Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 12906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12906 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 854
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 43745/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IO, nato il [...];
avverso la ordinanza in data 6.10.2009 del Tribunale di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Vannetiello Dario, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito ex art. 310 c.p.p. dell'appello proposto da IO CA, confermava l'ordinanza in data 25-26.3.2009, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del 16.5.2008, alla data di esecuzione di precedenti ordinanze emesse il 24.3.2006, il 15.6.2007 e il 16.11.2007. Osservava il Tribunale che l'ultima ordinanza cautelare (del 16.5.2008) aveva ad oggetto il reato di associazione di tipo mafioso, accertato nel 2003 con condotta perdurante sino al 13.11.2007 (oltre che estorsioni, tentate e consumate, commesse nel dicembre 2003, negli anni 2003 - 2004, nel 2005 e illecita captazione di trasmissioni commessa il 27.3.2006, tutti aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7). Tanto bastava ad escludere la operatività
dell'art. 297 c.p.p., comma 3 in relazione alle ordinanze 24.3.2006 e 15.6.2007, precedenti alla data di cessazione della permanenza per il reato associativo.
Quanto alla possibilità di retrodatazione rispetto all'ordinanza 16.11.2007, doveva da un lato escludersi la connessione qualificata tra il singolo episodio estorsivo in questa contestata e i reati oggetto dell'ordinanza 16.5.2008, dall'altro osservarsi che non poteva ritenersi la desumibilità dagli atti del complesso indiziario posto a fondamento dell'ultima misura al momento di emissione della precedente, giacché tale complesso risultava organicamente esposto per la prima volta nella informativa 29.6.2007.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Dario Vannetiello, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando sotto plurimi aspetti violazione di legge e mancanza o difetti di motivazione.
Premette:
- che in relazione alle tre precedenti misure (ordinanze cautelari 24.3.2006, 15.6.2007 e 16.11.2007) aventi ad oggetto ciascun una differente episodio di estorsione aggravata, erano già intervenuti due provvedimenti (del Tribunale del riesame di Napoli e del Tribunale di Avellino) che avevano riconosciuto la continuazione tra i diversi fatti (commessi nello stesso contesto temporale e spaziale e con avvalimento della forza del vincolo camorristico) e dunque applicabile l'istituto dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Evidenzia quindi che in relazione ai fatti oggetto delle quattro ordinanze cautelari oggetto d'esame era stato disposto il rinvio a giudizio, rispettivamente: il 6.10.2006 (o.c.c. del 24.3.2006); il 7.1.2008 (o.c.c. del 15.6.2007); in data 11.10.2008 (o.c.c. 16.11.2007); il 21.5.2009 (o.c.c. del 16.5.2008, della quale si chiede la retrodatazione);
- che poteva convenirsi con il Tribunale limitatamente alla affermazione che la contestazione nella quarta ordinanza di reato associativo commesso sino, al 13.11.2007 escludeva limitatamente per detto reato la possibilità di retrodatazione alle prime due ordinanze, emesse prima della data di cessazione della condotta permanente, ma che lo stesso non poteva valere per i fatti estorsivi ai capi D, F, I, L, O, contestati sempre nella quarta ordinanza come commessi tra il 2003 e il 2005.
