Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 35534
CASS
Sentenza 23 novembre 2016

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Deve escludersi che il reato di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione o autorizzazione, previsto dall'art. 195, comma terzo, d.P.R. n. 156 del 1973, sia stato abrogato, né tacitamente, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 98 D.Lgs. n. 259 del 2003 - in quanto il D.Lgs. del 2003 non regola integralmente la materia interessata dal d.lgs del 1973 e le rispetive disposizioni, di cui ai citati artt. 195 e 98, non sono antitetiche ma complementari - né espressamente, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52, comma primo, D.Lgs. n. 177 del 2005 - considerato che quest'ultimo D.Lgs., all'art. 54, non prevede tra le disposizioni abrogate l'art. 195, comma terzo, d.P.R. n. 156 del 1973.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …

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  • 3Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 35534
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35534
Data del deposito : 23 novembre 2016

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