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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 299 del ruolo generale dell'anno 2020, portante riuniti i procedimenti nn. 312/2020 e 11/2021, vertente tra
Parte_1
Già denominata società incorporante la Controparte_1 [...]
(già Controparte_2 Controparte_3
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele 161, presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo
Spagnolo per procura in calce all'atto di citazione in appello
A P P E L L A N T E
A P P E L L A T A nei procc. riuniti nn. 312/2020 e 11/2021
1
Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piergiacomo La Via ed Enza Bertuccelli per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado
A P P E L L A N T E nel proc. riunito n. 312/2020
A P P E L L A T O nei procc. riuniti nn. 299/2020 e 11/2021
Parte_3
Elettivamente domiciliato in Enna, Piazza Umberto I n. 13, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Maria Gabriella Vaccaro, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado
A P P E L L A N T E nel proc. riunito n. 11/2021
A P P E L L A T O nei procc. riuniti nn. 299/2020 e 312/2020
E
Controparte_4
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Enna, Via Messina n. 1 presso l'UOC Servizio Legale ASP di
Enna con gli Avv.ti Maria Elena Argento e Giuseppe Moceri che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A – APPELLANTE NC
(già Parte_1 Controparte_5
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Concetta Patermo per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A – APPELLANTE NC
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9
2 In proprio e quali eredi di Persona_1 elettivamente domiciliati in Barrafranca, via Emilia n. 28, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Bevilacqua che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T I
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza sostituita del 28 novembre 2024, le parti hanno concluso come da note sostitutive rispettivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto
Con atto di citazione datato 15 marzo 2011 e regolarmente notificato,
citava dinanzi al Tribunale di Enna la Persona_1 [...]
Contr
(di seguito, per brevità, , il Controparte_4
[...]
, il dott. e il dott. Controparte_10 Parte_3 chiedendone la condanna, in solido fra loro e previa Parte_2 declaratoria delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, riportati dall'attrice in conseguenza dell'errata diagnosi effettuata dai sanitari presso il suddetto P.O. di , danni CP_10 quantificati in complessivi € 1.468.226,00.
Esponeva:
• che dal 26 al 28 maggio 2004 era stata ricoverata presso il
[...]
di per ernia inguinale dx, Controparte_10 CP_10 dimessa con diagnosi di neoformazione crurale dx;
• che il 27 maggio era stata sottoposta, senza consenso informato, ad intervento chirurgico per rimozione della neoformazione e successivo esame istologico effettuato presso il Laboratorio
Specialistico di Anatomia Patologica;
3 • che da referto del 7 luglio 2004, a firma del dott. Parte_2 risultava la seguente diagnosi istologica: “materiale.. costituito da cellule immerse in abbondante matrice mixoide e plurime ectasie vasali. Il reperto compatibile con angio-mixoma”;
• di avere eseguito presso strutture pubbliche in data 9 dicembre 2009 accertamenti TAC ed ecografici che avevano evidenziato una neoformazione solida, disomogenea pololobulata con irregolari ed incompleti setti interni nonché due coesistenti lobulazioni a densità delle parti molli che si estendevano una lateralmente in sede sottocutanea soprafasciale e una in sede anteromediale sottocutanea. Iperdensità dell'adipe perilesionale con alcuni linfonodi aumentati di diverse dimensioni;
• che il 14 dicembre 2009 era stata ricoverata presso l'Istituto ortopedico di Ganzirri – Messina con diagnosi d'ingresso
“neoformazione coscia dx”;
• che il 16 dicembre 2009 era stata sottoposta a biopsia e che il successivo referto istologico del 28 dicembre 2009 rilasciato dall'Azienda Ospedali Riuniti Pappalardo Piemonte aveva CP_11 diagnosticato “proliferazione liposarcomatosa”;
• che nel gennaio 2010 presso il Policlinico “G. Martino” di Messina si era sottoposta a programma terapeutico per malattie oncologiche;
• che, ricoverata il 3 marzo 2010 presso il , il 4 Controparte_12 marzo era stata sottoposta ad intervento di exeresi in blocco del sarcoma della coscia dx con sostituzione vasale anterovenoso;
• che il 2 aprile 2010, sul materiale asportato, era stata formulata diagnosi anatomopatologica di “liposarcoma ben differenziato con presenza di aree di tipo mixoide”; Contr
• che il 26 giugno 2010 l' aveva consegnato a Controparte_7 figlio dell'attrice, i vetrini contrassegnati con il n. 1397104 relativi all'esame istologico del 27 maggio 2004, refertato il 7 luglio 2004;
4 • che il 6 agosto 2010 il Centro Catanese di Oncologia “ , CP_13 revisionati gli anzidetti vetrini, aveva emesso dettagliata diagnosi, concludendo per la compatibilità del reperto con liposarcoma mixoide dx;
• che dopo ulteriori accertamenti dell'agosto e novembre 2010, nel mese di dicembre 2010 era stata ricoverata presso l'UDC di
Oncologia medica del Policlinico di Messina;
• che all'esito della mammografia bilaterale e di agoaspirato, l'esame istologico diagnosticava: “cellule tumorali maligne di origine mesenchiale in piccoli frammenti tessutali compatibili con un sarcoma”;
• che la ETG coscia dx rilevava recidiva di malattia nella sede del pregresso intervento ed una seconda massa eteroplastica;
• di avere perciò, nello stesso mese di dicembre 2010, ripreso terapia antiblastica.
Lamentava l'errore diagnostico commesso il 27 maggio – 7 luglio 2004 presso il laboratorio di anatomia patologica dell'Ospedale di
[...]
, da ritenersi in rapporto di causalità con i successivi gravi danni CP_10 alla salute, deducendo che non si era in presenza di una speciale difficoltà
(art. 2236 cod. civ.) della prestazione d'opera sanitaria, trattandosi di un esame di routine. La diagnosi errata di angio-mixoma, tumore di natura benigna, aveva precluso l'adozione di trattamenti sanitari e chirurgici più tempestivi ed efficaci, tali da assicurare alla paziente la guarigione.
Deduceva la responsabilità contrattuale dei convenuti ed illustrava le varie tipologie di danno lamentate, pervenendo alla quantificazione complessiva del relativo risarcimento sopra indicata come oggetto della domanda.
Si costituiva il dott. che eccepiva: Parte_2
1. l'improponibilità della domanda ex D.Lgs. n. 28 del 2010;
2. la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, soprattutto, della causa petendi;
5 3. il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere mai intrattenuto alcun rapporto professionale con l'attrice;
4. la prescrizione;
5. l'insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità e del nesso causale della propria condotta con i danni sofferti dalla sig.ra , Per_1 dovuti ad un'evoluzione naturale della malattia;
6. la speciale difficoltà della prestazione ex art. 2236 cod. civ.;
7. la genericità ed eccessività del danno quantificato;
Rappresentava di essere assicurato per responsabilità civile verso terzi con la che chiedeva di essere autorizzato a Controparte_14 chiamare in giudizio ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
Concludeva per l'accoglimento delle proprie eccezioni e difese, con rigetto della domanda o comunque la riduzione delle spropositate richieste di parte attrice.
Si costituiva il dott. , che chiedeva il rigetto della Parte_3 domanda e comunque dichiararsi prescritta o decaduta la relativa azione.
In subordine, chiedeva di essere dichiarato esente da ogni responsabilità, non essendo sufficiente a fondarla la sua sola qualità di Direttore del
Laboratorio Specialistico di Anatomia Patologia dell'ASP . CP_4
Si costituiva l' che eccepiva la prescrizione del diritto al CP_4 risarcimento del danno e l'infondatezza della domanda. Eccepiva, in ogni caso, l'insussistenza della propria responsabilità, dal momento che l'eventuale errore era addebitabile al solo Laboratorio di Analisi Contr convenzionato con l e tenuto ad una diligente condotta nei confronti dell' cui, pertanto, non era riferibile la prestazione sanitaria CP_4 lamentata dall'attrice errata e dannosa. Contestava la quantificazione dei danni. Chiedeva, in caso di condanna a proprio carico, di essere garantita dalla con la quale aveva stipulato polizza Controparte_3 assicurativa. Chiedeva, inoltre, di essere manlevata dai dottori e Pt_3 rispettivamente titolare e dipendente del Laboratorio di Anatomia Pt_2
Patologica in convenzione.