Denunzia quindi con riguardo all'affermata impossibilità di retrodatare la contestazione cautelare per il reato associativo:
- che l'ordinanza impugnata aveva negato la configurabilità della continuazione tra detto reato e le estorsioni oggetto delle precedenti ordinanze cautelari, ma aveva omesso di valutare l'esistenza di nesso teleologico ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), apparendo, anche alla luce dell'aggravante del metodo mafioso contestata, che il reato associativo (reato mezzo) poteva considerarsi commesso per realizzare le estorsioni (reati fine) e viceversa;
- che del tutto illogicamente il Tribunale aveva negato che al momento della emissione della terza ordinanza, in data 16.11.2007, fosse desumibili dagli atti il compendio indiziario in base al quale era stato contestato il reato associativo perché tale compendio era stato compiutamente riepilogato soltanto con l'informativa del 29.6.2007 (ovverosia con informativa "riepilogativa" precedente di ben quattro mesi e 14 giorni l'emissione della terza ordinanza);
- che in ogni caso arbitrariamente il Tribunale aveva affermato che solo da tale informativa, nella stessa ordinanza impugnata definita "riepilogativa", emergeva un quadro indiziario sufficientemente grave per la contestazione cautelare del reato associativo, giacché la stessa si limitava ad assemblare elementi di molto precedenti e tutti già noti agli inquirenti e al Pubblico ministero (le intercettazioni telefoniche erano terminate nell'agosto del 2006 e le dichiarazioni dei collaboratori erano tutte di molto antecedenti al giugno 2007);
che era inoltre significativa dell'inerzia del Pubblico ministero la circostanza che il separato rinvio a giudizio per il fatto di cui all'ordinanza 16.11.2007 era avvenuto in data 11.10.2008, a distanza di un anno e quattro mesi dalla ordinanza "riepilogativa";
- che sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata era inoltre in patente contraddizione con quanto risultava dalle precedenti ordinanze custodiali, nelle quali ampiamente si dava atto della esistenza ed operatività del clan CA.
Quanto alla contestazione cautelare concernente i fatti estorsivi, denunzia:
- che il Tribunale avrebbe apoditticamente escluso la continuazione, omettendo di considerare in concreto tutti gli aspetti sostanziali e fattuali (uniformità delle condotte, identità delle offese, omogeneità delle causali e dei collegamenti all'attività del clan, brevità dell'intervallo temporale) che consentivano induttivamente di ricondurre le estorsioni contestate con la quarta ordinanza cautelare al medesimo disegno criminoso che aveva sorretto gli analoghi fatti contestati con le prime tre ordinanze;
- che del tutto illogicamente e contraddittoriamente il Tribunale avrebbe escluso la desumibilità dagli atti di quei fatti prima della informativa del 29.6.2007 e comunque prima della misura del novembre 2007, oltre che per le ragioni già evidenziate a proposito del reato associativo, sul rilievo che le denunzie delle persone offese in relazione ai capi I), L) e O), che costituivano nella sostanza i soli indizi specifici a carico del ricorrente, risultavano acquisite il 27.12.2006, il 2.12.2006 e il 26.1.2007; nessuna integrazione v'era in relazione all'estorsione al capo D); l'estorsione al capo F) risultava esclusivamente da intercettazioni eseguite negli anni 2003 - 2004.
DIRITTO
1. Il ricorso muove al rigetto della richiesta di retrodatazione degli effetti della misura cautelare emessa nei confronti di CA IO in data 16.5.2008 due ordini di censure:
- da un lato, e con esclusivo riguardo alle contestazioni, con detta ordinanza, di vari reati di estorsione, lamenta la mancata retrodatazione della custodia cautelare in carcere, per tali fatti, a far data dall'esecuzione delle prime due misure emesse nei confronti del CA, il 24.3.2006 e il 15.6.2007, per fatti analoghi;
- dall'altro denunzia, in relazione alla contestazione cautelare sia del reato di associazione di tipo mafioso commesso sino al 13.11.2007 sia dei reati "fine", il rigetto della richiesta di retrodatazione quantomeno a far data da una terza, ma sempre precedente, ordinanza cautelare, emessa in data 16.11.2007. Nell'un caso e nell'altro le doglianze sono articolate sulla base delle tesi:
- della esistenza di connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) tra i reati;
- della desumibilità dagli atti degli elementi posti a fondamento della quarta misura sin dal momento della emissione delle altre.
2. Le censure che hanno ad oggetto il diniego di retrodatazione degli effetti della misura cautelare applicata per i delitti di estorsione con l'ordinanza 16.5.2008 al momento di esecuzione delle precedenti misure disposte con le prime due ordinanze cautelari, del 24.3.2006 e 15.6.2007, appaiono inammissibili. È lo stesso ricorrente che riconosce che per i reati oggetto di quei provvedimenti il rinvio a giudizio era stato già disposto, rispettivamente in data 6.10.2006 e 7.1.2008, al momento dell'emissione della quarta ordinanza. Tale circostanza preclude in radice (secondo una linea di discrimine ritenuta non irragionevole da C. cost. n. 89 del 1996) ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 297 c.p.p., comma 3, l'applicabilità del meccanismo della retrodatazione automatica pur se tra i reati dovesse ritenersi sussistere connessione qualificata.
