Sentenza 15 dicembre 1992
Massime • 2
Per l'impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali dall'art. 585 cod. proc. pen., con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d) del comma secondo del suddetto articolo. (La Cassazione ha ritenuto che l'applicabilità alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini di impugnazione rapportati dall'art. 585 cod. proc. pen. all'art. 544 stesso codice, anziché del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali, deve farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall'art. 442, comma primo, cod. proc. pen. "agli artt. 529 e seguenti", tra i quali è compreso l'art. 544, al quale fa riferimento appunto l'art. 585 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. Un., 15 dicembre 1992 CC., P.M. in proc. Russo ed altri, non massimata).
Sono regolate dalle norme del nuovo cod. proc. pen. le impugnazioni contro le sentenze pronunciate in giudizi abbreviati innestati su procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore di detto codice e in particolare i termini per proporre impugnazione e la loro decorrenza sono regolati dall'art. 585 di tale codice.
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 2. Il tempus commissi delicti nel reato di omicidio stradale e nei reati "a distanza"Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. In relazione al primo profilo le Sezioni Unite aderiscono all'indirizzo – pressoché consolidato – secondo il quale il giudice non può limitarsi alla mera lettura del dispositivo della sentenza di applicazione della pena, fissando un termine per il deposito successivo della …
Leggi di più… - 3. Il tempus commissi delicti nel reato di omicidio stradale e nei reati "a distanza" (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
Indice: 1. La decisione 2. La questione preliminare del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nel caso di deposito non contestuale della motivazione 3. Pena illegale e principio di irretroattività. 4. La successione di leggi nel tempo nel reato di omicidio stradale. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito. 6. Il tempus commissi delicti nei reati con condotta perdurante nel tempo. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito La rilevata successione nel tempo di norme incriminatrici penali, espressione di una sostanziale continuità normativa, ha determinato l'insorgere di un contrasto …
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- 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/1992, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presid. N. 16
1.Dot. ALDO VESSIA Consigliere
2. " RO AL " REGISTRO GENERALE
3. " RU AT OR " N. 4994/92
4. " RA NA "
5. " AT IA "
6. " AS LA AV "
7. " PI SA ON "
8. " GIORGIO LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IC ON nato a [...] il [...];
2) RA RA nato a [...] il [...];
3) HE RO nato a [...] il [...];
4) LE GI nato a [...] il [...];
5) LE RA nato a [...] il [...];
6) LI VA nato a [...] il [...];
7) DI NO CI nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte Assise Appello di Caltanissetta in data 30.9.1991 e la sentenza della stessa Corte in data 25.5.1990. Sentita la relazione fatta dal Consigliere GIORGIO LATTANZI. Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni proposte da LE RA avverso la sentenza 25.5.1990 della Corte di Assise Appello di Caltanissetta;
rigetto degli altri ricorsi con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO IC, RA RA, RO HE, GI LE, RA LE, VA LI e CI DI NO hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 30 settembre 1991 con la quale la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibili i loro appelli contro la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta in data 25 maggio 1990. A quanto risulta dall'ordinanza impugnata, in un procedimento che proseguiva con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti per i reati di omicidio preterintenzionale e di falsità in atti la Corte di assise di Caltanissetta con sentenza del 25 maggio 1990, pronunciata in seguito ad un giudizio abbreviato, aveva ritenuto GI SO, ON IC, RA RA, RO HE, GI LE, RA LE, VA LI, CI DI NO, ES SC e IA LE responsabili del reato di cui all'art. 586 c.p., così modificata l'imputazione di omicidio preterintenzionale, e, con le attenuanti generiche e del risarcimento del danno giudicate equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena di due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale;
aveva dichiarato nei confronti di GI AR ed LO LO estinto per amnistia il reato di lesioni personali, così modificata l'imputazione di omicidio preterintenzionale;
aveva assolto RE ON, RO CA e LO TI dall'imputazione del reato di cui all'art.586 c.p., così modificata l'imputazione di omicidio preterintenzionale, per non aver commesso il fatto;
aveva assolto LE e CA dall'imputazione di favoreggiamento personale, così modificata l'imputazione di falsità in atti, perché non punibili a norma dell'art. 384 c.p.. Nel dispositivo della sentenza della corte di assise era contenuto questo avviso: "indica per il deposito della motivazione il termine di sessanta giorni da oggi".
