Sentenza 23 novembre 2016
Massime • 1
Deve escludersi che il reato di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione o autorizzazione, previsto dall'art. 195, comma terzo, d.P.R. n. 156 del 1973, sia stato abrogato, né tacitamente, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 98 D.Lgs. n. 259 del 2003 - in quanto il D.Lgs. del 2003 non regola integralmente la materia interessata dal d.lgs del 1973 e le rispetive disposizioni, di cui ai citati artt. 195 e 98, non sono antitetiche ma complementari - né espressamente, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52, comma primo, D.Lgs. n. 177 del 2005 - considerato che quest'ultimo D.Lgs., all'art. 54, non prevede tra le disposizioni abrogate l'art. 195, comma terzo, d.P.R. n. 156 del 1973.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 3. Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 35534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35534 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2016 |
Testo completo
35534-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 23 novembre2016 Dott. Silvio AMORESANO Presidente SENTENZA N.3466 Consigliere Dott. Vito DI NICOLA Dott. Giovanni LIBERATI Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI REGISTRO GENERALE Dott. Carlo RENOLDI Consigliere n. 52409 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LE, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 848 della Corte di appello de L'Aquila del 13 aprile 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo POLICASTRO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. Gianluca BARNESCHI, del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza del 13 aprile 2015 ha solo parzialmente riformato la precedente decisione con la quale in data 14 maggio 2012 il Tribunale di Chieti aveva dichiarato la penale responsabilità di AL LE in relazione al reato di cui all'art. 195, comma 3, del DPR n. 156 del 1973, per avere, quale legale rappresentante della Studio5 Srl, proprietaria della emittente radiofonica "Radio Planet", installato un impianto di radiodiffusione in assenza della preventiva autorizzazione. In particolare la Corte territoriale, adita dalla AL, aveva sostituito la pena detentiva ad essa irrogata nella misura di mesi sei di reclusione con la pena pecuniaria di euro 6840 di multa e, aderendo alla specifica richiesta della imputata, aveva revocato i doppi benefici concessi dal giudice di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la AL, assistita dal proprio difensore di fiducia, articolando sei sintetici motivi di impugnazione. Con il primo di essi è dedotto il vizio di motivazione nonché la violazione di legge, nella specie l'art. 195 del dPR n. 156 del 1973, per non avere i giudici del merito ritenuto che la condotta della imputata fosse stata consentita dalla competente amministrazione pubblica essendosi formato il AV silenzio assenso sulla istanza proposta dalla ricorrente in data 21 maggio 2009. Anche il secondo motivo ha analogo contenuto, essendo eccepita la affermazione del giudice territoriale secondo la quale non poteva essersi formato il silenzio assenso sulla istanza della AL, essendo questa difettiva riguardo alla allegazione del necessario progetto tecnico. Il terzo motivo di impugnazione concerne l'asserito vizio di motivazione in ordine alla affermata esistenza di una risposta fornita dalla Amministrazione alla ricorrente, sebbene della materialità di detta risposta non vi sia alcuna prova. E', ancora dedotta la violazione della legge, nella specie gli artt. 98 del dlgs n. 259 del 2003, 195 del DPR n. 156 del 1973, 15 delle preleggi e 52 del dlgs n. 177 del 2005; la ricorrente, sul punto, lamenta il fatto che i giudici del merito non abbiano rilevato l'avvenuta abrogazione implicita dell'art. 195 del DPR n. 156 del 1973, per effetto della entrata in vigore dell'art. 98 del digs n. 2 259 del 2003, ovvero la esplicita abrogazione della medesima disposizione per effetto di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del digs n. 177 del 2005. Ancora è dedotto il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Infine è censurata la sentenza impugnata per non avere la Corte di appello ritenuto la non punibilità del fatto contestato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, laddove non sia inammissibile, e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Rileva la Corte come siano infondati i primi due motivi di ricorso. Con essi in sostanza la ricorrente si duole del fatto che i giudici del merito non abbiano considerato scriminato il comportamento da ella tenuto - consistente nell'avere trasferito da un luogo ad un altro (nella specie dal territorio del Comune di Pescara al territorio del Comune di San Giovanni Teatino) la postazione da cui la emittente, di proprietà della Società di cui la medesima è la legale rappresentante, trasmetteva, attraverso la immissione nell'etere delle onde elettromagnetiche, i propri programmi radiofonici, senza avere prima conseguito la autorizzazione per la installazione della nuova postazione trasmittente - dal fatto di avere ottenuto la relativa autorizzazione attraverso le forme del silenzio assenso;
