Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
Qualora il giudizio di appello, trattandosi di procedimento condotto con rito abbreviato, debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non è richiesto che nel decreto di citazione emesso ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. venga inserito l'avvertimento che l'imputato, in caso di mancata comparizione, sarà giudicato in contumacia, dovendosi anzi ritenere un tale avvertimento del tutto improprio, rispetto alla disciplina del procedimento camerale dettata dall'art. 127 cod. proc. pen., cui si richiama il citato art. 599.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 3. Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 10231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10231 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 26/01/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 122
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 34583/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OD BA, n. in Zevio il 12.12.1973;
2) SC TE, n. in Caldaro il 09.03.1964;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 10 dicembre 2001. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore del ricorrente NI BA, avv. Paolo Tebaldi, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Il 23 febbraio 2000 il G.I.P. del Tribunale di Trento condannava TE LL e BA NI (unitamente ad altri coimputati) a pene ritenute di giustizia per imputazioni di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990. Sui gravami degli imputati e del P.M. (convertito il ricorso per cassazione del P.G. in appello), la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 10 dicembre 2001, escludeva per tali due imputati l'attenuante di cui al quinto comma della norma incriminatrice e rideterminava, conseguentemente, le pene agli stessi inflitte dal primo giudice, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i due suindicati imputati, il primo personalmente, l'altro per mezzo del difensore. TE LL denuncia:
a) "inosservanza di norma processuale ..., precisamente dell'art. 601 c.p.p. in relazione all'art. 429, lett. f), c.p.p.". Deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di Appello, perché quell'atto "conteneva un semplice 'avvertimento che ha facolta' di comparirè...", ma non "l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia";
b) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990, per avere la sentenza impugnata illegittimamente escluso l'attenuante in questione, "limitandosi ad un mero riferimento alla quantità della sostanza stupefacente detenuta, senza valutare l'intera vicenda con riferimento ai mezzi ed alle modalità dell'azione";
c) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990, per avere la gravata decisione illegittimamente negato anche tale attenuante, laddove "i vari interrogatori resi dallo LL hanno permesso all'autorità inquirente di fare piena luce su una vicenda intricata, che vedeva come protagonisti un numerosissimo numero di spacciatori e lo smercio di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente...".
BA NI, dal canto suo, denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che la impugnazione del P.G. avverso la sentenza di prime cure "era tutt'altro che puntuale non contenendo la specifica indicazione del vizio dedotto con riferimento alle diverse ipotesi dell'art. 606 c.p.p.", sicché se ne sarebbe dovuta dichiarare la inammissibilità. Rileva, altresì, che la sentenza impugnata, pur riconoscendo che egli aveva responsabilità meno gravi rispetto a quelle dei "due maggiori protagonisti della vicenda processuale, MA e R", si era poi contraddittoriamente limitata "ad imputare allo stesso lo svantaggioso epilogo quale conseguenza della mancata scelta del rito alternativo..."; soggiunge che la Corte territoriale, pur definendo il NI quale consumatore-spacciatore, nella determinazione della pena non giustifica le ragioni per le quali appaia congruo partire da una pena base superiore al minimo edittale", tanto più che la stessa Corte aveva riconosciuto per RI IS ND l'attenuante di cui al 5 comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. 3.0 Il ricorso di TE LL è infondato.