La sentenza è stata depositata l'11 luglio 1990 e contro di essa i ricorrenti avevano proposto impugnazione:
IC, con dichiarazioni del 28 maggio 1990 e con motivi del 5 novembre 1990, dopo vari avvisi di deposito della sentenza, l'ultimo dei quali è stato notificato il 26 ottobre 1990;
RA, con dichiarazione del 28 maggio 1990 e con dichiarazioni e motivi del 23 ottobre 1990, dopo vari avvisi di deposito della sentenza, l'ultimo dei quali è stato notificato il 26 ottobre 1990;
HE con dichiarazioni del 28 maggio 1990 e con motivi del 5 novembre 1990, dopo vari avvisi di deposito della sentenza, l'ultimo dei quali è stato notificato il 19 novembre 1990;
LE, con dichiarazione del 28 maggio 1990 e con dichiarazione e motivi del 24 ottobre 1990, dopo vari avvisi di deposito della sentenza, l'ultimo dei quali è stato notificato il 30 ottobre 1990;
LE, con dichiarazioni del 26 e del 28 maggio 1990 e con dichiarazione e motivi di appello del 4 ottobre 1990 e di ricorso per cassazione del 23 ottobre 1990, dopo vari avvisi di deposito della sentenza, l'ultimo dei quali è stato notificato il 26 ottobre 1990;
LI, con dichiarazioni del 28 maggio 1990 e con dichiarazione e motivi del 24 ottobre 1990 e del 24 novembre 1990, dopo vari avvisi di deposito della sentenza, l'ultimo dei quali è stato notificato il 9 novembre 1990;
DI NO, con dichiarazioni del 28 maggio e del 13 novembre 1990 e con motivi del 19 novembre 1990, dopo vari avvisi di deposito della sentenza, l'ultimo dei quali è stato notificato il 30 ottobre 1990. In seguito ad un'istanza di RO CA, che aveva eccepito l'inammissibilità delle diverse imputazioni proposte contro la sentenza di primo grado, la Corte di assise di appello con ordinanza del 20 agosto 1991 aveva dichiarato inammissibili solo gli appelli proposti del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, ritenendo che sulle impugnazioni degli imputati si dovesse invece pronunciare la Corte di cassazione, data l'inappellabilità a norma dell'art. 443, comma 2, c.p.p. delle sentenze di condanna con la concessione della sospensione condizionale della pena. Successivamente però la corte di assise di appello con ordinanza del 30 settembre 1991, dopo avere rilevato che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 1991 era venuto meno il limite all'appellabilità, ha dichiarato anche l'inammissibilità degli appelli proposti dai ricorrenti.
La corte di assise di appello è giunta alla conclusione che tutti gli appelli erano inammissibili muovendo in punto di diritto da due presupposti: che, pur trattandosi di un processo che proseguiva con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, in seguito alla trasformazione in giudizio abbreviato dovessero applicarsi le norme del nuovo codice di rito e che il termine per l'imputazione applicabile rispetto alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato fosse quello previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti camerali e non quello previsto dalle lett. b) e c) dello stesso comma per le sentenze regolate dall'art.544 c.p.p.. In base a questi presupposti la corte di assise di appello ha ritenuto che per gli imputati il termine era iniziato a decorrere sessanta giorni dopo la pronuncia, e cioè il 24 luglio 1991 (secondo quanto era stato indicato nel dispositivo letto in udienza), e (tenuto conto della sospensione feriale) era scaduto il 23 settembre 1991. Inoltre, la corte ha ritenuto che ai fini della decorrenza del termine fossero privi di rilevanza i vari avvisi di deposito della sentenza, dato che non erano dovuti, e che quindi tutti gli appelli fossero inammissibili, perché gli atti di impugnazione od i motivi, nei casi in cui erano state immediatamente effettuate le dichiarazioni, erano tardivi.
