Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato deve essere notificata solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace nel corso dell'intero procedimento e non anche all'imputato che non sia comparso all'atto della sua lettura.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Leggi di più… - 3. Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2009, n. 24116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24116 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1800
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 008787/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AL N. IL 16/01/1980;
avverso ORDINANZA del 25/02/2009 GIP TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo O. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 25.02.2009 il Gip del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto da AR AT diretto ad ottenere dichiarazione di non passaggio in giudicato della sentenza emessa da detto Gip, in esito a rito abbreviato, in data 25.06.2008. Rilevava invero l'anzidetto giudice dell'esecuzione come il AR fosse stato presente alle udienze, non avendo assistito solo alla lettura del dispositivo. In siffatta situazione egli non era contumace e dunque non gli spettava la notificazione del deposito della sentenza.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: l'art. 442 c.p.p., comma 3, impone notifica all'imputato "non comparso" e non solo a quello rimasto contumace.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.
Ed invero nella fattispecie è pacifico che il dispositivo, all'esito del procedimento di rito abbreviato, venne letto in udienza. L'imputato AR era presente al processo ancorché si era allontanato al momento della lettura del dispositivo. In siffatta situazione egli non doveva essere dichiarato contumace, ma appunto - come correttamente ritenuto dal Gup - presente alla procedura e solo assente a quell'udienza. Così stando le cose, va richiamata e ribadita la giurisprudenza di questa Corte che - contrariamente all'assunto del ricorrente - assume non doversi spedire l'estratto contumaciale all'imputato presente al processo ancorché assente alla lettura del dispositivo. In tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 29356 in data 08.06.2006, Rv. 235092, Mascolo: "La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, qualunque sia la sede della pronuncia, deve essere notificata solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace nel corso dell'intero procedimento e non anche all'imputato che non sia comparso all'atto della sua lettura". Il ricorso, alla stregua di tale principio di diritto, è dunque infondato. Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AR AT al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009