2.1. Costituisce quindi il risultato di apprezzamenti di fatto, riservati ai giudice del merito, l'affermazione del Tribunale, secondo cui il "complesso e variegato coacervo indiziario" posto a base della misura del maggio 2008, derivante da una pluralità di fonti di prova acquisite da diverse autorità di polizia, era compiutamente desumibile solo a seguito delle informativa 29.6.2007, giacché soltanto con essa gli elementi acquisiti risultavano tutti organicamente collegati e compiutamente esposti. E si tratta di apprezzamenti nel caso in esame adeguatamente giustificati, e perciò insindacabili in questa sede, alla luce, se non altro, della evidenziazione che soltanto con l'informativa del giugno 2007 al Pubblico ministero era stato offerto un quadro completo della messe delle conversazioni intercettate, della identificazione degli interlocutori, dei rapporti quindi tra loro esistenti, ritenuto di fondamentale importanza per conferire gravità indiziaria alle ipotesi d'accusa.
3. Sempre di merito e correttamente argomentate sono quindi le osservazioni in base alle quali il Tribunale ha ritenuto di potere negare che tra i reati oggetto della quarta misura e quello contestato con la terza potesse ravvisarsi connessione rilevante ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e in particolare il vincolo della continuazione.
Del tutto adeguata appare in particolare la motivazione del provvedimento impugnato allorché rileva che la progettazione ab origine degli illeciti, almeno nelle loro caratteristiche essenziali, non poteva essere presunta sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ne' della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, e che, nel caso in esame, portavano ad escludere che tutti gli episodi fossero realmente frutto di una originaria ideazione e determinazione volitiva e a ritenere, invece, che erano frutto di iniziative criminali legate e determinate da fattori contingenti: la consumazione dei delitti in un ampio arco temporale, tra il 2003 ed il 2006 (l'ultimo di essi riguardando altresì fatto anche eterogeneo, di illecita captazione di radiofrequenze della polizia);
il vasto e variegato contesto territoriale (da Avellino e provincia alla provincia di Napoli); il contesto criminale mutevole, connotato da sopravvenute alleanze con altri clan camorristici che avevano reso possibili azioni criminose in altre zone, ricadenti sotto l'influenza di altri gruppi;
l'assenza di allegazioni idonee a dimostrare, all'inverso e in concreto, che al momento della consumazione dei primi delitti erano stati già prefigurati anche i successivi. Potendosi solo aggiungere che in relazione all'esistenza di elementi idonei a dimostrare nello specifico l'esistenza di un'unica ideazione originaria, non valutati, lo stesso H ricorso difetta, in definitiva, di concretezza.
3.1. Quanto alla deduzione d'omessa valutazione dell'esistenza di un nesso di strumentalità costituito dall'essere le estorsioni (e dunque anche quella separatamente contestata con l'ordinanza cautelare del novembre 2007) "commesse per eseguire" il reato di cui all'art. 416-bis c.p., o, come si assume, "viceversa" (commesso questo in funzione delle estorsioni), è appena il caso di ricordare che il delitto associativo è costituito da un accordo a carattere generale e stabile volto all'attuazione di un programma generale di delinquenza. È vero che, per avere capacità offensiva (ed essere dunque penalmente rilevante, secondo una lettura conforme ai precetti costituzionali), l'"accordo" deve essere sorretto dalla predisposizione di un'organizzazione o di un apparato strutturale anche minimo;
ma non è da dubitare che la fattispecie associativa è ravvisabile e sussiste a prescindere non solo dalla realizzazione ma anche dalla specifica progettazione di singoli delitti. Sicché, come non può predicarsi in linea teorica che i reati commessi dagli associati necessariamente appartengano alla medesima ideazione criminosa, così non può in astratto assumersi che gli stessi siano di per sè destinati ad "eseguire" l'associazione per delinquere. E, anche in relazione a tale aspetto, circostanze specifiche non risultano in concreto evidenziate nel ricorso, mentre non può certamente costituire indice di un rapporto da mezzo a fine la sola circostanza evidenziata, che le estorsioni siano state (contestate come) commesse avvalendosi del metodo mafioso.