Con i ricorsi per cassazione i ricorrenti hanno dedotto:
- che nei giudizi abbreviati inseriti in procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti le impugnazioni sono regolate dalle norme del codice abrogato e non da quelle del nuovo codice (DI NO, LI, IC, LE, HE);
-che per l'impugnazione delle sentenze emesse nel giudizio abbreviato si applicano i termini stabiliti per le sentenze dibattimentali, che sono di trenta o di quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. b e c, c.p.p.), quando, come è accaduto nel caso in esame, la motivazione non è redatta al momento della decisione (LE, LI, RA, IC, HE);
- che è contraddittorio ritenere che si applica la regola stabilita all'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti camerali e negare che il termine decorra dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (DI NO, IC, LE) e che se, come ha ritenuto l'ordinanza impugnata, era illegittima l'indicazione nel dispositivo del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, non poteva farsi decorrere da questo termine quello per proporre impugnazione (LI);
- che la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1991, n. 363, nel pronunciare l'incostituzionalità della norma che impediva nel caso in esame l'appello, aveva riaperto i termini per la proposizione di questa impugnazione (IC).
LI ha anche sostenuto che dovrebbe comunque essere ritenuto ammissibile il suo appello incidentale, proposto in seguito all'appello del procuratore generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo la maggior parte dei ricorrenti ha sostenuto che i procedimenti, come quello in oggetto, che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti anche se vengono definiti con il giudizio abbreviato, continuano, nelle impugnazioni, ad essere regolati dalle norme del codice abrogato.
Si tratta di una tesi di cui queste Sezioni Unite, con la sentenza 31 maggio 1991, Pittaro, hanno già affermato l'infondatezza. Dopo aver esaminato in modo diffuso le disposizioni transitorie ed il quadro sistematico, le Sezioni unite, tenendo particolarmente conto della peculiarità del nuovo procedimento speciale, sono giunte alla conclusione che il giudizio abbreviato, anche se viene innestato sul tronco di un vecchio procedimento, non può attraverso le impugnazioni proseguire che osservando le regole del nuovo codice di rito.
Nei confronti degli argomenti svolti in questa sentenza delle Sezioni unite i ricorrenti non hanno prospettato alcuna critica che possa giustificare una riconsiderazione della questione, né la Corte ravvisa ragioni per rivedere il proprio orientamento, sicché deve riaffermarsi che sono regolate dalle norme del nuovo codice di procedura penale le impugnazioni contro le sentenze pronunciate in giudizi abbreviati innestati su procedimenti che proseguivano con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti e che in particolare i termini per proporre impugnazione e la loro decorrenza sono regolati dall'art. 585 c.p.p.. A questo articolo si riferisce il secondo motivo di ricorso. Com'è noto, l'art. 585 c.p.p. regola diversamente i termini per l'impugnazione a seconda che questa riguardi "i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio" oppure le sentenze, nei casi previsti dall'art. 544, commi 1, 2 e 3, c.p.p., stabilendo che per i primi provvedimenti e per le sentenze nel caso del comma 1 dell'art. 544 il termine è di quindici giorni mentre nei casi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo i termini sono rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni. Il comma 2 dell'art. 585 c.p.p. regola poi la decorrenza dei termini,
differenziando anch'esso i provvedimenti camerali (lett. a) dalle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento (lett. b, c e d). In questa articolata situazione normativa è sorta questione sulla disciplina delle sentenze pronunciate in seguito ad un procedimento camerale (sulle sentenze di non luogo a procedere, v. Sez. V, 18 febbraio 1991, De Nicolò; Sez. V, 14 gennaio 1992, Dioni) e in particolare delle sentenze emesse in seguito ad un giudizio abbreviato, dovendosi stabilire se rispetto ad esse siano applicabili le disposizioni relative ai provvedimenti camerali o quelle relative alle sentenze dibattimentali. La maggior parte delle decisioni di questa Corte ha ritenuto che per le sentenze pronunciate in seguito ad un giudizio abbreviato debbano valere i termini per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali (in questo senso, Sez. I, 11 giugno 1992, Sodano;
Sez. I, 5 dicembre 1990, Trevisan;
Sez. II, 30 novembre 1990, Anwar Youssef;