ciò in quanto ella, nella indicata qualità, di rappresentante di Studio5 Srl aveva, secondo la prospettazione del fatto offerta da parte ricorrente, indirizzato formale richiesta di autorizzazione al trasferimento della stazione emittente in data 21 maggio 2009, richiesta rimasta tuttavia senza risposta. La tesi di parte ricorrente è, pero, viziata da un errore di fondo. Essa, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, parte dal presupposto fallace che all'eventuale silenzio serbato dalla Amministrazione sulla istanza asseritamente presentata dalla Studio5 fosse possibile attribuire un significato provvedimentale favorevole alla richiesta incorporata nella predetta istanza. Come rilevato, dl'altra parte nella stessa sentenza impugnata ed in conformità alla giurisprudenza amministrativa, il valore provvedimentale del silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione in relazione alle istanze 3 autorizzatorie presentate dal privato deve essere espressamente previsto dalla specifica normativa di settore, non potendo, diversamente, attribuirsi ad esso altro valore se non il mero inadempimento - eventualmente tale anche da giustificare, ricorrendone altresì le residue ragioni, le pretese risarcitorie nei confronti della Amministrazione silente al generale obbligo di - corrispondere ad una istanza legalmente inoltrata dal privato al competente organismo pubblico. In assenza di una tale specifica disposizione normativa, non sarà comunque possibile attribuire al silenzio della Pubblica amministrazione alcun valore provvedimentale, tanto più ove il provvedimento richiesto con la istanza inoltrata dal privato preveda, ai fini della sua adozione, un contenuto non vincolato e presupponga lo svolgimento di un'attività di ponderazione discrezionale dei diversi interessi coinvolti da esso (cfr. in tal senso per tutte: Consiglio di Stato Sezione IV, 3 marzo 1997). Nel caso ora in esame non vi è alcuna disposizione espressa che preveda la formazione del silenzio assenso sulle richieste del tipo di quella formulata dalla Studio5, il cui scrutinio, peraltro, comportando il compimento di valutazioni riferite ad una pluralità di interessi (quanto meno quelli di cui è portatrice la parte istante e quelli delle popolazioni insediate nelle zone ove è richiesto il trasferimento delle stazioni trasmittenti), è sicuramente AV caratterizzato da significativi profili di discrezionalità tecnica ed amministrativa, che portano ad ulteriormente escludere, anche ove esso fosse altrimenti rappresentativo di un indirizzo generale, la praticabilità dello strumento del silenzio assenso onde dare un significato provvedimentale alla inerzia amministrativa. Né vale osservare che questa Corte in passato ha rilevato che nella complessiva materia della installazione degli impianti per la radiodiffusione sia applicabile il principio del silenzio assenso;
nella fattispecie allora in esame, infatti, si trattava semplicemente della modifica "in riduzione" di un impianto già assentito (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 aprile 2010, n. 14284) e non del suo trasferimento da un luogo ad un altro (sulla rilevanza penale di una tale condotta: Corte di cassazione Sezione III penali, 2 ottobre 2003, n. 37501), come invece si è verificato nel caso ora in questione, ipotesi la cui valutazione evidentemente comporta l'esercizio di poteri discrezionali decisamente più intensi di quelli coinvolti dalla semplice scelta di ridurre la potenza di un impianto già legittimamente installato;
sicché le due fattispecie sono del tutto eterogenee e non comparabili. 4 La impossibilità di rappresentare come significativo il silenzio della Pubblica amministrazione, rende inammissibile, in quanto irrilevante, il terzo motivo di impugnazione;
poco importa, infatti, verificare la congruità o meno della motivazione con la quale la Corte di appello de L'Aquila ha ritenuto di potere affermare che vi era stata una risposta, di contenuto negativo, alla istanza della ricorrente, posto che, quand'anche si ritenga che risposta a tale istanza non ne fosse stata data, ciò non varrebbe ad elidere la antigiuridicità te astratta del comportamento constato alla AL che, in assenza di autorizzazione, né potendo, come dianzi dimostrato, profittare di un'autorizzazione tacitamente concessa, aveva spostato da Pescara a San Giovanni Teatino la stazione trasmittente di Radio Planet. Passando al quarto motivo di impugnazione, avente ad oggetto la ritenuta abrogazione della disposizione