4. Fondata appare invece la doglianza sviluppata con riferimento all'affermazione che gli elementi posti a fondamento dell'ultima misura non potevano ritenersi desumibili dagli atti al momento dell'emissione della terza. Questa risulta difatti emessa, stando all'ordinanza impugnata, il 16 novembre 2007. E, sempre secondo l'ordinanza impugnata, era invece del 29 giugno 2007 l'informativa "conclusiva", che riepilogando i dati investigativi e gli elementi probatori via via acquisiti consentiva per la prima volta di configurare con sufficiente chiarezza un grave quadro indiziario per i reati contestati con la quarta ordinanza. Il dato temporale è corretto dallo stesso difensore ricorrente, che, con estrema correttezza, evidenzia che in realtà l'informativa sarebbe invece del 27 luglio 2007. Ma la differenza non è rilevante ai fini che qui interessano, perché resta che la terza ordinanza cautelare risulta emessa dopo quasi quattro mesi (per l'esattezza tre mesi e diciannove giorni) rispetto al momento in cui il Pubblico ministero aveva ricevuto la notizia di reato completa e specificamente riferita ai delitti contestati con la quarta ordinanza.
Ora in situazione come quella in esame non si discute più della possibilità per il Pubblico ministero di trarre elementi significativi e idonei a costituire una piattaforma indiziaria grave, in ordine ad uno o più specifici ulteriori fatti reato dalla lettura disordinata e parziale di singole annotazioni di polizia che riguardavano segnatamente altri fatti, già provvisoriamente emersi, o che, ai soli fini delle proroghe delle intercettazioni, rendevano conto approssimativamente del significato indiziante delle conversazioni registrate su singole utenze. Non è riferibile in altri termini al caso in cui il Pubblico ministero abbia già a sua disposizione una notizia di reato proveniente dalle Forze di polizia delegate alle indagini e specificamente riferita ai fatti oggetto dell'ulteriore ordinanza, completa quanto a elementi indiziari e a collegamenti probatori posti a fondamento di questa, la considerazione di S.U. 14535 del 19/12/2006 IB, secondo cui il solo fatto che gli organi inquirenti fossero in possesso dei risultati ad esempio delle intercettazioni non dimostra che ne avessero già individuato tutta la portata probatoria e fossero già a conoscenza "delle notizie di reato" per le quali si era proceduto, in un secondo momento, separatamente.
Qui si ha un'informativa che già segnatamente denuncia i reati che saranno oggetto della successiva richiesta, corredata da un quadro completo degli elementi acquisiti. E codesta situazione lascia senz'altro ipotizzare, se a base della ulteriore misura sono posti soltanto quegli elementi (e non altri, cioè, posteriormente emersi), che il momento in cui dagli atti potevano desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide con la "ricezione" di siffatta informativa:
momento che non è, ovviamente, quello della materiale disponibilità dell'incarto, ma quello in cui il suo contenuto può considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al Pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale versato alla sua attenzione, senza dilazioni o ritardi non giustificati in materia di libertà personale.
Proprio S.U. IB ha d'altra parte chiarito che la desumibilità dagli atti degli elementi idonei a fondare una successiva richiesta di misura cautelare al momento della emissione di precedente ordinanza opera quale condizione della retrodatazione in quanto sintomatica di una scelta non legittima di frazionamento dell'azione cautelare. La desumibilità va ancorata alla emissione della prima misura, ma è in relazione al momento in cui il Pubblico ministero poteva già legittimamente esercitare la seconda scelta cautelare, che deve essere considerata la mancanza di giustificazione della diluizione nel tempo delle domande.
Non può dunque, nel caso in esame, ritenersi corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui non erano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della misura, datata 16 novembre 2007, gli elementi posti a fondamento della misura successiva, già versati nell'informativa del 29 giugno o 27 luglio 2007, senza alcuna verifica circa il momento a cui occorreva risalire per verificare la correttezza e tempestività delle richieste cautelari del Pubblico ministero.
Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di Napoli, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010