in senso contrario, ved. Sez. IV, 12 giugno 1991, Billone) ed anche le Sezioni unite, nella già ricordata sentenza 31 maggio 1991, Pitteri, hanno implicitamente fatto riferimento ai termini stabiliti per le sentenze dibattimentali, dato che hanno ritenuto ammissibile un'impugnazione proposta entro il trentesimo giorno. Ritornando ora più approfonditamente sulla questione, le Sezioni unite confermano l'adesione all'orientamento maggioritario, perché ritengono che rispetto alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato l'applicabilità dei diversi termini di impugnazione rapportati dall'art. 585 c.p.p. all'art. 544 c.p.p., anziché del termine unico, di quindici giorni, stabilito per i provvedimenti camerali, debba farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall'art. 442, comma 1, c.p.p. (che regola la decisione nel giudizio abbreviato) agli "art. 529 seguenti.", tra i quali è appunto compreso l'art. 544 c.p.p.. La Corte di assise di appello di Caltanissetta per contro ha sostenuto che il rinvio operato dall'art. 442, comma 1 "è solo al `capo II - decisionè, del `titolo III - sentenzà delle norme che regolano il giudizio ordinario" e che "tutte le norme del capo III - atti successivi alla deliberazionè fra le quali è compreso il citato art. 544 non rientrano nel rinvio dell'art. 442". Di conseguenza, per individuare la disciplina degli atti successivi alla deliberazione nel giudizio abbreviato si dovrebbe fare riferimento alle disposizioni relative all'udienza preliminare anziché a quelle relative al dibattimento.
Questa tesi non può essere condivisa perché trova una smentita inequivoca nell'art. 442, comma 4, c.p.p., che opera un rinvio all'art. 426, comma 2, c.p.p. per disciplinare la sottoscrizione della sentenza nel caso di impedimento del giudice che l'ha deliberata.
Viene subito spontanea l'osservazione che il rinvio sarebbe superfluo se fossero applicabili le disposizioni dettate per l'udienza preliminare, ma l'osservazione non è decisiva;
è invece decisivo considerare che l'avere limitato il rinvio al comma 2 dell'art. 426 dimostra che esso è stato operato nell'evidente presupposto che l'art. 426 non sia applicabile e con l'intento di rendere applicabile un solo comma.
È logico che per disciplinare la sottoscrizione nel caso di impedimento del giudice sia stato fatto riferimento all'art. 426, comma 2 (relativo all'udienza preliminare), anziché all'art. 546, comma 2 (relativo al dibattimento), perché questa disposizione concerne un organo collegiale, mentre nel giudizio abbreviato il giudice è monocratico, ma, dati i limiti del rinvio, per individuare i requisiti della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non può certo farsi riferimento all'art. 426, comma 1, c.p.p. Il riferimento allora non può essere che all'art. 546, comma 1, c.p.p. e questa conclusione conferma che il rinvio operato dall'art. 442, comma 1, c.p.p. comprende anche gli art. 544 - 548 c.p.p..
Il giudizio abbreviato si caratterizza insomma per il procedimento e per il materiale probatorio utilizzabile, non per la decisione, che non è diversa da quella presa al termine del dibattimento, e quindi è logico che per la decisione siano richiamate le regole del dibattimento, anziché quelle dell'udienza preliminare. È logico, ad esempio, che i requisiti della sentenza siano, come si è detto, quelli indicati dall'art. 546, comma 1, c.p.p., anziché quelli indicati dall'art. 426, comma 1, c.p.p., e che perciò la sentenza non possa limitarsi ad "una esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" (art. 426, comma 1, lett. d), ma debba contenere "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (art. 546, comma 1, lett. e). Un'ulteriore conferma dell'assimilazione della sentenza del giudizio abbreviato a quella dibattimentale è fornita dall'art. 442, comma 3, c.p.p., il quale prescrive la notificazione "all'imputato che non sia comparso" (ved. anche l'art. 134 norme att.), introducendo una regola analoga a quella dell'art. 548, comma 3, per la sentenza contumaciale. È da aggiungere che la disposizione dell'art. 442, comma 3, si è resa necessaria perché nel giudizio abbreviato non è prevista una dichiarazione di contumacia e quindi il comma 3 dell'art. 548 sarebbe stato inapplicabile, nonostante il rinvio agli art. 529 e seguenti operato dall'art. 442, comma 1, c.p.p.. Perciò deve ritenersi che il rinvio contenuto nell'art. 442, comma 1, c.p.p. comprenda anche gli articoli del capo terzo e in particolare l'art. 544 c.p.p., al quale fa riferimento l'art. 585 c.p.p., e che quindi i termini per impugnare le sentenze emesse nel giudizio abbreviato decorrano dai diversi momenti specificati nelle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 585 ed abbiano le diverse durate stabilite dal comma 1 dell'art. 585 in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza. Si tratta di una disciplina che ha una coerenza sistematica perché le sentenze emesse nel giudizio abbreviato possono presentare difficoltà non diverse da quelle delle sentenze pronunciate al termine del dibattimento e quindi richiedere da un lato tempi consistenti per la redazione e dall'altro tempi proporzionalmente adeguati per la preparazione dell'atto di impugnazione.
