Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2005, n. 36860
CASS
Sentenza 29 settembre 2005

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La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato deve essere notificata solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace e non anche all'imputato che non sia comparso, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442 comma terzo cod. proc. pen. e 134 disp. att., secondo cui la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso, deve ritenersi superata dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto la contumacia nella fase dell'udienza preliminare; ne consegue che oggi il rinvio alle disposizioni sul dibattimento contenuto nell'art. 442 comma primo cod. proc. pen. comprende anche l'art. 548 cod. proc. pen., che prevede appunto la notifica della sentenza al solo imputato contumace.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020

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  • 3Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2005, n. 36860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36860
Data del deposito : 29 settembre 2005

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