Quanto, invero, al primo profilo di censura, è assorbente considerare che, essendosi proceduto col rito abbreviato, doveva procedersi, e si è proceduto, alla trattazione dell'appello col rito camerale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443.4, 599, 127 c.p.; e poiché, ai sensi di tale combinato disposto, il procedimento si svolge "con le forme previste dall'art. 127", è del tutto improprio il richiamo del ricorrente all'art. 429.1, lett. f), quanto all'avvertimento all'imputato che "non comparendo sarà giudicato in contumacia", valendo, appunto, i diversi adempimenti al riguardo previsti dal precitato art. 127 c.p.p. (Cass., Sez. 2^, n. 11724/1994; id., Sez. 3^, n. 434/1992). Quanto al secondo motivo di doglianza - premesso che, ancorché si deduca "inosservanza di norma processuale", si censura la gravata decisione sotto il profilo delle argomentazioni giustificative rese, e che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per un verso, risultare dal testo del provvedimento impugnato, e, per altro verso, evidenziare una illogicità "manifesta", cioè immediatamente ed ictu oculi rilevabile, nella specie i giudici del merito hanno dato del tutto congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, richiamando le connotazioni fattuali del caso ("... lo LL aveva ricevuto dalla AR e dal MA fino a 300 grammi di cocaina a da 500 a 2000 pastiglie di exstasy, e quindi poiché lo stesso faceva uso di cocaina, come da lui ammesso, se ne doveva dedurre che le pastiglie erano destinate allo spaccio"), ed indi rilevando che non solo "la quantità affluita nella disponibilità del giovane, veramente notevole, soprattutto in relazione alle pastiglie di extasy, che erano pressoché esclusivamente destinate al consumo di altri 'disgraziati'...", non poneva alcun dubbio sulla destinazione di quella sostanza ad uso non personale, ma anche che l'attenuante in questione "non poteva trovare giustificazione a fronte della quantità e varietà di merce che esso IA smerciava, come desumibile dalla quantità di cocaina richiesta con la telefonata del 10 febbraio 1999, dal numero delle pastiglie smerciate, dalla diffusività del suo commercio e dal sicuro riferimento ed approvvigionamento presso i suoi fornitori". E, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ai fini della delibazione della sussistenza o meno dell'attenuante di cui al 5 comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze): dovrà, conseguentemente, escludere connotazioni di "lieve entità" del fatto quando la ricorrenza di uno solo degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia, appunto, di "lieve entità". Ed in tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sè sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio.
Destituito di fondamento è anche il terzo, ed ultimo, motivo di doglianza. Invero, l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990 richiede una collaborazione alle indagini da parte dell'imputato, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell'attività criminosa in conseguenza della individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e sequestro di rilevanti risorse (capitali, sostanze, attrezzature ...) a quella illegittima attività connesse. Tali connotazioni sono state escluse, nel caso di specie, dai giudici del merito, i quali, pur dando atto "del buon comportamento processuale" dell'imputato, hanno escluso che questo si fosse sostanziato in "concreti elementi di effettivo ausilio nello svolgimento delle indagini e nell'accertamento di fatti non ancora acquisiti agli organi inquirenti": e tale accertamento fattuale, pure genericamente contestato dal ricorrente, è incensurabile in questa sede di legittimità.
3.1 Infondato è anche il ricorso di BA NI. La sentenza impugnata, difatti, ha correttamente rilevato che la impugnazione del P.G. investiva il capo della sentenza concernente l'attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990, ivi deducendosi al riguardo, in effetti, che "la concessione dell'attenuante di cui al V comma è priva di alcuna motivazione..."; e la mancanza assoluta di motivazione - secondo la prospettazione dell'impugnate P.G. - concretizza la violazione dell'art. 125 c.p.p., e quindi il vizio di violazione di legge.
La diversità della sanzione infinta a tale ricorrente rispetto a quelle infinte a MA e AR da altro collegio, a seguito di applicazione del disposto dell'art. 599.4 c.p.p (pagg.
8-9 della sentenza impugnata) non realizza alcuna contraddittorietà della motivazione della sentenza che qui occupa, giacché il vizio di motivazione deve riguardare esclusivamente il testo della sentenza impugnata. Per altro verso, la gravata decisione è pervenuta alla determinazione di quella pena, dopo aver rilevato un "precedente specifico di produzione illecita di sostanza stupefacente" (ritenuto preclusivo al riconoscimento delle attenuanti generiche) e ritenendo l'imputato uno "spacciatore incallito, che, per di più, sapeva pensare anche alle forme più 'maliziose'... per poter disporre della merce da spacciare": mostra, quindi, di avere al riguardo valutato gli elementi di giudizio di cui all'art. 133 c.p. e tale divisamente, espresso nel legittimo esercizio del potere che al riguardo è riservato al giudice del merito, non si appalesa censurabile in questa sede.
4. I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido della spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005