Ciò chiarito in linea di principio, occorre ricordare che nel caso in esame il giudice, nel dispositivo letto il 25 maggio 1990, aveva indicato per il deposito della sentenza il termine di 60 giorni e che pertanto a norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), il termine per proporre impugnazione era di 45 giorni, i quali decorrevano dal 24 luglio 1990 e (tenuto conto della sospensione per il periodo feriale) scadevano il 23 ottobre 1990. Deve quindi ritenersi che le impugnazioni di RA e di LE siano state proposte tempestivamente.
Diversa è invece la conclusione per le impugnazioni di IC, HE, LE, LI e DI NO. Questi imputati hanno proposto le impugnazioni nelle forme stabilite dal codice abrogato e presentato i motivi in giorni successivi al 23 ottobre 1990, perciò giustamente i loro appelli sono stati dichiarati inammissibili. Infatti la presentazione dei motivi è avvenuta dopo la scadenza del termine di 45 giorni e d'altro canto, mancando i motivi, l'atto di impugnazione era privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. Né può ritenersi che, come ha sostenuto IC, i termini per l'appello siano stati riaperti dalla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1991, n. 363, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, comma 2, c.p.p., nella parte in cui impediva all'imputato di proporre appello "contro una sentenza di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita". Le dichiarazioni di incostituzionalità infatti non incidono sulle situazioni esaurite, e una situazione di questo genere è da ravvisare quando, come è accaduto nel caso in esame, l'impugnazione risulta preclusa perché non è stata proposta nei termini stabiliti. È da considerare infatti che contro le sentenze di condanna ad una pena da non eseguire pronunciate nel giudizio abbreviato l'imputato anche prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale poteva proporre impugnazione, dato che era consentito il ricorso per cassazione, che in mancanza di impugnazione la sentenza diventava irrevocabile e che la pronuncia della Corte costituzionale non può fare venir meno l'irrevocabilità, nei casi in cui si è verificata, né, come pretende il ricorrente, può riaprire i termini di impugnazione, ormai esauriti, e trasformare in appello un ricorso per cassazione tardivo. Anche il motivo con il quale LI ha dedotto che avrebbe comunque dovuto ritenersi ammissibile il suo appello incidentale è privo di fondamento. Infatti, come ha esattamente osservato l'ordinanza impugnata, quando LI, il 30 ottobre 1990, ha proposto l'appello incidentale il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 595, comma 1, c.p.p. era scaduto, dal momento che l'appello del procuratore generale era stato notificato a LI il 13 ottobre 1990. È da aggiungere che la notificazione era stata eseguita mediante consegna personale all'imputato e che quindi non rileva il fatto, messo in evidenza nel ricorso, che l'atto non è stato notificato presso il domicilio eletto.
In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità delle impugnazioni di RA LE e di RA RA, mentre vanno rigettati i ricorsi di ON IC, RO HE, GI LE, VA LI e CI DI NO, che devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento. Deve infine essere ordinata la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni di RA LE e di RA RA;
rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento;
ordina la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Caltanissetta. Roma 15 dicembre 1992.