle risultanze captative, debitamente trascritte e convalidate dagli accertamenti di p.g. Inoltre, non pregevole si palesa la critica rivolta alla decisione secondo cui non ci sarebbe stata una gara, atteso che - come già questa Corte ha avuto modo di affermare: cfr. Sez. 6, n. 13431 del 16.02.2017, Imperadore, Rv. 269384 "I delitto di turbata libertà del - procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto" (ciò a prescindere dalla verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, ex art 353 bis cod. pen., il principio testé enunciato valendo comunque anche in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 353 cod. pen.: cfr. Sez. 6, n. 8044 del 21.01.2016, PG. In proc. Cereda, Rv. 266118).
6. Generico risulta il settimo motivo con il quale il ricorrente contesta la competenza in capo al Consiglio Comunale delle delibere, censura che risulta non contrastare in alcun modo la parte della motivazione del provvedimento che, per mezzo della valorizzata rilevanza di riprese video ed audio, ha potuto apprezzare l'apporto personale del EL CA, così smentendone la denunciata incompetenza professionale in materia. 9 7. Il carattere generico della doglianza formalizzata si può apprezzare anche con riferimento all'ottavo motivo di ricorso, che censura la esistenza del dolo di partecipazione del EL CA alla contestata associazione per delinquere, con il ruolo qualificato di organizzatore, alla luce dei contrasti emersi tra il ricorrente ed il Sindaco Romano: il Tribunale del riesame, parzialmente riportandosi alle ragioni che il G.i.p. aveva posto a base della disposta ordinanza cautelare, è netto nel delineare i ruoli attribuiti ad ogni partecipe, compreso il ricorrente, che è gravemente indiziato di ricoprire un ruolo immediatamente inferiore a quello del Sindaco, spiegando le ragioni che hanno fatto ritenere, nonostante i differenti interessi che ogni partecipe poteva avere all'interno del sodalizio, che ognuno di loro utilizzasse l'apparato amministrativo dell'ente locale, che costituiva il fulcro dell'organizzazione, per trarne personali vantaggi. In tal senso depone consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, a fronte della realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non costituisce ostacolo alla configurabilità del delitto di associazione per delinquere la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816).
8. Privo di concreta critica risulta l'ultimo motivo, circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e loro attualità. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980).
9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantiņi Andrea Tronci Andua derme Depositato in Cancelloria 13 GEN 22 S IL CANCELLEREE oggi..