6 Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano le due Compagnie assicuratrici.
La (già chiedeva il rigetto delle domande Parte_1 Controparte_3 attrici e, comunque, dichiararsi prescritta ex art. 2952 cod. civ. la domanda di garanzia assicurativa nonché, ancora, inoperante la polizza. In subordine chiedeva la riduzione del quantum richiesto dall'attrice.
La già si associava Controparte_5 Controparte_14 alle eccezioni preliminari del proprio assicurato sulla prescrizione del diritto al risarcimento e sulla nullità dell'atto di citazione. Sosteneva altresì
l'insussistenza di responsabilità del dott. Sulla domanda di Pt_2 garanzia, eccepiva l'inoperatività della polizza, stante che il dott. Pt_2 nella specie, aveva reso la propria prestazione professionale quale dipendente del Laboratorio di Analisi del dott. , per cui dei danni Pt_3
Contr derivanti dal suo operato dovevano rispondere, semmai, l' ed il
Laboratorio. Evidenziava, peraltro, che la polizza non era comunque operativa, in quanto il sinistro era stato denunciato oltre i due anni dallo spirare della polizza stessa.
Il 5 luglio 2012 l'originaria attrice decedeva e si costituivano in giudizio il coniuge ed i figli, quali suoi eredi legittimi, i quali, con la successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., oltre ad insistere nelle originarie domande dell'attrice, invocavano il risarcimento dei danni sofferti iure proprio, portando l'ammontare del risarcimento complessivamente richiesto ad oltre cinque milioni di euro.
Veniva disposta consulenza medico – legale.
Con sentenza n. 325/2020 del 15 ottobre 2020, il giudice adito statuiva come segue:
…. accoglie la domanda formulata dall'attrice con Persona_1 citazione notificata il 16/18.03.2011; per l'effetto, dichiara la pari e solidale responsabilità dei convenut
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, dott. e dott. in ordine Parte_2 Parte_3
7 all'errore diagnostico ascrivibile ad essi convenuti del quale, nel 2004, è stata vittima l'attrice ed in diretta conseguenza del quale è tata tardivamente scoperta la patologia oncologica dalla quale la stessa era affetta e sono derivate lesioni che la hanno condotta alla morte;
conseguentemente, dichiara che a , Controparte_6 Controparte_7
e , quali eredi di , Controparte_9 Controparte_8 Persona_1 solidalmente fra loro e, nei rapporti interni, in ragione della quota ereditaria a ciascuno spettate, vanno riconosciuti, per le causali di cui in motivazione, ed a titolo risarcitorio, danni patrimoniali e non patrimoniali, per la somma attualizzata di euro 1.057.611,50.
Detti importi, trattandosi di valori liquidati all'attualità, con la sola esclusione della somma di € 175,00 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sulla quale sono unicamente dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, devono essere devalutati alla data del fatto (27.05.2004), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, sino al deposito della presente sentenza.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali da calcolarsi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Condanna solidalmente fra loro i convenut Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e con questa
[...] solidalmente la sua compagnia civilmente responsabile
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_2 dott. e con questo solidalmente la sua compagnia Parte_2 civilmente responsabile in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore e il dott. al pagamento in Parte_3 solidale favore di , Controparte_6 Controparte_7 CP_9
e , quali eredi di , e nei
[...] Controparte_8 Persona_1 rapporti interni fra loro in ragione della quota ereditaria a ciascuno spettate, al pagamento della complessiva somma di euro 1.057.611,50 con le devalutazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificato.
8 Condanna solidalmente fra loro i convenut Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e con questa
[...] solidalmente la sua compagnia civilmente responsabile
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_2 dott. e con questo solidalmente la sua compagnia Parte_2 civilmente responsabile in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore e il dott. al rimborso ed al Parte_3 pagamento in solidale favore degli eredi di delle spese e Persona_1 dei compensi di giudizio come sopra liquidati in complessivi euro
37.427,41, di cui euro 1.282,41 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione, ex art, 93 c.p.c., in diretto favore dell'avv.
Alfonso Bevilacqua, dichiaratosi antistatario e che ne ha fatto richiesta.
Compensa integralmente le spese nei rapporti fra le altre parti processuali.
Pone definitivamente le spese ed i compensi dell'espletata C.T.U.., come liquidati in favore del nominato dott. , con decreto del Persona_2
27.12.2016, ad integrale e definitivo solidale carico dei soccombenti,
, in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, dott. dott. , Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, nominato C.T.U., disponendo il rimborso a solidale carico degli stessi convenuti ed in favore degli attori di quanto questi abbiamo versato al detto nominato C.T.U., oltre interessi legali dalla data degli esborsi sino al soddisfo.
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Avverso la detta sentenza proponevano separati appelli principali la già il dott. d il dott. . Parte_1 CP_15 Pt_2 Pt_3
Le parti appellate si costituivano.
Gli originari attori chiedevano il rigetto integrale degli appelli.
9 Contr L' associandosi agli appellanti principali, impugnava CP_4 incidentalmente le statuizioni favorevoli agli attori, chiedendo viceversa il rigetto dei motivi di appello della concernenti Controparte_16
l'operatività della polizza assicurativa ed il vincolo di solidarietà.
La stessa in veste di società incorporante la (già Parte_1 CP_17
Contro
, proponeva appello incidentale riprendendo tutti i motivi e gli argomenti dell'appello principale, compresi quelli relativi all'operatività della garanzia assicurativa, relativamente all'assicurato dott. Pt_2
La Corte riuniva al procedimento primo iscritto (n. 299 del 2020) gli altri due (n. 312/2020 e n. 11/2021) e rigettava la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado avanzata da tutti gli appellanti principali e incidentali.
All'udienza del 28 novembre 2024, sostituita da note conclusive ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
***********
La sentenza di primo grado
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibili le domande avanzate iure proprio dagli eredi di con la memoria ex Persona_1 art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. trattandosi di domanda nuova.
Sempre in via preliminare ha rigettato l'eccezione del ondata sul Pt_2
D.Lgs. n. 28 del 2010 per essere stata la causa promossa anteriormente, sia pure di pochi giorni, all'entrata in vigore della normativa anzidetta.
Passando al merito, il giudice di prime cure ha osservato che i fatti di causa
(intervento chirurgico del 27 maggio 2004, esame istologico, evoluzione peggiorativa della malattia) erano incontestati e che veniva perciò in rilievo la relazione del CTU, le cui conclusioni venivano ritenute integralmente da condividere in quanto sorrette da motivazioni immuni da vizi logici.
Dalla relazione di consulenza emergevano negligenza, imperizia ed imprudenza del dott. che avevano determinato l'errata diagnosi Pt_2 anatomo-patologica del 2004, con mancata individuazione del liposarcoma a livello della coscia destra.
10 A quell'epoca le condizioni di salute di non erano Persona_1 compromesse sotto il profilo internistico e/o chirurgico ed il succitato errore diagnostico commesso dal dott. ella visione e refertazione Pt_2 dei vetrini aveva avuto conseguenze gravemente lesive, costituite dalla recidiva del liposarcoma nel dicembre 2009, dalla diffusione metastatica del tumore ad altri organi ed apparati, dalla sottoposizione della paziente ad altri interventi chirurgici ed al trattamento chemioterapico, fino al decesso, avvenuto il 5 luglio 2012.
La lesione riscontrata nel 2009 nella stessa zona del primo atto operatorio non era nuova ed indipendente da quella originaria, ma una sua recidiva locale, eventualità ricorrente nei sarcomi.
