Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 4
Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattività della legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la citazione diretta a giudizio dell'imputato del reato di "stalking" commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessità dell'udienza preliminare).
Ai fini della prescrizione del delitto di "stalking", che è reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità.
È configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento delle funzioni pubbliche costituisca un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte dell'imputato aveva agevolato la produzione del danno nei confronti della persona offesa, anche se le condotte erano state poste in essere fuori dall'orario di lavoro).
Commentari • 12
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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- 3. Stalking e mobbing: la labilità di un confine nel rapporto tra analogia e interpretazione estensivaVeronica Ribbeni · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Ai fini della configurabilità del c.d. mobbing, ipotesi non espressamente disciplinata dal codice penale, il cui eventuale ristoro in sede civile è riconducibile, a seconda di quanto storicamente verificatosi, all'art. 2087 c.c.[1] o anche alla previsione ex art. 2103 c.c.[2] rilevano la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato con intento vessatorio[3]; l'evento lesivo della salute o della personalità; il nesso eziologico tra la condotta del soggetto agente e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore-persona offesa; la prova dell'elemento soggettivo[4]. Tale fenomeno consiste infatti in una serie di …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2017, n. 35588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35588 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento