Sentenza 19 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2018, n. 23113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23113 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2018 |
Testo completo
2 31 13-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 4033/2018 Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI CC 19/10/2018- LUIGI FABRIZIO MANCUSO Relatore - R.G.N. 32412/2018 GIACOMO ROCCHI TERESA LIUNI ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT ME nato a [...] il [...] OT BA nato a [...] il [...] OT NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il Procuratore Generale conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato NARDO GIUSEPPE difensore fiducia di OT IC, OT IA, OT AN insiste nei motivi e ne chiede l'accoglimento 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9.4.2018, il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 19.3.2018, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OT NT e dei figli OT IC e OT IA, avendo ritenuto a carico di costoro, sulla base del ritrovamento di armi nei pressi della loro abitazione e in un terreno adiacente, gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati in materia di armi e alla ricettazione delle stesse. La contestazione provvisoria contemplava i seguenti reati: A) delitto ex artt. 99, 110 cod. pen., 23, comma 1, 3, 4 L. 110/75; B) delitto ex artt. 99, 110 cod. pen., 2, 4, 7, I. 895/67; C) delitto ex artt. 99, comma 4, 648 cod. pen. Ai predetti indiziati era contestata, inoltre, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla I. n. 203 del 1991 (aggravante ora prevista, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 21 del 2018, dall'art. 416-bis.
1. cod. pen.), per aver commesso tutti i predetti reati al fine di agevolare le attività criminali dell'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "Serraino".
2. Il difensore degli indagati ha proposto ricorsi per cassazione, con atto unitario affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen. Gli elementi utilizzati dal Tribunale sono equivoci e imprecisi, perché la maggior parte delle armi furono rinvenute in luoghi non disponibili per gli indagati ma abbandonati, impervi, notevolmente distanti dalla loro abitazione. Il Tribunale ha considerato in modo indiscriminato e collettivo una serie di circostanze, senza riuscire a mettere in luce le diverse posizioni degli indagati.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla sussistenza della c.d. aggravante mafiosa. La fallacia del ragionamento del giudice di merito si rinviene, innanzitutto, nell'utilizzo di un criterio meramente quantitativo, che non è idoneo a smentire una detenzione esclusivamente individuale. Inoltre, la presenza di una cosca sul territorio è ritenuta provata sulla base di argomenti incongrui, quali i legami di affinità con l'associazione di tipo mafioso denominata clan Serraino. Tale manifesta illogicità non è superabile neppure con riferimento alla posizione di OT IC. Il Tribunale ha 2 precedenti condanne e utilizzato a carico di costui anche altri due elementi stato di latitante - che però riguardano epoche lontane.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione rispetto al diniego degli arresti domiciliari. Le formule utilizzate dal giudice di merito sono generiche, di mero stile. Esse non si confrontano con la richiesta degli indagati, che avevano chiesto di essere dislocati in abitazioni diverse, così da rimanere fisicamente distanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure proposte sono manifestamente infondate. Con i primi due motivi di ricorso si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dal Tribunale con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, ma non si tiene conto che a questa Corte è preclusa sia la rilettura di elementi di fatto diversi rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti dai ricorrenti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. Questa Corte, infatti, deve limitarsi a controllare se la motivazione del giudice di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito per la decisione. Nel caso in esame, il Tribunale ha attentamente analizzato le risultanze disponibili ed è pervenuto, senza incorrere in alcun errore di diritto, all'affermazione della sussistenza, a carico degli indagati, di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ipotizzati. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Con riferimento alle armi rinvenute nelle immediate vicinanze dell'abitazione, il Tribunale rileva che gli indagati vivono nell'unico edificio abitato prossimite in да della zona, posto su una strada non oggetto di passaggio, nelle vicinanze dell'immobile abbandonato in cui sono state scoperte ulteriori armi. Il Tribunale evidenzia che tali dati trovano riscontro nelle stesse dichiarazioni degli indagati, i quali hanno affermato che i predetti luoghi non sono frequentati da estranei. Rispetto alle armi ritrovate negli altri siti, secondo il Tribunale la riconducibilità delle armi agli indagati è confermata da elementi oggettivi (modalità e strumenti di occultamento) e da elementi di natura logica (vicinanza all'abitazione, presenza di tracce di lavorazione del legname riconducibile a OT IA, assenza di altri soggetti residenti). In particolare, il Tribunale 3 osserva che: gli indagati hanno nella loro disponibilità alcuni terreni nelle cui vicinanze è stata ritrovata un busta nera contenente diverse cartucce;
