Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato va dichiarata la contumacia dell'imputato assente anche se il difensore sia munito di procura speciale.
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2009, n. 26671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26671 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 26/05/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1550
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 31483/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ND AC, n. il 10.02.1961;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento in data 03.05.2006;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Claudio D'Isa;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Tindari Baglione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
L'avv. Gamba Guido, difensore della parte civile Carrara Anna in proprio e quale rappresentante dei minori OT DR e OT IA conclude per il rigetto del ricorso;
L'avv. Carone Fabiani Achille in sostituzione dell'avv. Worndle Thomas, difensore dell'imputato, conclude riportandosi ai motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ND AC ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 3.05.2006, della Corte d'Appello di Trento con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna emessa il 20.12.2004 nei suoi confronti dal GUP presso il Tribunale dello stesso capoluogo, in ordine al delitto di cui all'art. 589 c.p., con violazione della disciplina sulla circolazione stradale ai danni di OT ED, nel contempo la Corte, stante anche l'appello delle costituite parti civili, in parziale riforma della sentenza impugnata, rimetteva gli atti al giudice civile per la liquidazione dei danni non patrimoniali. La Corte ha dichiarato la inammissibilità dell'appello in quanto proposto fuori termini. Rileva la Corte, premesso che si versa in ipotesi di giudizio abbreviato, richiesto dal difensore munito di procura speciale rilasciatagli dall'imputato non comparso, erroneamente il GUP ha dichiarato la contumacia di quest'ultimo in quanto la procura speciale aveva conferito al difensore un potere di rappresentanza del suo assistito, per cui, non essendo egli presentatosi, doveva essere dichiarato assente. La dichiarazione di contumacia, pertanto, fu inutiliter data, irrilevante è per la Corte che vi sia stata la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, dovendo guardarsi al termine disponibile per impugnare in riferimento al giudizio in assenza dell'imputato rappresentato dal suo difensore. Nel caso di specie, pur trattandosi di giudizio in camera di consiglio, non vi fu riserva sulla decisione ed il dispositivo della sentenza venne letto nell'udienza del 20.12.2004, la motivazione fu depositata il giorno successivo si che il termine per impugnare di 30 giorni dalla pronuncia veniva a scadere il 19.01.2005, l'appello invece venne depositato il 9.02.2005. Il ricorrente, con un primo motivo, denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 420 quater c.p. e art. 548 c.p.p., comma 3, nonché manifesta illogicità della motivazione. Si assume che correttamente il GUP, ricorrendone i presupposti, ha dichiarato ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. la contumacia del ricorrente, ne' essa è mai stata revocata. L'assenza può essere dichiarata solo quando l'imputato, anche se impedito a comparire, chiede o consente che si proceda in sua assenza, ovvero qualora sia detenuto e si rifiuti di assistere all'udienza, ovvero nel caso in cui, dopo essere comparso, si allontani dall'udienza senza esservi impedito ad assistervi. Nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie. Ritualmente dunque è stato notificato all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza e dalla data della notifica è decorso il termine per impugnare.
Con un secondo motivo denuncia altra violazione di legge in riferimento all'art. 128 c.p.p. e art. 442 c.p.p., comma 3, nonché manifesta illogicità della motivazione. Sulla base della sentenza a SS.UU. n. 1 del 19.01.2000 si afferma che in tema di giudizio abbreviato anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello emessa con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso ed il termine dell'impugnazione decorre dalla data della notificazione. Anche se viene data lettura della sentenza gli effetti sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari e pertanto se la motivazione viene depositata entro il quindicesimo giorno, opera una presunzione legale di conoscenza del contenuto, sicché il termine di 30 gg. previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), comincia a decorrere dalla scadenza del 15 giorno dalla data predetta. Se, invece, per l'assenza delle parti o per decisione del giudice non viene data lettura del dispositivo resta fermo l'obbligo del deposito nei termini e della successiva notificazione dell'avviso ed il termine di 30 gg. decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito. Altra violazione di legge la si ravvisa laddove la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare di 30 gg. decorresse dal momento in cui è stata depositata la motivazione senza attendere il decorso dei 15 giorni fissati dalla legge per il deposito di essa. Infine si eccepiscono vizi motivazionali sia in riferimento all'erronea valutazione della prova assunta che in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Si solleva, infine, eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 420 quater c.p.p. alla luce della interpretazione che ne ha dato la Corte d'Appello di Trento secondo la quale la dichiarazione di contumacia non vada effettuata nel caso in cui il difensore dell'imputato è munito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso è fondato e, di conseguenza, il suo accoglimento assorbe la trattazione degli altri motivi,ivi compresa l'eccezione di illegittimità costituzionale.
