Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 548.
((Riserva a favore del coniuge separato.)) ((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non e' comunque di entita' superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi))
((Riserva a favore del coniuge separato.)) ((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non e' comunque di entita' superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi))
Commentari • 141
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 6 aprile 2024 · 256.6992
L'articolo 548 del Codice Civile, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 548 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 548 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 548 c.c. "Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato". Comma 2 dell'art 548 c.c. "Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell' apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. […]
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Giurisprudenza • 222
- 1. Trib. Lecce, sentenza 06/03/2024, n. 865Provvedimento: […] In ogni caso, non vi sarebbe alcun motivo per dar luogo alla chiesta interruzione, considerato che il giudizio di separazione può essere proposto e coltivato soltanto dai coniugi e non v'è spazio per la continuazione ad opera degli eredi, neppure in merito alla pronuncia sull'addebito, la quale, per sortire gli effetti successori che l'art. 548 c.c. le assegna, dovrebbe comunque essere passata in giudicato prima dell'apertura della successione.Leggi di più...
- art. 300 c.p.c.·
- compensazione spese·
- interruzione del processo·
- addebito separazione·
- art. 548 c.c.·
- cessazione materia del contendere·
- separazione personale·
- morte del coniuge·
- assegno di mantenimento·
- assegnazione casa coniugale