Sentenza 29 settembre 2005
Massime • 1
La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato deve essere notificata solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace e non anche all'imputato che non sia comparso, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442 comma terzo cod. proc. pen. e 134 disp. att., secondo cui la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso, deve ritenersi superata dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto la contumacia nella fase dell'udienza preliminare; ne consegue che oggi il rinvio alle disposizioni sul dibattimento contenuto nell'art. 442 comma primo cod. proc. pen. comprende anche l'art. 548 cod. proc. pen., che prevede appunto la notifica della sentenza al solo imputato contumace.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2005, n. 36860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36860 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 29/09/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - rel. Consigliere - N. 3145
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001047/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR BI N. IL 02/10/1951;
avverso ORDINANZA del 12/11/2004 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. - Il difensore di RR IN ricorre contro l'ordinanza in data 12 novembre 2004 del tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la sua istanza volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza del Gup presso lo stesso tribunale emessa l'11 dicembre 2003, il cui dispositivo è stato letto,in udienza ai, sensi dell'art. 545 c.p.p., ma non è stato notificato all'imputato non comparso l'estratto della sentenza come previsto dal combinato disposto degli articoli 442 comma 3 cod. procedura penale e 134 delle disposizioni di attuazione.
Sostiene il ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto erroneamente applicabile l'articolo 548 cod. procedura penale, che prevede l'obbligo della notifica dell'estratto della sentenza al solo imputato contumace, non tenendo conto del fatto che l'articolo 442 stesso codice e l'articolo 134 delle disposizioni di attuazione, appena citati, prevedono che, nel rito abbreviato, la sentenza debba essere notificata all'imputato "non comparso", comprendendo quindi anche quegli imputati dei quali, sebbene non presenti, non debba essere dichiarata la contumacia.
2. - Viene pertanto all'esame della Corte il quesito se, nel caso di giudizio abbreviato conclusosi con lettura del dispositivo della sentenza, debba farsi la notifica all'imputato "non comparso", secondo il letterale tenore dell'art. 442 comma 3 c.p.p.; anche nel caso in cui non si siano verificate le condizioni per dichiararlo contumace.
2.1. - Sul punto non si rinvengono precedenti specifici. L'unico riferimento, sebbene contenuto in decisione riferita al giudizio d'appello, è rinvenibile nella sentenza delle SS.UU. n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216237, Tuzzolino, secondo la quale, in tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell'art. 599 cod. proc. pen. una disposizione analoga a quella dell'art. 442, comma terzo, stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma degli artt. 127, comma settimo, e 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.
Il contenuto precettivo della sentenza citata, però, come si evince chiaramente dalla lettura del testo della motivazione, va riferito alla applicabilità nel giudizio abbreviato d'appello delle regole dettate per il primo grado in tema di pubblicazione e notifica della sentenza ed alle regole per il calcolo della decorrenza del termine ad impugnare, ma non affronta il problema (all'epoca scontato, ed enunciato solo incidentalmente) della notifica all'imputato non comparso. Anzi, proprio il testo della motivazione, argomentando ai fini di quella decisione, cita, quanto all'impossibilità, all'epoca, di dichiarare all'udienza preliminare la contumacia dell'imputato non comparso, il precedente delle stesse SS.UU., secondo le quali la disposizione dell'art. 442, comma 3, si è resa necessaria perché nel giudizio abbreviato non è prevista una dichiarazione di contumacia e quindi il comma 3 dell'art. 548, relativo alla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale, sarebbe stato inapplicabile, nonostante il rinvio agli artt. 529 e seguenti operato dall'art. 442, comma 1 (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, Cicero ed altri): quindi - prosegue la sentenza citata - proprio nell'impossibilità di configurare la contumacia nei confronti dell'imputato non comparso nel giudizio abbreviato (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, Coronato), va identificata la ratio dell'art. 442, comma 3.
2.2 - Alla luce dei principi appena richiamati, il Collegio rileva che le modifiche introdotte con la legge 479/1999 alla disciplina dell'udienza preliminare, con l'inserimento degli articoli 420 bis, ter, quater, quinquies, con cui è stata introdotta la contumacia nella fase dell'udienza preliminare, hanno prodotto effetti anche sul rito abbreviato, che a tale disciplina si richiama.
Di conseguenza, la distinzione tra "non comparso" e "contumace" è divenuta superflua, così come deve intendersi superata ed assorbita dalle disposizioni dettate per la fase dibattimentale (articolo 548 c.p.p.) la specifica disposizione dell'articolo 442 comma 3 c.p.p. e
134 disposizioni di attuazione, che facevano riferimento ad una situazione giuridico-processuale superata dalla recente normativa. Pertanto, non sembra vi sia più spazio per interpretazioni che impongano la notifica della sentenza all'imputato non comparso, che non sia anche contumace, mentre deve ritenersi che il rinvio dell'articolo 442 c.p.p. all'articolo 529 e seguenti comprenda - ora - anche il rinvio all'articolo 548, con la conseguenza che, là dove vi sia stata lettura del dispositivo, la notifica dell'estratto vada effettuata solo all'imputato contumace e non anche all'imputato altrimenti non comparso.
Il ricorso è perciò infondato e va respinto, con le pronunce consequenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005