Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL03 9 2 3 /02 Aula 'B' REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 8417/99 . 9158 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud. 28/11/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: in persona del Ministro pro. MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
TO RO;
- intimato avverso la sentenza n. 335/98 del Tribunale di 23/1/99 BOLOGNA, depositata il 1 2 R.G. N. 2212/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4614 udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Natale -1- CAPITANIO%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- MINISTERO INTERNO
contro
TO RO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 16 / 23 dicembre il Pretore di Reggio Emilia, disposta consulenza tecnica, respingeva la domanda di MA LL diretta a ottenere la condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione della pensione di inabilità civile a decorrere al 1° novembre 1989. A seguito di appello del LL il Tribunale di Bologna, disposta nuova consulenza tecnica, con sentenza in data 25 novembre 1998 / 19 aprile 1999 in parziale riforma della sentenza pretorile, condannava il Ministero appellante a erogare la pensione di inabilità al LL con decorrenza dal 1° marzo 1991. Compensava per metà le spese del giudizio di appello condannando il Ministero a rifonderle per l'altra metà e per l'intero per il giudizio di primo grado. Il Tribunale osservava che il consulente tecnico d'ufficio nominato in appello aveva riferito che il LL si trovava in atto ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia con diagnosi di schizofrenia paranoide in fase di cronicizzazione e derivata dall'abuso di anfetamine, di eroina, di acido lisergico e di haschish. Per tale infermità il consulente nominato in appello aveva escluso che il LL potesse svolgere un normale lavoro retribuito, tale non potendo essere considerato, al contrario di quanto ritenuto dal consulente tecnico di primo grado, il lavoro protetto con relativo sussidio offerto dai Servizi Psichiatrici con finalità terapeutica. Per quanto concerne più specificamente l'individuazione dell'insorgenza di tale condizione di inabilità assoluta dell'interessato, il Tribunale osservava che il consulente d'ufficio si era riportato alla diagnosi di disturbo schizofrenico paranoie cronico con esacerbazione acuta indicata nel febbraio 1991 e alla dimissione del LL in tale data dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di Reggio Emilia. Ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno con dieci motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi tre motivi (violazione art. 75 c.p.c. e art. 83 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia) il Ministero ricorrente deduce che se, a causa del deficit psichico accertato, la parte non fosse stata in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, allora avrebbe potuto agire in giudizio soltanto tramite legale rappresentante. Pertanto dovevano considerarsi nulli la procura, l'intero procedimento e le sentenze. Comunque, sul punto già eccepito dal Ministero in appello, il Tribunale era incorso in ornessa o contraddittoria motivazione. Tutti e tre i motivi dedotti, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati. Già più volte questa Corte ha precisato che l'incapacità processuale è collegata all'incapacità legale di agire e non alla mera incapacità naturale. Infatti, l'art. 75 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti si riferisce a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire in giudizio con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale (v. Cass. 1-2-1988 n.. 910; Cass. 3-12-1994 n. 10425; Cass. 26-5-1999 n. 5152). Con i successivi tre motivi il Ministero ricorrente, denunziando violazione degli artt. 34 e 95 c.p.c., nullità del procedimento in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che il riconoscimento della pensione di inabilità sul presupposto della accertata patologia psichica si risolve in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento ai fini del richiesto beneficio dell'indennità di accompagnemento e che viceversa avrebbe dovuto formare oggetto di autonomo accertamento in sede di procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e sgg. c.p.c.. In altri termini il riconoscimento di patologia psichica tale da abolire del tutto la capacità di lavoro, non potrebbe non risolversi in un accertamento di status di incapacità assoluto che per sé non poteva non formare oggetto di separato procedimento interdittivo. I dedotti motivi, da esaminare anch'essi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono palesemente infondati in quanto diverse sono le finalità tra il procedimento di interdizione, che mira a tutelare l'incapace dai pregiudizi che possono a lui derivare dalla possibilità di agire in giudizio o di compiere atti allo stesso pregiudizievoli dal punto di vista sostanziale e tra il giudizio diretto a ottenere un beneficio per il medesimo e cioè la pensione di inabilità civile collegata all'accertamento della sua incapacità assoluta di lavoro, certamente dimostrata, nella specie, dalla infermità psichica di cui è risultato affetto il LL. I dedotti motivi vanno, pertanto, respinti. Con il settimo e ottavo motivo il Ministero ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 nonché omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che il Tribunale di Bologna non avrebbe motivato sul contrasto esistente tra il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado e quello espresso dal consulente nominato in appello, condividendo acriticamente il parere di quest'ultimo. Anche tali motivi sono infondati e vanno respinti. Il Tribunale di Bologna, premesso che il contrasto tra le due consulenze era limitato alla decorrenza del riconosciuto beneficio assistenziale, aveva adeguatamente ed esaurientemente motivato anche sulla diversa decorrenza attribuita alla riconosciuta pensione di inabilità riportandosi al motivato e documentato parere espresso in proposito dal consulente nominato in appello. Quest'ultimo, infatti, aveva fatto riferimento alla data in cui era stata espressa la diagnosi di disturbo schizofrenico paranoide cronico evidenziato dal Servizio Psichiatrico di Reggio Emilia nel momento in cui, nel febbraio del 1991, il LL era stato dimesso. Sono, invece, fondati gli ultimi due motivi e cioè il nono e il decimo, con i quali il Ministero ricorrente, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, nonché dell'art. 2697 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che l'interessato non ha offerto la prova della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge richiesti per la pensione di invalidità in aggiunto al requisito sanitario. Rileva, in particolare il Ministero che il Tribunale avrebbe dovuto accertare d'ufficio la sussistenza degli ulteriori requisiti tra i quali la titolarità di reddito entro i limiti legislativamente previsti,prima di accogliere la domanda. Osserva la Corte che in primo grado la domanda del LL era stata rigettata per la dichiarata insussistenza del requisito sanitario e cioè per un motivo assorbente rispetto a quello della necessaria sussistenza anche del requisito reddituale, sul quale il primo giudice non si era, perciò, pronunciato. Mancando tale accertamento, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna al pagamento della pensione di invalidità, pur nell'accertata sussistenza del requisito sanitario, senza prima avere accertato d'ufficio il requisito reddituale alla cui mancanza -in presenza di una sentenza di rigetto della domanda - il Ministero,proprio perchè non soccombente, non aveva prestato acquiescenza ex art. 329 secondo comma c.p.c., non avendo avuto necessità di impugnare parzialmente la sentenza di primo grado. L'acquiescenza prevista dalla citata norma richiede, infatti, per realizzarsi, una parziale impugnazione di una sentenza con pluralità di capi. Il requisito reddituale, oltre quello sanitario, d'altra parte è un elemento costitutivo del diritto alla richiesta prestazione, con la conseguenza che la mancata prova circa la sua sussistenza non poteva che determinare, caso mai, una statuizione di rigetto e non già di accoglimento della domanda. Ne consegue che, accolti l'ottavo e il nono motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze.
P.Q.M.
La Corte accoglie il nono e il decimo motivo e rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 28 novembre 2001. Metale Cappelene Il Consigliere estensore Presidente lice D L E L A R E C IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 MAR. 2002 M E R IL CANCELLIERE,