Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la sentenza emessa a conclusione del giudizio d'appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all'imputato che abbia rinunciato a comparire, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, ed il termine per impugnare la sentenza decorre, sia per l'imputato sia per il difensore, dalla data di deposito della motivazione.
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2013, n. 41392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41392 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 24/09/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1601
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 16050/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON US N. IL 01/02/1988;
avverso la sentenza n. 2336/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 07/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata in primo grado, all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, nei confronti di RD PE, in relazione all'addebito di violazione della legge sugli stupefacenti, riducendo la pena inflitta al RD stesso dal primo giudice. La Corte distrettuale ancorava il proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell'imputato, alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, nell'immediatezza del fatto, da Di IO TO EO GI il quale aveva riferito - con dichiarazioni valutate attendibili perché univoche e coerenti nonché riscontrate dagli accertamenti di P.G. - di aver acquistato dal RD le dosi di cocaina rinvenute dai verbalizzanti in suo possesso.
Avverso detta sentenza - ricorre per Cassazione il RD a mezzo del difensore avv. Francesco Paolo Ferragonio, con atto depositato l'11 marzo 2013 (nel quale si asserisce che la sentenza impugnata sarebbe stata depositata il 4 febbraio 2013), denunciando vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori sull'asserito rilievo che nel corso del dibattimento gli appartenenti alle Forze dell'ordine avrebbero fornito elementi di valutazioni contrastanti relativamente alla visione di un filmato, e ciò anche a causa della "scarsa qualità del video e per il fatto che era buio" (così letteralmente a pag. 1 del ricorso); il ricorrente eccepisce altresì l'inutilizzabilità del filmato di cui sopra, in quanto mai acquisito agli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il gravame deve essere dichiarato inammissibile sotto plurimi profili.
Va in primo luogo rilevata la tardività dell'impugnazione, a nulla rilevando, per le ragioni di seguito indicate, che al momento del deposito del ricorso - come precisato nell'incipit del ricorso stesso - la sentenza non era stata notificata all'imputato (nel ricorso indicato "contumace").
Come si evince dagli atti, nel giudizio di secondo grado l'imputato, detenuto in relazione al presente procedimento, è stato assente per rinunzia (come da sua esplicita dichiarazione allegata al verbale dell'udienza): egli era quindi rappresentato a tutti gli effetti dal difensore presente (l'avv. Andrea D'Ambrosio, in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Ferragonio che ha poi sottoscritto il ricorso). La sentenza, pronunciata in data 7 dicembre 2012, è stata poi depositata il 4 gennaio 2013 (come si rileva dall'annotazione della cancelleria sull'epigrafe della sentenza) e non il 4 febbraio 2013 (come indicato nel ricorso, presumibilmente per mero errore materiale), e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione;
di tal che, all'imputato - assente per rinunzia e quindi rappresentato dal difensore - ed al difensore stesso non andava notificato alcun avviso di deposito ed il termine per impugnare (45 giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 544 c.p.p., comma 3) decorreva quindi dal 7 gennaio 2013, vale a dire dalla scadenza del trentesimo giorno dalla pronuncia della sentenza. Giova sottolineare invero che questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in tal senso, enunciando il condivisibile principio così massimato: "In tema di giudizio abbreviato, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all'imputato che abbia rinunciato a comparire, in quanto in tale ipotesi si applica la disposizione di cui all'art. 420 quinquies c.p.p., comma 1, per la quale l'imputato detenuto che sia assente per rinuncia a comparire è rappresentato ad ogni effetto dal difensore. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione, per l'imputato ed il suo difensore, decorre dalla data di deposito della motivazione ai sensi degli artt. 544 e 548 c.p.p." (in termini, sez. 6, n. 33259 del 14/05/2007 Ud. - dep. 23/08/2007 - Rv. 237484; conf. Sez. 6, n. 32955 del 07/06/2012 Cc. - dep. 22/08/2012 - Rv. 253117, secondo cui "la disciplina che regola l'assenza e l'allontanamento volontario dell'imputato, contenuta nell'art. 420 quinquies c.p.p., ha assunto, dopo la modifica introdotta con la L. n. 479 del 1999, regola di carattere generale ed è, quindi, applicabile anche al giudizio abbreviato). Nella concreta fattispecie, il ricorso è stato depositato (presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia) in data 11 marzo 2013, e quindi ben oltre il termine di 45 giorni dal 7 gennaio 2013. A ciò aggiungasi un ulteriore profilo di inammissibilità, vale a dire la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, posto che il ricorrente ha svolto argomentazioni assolutamente non pertinenti in relazione alla motivazione dell'impugnata sentenza nella quale non risulta alcun accenno a filmati e/o riprese videofilmate oggetto delle deduzioni del ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013