Sentenza 14 maggio 2007
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all'imputato che abbia rinunciato a comparire, in quanto in tale ipotesi si applica la disposizione di cui all'art. 420 quinquies, comma primo, cod.proc.pen., per la quale l'imputato detenuto che sia assente per rinuncia a comparire è rappresentato ad ogni effetto dal difensore. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione, per l'imputato ed il suo difensore, decorre dalla data di deposito della motivazione ai sensi degli artt. 544 e 548 cod.proc.pen..
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 3. Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2007, n. 33259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33259 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Presidente - del 14/05/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 00764
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 021555/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AR IL, N. IL 02/10/1970;
avverso SENTENZA del 08/02/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI VITTORIO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla pena;
udito il difensore Avv. DI GIULIO G..
RITENUTO IN FATTO
Che la difesa di AN RT ricorre contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, è stato dichiarato responsabile di vari episodi di spaccio di stupefacenti;
che il ricorrente, con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge e il difetto di motivazione in ordine al difetto di competenza;
che, con un secondo motivo, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
che, con ulteriore motivo, si deduce il difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche;
che, con un quarto motivo, si fa istanza di applicazione di trattamento sanzionatorio più favorevole ex lege 2006, n. 49;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso è stato proposto fuori termine, in quanto la sentenza è stata resa in Camera di consiglio ex art. 599 c.p.p., e l'imputato, all'epoca detenuto, ha rinunciato a comparire, e, pertanto, non avrebbero dovuto essere notificati l'estratto contumaciale all'imputato e l'avviso di deposito al difensore;
che in tema di giudizio abbreviato, sebbene manchi nell'art. 599 c.p.p., una disposizione analoga a quella dell'art. 442 c.p.p., comma 3, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata solo, però, all'imputato "non comparso", a norma dell'art. 127 c.p.p., comma 7, e art. 128 c.p.p., e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare (sez. un., 19 gennaio 2000, dep. 28 giugno 2000, n. 1), mentre non è applicabile la stessa regola nel caso in cui l'imputato abbia "rinunciato a comparire", in quanto in tale ipotesi si applica la norma (art. 420 quinquies c.p.p., comma 1), per la quale l'imputato detenuto assente per rinuncia a comparire è rappresentato dal difensore ad ogni effetto;
che, pertanto, il termine per proporre impugnazione, per l'imputato e per il suo difensore, decorreva dalla data di deposito della motivazione avvenuta il 23 febbraio 2006, nel termine di quindici giorni, stabilito dall'art. 544 c.p.p., comma 2, dalla pronuncia della decisione all'udienza camerale dell'8 febbraio 2006;
che l'estratto contumaciale, dunque, avrebbe notificato solo all'imputato non comparso e non anche assente per rinuncia, da considerare a ogni effetto presente e rappresentato dal difensore ovvero, ex art. 548 c.p.p., comma 2, nel caso di deposito della motivazione oltre il termine stabilito;
che il ricorso è stato depositato, come risulta dall'attestazione di cancelleria, il 15 maggio 2006 e cioè nei trenta giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore avvenuto il 14 aprile 2006, avviso di deposito per le ragioni già precisate non dovuto;
che il dies a quo era il 23 febbraio 2006 e il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal difensore o dall'imputato nei trenta giorni a decorrere da tale ultima data;
che il ricorso è stato, dunque, presentato fuori termine e va dichiarato inammissibile;
che il calcolo della pena inflitta risulta entro i limiti edittali stabiliti per le condotte illecite riguardanti le sostanze stupefacenti prima della modifica operata dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha unificato i limiti di pena per tutte le sostanze,
indipendentemente dalla loro natura, elencate nella tabella 1 annessa al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14;
che l'inammissibilità del ricorso, però, rende ab origine insussistente il rapporto processuale di impugnazione e non legittima l'intervento ex art. 609 c.p.p., comma 2, della Corte di Cassazione sulla misura della pena in ragione dello ius supervenies. Che, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2007