Il CTU aveva ravvisato responsabilità, oltre che del anche del Pt_2 biologo dott. , per culpa in eligendo ed in vigilando. Pt_3
La relazione specificava altresì' che l'esame effettuato dal dott. Pt_2 rappresentava diagnostica routinaria per i laboratori di anatomia patologica ed evidenziava che tutti i successivi riscontri istologici sul medesimo campione erano sfociati nella diagnosi di liposarcoma.
Ove la diagnosi del 2004 fosse stata corretta, sarebbe stato possibile sottoporre la paziente “ad eradicazione chirurgica completa della neoplasia liposarcomatosa con allargamento della sede tumorale e successivo trattamento chemioterapico”, con alta percentuale di guarigione o, comunque, con tempi di sopravvivenza ben più lunghi di quelli verificatisi.
Era perciò certo il diretto nesso causale tra l'errore diagnostico ed i danni alla salute patiti dall'attrice.
Esclusa la riduzione del danno per c.d. “premorienza” (essendo la morte intervenuta proprio per la patologia su cui era stato commesso l'errore diagnostico), il Tribunale ha recepito la stima del CTU sul danno biologico
(100%, stante la perdita della vita), con 26 mesi di inabilità parziale al 70% e
6 mesi di inabilità assoluta al 100%. Congrue le spese mediche documentate, pari a complessivi € 175,00.
11 Il Tribunale ha proceduto poi alla quantificazione del risarcimento sulla base delle tabelle in uso al Tribunale di Milano nel 2018, vigenti alla data di emissione della sentenza. Dall'applicazione delle tabelle in questione è scaturito un risarcimento di ammontare complessivo pari ad € 931.233,25.
Il giudice di prime cure ha poi dedicato ampio spazio al tema della personalizzazione del danno, pervenendo, nella specie, a ravvisare i presupposti per un aumento del 15% (€ 126.203,25), pervenendosi così ad €
1.057.436,50, cui doveva aggiungersi il sopra ricordato danno patrimoniale di € 175,00, per un totale definitivo di € 1.057.611,50, salve devalutazioni e rivalutazioni ed interessi, come descritto in motivazione.
Il giudice di prime cure ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione, sulla base – parrebbe – della riconduzione della fattispecie alla responsabilità contrattuale.
In forza della necessità della tutela dell'affidamento, poi, l' CP_4 doveva ritenersi responsabile dell'operato del
[...]
, non essendo Controparte_18 opponibili all'utente privato le articolazioni e le modalità organizzative e gestionali della struttura pubblica cui egli si rivolge per ottenere le prestazioni sanitarie erogate. Contr Come detto, la responsabilità dell' era di natura contrattuale, stante la conclusione di un contratto di spedalità con la presa in cura della paziente Contr da parte della struttura ospedaliera di . L' CP_10 CP_10 rispondeva ex art. 1228 cod. civ. del fatto degli ausiliari, quali erano il detto laboratorio e chi vi lavorava.
Provato il rapporto causale fra inadempimento e danno patito dall'originaria attrice, i convenuti non avevano dimostrato – come sarebbe stato loro onere – l'assenza della propria colpa.
Con particolare riguardo alla posizione del dott. , Parte_3 direttore responsabile del laboratorio, il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi difensiva sui compiti meramente burocratici dello stesso, trattandosi di figura su cui gravavano responsabilità, sia di natura medica, sia di vigilanza
12 e controllo dell'operato dei collaboratori. Del resto, il referto del 7 luglio
2004 era stato sottoscritto dal suddetto direttore.
Di qui la solidale responsabilità dei convenuti.
Circa le Compagnie assicurative chiamate in garanzia,
[...]
per , per il Controparte_2 CP_4 Controparte_5 dott. , il Tribunale ha rilevato che entrambe le società Parte_2 avevano dedotto che il sinistro era stato denunciato oltre i due anni dalla Contr scadenza della polizza. Ha rilevato altresì il primo giudice che sia l' sia il detto medico avevano “tempestivamente denunciato il sinistro – avvenuto durante la vigenza contrattuale di entrambe le polizze - non appena avutane notizia in esito alla richiesta di risarcimento del
24.02.2011” e che gli assicurati avevano pacificamente versato i premi.
Ciò detto, il Tribunale ha ricordato i principi di diritto sanciti da Cass. S.U.
n. 9140 del 6 maggio 2016 sulle clausole comunemente dette “claims made”, Tale clausola “non rende il contratto privo di rischio, e non ne comporta la nullità ex art. 1895 c.c. e che la suddetta clausola non è vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.,”. Tuttavia, va stabilito in relazione a ciascuna fattispecie concreta “se quella clausola possa dirsi anche "diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela", ai sensi dell'art. 1322 c.c.,” soprattutto laddove, come nel caso di specie, “escluda il diritto all'indennizzo per i danni causati dall'assicurato in costanza di contratto, ma dei quali il terzo danneggiato abbia chiesto il pagamento dopo la scadenza del contratto (c.d. richieste postume). “
Il Tribunale ha ritenuto che la clausola non superasse il vaglio ex art. 1322 cod. civ. in quanto attribuiva all'assicuratore un vantaggio sproporzionato privo di contropartita per essere “praticamente impossibile che la vittima d'un danno abbia la prontezza e il cinismo di chiederne il risarcimento illico et immediate al responsabile”. Esiste uno iato di tempo fra conclusione del contratto di assicurazione ed avveramento del rischio da ritenersi “ inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a
13 decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno”.
Inoltre, la clausola che escludeva le richieste postume pone l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra perché faceva dipendere la prestazione dell'assicuratore da un evento futuro ed incerto quale la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato.
L'avveramento di tale condizione, tuttavia, esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e dall'organizzazione dell'assicurato, che non ha su essa ha alcun potere di controllo.
Di qui le conseguenze paradossali descritte dalla Suprema Corte ed esposte in sentenza, che l'art. 1322 cod. civ. non consente di avallare. Viene richiamato, sul punto, il principio espresso dal Cass. n. 10506 del 2017.
Discendeva da ciò la condanna delle succitate Compagnie assicurative a manlevare i rispettivi assicurati.
Seguiva la liquidazione delle spese, disciplinate secondo soccombenza.
***********
L'appello della Parte_1
Già denominata società incorporante la Controparte_1 [...]
(gi Controparte_2 Controparte_3
Con il primo motivo di appello la già si duole della CP_2 CP_15 valutazione del giudice sulla clausola claim made e del conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe erroneamente ricostruito il fatto e violato gli artt. 1917
e 1322 cod. civ..
Rileva l'appellante che “la polizza 4177663/T stipulata tra la struttura sanitaria e la , oggi prevedeva, sia un periodo di CP_3 Parte_1 estensione retroattiva annuale, che una garanzia postuma biennale”, per come emergente dall'art. 16 (trascritto nell'atto di appello) delle condizioni di contratto allegate alla polizza in argomento, in particolare prevedendosi l'operatività della garanzia “per i sinistri denunciati agli assicuratori nei due anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione”,
14 quindi, nella specie, entro il 16 dicembre 2006 (vigendo la polizza fino al 16 dicembre 2004). L'errore diagnostico era avvenuto fra il 26 e 28 maggio
2004, mentre la richiesta di risarcimento era stata avanzata solo nel 2011, ben oltre i due anni di garanzia postuma, per cui era evidente la cessata operatività della polizza.
In punto di diritto, il Tribunale aveva fatto riferimento a pronuncia della
Cassazione del 2017, superata dalla giurisprudenza successiva, in particolare da Cass. S.U. n. 22437 del 24 settembre 2018, secondo cui il modello di assicurazione basato sulla richiesta del danneggiato “quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932
c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non
è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge”. Di qui la necessità, secondo l'appellante, che il giudice consideri “la causa concreta del contratto, trattandosi di valutare l'adeguatezza del negozio allo scopo pratico perseguito dai contraenti”, sulla base dei criteri di indagine indicati dalla stessa e succitata pronuncia della Suprema Corte, applicando i quali altro arresto giurisprudenziale (Cass. 9 luglio 2019 n. 18413) aveva riconosciuto valida ed efficace la clausola che aveva consentito la copertura di risarcimento denunciato entro un anno dalla scadenza di polizza triennale.
