Sentenza 16 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; ne consegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poiché, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2016, n. 13834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13834 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2016 |
Testo completo
13834-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta da Franco Fiandanese Presidente TO Prestipino Consigliere Giovanna Verga Consigliere CAMERA DI CONSIGLIO Andrea Pellegrino Consigliere del 16 dicembre 2016 2340 Vincenzo Tutinelli Consigliere est. SENT. n. sez. REGISTRO GENERALE N. 39950-2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: RI TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria funzione di giudice del riesame cautelare in data 29 febbraio 2016, depositata l'11 aprile 2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udite le conclusioni del difensore, Avvocato Valerio Vianello Accorretti del Foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 11 gennaio 2016 che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente La contestazione riguardava reato di associazione a delinquere di stampo mafioso contestato come commesso dal 1995 in poi e tuttora permanente.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2. 1 violazione dell'articolo 297 comma terzo cod. proc. pen. Afferma il ricorrente sussistere nel caso di specie un caso di contestazione catena in relazione al legame sussistente tra i fatti oggetto della provvedimento cautelare in esame e i fatti oggetto dell'ordinanza applicativa della 6 1 custodia in carcere emessa il 24 aprile 2014 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento 1982/14 R.G.N.R. In particolare, contesta che nel caso di specie risulterebbe utilizzato il medesimo materiale di cui alla precedente misura che riguardava la violazione dell'articolo 74 del d.p.r. 309/90 (dichiarazioni di pentiti di intercettazioni). In particolare, contesta la rilevanza degli omissis sulle dichiarazioni del pentito NO, rimossi solo in questo procedimento nonché la rilevanza della informazione del 11 febbraio 2015. 3. In data 28 novembre 2016, il ricorrente ha depositato, su supporto informatico, l'ordinanza di custodia cautelare emessa l'11 gennaio 2016 nella sua interezza e, su supporto cartaceo, la parte di tale ordinanza che riguardava specificamente il ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va preliminarmente rilevato che il Tribunale della libertà ha correttamente escluso la sussistenza del vincolo di connessione qualificata tra i fatti richiamati dalla difesa richiamandosi al consolidato orientamento di questa Corte per cui la continuazione tra reato associativo e reati fine è configurabile esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso, con la conseguenza di doversi escludere la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti quando la prova di tale elemento tale elemento non sussista in atti (Sez. 1, Sentenza n. 18340 del 11/02/2011 Rv. 250305; Sez. 1, Sentenza n. 8451 del 21/01/2009 Rv. 243199). Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato tale assunto in maniera adeguata e logica sulla base del materiale indiziario presente in atti e di valutazioni prettamente di merito non sindacabili in questa sede.
3. Peraltro, la nozione di anteriore 'desumibilità' delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice 'conoscenza' o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale". (Sez. 6, Sentenza n. 11807 del 11/02/2013 Rv. 255722). In sostanza, deve ritenersi che il concetto stesso di desumibilità si risolva nella sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità in sede cautelare, con la conseguenza che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se non sussisteva già al momento della dichiarazione di rinvio a giudizio per il precedente fatto un compendio che potesse essere di riscontro a tali dichiarazioni. Al proposito, appare corretta la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui evidenzia che gli inquirenti, nel caso di specie, non erano in possesso di una serie di elementi che hanno portato un oggettivo riscontro agli elementi preesistenti (dichiarazioni BRUZZESE) e che hanno fornito quei riscontri indispensabili alle 2 dichiarazioni del co-indagato al fine di poter affermare la sussistenza di una effettiva gravità indiziaria.
4. Va infine rilevato che il ricorrente, nell'articolazione del motivo, non indicato alcun profilo per cui debba ritenersi che la misura avesse perso efficacia al momento della proposizione del riesame. Al proposito, va ricordato che la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo sia già scaduto (Sez. 2, Sentenza n. 13021 del 10/03/2015 Rv. 262933; Corte cost. n. 293 del 2013).
5. Alle sopra esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve inoltre provvedersi alle comunicazioni, da parte della cancelleria, per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1 ter disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali manda alla Rigetta cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma-1-ter disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Franco Fiandanese) (Vincenzo Tutinelli) Pavro Fandorr DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 MAR. 2017 IL ADI CASS CANCELLIERE Claudia Pianelli Z S A N E O I Un 3