Sentenza 27 marzo 2015
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicchè il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2015, n. 29286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29286 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/03/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 710
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 17694/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA ET, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14/03/2014 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/03/2014 la Corte di appello di Palermo ha respinto l'istanza con cui il sig. FA ET aveva chiesto, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., di essere restituito nel termine, per impugnare la sentenza irrevocabilmente pronunciata nei suoi confronti il 06/12/2013 dalla medesima Corte territoriale.
1.1. Il FA, deducendo la causa di forza maggiore, aveva a tal fine eccepito che il proprio difensore di fiducia non aveva potuto impugnare la sentenza in questione perché la sua nomina, effettuata mediante dichiarazione resa a verbale alla polizia giudiziaria il 31/01/2014, non era mai pervenuta alla Corte di appello perché erroneamente trasmessa dalla stessa PG alla Procura della Repubblica di Palermo.
1.2.Sotto altro profilo, aveva in ogni caso eccepito che il termine per proporre impugnazione non era mai decorso perché la sentenza non gli era mai stata notificata. Poiché il processo in appello si era celebrato in camera di consiglio, aveva il diritto alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza anche se assente per rinuncia.
1.3.1 giudici territoriali hanno respinto l'istanza sul rilievo che:
a) la sentenza, depositata il 13/12/2013, non doveva essere notificata all'imputato assente per rinuncia;
b) la nomina di fiducia dell'imputato, poiché immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123, cod. proc. pen., poteva consentire al difensore di esercitare il proprio mandato visto che comunque, sin dal mese di febbraio 2014, si era recato presso la Cancelleria della Corte di appello per controllare se l'atto era stato colà trasmesso, così dando prova di essere a conoscenza della intervenuta nomina.
2. Per l'annullamento dell'ordinanza ricorre il FA eccependo, per il tramite del difensore di fiducia, violazione dell'art. 6, Convenzione E.D.U., artt. 123, 125, 127 e 128 c.p.p., art. 175, comma 1, art. 441 c.p.p., comma 3, art. 548, 585, 598 e 599 c.p.p., art. 420 quinquies c.p.p.. 2.1. Riprendendo i temi già svolti in sede di istanza di restituzione nel termine, il difensore stigmatizza l'erronea affermazione secondo la quale egli era sicuramente a conoscenza della nomina. Poiché invece era nel dubbio e non aveva potuto chiarire la circostanza direttamente con l'imputato, ristretto in regime di arresti domiciliari, ne aveva chiesto contezza direttamente alla cancelleria della Corte di appello che, in mancanza dell'atto di nomina, aveva rifiutato di fornire ogni informazione utile sul procedimento, impedendogli oggettivamente di svolgere il proprio mandato.
2.2.Sotto il secondo profilo, rileva che la celebrazione del giudizio in forma camerale, ai sensi dell'art. 599, c.p.p., rende ad esso inapplicabili le norme sul giudizio di primo grado che sono richiamate dall'art. 598 c.p.p., con salvezza, appunto, delle norme successive. Ne deriva - prosegue - che le sentenze emesse in appello all'esito di giudizio celebrate con la forma camerale devono essere notificate all'imputato assente o comunque non comparso.
2.3. L'imputato detenuto che rifiuta di comparire all'udienza, prosegue, è da considerare "assente" e non "presente", per cui, prosegue, non è applicabile, in virtù della citata clausola di esclusione di cui all'art. 598 c.p.p., la regola, applicabile solo ai giudizi di primo grado, dettata dall'art. 420 quinquies c.p.p., secondo la quale l'imputato assente non ha diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.
2.4. Nemmeno l'argomento che l'imputato assente è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore, giustifica di per sè l'omessa notifica perché anche l'imputato contumace, cui pure l'estratto della sentenza deve essere notificato, è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
4. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione secondo la quale la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato celebrato in appello in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p., deve essere sempre notificata all'imputato assente.
4.1. Il tema non è nuovo perché già oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite penali di questa Suprema Corte che con sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino A., Rv. 216237, affermarono il principio secondo il quale in tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell'art. 599 c.p.p., una disposizione analoga a quella dell'art. 442, comma 3, stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma dell'art. 127, comma 7, e art. 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.
4.2. Tale principio è stato ribadito da questa Sezione terza con sentenza n. 17846 del 23/03/2005, Sposetti, Rv. 231985, cha ha sostenuto che in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza.
4.3. Tale principio, osserva il Collegio, si fonda sulla regola, dettata dall'art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., secondo la quale la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato deve essere notificata per estratto all'imputato "non comparso".
4.4. La necessità della notificazione si giustificava, nell'iniziale formulazione della norma, con il fatto che prima della L. 16 dicembre 1999, n. 479, non era possibile dichiarare la contumacia dell'imputato nell'udienza preliminare, sede elettiva di definizione del processo allo stato degli atti (art. 438 c.p.p.); sicché, per ovviare all'inconveniente che solo l'imputato formalmente dichiarato contumace aveva diritto alla notifica dell'avviso dell'estratto della sentenza (art. 548 c.p.p., comma 3), era stato previsto che la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dovesse essere notificata all'imputato comunque assente.
4.5. La specifica regola dettata dall'art. 442 c.p.p., comma 3, è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le) successive modifiche dell'art. 442 c.p.p., operate proprio dalla citata L. n. 479 del 1999 (art. 30, lett. a, che vi ha inserito il comma 1 bis) e dal successivo D.L. 24 novembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (art. 7, che ha modificato il comma 2).
4.6. Non vi sono perciò elementi per ritenere che la persistenza della regola per la quale all'imputato a qualsiasi titolo non comparso debba essere notificata la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, costituisca frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo. Gli interventi normativi concomitanti e successivi alla modifica della stessa norma (l'art. 442 c.p.p.) ma non del suo terzo comma, impediscono di affermare il contrario.
4.7. Deve perciò essere ribadito il principio di diritto, già affermato da questa stessa Sezione e condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza.
4.8. Nel caso di specie non risulta che la sentenza della Corte di appello sia mai stata notificata all'imputato che conserva ancora ad oggi il diritto di impugnarla.
4.9. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.
4.10. La fondatezza dell'eccezione rende superfluo l'esame degli altri temi difensivi posti a fondamento del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2015