incriminatrice, rileva il Collegio come si tratti di censura infondata. Ritiene, infatti, la ricorrente che il contestato art. 195 del DPR n. 156 del 1973 sia stato abrogato o tacitamente, a seguito della entrata in vigore dell'art. 98 del dlgs n. 259 del 2003, ovvero espressamente, a seguito della entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, del digs n. 177 del 2005. L'assunto è anche in questo caso errato. Va, infatti, premesso che il fenomeno della abrogazione tacita si ha o AV allorché fra la legge sopravvenuta e quella preesistente vi sia un rapporto di contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Corte di cassazione, Sezione IV civile, Lavoro, 1 ottobre 2002, n. 14129), ovvero nel caso in cui la lex superveniens comporti la nuova regolamentazione della intera materia già disciplinata dalla normativa preesistente che si pretende essere stata abrogata;
un tale effetto, per verificarsi, presuppone che la legge successiva costituisca un sistema normativo tendenzialmente completo ed organico destinato a soppiantare il preesistente (Corte di cassazione, Sezione I civile, 21 settembre 2015, n. 18602). Nel caso che interessa non solo non vi è la integrale regolamentazione della materia interessata dal DPR n. 156 del 1973 da parte del dlgs n. 259 del 2003, ma neppure vi è la inconciliabilità fra la applicazione di quanto previsto dall'art. 98 del citata dlgs n. 259 del 2003 e quanto previsto dalla norma la cui di disposizione fra loro violazione è stata contestata, trattandosi 5 complementari e certamente non antitetiche (sulla possibile coesistenza delle due disposizioni cfr: Corte di cassazione, Sezione IV penale 24 settembre 2010, n, 34684) Ancor meno giustificato è ritenere che vi sia stata abrogazione espressa della disposizione di cui al capo di imputazione per effetto della entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, del digs n. 177 del 2005; al riguardo basti considerare che l'art. 54 del citato digs n. 177 elenca minutamente le disposizioni espressamente abrogate a seguito della entrata in vigore della nuova normativa e fra queste non vi è il ricordato art. 195, comma 3, del dPR n. 156 del 1973. Il quarto motivo di impugnazione è inammissibile, posto che con esso si contesta, deducendone la manifesta illogicità, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui in essa sarebbe stato ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il dolo della ricorrente nella commissione del reato a lei contestato, sebbene si sarebbe dovuto escludere il particolare elemento soggettivo laddove si fosse considerato che la stessa ha operato senza essere mai venuta a conoscenza della risposta negativa data dalla amministrazione alla sua istanza del 21 maggio 2009. La questione dedotta è priva di qualsivoglia rilevanza ove si tenga nel debito conto il fatto che il reato contestato è una contravvenzione, punibile نمبر non solo in caso di dolo ma anche ricorrendo la mera colpa in capo all'agente; ed un tale atteggiamento è certamente riscontrabile in chi, come la prevenuta, abbia tenuto una condotta, per la quale è necessaria una autorizzazione amministrativa, senza avere prima verificato l'avvenuto conseguimento di tale autorizzazione. Relativamente, infine, all'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla pretesa violazione di legge per non avere la Corte abruzzese ritenuto ricorrere la fattispecie di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., osserva il Collegio che, essendo stata pronunziata la sentenza impugnata in data 13 aprile 2015, quando cioè la novella con la quale il codice penale è stato arricchito della previsione di cui all'art. 131-bis già era pienamente in vigore, sarebbe stato onere dell'attuale ricorrente, quanto meno in sede di formulazione delle conclusioni in esito al dibattimento di fronte alla Corte di merito, chiedere la applicazione della particolare causa di non punibilità di cui alla norma ora citata. 6 Come, infatti, questa Corte ha in più occasioni rilevato, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo di legge era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 ottobre 2016, n. 43838; idem Sezione VI penale, 16 maggio 2016, n. 20270). Da quanto emerge senza possibilità di dubbio dall'esame dei verbali della udienza tenutasi in data 13 aprile 2015 di fronte alla Corte di appello de L'Aquila, la ricorrente non ebbe la accortezza di richiedere già in detta sede la applicazione della norma in questione, sicché la sua richiesta, formulata solamente ora quale censura alla sentenza impugnata, è intempestiva ed inammissibile. Conclusivamente il ricorso proposto da AL LE deve essere rigettato e la stessa va condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente After (Andrea GENTILI) (Silvio AMORESANO) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 LUG 2017 IL CANCELLIERE 7