Ribadisce l'appellante che, nella specie, in forza della succitata clausola, la garanzia della polizza si estendeva all'anno precedente la sua stipulazione e ai due anni successivi alla sua scadenza, risultando perciò la detta clausola
“idonea a garantire la funzione assicurativa del contratto ed il rispetto del sinallagma contrattuale” non attribuendo alla Compagnia alcun vantaggio sproporzionato ed anzi consentendo la garanzia per fatti lesivi verificatisi anteriormente alla sua stipula.
Neppure era configurabile una posizione dominante assunta dalla
Compagnia, dal momento che il contratto era stato stipulato all'esito di una
15 trattativa con l' , dotata di ufficio legale e che si era Controparte_4 avvalsa dell'ausilio di una società di consulenza e mediazione assicurativa.
Chiede pertanto l'appellante che la clausola sia dichiarata valida ed efficace con conseguente inoperatività della polizza e rigetto della domanda di Contr garanzia presentata dall' nei propri confronti.
Con il secondo motivo, censura la propria condanna al Parte_1 pagamento, in solido con gli altri soggetti ritenuti obbligati, in favore degli attori, stante l'inesistenza di un diretto rapporto contrattuale di garanzia fra sé e gli attori stessi, non aventi perciò legittimazione attiva nei suoi confronti. Sostiene che, nei propri confronti, poteva essere emessa solo sentenza di condanna a manlevare la propria assicurata per le somme da quest'ultima dovute agli attori.
Con il terzo motivo, censura la decisione del Tribunale di Parte_1 ritenere provato, sulla scorta della CTU, che il liposarcoma diagnosticato nel 2009 fosse una recidiva della neoplasia asportata nel 2004. Tale conclusione dovrebbe ritenersi sconfessata dal fatto che la neoformazione all'inguine destro fu totalmente asportata nell'intervento del 27 maggio
2004 presso l'Ospedale “ ” di , mentre l'esame CP_10 CP_10 radiografico del 3 dicembre 2009 aveva evidenziato “una neoformazione nella regione anteromediale della coscia destra e non all'inguine”, circostanza tale da far ritenere più probabile un neo-focolaio ectopico anziché una recidiva di sarcoma, stante la distanza di tale neoformazione rispetto all'inguine. Ciò anche in considerazione degli oltre cinque anni trascorsi fra intervento chirurgico e suddetto esame radiografico, tempo incompatibile con l'altissima velocità di progressione della patologia neoplastica sarcomatosa. Dichiara poi l'appellante di aderire ai rilievi critici mossi alla relazione di CTU dai Consulenti di parte nominati dal dott.
. Conclude sul punto rilevando che non poteva dirsi provato, Pt_3 secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso causale fra l'asserito errore diagnostico del 2004 ed il liposarcoma refertato nel 2009.
16 Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto la responsabilità dei sanitari nonostante l'assenza di prova che i vetrini esaminati fossero davvero riconducibili agli originali. Questi ultimi, per come emerso dall'espletamento della consulenza, erano stati restituiti dal di Catania ai familiari della dopo Controparte_19 Per_1
l'esecuzione degli accertamenti del 6 agosto 2010, e non erano perciò mai stati messi a disposizione del CTU. Presso il Centro erano CP_13 rimasti solo due vetrini colorati con immunoistochimica ed era stato su questi che il CTU aveva condotto i propri accertamenti, come da lui stesso precisato nelle note di risposta dell'11 gennaio 2017: “la lettura dei preparati istologici inerenti la lesione originale del 2004 non è stata praticata sui vetrini originali ed anche in mancanza dell'E.E., col solo ausilio di 2 preparati di colorazioni immunoistochimiche”. La conclusione del CTU sul preteso errore diagnostico era perciò inattendibile.
Con il quinto motivo, la Compagnia appellante si duole della liquidazione del risarcimento del danno, determinata erroneamente applicando le tabelle milanesi sull'invalidità permanente anziché tenendo conto del periodo di sopravvivenza della danneggiata.
Ritiene l'appellante essere stati violati gli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ..
Richiama al riguardo la giurisprudenza formatasi in tema di danno biologico c.d. terminale, secondo la quale il danno va liquidato tenendo presente l'effettivo periodo di permanenza in vita del danneggiato dopo avere subito la lesione ed applicando gli importi massimi previsti dalle tabelle sull'invalidità temporanea assoluta, risultando invece non utilizzabili i criteri per l'invalidità permanente, basati sull'età del danneggiato e della conseguente aspettativa media di vita, aspettativa che non poteva essersi avverata nel caso di già intervenuto decesso del soggetto leso.
Nella specie, dunque, si sarebbe dovuto indennizzare il periodo andante dal 9 dicembre 2009, data di scoperta della presunta recidiva, sino al 5 luglio 2012, data di morte della , con applicazione delle diverse Per_1 tabelle elaborate per la quantificazione del danno c.d. terminale.
17 Con il sesto motivo, lamenta l'errata personalizzazione del Parte_1 danno nella misura del 15% in assenza di qualsiasi presupposto giustificativo, in particolare per la carenza di allegazione e prova su disagi morali ed esistenziali ulteriori rispetto a quelli già considerati dalle tabelle che, data l'unitarietà del danno non patrimoniale, comprendono i danni morali ed esistenziali e non solo quello strettamente biologico.
Concludeva dunque per l'accoglimento di tutti e ciascuno dei Parte_1 motivi di appello proposti, con consequenziale riforma della sentenza, anche nella disciplina delle spese.
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L'appello di Parte_2
Con il primo motivo, l'anzidetto appellante deduce l'erroneità e la mancanza di motivazione del rigetto delle proprie eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione.
Rileva l'appellante che la parte attrice, in citazione, non aveva qualificato l'azione esercitata e non lo aveva fatto neppure nelle memorie ex art. 183
c.p.c..
Il Tribunale, dal canto suo, non aveva effettuato alcuna valutazione sulla posizione del dott. limitandosi a valutare quella del dott. Pt_2
Contr
, né chiarendo perché il contratto di spedalità fra l' e l'attrice Pt_3 dovesse essere esteso, oltre che ai collaboratori (nella specie il Laboratorio
Specialistico di Anatomia Patologica), anche agli ausiliari dei collaboratori stessi. Non risultando perciò un rapporto contrattuale fra il dott. Pt_2
Contr la (e nemmeno fra lui e l' , la eventuale responsabilità del primo Per_1 era da qualificare come extracontrattuale. Secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 2947 cod. civ. il termine prescrizionale del credito aquiliano decorre dal momento del fatto illecito e non dal manifestarsi della lesione, con conseguente prescrizione, nella specie, del diritto azionato, posto che la condotta lesiva risaliva al 2004 e la richiesta risarcitoria era stata avanzata solo nel 2011.
18 Con il secondo motivo, l'appellante censura il mancato accoglimento, in primo grado, della propria eccezione di nullità della CTU, derivante dal fatto che il Consulente d'Ufficio, allorché si doveva procedere all'indagine sui vetrini presso un laboratorio, non aveva provveduto ad inoltrare un formale avviso, così impedendo alla parte ed al proprio consulente di partecipare alle operazioni. In generale, il CTU aveva omesso di raccordarsi con le parti ed i loro consulenti e di dare le necessarie e tempestive informazioni utili ad una regolare ed effettiva partecipazione delle parti e dei loro consulenti agli accertamenti del consulente.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'errore del primo giudice nel ritenere esaustive le risultanze della CTU medico – legale, senza tener conto che, invece, i vetrini e i quattro blocchetti contrassegnati rispettivamente con i numeri 1397104 ¼ e 1397104 consegnati in data 4 giugno 2010 a non erano mai stati restituiti e la Controparte_7 consulenza era stata perciò effettuata su copie limitate dei vetrini originali, inaffidabili e illeggibili.
