Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/10/2019, n. 698
CASS
Sentenza 24 ottobre 2019

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La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67).

Commentari10

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  • 1Il termine lungo per impugnare non si applica se l’imputato è rappresentato da procuratore speciale: è da considerarsi presente ex art. 420, co. 2-ter, c.p.p.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2025

    1. Premessa La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilievo applicativo in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione, con particolare riferimento al differimento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza. La Corte chiarisce che tale proroga non si applica quando l'imputato, pur non presente personalmente in udienza, sia rappresentato da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, anche se tale richiesta non sia poi effettivamente formulata. 2. Il fatto e le doglianze difensive Ra.Lu. era stato condannato dal Tribunale di Locri a mesi otto di reclusione e € 1.550 di multa per …

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  • 2Cerca nei titoli
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    Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede l'incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del GIP che ha ammesso l'imputato alla messa alla prova riqualificando il fatto contestato Corte costituzionale, 18 dicembre 2025, n. 190 Procedura penale: in caso di continuazione fra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il giudizio abbreviato ex art. 442, comma 2, c.p.p. dev'essere di un terzo sulla pena inflitta per i primi e della metà sulla pena inflitta per le seconde Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 febbraio 2025, n. 27059 (dep. 23 luglio 2025) Procedura penale: non va estromesso dal giudizio abbreviato richiesto …

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  • 3Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza dell'8 maggio 2023 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto dal difensore di C.F. avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 29 marzo 2023; ha ritenuto che, in base all'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale sia da considerarsi presente sicché sarebbe inapplicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. che prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza». 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per …

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  • 4Processo in assenza: valida la notifica al difensore dell’avviso di deposito e della proroga del termine di motivazione (Cass. Pen. n. 39936/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2026

    1. Il principio affermato Con la sentenza in commento, la Cassazione penale, Sez. III, n. 39936/2025 ha ribadito un principio ormai consolidato ma ancora oggetto di frequenti contestazioni difensive: Nel processo celebrato nei confronti di imputato dichiarato assente ex art. 420-bis c.p.p., tanto l'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, c.p.p., quanto la comunicazione della proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., devono essere notificati al difensore e non personalmente all'imputato. L'omessa comunicazione del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità. 2. Il caso: richiesta di restituzione nel termine …

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  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 23 gennaio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Tribunale di Crotone rigettava l'istanza proposta da Nicola G., volta ad ottenere la proroga del termine per impugnare la sentenza n. 761/2024 del 17 luglio 2024, con termine per il deposito della motivazione prorogato alla data del 13 gennaio 2025. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, lett. c), 420 [verosimilmente si tratta di un refuso, essendo in narrativa censurata la violazione dell'art. 420-bis)] e 548, comma 2, c.p.p. Sotto un primo aspetto la difesa, richiamando la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/10/2019, n. 698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 698
Data del deposito : 24 ottobre 2019

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