Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato che, in caso di assenza, è rappresentato dal suo difensore; con la conseguenza che il termine per impugnare la decisione decorre, anche per l'imputato che non vi abbia presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato intempestivo il ricorso dell'imputato, ritenendo irrilevante la circostanza che la sentenza gli fosse stata notificata in epoca successiva alla pubblicazione avvenuta mediante lettura in udienza).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 3. Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2014, n. 14830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14830 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/02/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 229
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 39702/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/06/2013 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 24/11/2010 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, AI NZ in relazione al delitto di cui all'art. 314 c.p. per essersi appropriato, il 03/05/2007, quale delegato per convenzione stipulata con la regione Sicilia alla riscossione delle tasse automobilistiche, della somma di Euro 3.017,80 quale tributi riscossi dal 23/03 al 29/04/2007, non versati entro il termine stabilito di due giorni sul conto corrente dell'ente pubblico.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero provato la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato addebitatogli;
e come non vi fosse le condizioni per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ne' per ridurre ulteriormente la pena inflitta.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'AI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. GA DO, il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 314, 357 e 358 c.p., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso le doglianze dell'appello con le quali era stata messa in discussione la configurabilità degli elementi costitutivi del peculato e l'attribuibilità all'imputato della veste giuridica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile in quanto presentato senza il rispetto del termine per impugnare di quindici giorni, di cui al combinato disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Premesso che la sentenza della Corte di appello di Palermo, pronunciata il 27/06/2013 all'esito di udienza in camera di consiglio ex art. 599 c.p.p., venne pubblicata mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, e che è pacifico che alle sentenze emesse nel giudizio abbreviato si applichi la disciplina dei termini per impugnare prevista per le sentenze dibattimentali (così, tra le tante, Sez. 4, n. 12377 del 26/02/2008, Servedio, Rv. 239227), il termine per proporre il ricorso per cassazione, nel caso di specie, era, quello di quindici giorni previsto dal citato art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), che, a mente dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett.
b), decorreva per tutte le parti presenti dal 27/06/2013 e scadeva il 12/07/2013, mentre l'atto di impugnazione risulta essere stato presentato il 31/07/2013.
Nè rileva la circostanza che la sentenza sia stata asserita mente notificata all'imputato il 16/07/2013, in quanto il prevenuto, all'udienza del 27/06/2013, era assente e, perciò, giusta la statuizione dell'art. 420 quinquies c.p.p. (applicabile anche al giudizio di appello ex art. 598 c.p.p.), era a tutti gli effetti rappresentato dal suo difensore che aveva assistito alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza, talché anche per l'AI era iniziato a decorrere l'indicato termine per impugnare.
Non è neppure possibile sostenere che lo stesso AI dovesse essere dichiarato contumace dalla Corte di appello, in quanto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale - dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi - per cui nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato (così, ex multis, Sez. 1, n. 25097 del 19/06/2007, Chakhsi, Rv. 236841; in senso conforme, in seguito, Sez. 2, n. 8040 del 09/02/2010, Fiorito, Rv. 246713).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2014