Altra grave incongruenza nella relazione del CTU, non rilevata dal giudice, stava nell'avere lo stesso Consulente affermato che una corretta diagnosi del referto istologico avrebbe dovuto comportare una “eradicazione chirurgica completa” della neoformazione sospetta, senza avvedersi che proprio in ciò era consistito l'intervento del 2004, con l'eradicazione totale della neoformazione in questione.
Contesta poi l'appellante la valutazione del CTU sulla pretesa sussistenza del nesso causale fra l'asserito errore del dott. le lesioni oggetto Pt_2 di richiesta risarcitoria, considerando anche il notevole lasso di tempo intercorso fra il fatto addebitato al dott. e la manifestazione della Pt_2 malattia neoplastica, intervenuta solo a distanza di oltre cinque anni.
L'appellante trasfonde nella comparsa ampie argomentazioni del proprio consulente di parte volte a negare la sussistenza del nesso causale.
19 Con il quarto e quinto motivo, l'appellante contesta la quantificazione del danno sostanzialmente riproponendo le stesse doglianze sollevate dalla con i motivi quinto e sesto del proprio atto di appello. Controparte_16
Con il sesto motivo, il dott. pur dando atto della correttezza della Pt_2 sentenza laddove escludeva la validità della clausola “claims made” ed affermava l'operatività della polizza, lamenta la condanna in solido fra sé e la compagnia assicuratrice quando, invece, quest'ultima doveva essere condannata a manlevarlo di quanto lui avrebbe dovuto versare agli attori.
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L'appello di . Parte_3
Con il primo motivo di appello, anche il dott. contesta la natura Pt_3 contrattuale della propria eventuale responsabilità nei confronti dell'originaria attrice, il cui rapporto di spedalità era configurabile solo per Contr l' ma non per il laboratorio di analisi, al quale la richiesta di esame istologico era stata inoltrata dai sanitari del reparto Chirurgia dell'Ospedale
“ ” di . Il laboratorio era in un rapporto di terzietà CP_10 CP_10
Contr rispetto a quello, contrattuale, fra e paziente e la sua eventuale responsabilità poteva perciò essere ricondotta soltanto all'art. 2043 cod. civ., con le conseguenti peculiarità in ordine sia al termine di prescrizione, sia al regime probatorio, dovendosi perciò escludere, quanto a quest'ultimo aspetto, l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria.
Come il dott. anche il dott. reitera l'eccezione di Pt_2 Pt_3 prescrizione maturata per il decorso di oltre cinque anni dal fatto lesivo
(luglio 2004) alla richiesta risarcitoria (marzo 2011).
Col secondo motivo, l'appellante censura la declaratoria della propria responsabilità per culpa in eligendo o in vigilando, affermata dal Tribunale, Contr osservando che per effetto della convenzione stipulata con l la sua obbligazione era quella di porre a disposizione dell'Azienda strumenti, prodotti e servizi afferenti alle analisi richieste, idonei al raggiungimento del “risultato sperato, ma non a conseguirlo”. Si trattava quindi di obbligazione di mezzi e non di risultato, e questo valeva anche per il
20 medico esecutore dell'esame istologico, che forniva con ciò una prestazione professionale senza intrattenere un rapporto di lavoro subordinato con il Laboratorio.
In capo al dott. non sarebbe ravvisabile alcuna responsabilità in Pt_3 eligendo, posto che il dott. ossedeva tutti i requisiti per assolvere Pt_2
l'incarico affidatogli. Neppure era configurabile a suo carico una culpa in vigilando, sia perché, in quanto biologo e non anatomo-patologo, non avrebbe avuto le competenze professionali per verificare la correttezza del referto diagnostico, sia perché l'attività di analisi istologica e refertazione era affidata, appunto, al dott. specialista e collaboratore Pt_2 autonomo del Laboratorio. Queste circostanze non erano state minimamente considerate dal Tribunale che nulla aveva spiegato e chiarito su quale sarebbe stata la condotta del dott. costituente conditio Pt_3 sine qua non dell'errore diagnostico. Sottolinea l'appellante l'assenza di prova della propria colpa o dell'esigibilità di una sua condotta diversa.
Col terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto la sussistenza dell'errore diagnostico nel referto istologico del 7 luglio 2004, la sussistenza della recidiva della neoformazione totalmente asportata con l'intervento del 27 maggio 2004, la prova del nesso causale fra preteso errore diagnostico e l'insorgenza della patologia che avrebbe poi portato a decesso la sig.ra . Per_1
Con questi rilievi, il dott. si duole, essenzialmente, dell'acritica Pt_3 ricezione da parte del giudice di una consulenza d'ufficio caratterizzata da lacune ed incongruenze, già evidenziate dagli altri appellanti.
Lungo tempo decorso, diversità di regione anatomica ed alta percentuale di recidiva del liposarcoma erano elementi che deponevano per l'alta probabilità che le patologie accertate rispettivamente negli anni 2004 e
2009 fossero differenti e causalmente non collegate fra loro.
Non poteva dirsi raggiunta la prova dell'errore diagnostico, per non essere stati reperiti ed utilizzati i vetrini e i blocchetti originali.
21 Nessuna prova era emersa sul nesso causale fra le cure mancate a causa dell'asserita errata diagnosi benigna del 2004 ed il successivo decesso della paziente, non avendo il CTU addotto alcuno studio scientifico a sostegno di tale conclusione. Nulla provava che una diagnosi diversa avrebbe condotto alla guarigione della o impedito l'insorgenza del Per_1 liposarcoma mixoide.
Con il quarto motivo, l'appellante riprende ed approfondisce la questione della conduzione dell'esame istologico, in sede di CTU, su due vetrini colorati con metodiche immunoistochimiche anziché sugli originali, circostanza che avrebbe determinato l'inaffidabilità della relativa lettura e dunque la carenza di prova del preteso errore diagnostico.
Con il quinto motivo, anche il dott. lamenta l'errata Pt_3 quantificazione dei danni effettuata dal Tribunale per le ragioni già evidenziate dagli altri appellanti.
*********
Con la propria comparsa di costituzione, l' contesta la CP_4 fondatezza dei primi due motivi di appello presentati dalla (già Parte_1
e propone appello incidentale associandosi agli altri motivi CP_20 già presentati dalla stessa Compagnia appellante.
A sua volta, la stessa stavolta nella veste di successore nei Parte_1 rapporti della propone appello incidentale riprendendo tutti i CP_21 motivi di cui ai pp.tti da 3 a 6 dell'appello principale.
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Hanno priorità i motivi di appello concernenti la CTU perché dal previo accertamento dell'illecito discendono tutte le altre problematiche di causa.
Prima degli aspetti di merito, va esaminata la preliminare questione della nullità della CTU, sollevata da con il secondo dei suoi Parte_2 motivi di impugnazione.
Lamenta l'appellante che il CTU non avrebbe “mai comunicato la data delle operazioni peritali… in maniera formale e con congruo anticipo, ledendo fortemente il diritto di difesa della parte convenuta” (pag. 13 atto di
22 appello). Prosegue l'appellante affermando che “pur avendo partecipato bonariamente (? N.d.r.) alle prime operazioni fissate nello studio del Dott.
”, lo stesso, con riferimento agli ulteriori accertamenti, in Per_2 particolare quelli relativi ai vetrini, aveva poi “omesso formale invito con opportuno preavviso impedendo la presenza della parte e del suo consulente” senza adempiere l'obbligo specifico di “invitare attraverso forme ufficiali, quali pec o raccomandate, le parti” e di farlo con un congruo preavviso.
Il motivo si palesa inammissibile per la genericità che lo caratterizza, dal momento che non vengono precisate circostanze ed eventi specifici attraverso i quali il CTU avrebbe violato gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 90 disp. att. c.p.c., che, fra l'altro, non prevede un termine dilatorio prima del quale non sia possibile procedere alle operazioni di consulenza. Il CTU, inoltre, deve solo comunicare alle parti ed ai loro consulenti “giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni”, mentre, contrariamente a quanto scrive il detto appellante (pag. 14 atto di appello), non è previsto alcun onere del CTU di “concordare” con le parti stesse tempi e luoghi delle operazioni.
