Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2017, n. 35588
CASS
Sentenza 3 aprile 2017

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Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattività della legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la citazione diretta a giudizio dell'imputato del reato di "stalking" commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessità dell'udienza preliminare).

Ai fini della prescrizione del delitto di "stalking", che è reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità.

È configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento delle funzioni pubbliche costituisca un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte dell'imputato aveva agevolato la produzione del danno nei confronti della persona offesa, anche se le condotte erano state poste in essere fuori dall'orario di lavoro).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2017, n. 35588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35588
Data del deposito : 3 aprile 2017

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