Questa Corte, sezione 2^ sentenza n. 40443 del 21.10.2008 (Rv. 24183) ha affermato che nel giudizio abbreviato va dichiarata la contumacia dell'imputato assente anche se il difensore sia munito di procura speciale rilasciata proprio al fine di richiedere il giudizio abbreviato. Si è argomentato che nell'assetto originario del rito speciale, caratterizzato dal rinvio alle norme sull'udienza preliminare per la regolazione del contraddittorio, l'istituto della contumacia e la disciplina dell'assenza non rilevavano nel giudizio abbreviato, così come non rilevavano appunto nell'udienza preliminare. Con la riforma attuata mediante la legge Carotti, ed in particolare con l'introduzione dell'art. 420 bis c.p.p. e segg. nel corpo delle norme sull'udienza preliminare, il legislatore ha letteralmente spostato dalla sede dibattimentale a quella preliminare l'intera e complessa disciplina del contraddittorio, regolando tra l'altro l'eventuale rinnovazione degli avvisi in favore dell'imputato, la dichiarazione di sua contumacia, le conseguenze della sua assenza dopo la costituzione delle parti.
Oggi dunque il rinvio dell'art. 441 c.p.p., comma 1 alle disposizioni previste per l'udienza preliminare comporta che siano applicabili, anche nel giudizio abbreviato, le nuove norme sul contraddittorio (Cass. 11.10.2000, Matranga;
Cass. 2.10.2001, Morelli;
Cass. 183.2003, Massimilla ed altri).
Si osserva, però, che la prevalente giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che "l'omissione della formale dichiarazione di contumacia non integra, di per sè sola, alcuna nullità della sentenza poiché una simile sanzione non è prevista dall'ordinamento processuale" (Cass. 16.12.1997 n. 1324; conformi n. 746 del 1997 e n. 8948 del 1995; difforme n. 882 del 1997). Il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma infatti a criteri di mera formalità espressiva/ma a quelli del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle varie espressioni del diritto della difesa. Stante la regolare citazione a giudizio, la verifica di una causa di impedimento a comparire dell'imputato, ai sensi dell'art.420 ter c.p.p., va effettuata solo se dedotta dalla parte, o comunque nel caso che l'impedimento risulti dagli atti, circostanza che non si evince, per il caso di specie, in alcun modo dall'esame del verbale di udienza (In tal senso Cass. S.U. 6.4.1995, Primavera;
Cass.24.9.1997, Sgarbi). Infatti, l'art. 420 ter c.p.p., comma 1,
espressamente dispone che "quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche di ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 419 c.p.p., comma 1". Solo in caso di prova risultante dagli atti o di deduzione dell'impedimento da parte dell'interessato o della difesa, il giudice è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 420 ter c.p.p.. Nella specie, poi, l'indicazione specifica di un legittimo impedimento non è stata formulata neppure nel giudizio di legittimità.
È, di conseguenza, evidente che, essendo stato l'imputato regolarmente citato per il giudizio abbreviato, e non essendo comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, correttamente il GIP ha dichiarato la sua contumacia. Il Collegio condivide tale orientamento anche perché, se è vero che il giudizio abbreviato può essere richiesto dal difensore munito di procura speciale, tuttavia è prevista anche la partecipazione dell'imputato all'udienza, come può desumersi dall'art. 441 c.p.p., che prevede che il giudizio si svolga in camera di consiglio, ma che se tutte le parti ne fanno richiesta abbia luogo in pubblica udienza, nonché dall'art. 442 c.p.p., comma 3 che prevede che la sentenza sia notificata all'imputato non comparso.
Dunque, stante la rituale dichiarazione di contumacia dell'imputato, al medesimo andava notificato l'avviso di deposito della sentenza, con la conseguenza che i termini per proporre l'appello sono decorsi dalla data della notifica ed in riferimento a tale data l'appello risulta tempestivo.
Si aggiunge che la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (V. sentenza n. 1 del 19.01.2000, Rv. N. 216237), sebbene sia intervenuta in tema di giudizio di appello con le forme del rito abbreviato, proprio per il richiamo specifico alle norme che regolano tale rito in primo grado è conferente al caso in esame. Ha infatti affermato che "in tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell'art. 599 c.p.p. una disposizione analoga a quella dell'art. 442 c.p.p., comma 3, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma dell'art. 127 c.p.p., comma 7, e art. 128 c.p.p., e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare. La decisione adottata dal GIP da rilievo alla disciplina del contraddittorio nel giudizio abbreviato, ma il Collegio ritiene che non costituisca lesione di una garanzia difensiva la omessa dichiarazione di contumacia nel caso in cui risulti la regolare citazione a giudizio dell'imputato, e non risultino cause di impedimento a comparire, purché al medesimo venga notificato l'avviso di deposito della sentenza. L'affermazione di tale principio rende irrilevante nel presente giudizio l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che regolano il giudizio abbreviato. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento per il giudizio, cui rimette la definizione delle spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2009