Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2014, n. 14830
CASS
Sentenza 26 febbraio 2014

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Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato che, in caso di assenza, è rappresentato dal suo difensore; con la conseguenza che il termine per impugnare la decisione decorre, anche per l'imputato che non vi abbia presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato intempestivo il ricorso dell'imputato, ritenendo irrilevante la circostanza che la sentenza gli fosse stata notificata in epoca successiva alla pubblicazione avvenuta mediante lettura in udienza).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …

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  • 3Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2014, n. 14830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14830
Data del deposito : 26 febbraio 2014

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