Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2019, n. 1016
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Sentenza 22 ottobre 2019

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L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod.proc.pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2019, n. 1016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1016
    Data del deposito : 22 ottobre 2019

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