Peraltro, lo stesso appellante scrive, come già visto, di avere partecipato
“alle prime operazioni fissate nello studio del Dott. ”, per cui il Per_2 relativo avviso – in qualunque forma fosse stato dato – aveva raggiunto lo scopo ed evitato ogni nullità. L'appellante lamenta, piuttosto – nei termini generici e confusi già illustrati – la nullità della comunicazione con riferimento alle successive “indagini sui vetrini, in un laboratorio adeguato”. Ma, allora, la censura di nullità della CTU, oltre che inammissibile, si palesa anche infondata, perché secondo consolidato orientamento “ai sensi dell'art. 194, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere d'informarsi sul
23 prosieguo di queste al fine di parteciparvi” (Cass. 18 marzo 2014 n. 6195; conf. Cass. 16 ottobre 2020 n. 22615, Cass. 7 luglio 2008 n. 18598, Cass.
Sez. Lav. 2 marzo 2004 n. 4271).
Passando alle risultanze dell'accertamento tecnico, con ordinanza del 17 febbraio 2023, questa Corte aveva già ritenuto esaustive la relazione del
CTU e le sue risposte alle osservazioni critiche delle parti, ritenendo con ciò superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza.
Va ricordato che laddove il CTU abbia considerato i rilievi dei consulenti di parte e vi abbia fornito completa risposta, il giudice esaurisce il proprio dovere di motivazione con un rinvio alle argomentazioni dello stesso CTU
(Cass. 9 aprile 2024 n. 9529, Cass. 9 gennaio 2024 n. 800, Cass. 16 novembre 2022 n. 33742).
Il CTU nominato in primo grado, anche avvalendosi dell'ausiliario medico anatomopatologo, ha fornito le risposte ai rilievi mossi ex art. 195 c.p.c. alla propria relazione.
In particolare, nella nota di risposta alle osservazioni del CTP della
[...]
, depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2015, nonché nella nota CP_22 datata 11 gennaio 2017, questa a firma congiunta del CTU e del suo ausiliario, vengono chiarite le ragioni per cui deve escludersi, secondo un criterio di probabilità qualificata, che il liposarcoma manifestatosi nel 2009 possa considerarsi patologia di nuova ed autonoma insorgenza, palesandosi la stessa, piuttosto, come recidiva dell'identica neoplasia già riscontrata e sottoposta ad intervento chirurgico nel 2004. Depongono in tale secondo senso la presenza delle due manifestazioni nella “stessa sede anatomica, inguino crurale”, a pochi centimetri di distanza l'una dall'altra
(pag. 2 risposta dep. 21 dicembre 2015) e la considerazione che “la recidiva locale dei sarcomi è comune”, (pag. 2 nota dell'11 gennaio 2017) come attestato da fonte bibliografica da presumersi autorevole.
Altra critica su cui gli appellanti insistono è quella concernente i vetrini e i quattro blocchetti contrassegnati rispettivamente con i numeri 1397104 ¼ e
1397104, consegnati in data 4 giugno 2010 a e mai Controparte_7
24 restituiti, circostanza che comporterebbe l'inattendibilità della consulenza perché effettuata su copie limitate ed illeggibili dei vetrini originali, risultati irreperibili, all'esito delle ricerche effettuate dal CTU prima presso l'ospedale “ ” di , poi presso la Clinica Humanitas di CP_10 CP_10
Catania. In tale ultima sede, il dott. – lo stesso che aveva Per_3 riesaminato nel 2010 i vetrini dell'esame istologico che è all'origine della controversia – consegnando al CTU la “copia di due vetrini colorati con immunoistochmica”, gli aveva riferito “che gli altri vetrini ed i blocchetti sono stati riconsegnati ai familiari della insieme al referto della Per_1 consulenza anatomopatologica effettuata” (v. pag. 18 relazione CTU). Nel costituirsi in questo grado, gli eredi della sostengono di avere Per_1 restituito i vetrini al suddetto Ospedale di essendo nel loro CP_10 stesso interesse che venisse assicurata la corretta conservazione della prova dell'errore diagnostico (pag. 25 comparsa costituzione nel proc.
299/20). Di tale restituzione manca però la prova e non sembra affatto possibile, contrariamente a quanto affermano i detti appellati, arguirla dal fatto che, se i vetrini non fossero stati restituiti “i responsabili del laboratorio del avrebbero richiesto, con insistenza, anche per Pt_4 iscritto, la restituzione dei vetrini” stessi (ibidem), poiché questa è una mera supposizione.
Pur con questa innegabile lacuna, il motivo di appello deve essere disatteso perché il dott. anatomopatologo ausiliario del CTU, non Per_4 ha avuto alcuna difficoltà o perplessità, sulla base dei reperti comunque disponibili, né a pervenire ad una diagnosi istologica esattamente identica a quella formulata presso il laboratorio del di Catania Controparte_19 che esaminò gli originali ivi portati dai familiari della (si veda la pag. Per_1
2 p.to 4 delle note di risposta congiunta datate 11 gennaio 2017) , né a rilevare le mancanze del dott. el procedere all'esame del reperto Pt_2 istologico, vale a dire l'omessa effettuazione di “un campionamento adeguato secondo le linee guida” nonché di “colorazioni aggiuntive mediante tecniche immunoistochimiche”, viceversa effettuate presso il
25 suddetto Centro di Catania e che avevano consentito di CP_13 formulare la diagnosi di liposarcoma. Altro errore ascrivibile al dott. emerge dalla presenza di “aree vascolari che non sono coerenti Pt_2 con la diagnosi di mixoma, in quanto il mixoma è caratteristicamente diagnosticato in assenza di vascolarizzazione”. (v. pagg. 1 e 2 della relazione del dott. allegata a quella del CTU e peraltro ivi riprodotta Per_4 alle pagg. 20-22). Sulla scorta di queste considerazioni il CTU ha ritenuto la colpa professionale del dott. er carenza sia di diligenza (mancato Pt_2 rispetto dei protocolli previsti dalle linee guida internazionali nella predisposizione degli strumenti e materiali necessari ad un corretto esame istologico), sia di perizia (errore nella “lettura” degli elementi diagnostici emergenti dai vetrini), sia anche di prudenza, non essendosi reso conto dell'insufficienza del proprio esame e non avendo perciò valutato l'opportunità di un consulto con altri specialisti. Gli stessi argomenti difensivi esposti dal dott. assumono in realtà una valenza Pt_2 confessoria, per quanto verosimilmente inconsapevole. A pag. 29 dell'atto di appello si legge, con tanto di SE e LO (perciò riportati), che
“il dott. per carenze certamente non a lui imputabili, NON Pt_2
DISPONEVA DI METODICHE IMMUNOISTOCHIMICHE”. E' possibile che le carenze esistessero e non fossero a lui imputabili;
ma, appunto per questo, gli è imputabile il fatto di avere proceduto all'esame istologico nonostante quelle carenze, di non avere fatto presente – al direttore del laboratorio o Contr alla stessa – di non poter assicurare un esito scientificamente corretto ed attendibile dell'esame diagnostico proprio per non avere a disposizione un metodo d'analisi essenziale a quel fine, come evidenziato dall'ausiliario del CTU, e la cui mancata adozione ha concretato negligenza, imprudenza ed imperizia nello svolgimento di un accertamento così importante ai fini preventivi e terapeutici di una malattia ad alta mortalità. Quanto appena osservato si riflette anche sulle censure dell'appellante afferenti all'essere o non essere l'esame istologico del 28 maggio di natura routinaria. Una nota contraddittoria effettivamente emerge dalla relazione del CTU e da quella,
26 allegata alla prima, dell'Ausiliario, perché, da un lato, si ravvisa un elemento di responsabilità del dott. anche nel fatto che sarebbe Pt_2 stato prudente “stante le difficoltà del caso…. eventualmente far eseguire una consulenza presso altri anatomopatologi” (terza pagina relazione dott.
