Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/07/2014, n. 44895
CASS
Sentenza 17 luglio 2014

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Data l'autonomia dei termini di custodia cautelare di fase, la "lex mitior" derivante dalla reviviscenza del trattamento sanzionatorio più favorevole per le droghe leggere, quale effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, non produce effetti sulle fasi esaurite. (In motivazione la Corte ha precisato che la vicenda cautelare deve ritenersi esaurita fase per fase, poichè queste ultime costituiscono segmenti autonomi che compongono un'attività complessa.)

Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa agli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).

L'avvenuta reviviscenza, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, del trattamento sanzionatorio più favorevole per la detenzione illecita delle cosiddette "droghe leggere" impone di riconsiderare i presupposti applicativi delle misure cautelari personali in atto, atteso che la cornice edittale di riferimento incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua stessa applicabilità, stante la necessaria valutazione in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rilevato che il giudice di merito avesse efficacemente rivalutato i presupposti applicativi della misura cautelare in atto, alla luce della modifica sanzionatoria, ritenendola ininfluente rispetto alla gravità del comportamento delittuoso e alla complessiva figura criminale dell'imputato).

In tema di custodia cautelare, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente il trattamento sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per quelle pesanti, con la conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non comporta la rideterminazione retroattiva "ora per allora" dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, ormai esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l'autonomia di ciascuna fase.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/07/2014, n. 44895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44895
Data del deposito : 17 luglio 2014

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