Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). (Conf. N. 50981 del 2013, non mass.).
Commentario • 1
- 1. Ruolo apicale nelle associazioni mafiose e interesse a ricorrere: la Corte ribadisce la necessità della prova del comando (Cass. Pen. n.18593/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 settembre 2025
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 28.11 - 17.12.2024 nei confronti di Am.De. con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla predetta la misura della custodia in carcere ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, comma 2 cod. pen. in relazione alla partecipazione con posizione apicale al clan Am. - Pa. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Am.De. deducendo con unico motivo violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen., avendo la ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2013, n. 50980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50980 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/11/2013
Dott. CONTI VA - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1788
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 33035/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB RD N. IL 24/02/1981;
avverso l'ordinanza n. 1481/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 06/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. DI MEZZA AT che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 6.3.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - a seguito di ricorso nell'interesse di AB RD avverso la ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa in data 11.1.2013 dal GIP distrettuale di Napoli - confermava parzialmente detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commi 1, 2, 3 e 5 avendo partecipato ad un sodalizio criminoso facente capo al clan AN, con ruolo di organizzatore e di cassiere, incaricato anche di corrispondere gli stipendi settimanali agli affiliati per conto di un'autonoma associazione, controllata direttamente dal suo nucleo familiare stabilmente legata per la fornitura della droga in notevoli quantitativi al gruppo AN.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
2.1. violazione dell'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 292 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 e art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) e e) avendo il
Tribunale confermato la gravità indiziaria sull'unica propalazione dotata di specificità facente capo al collaboratore PI VA, null'altro potendosi desumere dal compendio intercettivo e, segnatamente, dalle conversazioni in cui emergono le inconcludenti pretese di "mensilità" del RE UN;
come pure dalle altre propalazioni discordi, generiche e connotate da circolarità. Inoltre, mancherebbe qualsiasi descrizione in ordine alle mansioni che ricondurrebbero al ruolo organizzativo ascritto al ricorrente. Ancora, analogo vizio dovrebbe riconoscersi in relazione alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 non riconoscendosi il percorso argomentativo che collegherebbe il nucleo familiare e lo stesso RE agli AN. Assoluta carenza di motivazione è ravvisabile in ordine alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 in assenza di qualsiasi indicazione di indizio al riguardo.
2.2. violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per l'adozione di formule di stile prive di concreto riferimento alle vicende personali e familiari del ricorrente.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile svolgendo una critica alle ragioni di fatto poste a base della riconosciuta gravità indiziaria, giustificata in modo logico e privo di vizi giuridici, attraverso le propalazioni del PI, intraneo al gruppo AN - che indica la famiglia AB gestore della piazza di spaccio all'interno del lotto G, zona "castellette", individuando il ruolo di cassiere svolto dal ricorrente coadiuvando il fratello PA, nonché quelle di NU IN - che riferisce di acquisti di cospicui quantitativi di cocaina personalmente effettuati nel 2010 dalle mani del ricorrente, del quale conosceva anche la vendita di "fumo" ed "erba", avendo la roccaforte nel lotto G di Scampia;
e, ancora, quelle di IA VA che indicava il ricorrente complice di RE UN nel traffico di droga nel lotto G prima della faida. Del tutto corretta è, poi, la valutazione quale riscontro del propalato del compendio intercettivo che ascrive al ricorrente la sintomatica responsabilità della corresponsione di "mensili" agli affiliati attraverso la specifica vicenda del RE UN;
come pure quella emergente dall'allarme del gruppo AB per la rivelata (essendo ancora coperta da segreto) collaborazione del PI, nell'ambito della quale era additata la piazza di spaccio gestita dal RE in collegamento con gli stessi AB. È lo stesso interlocutore del RE, AB AT ad indicare il fratello RD coinvolto nel traffico illecito.
5. Generica è la censura in ordine al ruolo organizzativo, rispetto alla relativa giustificazione appena ricordata.
6. Quanto alle aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, commi 3 e 5 costituisce orientamento costante quello secondo il quale, vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per fui, alcuna concreta utilità (Sez. 5, Ordinanza n. 45940 del 09/11/2005 Rv. 233219 Imputato: Oberto) e, in particolare, il tribunale del riesame,chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 06/11/1997 Cc. Rv. 209177 P.G. in proc. Iannicelli ed altri), cosicché i motivi a riguardo delle aggravanti in parola sono inammissibili per carenza di interesse.
7 il secondo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto, non confrontandosi con la specifica motivazione resa dal Tribunale, per delitto in relazione al quale sussiste presunzione relativa in materia di esigenze ed adeguatezza della misura carceraria, in ordine alla necessita di recidere efficacemente I legami associativi che hanno consentito la realizzazione della grave condotta delittuosa, contrassegnata dal peculiare ruolo riferito al ricorrente, riconosciuto operante fino al 2010.
8 Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
9. Devono disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013