Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
Nel giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, sicché il legittimo impedimento dello stesso impone il rinvio dell'udienza solo se egli abbia direttamente e tempestivamente manifestato la volontà di comparire, non essendo sufficiente a tale fine la mera istanza di rinvio avanzata dal difensore allegante l'impedimento.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2010, n. 8040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8040 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 09/02/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 580
Dott. TADDEI Margherita Bianca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 33699/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO OS, n. 6.10.1978;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 17- 3.2009;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Fumu;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. TO OS impugna la sentenza della Corte di appello di Milano confermativa, quanto all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di rapina, della decisione emessa dal Gip all'esito del giudizio abbreviato.
2. Eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado per l'illegittima dichiarazione di contumacia, resa nonostante il difensore avesse, in udienza, comunicato il suo legittimo impedimento consistente nel sopravvenuto stato di detenzione e conseguentemente chiesto il differimento del processo;
denuncia altresì vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle ricognizioni di persona in atti.
3. Il primo motivo è infondato.
4. Nella forma camerale del giudizio di appello, disciplinata dall'art. 599 c.p.p., la presenza delle parti non è necessaria e non è conseguentemente prevista la dichiarazione di contumacia dell'imputato assente (sez. 1, 19.6.2007, Chakhsi, rv 236841; conf. sent. nn. 434/92, rv 190474; 1326/92, rv 189197; 10231/05, rv 230921), il legittimo impedimento del quale impone il differimento della data di udienza esclusivamente se egli abbia manifestato la volontà di comparire (art. 599 c.p.p., comma 2). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire come, a tal fine, non sia sufficiente la mera istanza di rinvio avanzata dal difensore allegante l'impedimento (sez. 1, 25 novembre 1999, Arzenti, rv 215144; sez. 1, 8.1.1998, Fiocco, rv 210241), atteso che la volontà di essere presente al processo deve essere manifestata dall'imputato direttamente e tempestivamente (sez. 2, 6.2.1998, Granata, rv 209946; sez. 5, 6.4.1999, Giordano, rv 213236).
Risulta che nel caso di specie il ricorrente, regolarmente citato, non abbia personalmente e tempestivamente ne' manifestato la volontà di essere presente alla procedura camerale ne' dedotto l'impedimento, atteso che solo nel corso dell'udienza il difensore ha effettuato la relativa dichiarazione, senza peraltro fornire al giudice di merito la giustificazione, esposta peraltro inammissibilmente solo nel ricorso per cassazione, circa gli impedimenti fattuali che avrebbero ostacolato la sollecita comunicazione al giudice e dimostrato che l'assenza, ferma l'indiscutibile piena conoscenza da parte sua del processo e delle relative cadenze, non fosse semplicemente una manifestazione della rinuncia dell'imputato a partecipare al giudizio. Tali conclusioni si mostrano in linea, da un lato, con la struttura tipica del giudizio abbreviato e, da un altro, con il diritto all'autodifesa dell'imputato. Ed invero l'imputato, domandando - senza la necessità di alcun consenso della parte pubblica - di accedere al procedimento speciale accetta, con i relativi vantaggi in termini di prova e sanzione, anche la contrazione delle forme, la quale si manifesta, nel giudizio di appello, con la previsione di un rito camerale nel quale la presenza delle parti è meramente eventuale;
per questo motivo è previsto, a carico dell'imputato che intenda essere presente in udienza, l'onere di comunicare tempestivamente tale intenzione e porre dunque l'ufficio giudiziario nelle condizioni di valutare favorevolmente la deduzione dell'impedimento legittimo: comunicazione che non può che essere personale, o effettuata per mezzo di un soggetto munito di specifico mandato, perché sia certo che la rinuncia a comparire non sia volontaria e che la volontà di comparire - come peraltro quella di accedere al rito speciale - discenda direttamente dall'interessato. Correttamente pertanto il giudice di appello, pur avendo irritualmente dichiarato la contumacia, ha ordinato procedersi oltre.
5. Esclusivamente volte ad un riesame di merito delle emergenze processuali si palesano, poi, le deduzioni contenute nel secondo motivo.
6. I ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010