– pag 22 relazione CTU), dall'altro viene affermato che si era trattato Per_4
“di normale routinaria diagnostica per i laboratori di anatomia patologica”
(pag. 29). Se un caso presenta una difficoltà specifica, si esce automaticamente dal campo dell'ordinaria routine. La contraddizione però si risolve osservando che la difficoltà era stata generata proprio dalla sopra rilevata imperizia ed imprudenza del dott. che aveva proceduto Pt_2 all'esame istologico senza avere utilizzato ( stando a quanto lui sostiene, perché il laboratorio non ne era dotato) materiali essenziali ad un corretto espletamento dell'esame stesso, che proprio quei materiali avrebbero reso di natura ordinaria e la cui assenza avrebbe consigliato di rivolgersi anche ad altri anatomopatologi per la verifica immediata della diagnosi ciò nondimeno formulata.
Da ultimo, oltre all'intrinseca persuasività di questo complesso di argomenti emersi dall'indagine tecnica, si osserva che lo stesso CTP della ha riconosciuto “che la diagnosi istologica di mixoma CP_22 effettuata dal sanitario (appunto il dott. n.d.r.) alla data del Pt_2
28.5.2005 (in realtà 2004 n.d.r.) non sia stata esatta” e che pertanto le motivazioni addotte dal CTU su tale specifico punto erano esaustive.
Altro punto essenziale concerne l'ingresso dell'errore diagnostico sopra illustrato nel meccanismo causale che determinò il decesso dell'originaria attrice. Come ampiamente illustrato dal CTU e dal suo ausiliario, una corretta e tempestiva diagnosi di liposarcoma avrebbe comportato un
“ampliamento chirurgico della sede di neoplasia”, al fine di “rimuovere interamente il tumore e di prevenire recidive”, obiettivo meglio conseguibile “con una resezione”. Queste espressioni non possono essere intese come semplice rimozione totale della massa tumorale, come sembrano fare gli appellanti laddove osservano che “la neoformazione
27 all'inguine di destra fu totalmente asportata presso l'Ospedale ” di CP_10
durante l'intervento del 27 maggio 2004” (pag. 29 atto di CP_10 appello già ), perché sarebbe davvero sorprendente, ed in CP_2 CP_3 negativo, se in sede di intervento chirurgico su una neoformazione tumorale la stessa non venisse asportata per intero – e salve particolari condizioni avverse per la prosecuzione dell'intervento (ad es. una metastasi già irrimediabilmente diffusa). L'asportazione totale della massa tumorale evidenziata è il minimo che ci si possa attendere dal momento che “la terapia chirurgica è la tappa fondamentale nella risoluzione della neoplasia” (pag. 27 della relazione). Sebbene il CTU ed il suo ausiliario non abbiano dato una spiegazione dettagliata della locuzione, ampliamento chirurgico della zona di neoplasia significa chiaramente che la zona in cui operare l'escissione dei tessuti deve essere più ampia di quella resa necessaria dal limitato fine dell'asportazione della massa tumorale, così comportando l'eradicazione non solo (come ovvio) della massa in questione, ma anche di altri tessuti apparentemente sani ma che potrebbero essere stati intaccati da quello che, nella specie, si era rivelato un liposarcoma. E, d'altra parte, come spiega il CTU, ad un più radicale approccio chirurgico si sarebbero potuti e dovuti accompagnare trattamenti radio e chemioterapici che avrebbero a loro volta contribuito a scongiurare o almeno ritardare o attenuare la ricomparsa del male. Il fattore temporale, che secondo le parti convenute ed i loro consulenti sarebbe indicativo dell'autonoma patogenesi del liposarcoma rivelatosi mortale, si palesa piuttosto, alla luce dell'analisi del CTU e del suo
Ausiliario, la dimostrazione che nel 2004 la situazione clinica della sig.ra
[...]
Per_
non era ancora talmente compromessa da rendere inefficaci i trattamenti chirurgici e, in genere, terapeutici cui si sarebbe dovuta sottoporre la paziente qualora fosse stata emessa la corretta diagnosi di liposarcoma e che pertanto vi sarebbe stato tutto il tempo per un'azione curativa e preventiva, intrapresa solo dopo, nel 2009, la ricomparsa della neoformazione e quindi tardivamente. Viceversa, quei trattamenti, se
28 tempestivi, avrebbero potuto sortire, con buona percentuale probabilistica, la guarigione della paziente o perlomeno determinare una sua ben più lunga sopravvivenza.
Acclarati dunque l'errore diagnostico ed il suo nesso causale con l'aggravamento ed il successivo decesso della , si pone il quesito del Per_1 titolo della responsabilità.
In particolare, i dottori e hanno dedotto che la propria Pt_3 Pt_2 eventuale responsabilità sarebbe di natura aquiliana data l'assenza, per quanto personalmente li concerne, di qualsiasi rapporto contrattuale con la paziente e la loro estraneità al rapporto di spedalità che, invece, fonda la Contr responsabilità contrattuale dell'
Per quanto concerne il dott. sembra in effetti possibile parlare di Pt_2 responsabilità aquiliana. Come noto, l'art. 7 co. 3 L. n. 24 del 2017 ha espressamente qualificato appunto come extracontrattuale la responsabilità del medico che esegue la prestazione errata all'interno di una struttura sanitaria, salvo che lo faccia in esecuzione di un'obbligazione contrattuale da lui assunta con il paziente. E' vero che, nella specie, il fatto risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore dell'anzidetta legge, ma occorre ricordare la giurisprudenza secondo cui la stessa L. n. 24 del 2017 ha “operato in via immediata e diretta la qualificazione giuridica dei rapporti inerenti ai titoli di responsabilità civile riguardanti la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria, per un verso
(quello concernente la struttura) recuperando la interpretazione fornita dalla giurisprudenza consolidatasi nel tempo, per altro verso (quello del sanitario operante nell'ambito della struttura, salva l'ipotesi residuale della obbligazioni assunta contrattualmente da quest'ultimo), discostandosi nettamente dal diritto vivente che, a far data dal 1999, aveva qualificato come di natura contrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teorica del cosiddetto
"contatto sociale". Tale operazione il legislatore ha compiuto in base alle disposizioni del codice civile, senza che, dunque, via sia stata alcuna
29 successione di leggi nel tempo che abbiano dettato tra loro una disciplina sostanziale (almeno in parte) differente” (Cass. 11 novembre 2019 n.
28994). In assenza, dunque, di una successione di leggi, la responsabilità del medico (e salva l'eccezione suddetta) è sempre stata di natura aquiliana.
Ma, alla fin fine, la questione del titolo di responsabilità del dott. Pt_2 sostanzialmente irrilevante.
Con riguardo alla responsabilità sanitaria da fonte contrattuale, la Suprema
Corte ha più volte affermato che
In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24/2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.
Cass. 27 febbraio 2023 n. 5808 (negli stessi sensi v. Cass. 29 marzo 2022 n.
10050, Cass. 26 novembre 2020 n. 26907, Cass. 26 luglio 2017 n. 18392)
Le risultanze della consulenza tecnica hanno provato il nesso causale, mentre con riguardo all'imputabilità, le sopra ricordate osservazioni del
CTU e del suo Ausiliario evidenziano una chiara condotta colposa del dottor per cui: Pt_2
a) provano l'elemento soggettivo dell'illecito extracontrattuale, o, in alternativa,
b) escludono la prova della non imputabilità al detto appellante del suo inadempimento contrattuale.
30 La responsabilità del predetto professionista pertanto sussiste quale che ne sia il titolo.
La questione non ha sostanziale rilievo neppure ai fini della prescrizione.
Secondo gli appellanti, premessa la responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione sarebbe quinquennale ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., e poiché Il fatto lesivo, ossia l'errore diagnostico, risale al luglio 2004 e nessun atto idoneo ad interrompere la prescrizione sarebbe intervenuto prima della notifica dell'atto di citazione nel marzo 2011, il diritto al risarcimento sarebbe prescritto (v. pag. 11 atto di appello del dott.
