Sentenza 8 maggio 2015
Massime • 1
Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, che, in caso di assenza, è rappresentato dal suo difensore, in quanto il giudizio deve essere celebrato - in ragione del rinvio dell'art. 443, comma quarto, cod. proc. pen. all'art. 599 dello stesso codice - nella forma del procedimento in camera di consiglio, anche nelle ipotesi in cui l'impugnazione avverso la decisione di primo grado concerne l'affermazione di penale responsabilità.
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2015, n. 23749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23749 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 08/05/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 1003
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 31783/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC CO N. IL 20/05/1985;
avverso la sentenza n. 6297/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. CH CO ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 23.4.2014, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, pronunziata in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al R.D. n. 733 del 1931, art. 18 (capo A) perché estinto per prescrizione e ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all'art. 633 cod. pen. (capo B), rideterminando la pena.
2. Propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, con riferimento al mancato avviso all'imputato dell'udienza di rinvio. Deduce, in particolare, che, alla prima udienza del giudizio di appello, la Corte omise dì dichiarare la contumacia dell'imputato, nonostante la sua assenza, e - a causa dell'adesione del difensore di fiducia all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria - ebbe a rinviare il processo ad altra udienza, senza tuttavia darne avviso all'imputato;
ne sarebbe derivata la nullità della sentenza di secondo grado. La censura è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, il quale, in caso di assenza, è rappresentato dal suo difensore (Sez. 6, n. 14830 del 26/02/2014 Rv. 259502; Sez. 1, n. 25097 del 19/06/2007 Rv. 236841). Ciò perché il giudizio di appello, quando - come nella specie - è relativo ad un processo svoltosi in primo grado con il rito abbreviato, deve essere celebrato, in forza del rinvio dell'art. 443, comma 4 all'art. 599 cod. proc. pen., nella forma del procedimento in camera di consiglio, anche nelle ipotesi in cui l'impugnazione avverso la decisione di primo grado concerna l'affermazione di penale responsabilità (da ultimo, Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015 Rv. 262593). Come questa Corte ha avuto modo di precisare, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto - dall'art. 599 c.p.p., comma 2, - che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento. (Sez. 1, n. 6907 del 24/11/2011 - dep. 22/02/2012 - Rv. 252401; Sez. 4, n. 33392 del 14/07/2008 Rv. 240901). Nella specie, l'imputato non comparso alla prima udienza non ha allegato alcun legittimo impedimento ne' ha comunque in alcun modo manifestato la sua volontà di presenziare all'udienza camerale di rinvio nella quale sarebbe stato decisa l'impugnazione da lui proposta. Pertanto, egli non aveva diritto ad alcun avviso della nuova udienza di rinvio e non sussiste la dedotta nullità. In ogni caso, ad abundantiam, non può farsi a meno di rilevare che la nullità dedotta dal ricorrente - per non integrare un'ipotesi di omessa citazione dell'imputato - non potrebbe che essere di ordine generale e a regime intermedio, come tale sanata per non essere stata dedotta nella successiva udienza del 23 aprile 2014, alla quale la trattazione del processo è stata rinviata con rituale avviso orale del rinvio al difensore d'ufficio (nominato in sostituzione del difensore di fiducia, che aveva aderito all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria), il quale, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (cfr. Sez. 6, n. 20398 del 09/05/2014 Rv. 261478, che, in una fattispecie analoga alla presente nella quale il difensore di fiducia non era comparso e aveva tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, ha statuito che non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire allo "sciopero", essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa).
2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 633 cod. pen.. Deduce, in particolare, che il terreno oggetto della condotta ascritta sarebbe stato occupato solo per alcune ore, per lo svolgimento di una festa giovanile e sarebbe stato subito dopo lasciato (e per di più ripulito), per cui mancherebbe la stessa condotta materiale dell'occupazione e l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 633 cod. pen.. Anche questa censura è manifestamente infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici implica che la permanenza sull'altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché non sia necessario che l'agente rimanga stabilmente su di essi, purché la condotta risulti effettivamente rivolta all'occupazione dell'immobile ovvero a trarne in altro modo profitto" (Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011 Rv. 249887;
Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011 Rv. 250320; Sez. 2, n. 15297 del 05/03/2013 Rv. 256484, che ha ritenuto la sussistenza del reato nella condotta di chi aveva occupato una terrazza non aperta al pubblico per un apprezzabile lasso di tempo in occasione di una manifestazione degli alpini).
Nella specie, l'imputato ha occupato il terreno de quo per un lasso di tempo apprezzabile (diverse ore), al fine di trarne profitto con lo svolgimento di un evento denominato "rave-party". La motivazione della Corte territoriale sul punto e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato è esente da vizi logici e giuridici, risultando, perciò insindacabile in sede di legittimità.
2.3. Col terzo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla quantificazione della pena, determinata in misura eccessiva.
La censura è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, al giudice di merito spetta un potere discrezionale nella determinazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, che egli esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che le statuizioni relative alla determinazione della pena non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il caso che la motivazione sia del tutto mancante o sia contraddittoria o manifestamente illogica (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010 Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Rv. 259142). A tal fine, non è necessario che il giudice di merito dia conto, nella motivazione della sentenza, di aver considerato tutti gli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998 Rv. 211582; Sez. 3, n. 420 del 10/11/1982 - dep. 20/01/1983 - Rv. 156961).
Nella specie, i giudici di merito (nelle sentenze di primo e di secondo grado, che vanno lette unitariamente, essendosi i giudici di appello limitati ad escludere l'aumento per il reato di cui al capo A sulla pena determinata per il delitto di cui al capo B) hanno valutato l'entità della condotta dell'imputato, la sua incensuratezza e gli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen., pervenendo ad irrogare una pena (quella di mesi tre di reclusione, ridotta a mesi due ex art. 442 cod. proc. pen.) molto vicino al minimo, a fronte di una pena detentiva edittale prevista fino ad anni due di reclusione. La motivazione sul punto, risulta esente da vizi logici e giuridici e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 8 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015