Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/1992, n. 16
CASS
Sentenza 15 dicembre 1992

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Per l'impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali dall'art. 585 cod. proc. pen., con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d) del comma secondo del suddetto articolo. (La Cassazione ha ritenuto che l'applicabilità alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini di impugnazione rapportati dall'art. 585 cod. proc. pen. all'art. 544 stesso codice, anziché del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali, deve farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall'art. 442, comma primo, cod. proc. pen. "agli artt. 529 e seguenti", tra i quali è compreso l'art. 544, al quale fa riferimento appunto l'art. 585 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. Un., 15 dicembre 1992 CC., P.M. in proc. Russo ed altri, non massimata).

Sono regolate dalle norme del nuovo cod. proc. pen. le impugnazioni contro le sentenze pronunciate in giudizi abbreviati innestati su procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore di detto codice e in particolare i termini per proporre impugnazione e la loro decorrenza sono regolati dall'art. 585 di tale codice.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/1992, n. 16
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16
Data del deposito : 15 dicembre 1992

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