altre armi sono state rinvenute in un sentiero in cui era presente del truciolato riconducibile a OT IA, titolare di una impresa individuale che si occupa anche di legname;
alcuni fucili erano stati riparati con un nastro identico a quello utilizzato per la camera d'aria ritrovata vicino l'abitazione dei OT;
vicino alla tettoia, di cui OT NT e IA hanno dichiarato di avere la piena disponibilità, sono state ritrovate ulteriori armi e munizioni. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto alle argomentazioni utilizzate per giustificare la contestazione dell'aggravante della finalità di agevolazione della suddetta associazione criminale di tipo mafioso. Il Tribunale, con motivazione ampia e specifica, ha ritenuto sussistente l'aggravante in esame sulla base dei seguenti elementi: l'improbabilità che un tal numero di armi fosse destinato ad uso individuale;
la constatazione delle condanne riportate da OT IC e del suo precedente stato di latitanza;
la natura dei reati per cui risultano indagati i fratelli OT, in altro procedimento penale;
i vincoli di affinità con i defunti capi dell'associazione criminosa denominata clan Serraino.
2. Manifestamente infondate sono anche le ulteriori deduzioni sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura in concreto applicata. Si ricorda, che in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017 - dep. 21/11/2017, Crupi, Rv. 271686). Sull'argomento, il Tribunale ha evocato, con motivazione congrua e adeguata - pertanto non censurabile in questa sede - gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, dando conto dell'atteggiamento trasgressivo degli indagati e ritenendolo dimostrativo di sicura volontà di copertura dei canali di reperimento delle armi clandestine. Inoltre, il Tribunale ha spiegato che la misura degli arresti domiciliari non potrebbe efficacemente impedire la reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, posto che è contestata la detenzione delle armi nell'abitazione. 4 È assorbente, comunque, rilevare che i reati contestati rientrano nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. essendo stata contestata nell'imputazione provvisoria, come sopra ricordato, anche l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla I. n. 203 del 1991 (aggravante ora contemplata, si ribadisce, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 21 del 2018, dall'art. 416-bis.
1. cod. pen.), per la finalità di agevolazione delle attività dell'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "Serraino". Da ciò discende l'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a uno dei delitti contemplati nel citato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dal citato art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla I. n. 203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018 - dep. 26/07/2018, Trifiro', Rv. 273631). Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 - dep. 04/05/2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 - dep. 28/07/2016, Barra e altri, Rv. 268664). Orbene, con specifico riferimento al caso concreto in esame, non è w of emerso alcun elemento idoneo vincere la presunzione di esistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 5 Pertanto, l'ordinanza impugnata deve ritenersi immune da errori giuridici e da vizi di logicità anche per i profili inerenti alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare.
3. In definitiva, le censure formulate nell'interesse dei ricorrenti si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre la motivazione dell'ordinanza non si palesa, nella sua completezza, né manifestamente illogica, né viziata da non corretta applicazione della normativa. Nell'ordinanza, infatti, sono adeguatamente rassegnate le ragioni che giustificano l'adozione della misura cautelare e, in particolare, la custodia in carcere. La motivazione supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure cautelari la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. In concreto, i ricorrenti contestano «nel merito» il quadro probatorio a carico, fondato sul risultato delle indagini svolte, evidenziato nel provvedimento impugnato.
4. In conclusione, i ricorsi, proposti con unico atto, devono essere n u n o V dichiarati inammissibili, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la - ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Visto l'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis. Così deciso in Roma, 19 ottobre 2018. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Yemazze Lip Tatey H DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 MAG 2019 PILCANCELIVERE E T R O Med F 7