Articolo 548 del Codice civile
Articolo 538Articolo 583
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
Art. 548.

((Riserva a favore del coniuge separato.)) ((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non e' comunque di entita' superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente