Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 10231
CASS
Sentenza 26 gennaio 2005

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Qualora il giudizio di appello, trattandosi di procedimento condotto con rito abbreviato, debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non è richiesto che nel decreto di citazione emesso ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. venga inserito l'avvertimento che l'imputato, in caso di mancata comparizione, sarà giudicato in contumacia, dovendosi anzi ritenere un tale avvertimento del tutto improprio, rispetto alla disciplina del procedimento camerale dettata dall'art. 127 cod. proc. pen., cui si richiama il citato art. 599.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020

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  • 3Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 10231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10231
Data del deposito : 26 gennaio 2005

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