Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato - qualunque sia la sede della pronuncia - deve essere notificata solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace nel corso dell'intero procedimento e non anche all'imputato che non sia comparso all'atto della sua lettura.
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
Leggi di più… - 3. Estratto contumaciale non va notificato a imputato assente in abbreviato (Cass. 698/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2006, n. 29356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29356 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
29 356/ 0 6 56 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/06/2006
SENTENZA
N. 816
REGISTRO GENERALE
N. 03957/06
Composta dagli Ill.mi Sigg.
PRESIDENTE Dott. LEONASI Raffaele
1. Dott. AMBROSINI GIANGIULIO CONSIGLIERE
2. Dott. SERPICO FRANCESCO "
Dorfdice 3. Dott. CARCANO VINCENZO "
" 4. Dott. CORTESE ARTURO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC NO N. il 30.01.1941
avverso SENTENZA del 04/07/2005
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza, ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
AMBROSINI GIANGIULIO Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. FRATICELLI
Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
1
La Corte d'appello di Lecce con sentenza 4.7.2005 dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Mascolo AN avverso la sentenza pronunciata al termine di giudizio abbreviato il Tribunale della stessa città di 15.6.2004 d ai reclusione per il reato di cui condanna alla pena di mesi. all'art. 343 c.p. Al AS, legale in una causa davanti alla Corte d'assise di Trani, si addebita di avere, durante un'udienza, rivolto al P.M.
(dott. Emiliano) l'epiteto di "sciocco". conLa sentenza impugnata rileva che il Tribunale emise sentenza motivazione contestuale letta in udienza, come risultante dal relativo verbale del 15.6.2004. L'appello venne presentato con un primo atto il 14.7.2004 e con un secondo atto il 5.8.2004, in violazione dei termini di cui all'art. 585 c.p.p. La Corte territoriale ritiene che, nonostante l'art. 442, c. 3,
c.p.p. disponga che la sentenza "è notificata all'imputato che non è comparso", la norma vada correlata alla nuova disciplina introdotta dai novellati artt. 420 segg. che prevedono la dichiarazione di contumacia dell'imputato anche nell'udienza preliminare. Con la conseguenza che quando l'imputato si è presentato in una udienza, non è necessaria la notifica della sentenza ove non presente in quella della pronuncia della decisione. Nel caso, pertanto, l'appello è tardivo perché proposto oltre i 15 giorni dalla lettura della sentenza in udienza.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge, risultando da una serie di annotazioni sul verbale che la motivazione non è stata letta in udienza contestualmente al dispositivo, ma soltanto allegata a quest'ultimo. Onde il termine per la presentazione dell'appello è quello di cui all'art. 585, c. 2, lett. c). Peraltro la Cancelleria ha notificato la sentenza all imputato il 27.7.2004 e da questa data decorrono i termini per l'impugnazione. In ogni caso il rito abbreviato non si è svolto davanti al gup, bensi davanti al Tribunale cui il AS era stato rinviato a giudizio e aveva partecipato soltanto agli atti preliminari.
Sotto altro profilo la difesa denuncia la violazione di legge per non essere stata applicata la scriminante relativa ai delitti commessi dalle parti e dai loro patrocinatori negli scritti presentati ° nei discorsi pronunciati davanti all'Autorità giudiziaria. Per contro sono applicabili le norme in materia di ritorsione e provocazione.
Infine propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'esame degli atti, in specie del verbale di udienza davanti al Tribunale risulta, fuor di ogni dubbio, che il dispositivo della sentenza e la motivazione contestuale vennero letti in udienza. Le congetture sul punto, svolte dalla difesa, non possono intaccare le attestazioni del verbale sottoscritte dal
Cancelliere le quali fanno piena prova fino a querela di falso.
2. L'imputato è stato presente ad almeno una delle udienze
(quella del 7.1.2003) svoltesi con il rito abbreviato. A tale rito non si è proceduto davanti al gup, ma in virtu del regime transitorio davanti al giudice dibattimentale, per cui
l'imputato sulla base del principio semel presens semper presens non poteva in alcun modo essere dichiarato considerato)
)
in udienza, contumace. Consegue che la lettura della sentenza
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completa di motivazione e di dispositivo, fa decorrere il termine per impugnare in giorni 15, per il combinato disposto degli artt.
585, c. 1, lett. a) e 544, c. 1, c.p.p.
3. Tanto vale per dichiarare del tutto destituito di fondamento il motivo di ricorso. Vi è di più, poiché la Corte d'appello esattamente evidenzia come la novella di cui alla 1. 16.12.1999, n. 479, abbia esteso i principi della contumacia anche ai giudizi davanti al gup (e necessariamente a quelli con il rito abbreviato). Il che impone una rilettura sistematica dell'art. 442, C. 3, cuiper la(e conseguentemente dell'art. 134 disp att.), C.P.P. dizione la sentenza pronunciata con il rito abbreviato (qualunque sia la sede della pronuncia, l'udienza preliminare о l'udienza pubblica) "è notificata all'imputato che non sia comparso", non deve intendersi nel senso della non presenza all'atto della lettura della sentenza stessa, ma della non comparizione- contumacia nel corso dell'intero procedimento svoltosi con il rito abbreviato.
4. In conclusione, poiché la sentenza 15.6.2004 del Tribunale di Lecce in oggetto è stata pronunciata e letta nella stessa udienza con contestuale motivazione, il termine per proporre appello scadeva il 30 giugno. Gli atti di appello 14.7.2004 e 5.8.2004 sono pertanto tardivi e, conseguentemente, il ricorso deve dichiarato essere inammissibile.
Gli altri motivi di ricorso restano pertante assorbiti e non
5. possono essere presi in considerazione in ragione della inammissibilità del ricorso.
5. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la pretestuosità del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in euro 1.000,00.
P.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.6.2006.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Raffaele Leonasi Giangiulio Ambrosini
Depositato in Cancelleria oggi 21 AGO. 2006
IL CANCELLIERE C1
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Dott.ssa Sandra Cecinelli