Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 1
Èinammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che l'eventuale insussistenza delle aggravanti contestate non avrebbe comunque determinato una riduzione dei termini di durata massima delle misure cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2014, n. 36731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36731 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/04/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1062
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 5188/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER OR, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 25/10/2013 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante della transnazionalità. Rigetto nel resto;
udito per l'imputato l'avv. Turrisi Antonio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale delle libertà di Reggio Calabria, con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2013, ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di ER OR avverso l'ordinanza emessa in data 24 settembre 2013 dal GIP presso il Tribunale della stessa città che disponeva nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.
Al ricorrente si rimprovera di avere, unitamente ad altri soggetti in numero superiore a dieci, partecipato ad una associazione (transnazionale) strutturata gerarchicamente e finalizzata alla commissione di più delitti di importazione, vendita, cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, consegna e detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, con la disponibilità di denaro, appartamenti e/o garage, automobili e telefoni cellulari impiegati per il conseguimento delle finalità dell'associazione e ricoprendo il ruolo di promotore ed organizzatore dell'attività dell'associazione, essendo al vertice dell'articolazione palermitana del sodalizio, in posizione paritaria rispetto a CC GI;
in tal modo curava l'acquisto sistematico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente direttamente dalla base calabrese - reperendo le risorse finanziarie necessarie e mantenendo continui contatti con LI IR ed i suoi intermediari - stupefacente di cui curava poi la diffusione nel mercato di Palermo e provincia, ricoprendo dunque il ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione fino al 28 maggio 2011, data del suo arresto (capo 1).
Sono poi contestati, in via cautelare, cinque specifici reati fine ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi B, E, F, H, ed I) commessi rispettivamente nel primo trimestre del 2011 ed aggravati (tranne il capo H) dall'ingente quantità (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80) e dall'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, comma 1, trattandosi di reato transnazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) per essere il reato stato commesso da gruppo criminale organizzato in più di uno stato (Italia e Francia).
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, ER OR, affidando il gravame a due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 125 e 273 c.p.p.,
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, artt. 73 ed 80, art. 59 c.p. e L. n. 146 del 2006, art. 4, comma 1.
Si sostiene come già nella memoria difensiva depositata all'udienza camerale fosse stata eccepita innanzi al Tribunale della libertà l'insussistenza in capo al prevenuto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cut alla L. n. 146 del 2006, art. 4, comma 1, evidenziando come, dalla completa disamina dell'ordinanza di custodia cautelare impugnata e degli atti di indagine posti a sostegno della stessa, non fosse sussistente neppure, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, la consapevolezza da parte del ricorrente, alla luce di quanto statuito dall'art. 59 c.p., non solo che le sostanze stupefacenti acquistate in Calabria dal LI provenissero da uno Stato estero, ma l'approvvigionamento fosse avvenuto attraverso l'apporto illecito di un gruppo criminale organizzato in più di uno Stato.
Con motivazione carente e contraddittoria, il Tribunale della Libertà non avrebbe dato, secondo il ricorrente, reale contezza del percorso logico-argomentativo seguito per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale de qua, non spiegando, in particolare, quali fossero i gravi indizi di colpevolezza per affermare che l'Inserra fosse consapevole, alla luce dei criteri normativi di cui all'art. 59 c.p. che le transazioni illecite delle sostanze stupefacenti acquistate da alcuni soggetti calabresi e nel territorio calabrese nelle varie ipotesi di reato in contestazione ai capi B), E), F), H) ed I) della rubrica (in prevalenza hashish) vedesse anche coinvolto un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, come previsto dall'aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, comma 1, accollando l'aggravante, in ammissibilmente, a mero titolo di responsabilità oggettiva.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e), in relazione agli artt. 125 e 273 c.p.p.,
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 sul rilievo che, con memoria difensiva depositata all'udienza di riesame, il ricorrente aveva contestato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 contestata al ricorrente ai capi B), E),
F) ed I) della rubrica.
Siccome la sostanza stupefacente di tipo hashish non è mai stata sequestrata, non è stato possibile accertare i rispettivi dati ponderali e neppure il principio attivo, mancando pertanto qualsiasi concreto elemento a supporto della configurabilità della contestata circostanza aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. La questione posta dal ricorrente abilita la Corte allo scrutinio congiunto dei motivi di gravame sollevati nei confronti dell'impugnata ordinanza.
Con essi il ricorrente sostanzialmente non si duole della gravità del quadro indiziario in relazione ai titoli di reato (associazione per delinquere e traffico di sostanza stupefacenti) per i quali è stato spedito il provvedimento cautelare, quanto piuttosto dell'insussistenza della gravità indiziaria con specifico ed esclusivo riferimento alla configurabilità delle aggravanti contestate in via interinale.
2.1. Le Sezioni Unite penali hanno anche recentemente ribadito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
L'interesse all'impugnazione deve dunque necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Più in particolare, si è affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 62031 del 11/05/1993, p.m. in proc. Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, p.m. in proc. Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, p.m. in proc. Timpani Rv. 203093; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. Di Marino, Rv. 244110). Ciò comporta che la necessaria verifica circa l'esistenza di un interesse concreto ed attuale al gravame va compiuta, qualunque sia la parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, "attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma;
degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte;
del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire" (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, cit). Nel caso di specie, se anche le aggravanti non fossero configurabili, alcuna conseguenza deriverebbe dalla loro rimozione sulla sorte del provvedimento cautelare in ordine al quale, in relazione ai reati - base provvisoriamente configurati, alcuna questione è stata posta con i motivi di gravame ne' con riferimento alla gravità indiziaria, che si darebbe invero per presupposta, ne' con riferimento alle esigenze cautelari.
Va allora chiarito che lo scopo dei procedimenti cautelari de libertate non consiste, ne' deve consistere, in un'anticipazione del giudizio di merito, diversamente vulnerandosi, quando sono in gioco i diritti della libertà personale, la presunzione di non colpevolezza nel suo significato più sostanziale, ma perseguono il solo obiettivo di assicurare protezione ad interessi di preminente rilievo che risulterebbero compromessi in assenza dell'adozione di cautele, essendo riservata la soluzione di ogni altra questione, che non interessi l'an o il quomodo della cautela, al giudizio di merito. Va precisato che, nel caso di specie, l'interesse a stabilire se le aggravanti contestate sussistano o meno non sarebbe rinvenibile neppure con riferimento ai termini di durata della custodia cautelare, in considerazione del fatto che, in fase, la semplice contestazione dei reati base (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) comporta il ricorso al termine più lungo.
Gli unici casi, nella specie non ricorrenti, in cui può sussistere un interesse a contestare la configurabilità o meno di circostanze aggravanti, si hanno quando dette circostanze, specie se "privilegiate", incidano sul computo della pena edittale, in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 278 e 280 c.p.p., o incidano sulla competenza, specie se funzionale, o determinino il ricorso a particolari presunzioni (come nel caso della L. n. 203 del 1991, art. 7) e più in generale quando dall'esistenza o meno della circostanza aggravante dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura cautelare.
Consegue da ciò, ossia dalla mancanza dell'interesse alla pronuncia richiesta, l'inammissibilità del ricorso.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende. Va disposto che copia del presente provvedimento venga trasmessa al direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento venga trasmessa al direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014