). Pt_3
In realtà, però, come afferma costantemente la giurisprudenza di legittimità,
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.
Cass. 12 ottobre 2022 n. 29760 (conf. Cass. 27 ottobre 2023 n. 29859, Cass.
30 luglio 2024 n. 21259).
Alla stregua di tali principi, è evidente che nel caso in esame il dies a quo deve essere fissato al 6 agosto 2010, data in cui il centro di CP_13
Catania espresse la diagnosi di liposarcoma, da cui risultò l'erroneità della diagnosi di circa 6 anni prima.
L'insegnamento giurisprudenziale sopra ricordato, per la verità, non appare molto coerente con il generalizzato principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il termine di prescrizione decorre da quando vi sia la possibilità legale di far valere il diritto, restando invece irrilevante (nel senso che, appunto, non osta al decorso del termine stesso) l'impedimento di mero fatto, al quale viene solitamente ricondotta anche l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto (v. Cass. 19 luglio 2018
n. 19193, Cass. 6 ottobre 2014 n. 21026).
31 Peraltro, anche tale aspetto risulta qui sostanzialmente privo di rilevanza, perché il diritto al risarcimento del danno presuppone – come appare lapalissiano – l'insorgenza del danno medesimo, per cui, laddove il danno emerga a distanza di tempo dalla condotta illecita (contrattuale o extracontrattuale che sia) che lo ha cagionato, il termine di prescrizione può decorrere solo dal giorno di manifestazione del danno, che, nella specie, si può ravvisare nella TAC del dicembre 2009, che rivelò la presenza di liposarcoma. Pertanto, anche ammettendo la responsabilità a titolo extracontrattuale ed anche a dissentire dall'orientamento interpretativo sopra ricordato, la notifica dell'atto di citazione fu comunque effettuata entro il quinquennio producendo l'effetto interruttivo. Di qui l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai dottori e Pt_3 Pt_2
Sempre con riguardo al tema della responsabilità contrattuale – extracontrattuale, l'appellante dott. sostiene l'erroneità, in ogni Pt_3 caso, della sentenza impugnata. Ribadito che la posizione del laboratorio diagnostico da lui diretto si poneva, dal punto di vista contrattuale, in posizione di terzietà rispetto alla paziente , intercorrendo Persona_1
Contr il contratto di spedalità soltanto fra la stessa e l' e che dunque la propria eventuale responsabilità andava vagliata in base all'art. 2043 cod. civ., l'appellante rileva che incombeva sull'attrice e, poi, sui suoi eredi l'onere di provare l'elemento soggettivo della colpa, che non poteva discendere, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dai doveri che potevano incombere sul dott. quale direttore del laboratorio. In Pt_3 tale qualità, egli aveva adempiuto la propria ed unica obbligazione Contr contrattuale nei confronti dell' ponendo a disposizione della stessa mezzi e personale necessari all'effettuazione degli accertamenti CP_4 della tipologia richiesta ad un laboratorio (anche) di analisi anatomo- Contr patologica relativi ai pazienti presi in carico dalla stessa Esaurita questa obbligazione, di mezzi e non di risultato, il dott. si ritiene Pt_3 esente da responsabilità aquiliana non essendogli addebitabile alcuna culpa in eligendo, né in vigilando.
32 Quanto alla prima, perché “il dott. ra in possesso di tutti i titoli e Pt_2 le competenze necessarie all'assolvimento dell'incarico affidato”.
Quanto alla seconda, perché il dott. era biologo e non solo, Pt_3 quindi, non avrebbe potuto effettuare lui l'esame istologico e la relativa refertazione, ma nemmeno avrebbe potuto verificare in alcun modo la correttezza di tali attività espletate dall'anatomopatologo dott. Pt_2
Non si vede, dunque, in che modo il dott. avrebbe potuto Pt_3 prevedere ed evitare l'errore diagnostico, né quale sarebbe il suo comportamento costituente conditio sine qua non di tale errore e degli sviluppi lesivi che ne sono derivati.
Ritiene questa Corte di non poter recepire tale ricostruzione.
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che
In tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo.
Cass. 8 giugno 2023 n. 16272
Si osserverà, come da motivo di appello sopra sintetizzato, che il caso esaminato dalla Cassazione concerneva un ricovero del paziente presso la struttura sanitaria e di successivo intervento chirurgico ivi eseguito e che quindi vi era stato il contratto di spedalità fra struttura e paziente, rapporto viceversa non sussistente nel caso qui in esame. Ma, ad avviso di questa
Corte, il dato saliente che induce alla qualificazione della responsabilità
33 come contrattuale non sta nella prestazione (ricovero e intervento), ma nell'inserimento della struttura sanitaria all'interno del Servizio Sanitario
Nazionale. Tale inserimento, attraverso apposita convenzione con l' , rende la struttura sanitaria partecipe dell'attività contrattuale CP_4 dell' stessa, posto che la convenzione in questione è funzionale CP_4 all'erogazione delle prestazioni che il SSN si incarica di prestare all'utente.
Si configura con ciò un collegamento negoziale fra la convenzione fra i due enti ed il contratto (non necessariamente di spedalità, anche se è forse l'ipotesi più ricorrente) fra e singolo paziente. La prestazione che, CP_4 quindi, la struttura convenzionata rende all'interessato assume e condivide la natura contrattuale tipica del rapporto che si instaura fra paziente ed
Azienda e nel quale si innesta.
Conforta tale conclusione altra giurisprudenza, meno recente ma non per questo meno autorevole, secondo cui
L'impossibilità di qualificare come contratto il rapporto tra utente e struttura sanitaria pubblica o convenzionata non contrasta con la configurabilità di una responsabilità di natura contrattuale a carico della struttura in ipotesi di cattiva esecuzione della prestazione, dovendosi intendere come responsabilità nascente dall'inadempimento di un obbligo preesistente gravante sull'azienda del S.s.n. e non come responsabilità per inadempimento o per cattiva esecuzione di un contratto.
Cass. 2 aprile 2009 n. 8093
Anche sulla scorta di quest'ultima indicazione giurisprudenziale, è dunque possibile qualificare la responsabilità del dott. come contrattuale Pt_3 non perché egli avesse stipulato un contratto con la sig.ra , ma Per_1 perché, inserito il laboratorio da lui diretto nella rete dei servizi offerti dal
Servizio Sanitario Nazionale, aveva l'obbligo di garantire la corretta effettuazione della prestazione sanitaria richiesta (esame istologico). Di tale inadempimento, direttamente ascrivibile al dott. egli risponde Pt_2 non per colpa in eligendo o in vigilando, ma in applicazione della regola
34 generale dell'art. 1228 cod. civ., cioè quale debitore responsabile dell'operato doloso o colposo dei propri collaboratori.
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La Assicuratrice – nella duplice veste di avente causa della Parte_5
e della (già che CP_3 Controparte_5 Controparte_23
Contr stipularono le polizze rispettivamente con e con il dott. e gli Pt_2 altri due appellanti principali censurano la liquidazione del danno perché operata secondo i criteri del danno permanente. Il Tribunale, viceversa, avrebbe dovuto parametrare il risarcimento alla effettiva durata della vita della signora nel periodo andante dalla scoperta della recidiva al Per_1 decesso della stessa ed applicare quindi le tabelle milanesi nella parte relativa alla quantificazione del danno biologico c.d. terminale (si vedano, per tutte, le pagg. 35 – 37 dell'atto di citazione ). CP_16 CP_3
Il motivo non è fondato perché trascura la basilare distinzione operata dalla giurisprudenza sulla causa della morte del soggetto danneggiato.
Il risarcimento va parametrato sulla durata effettiva della vita del danneggiato quando la morte di quest'ultimo sia dovuta a causa non ricollegabile alla menomazione riportata in conseguenza dell'illecito (Cass.
29 dicembre 2021 n. 41933, Cass. 28 febbraio 2023 n. 5970, Cass. 29 maggio 2024 n. 15112, Cass. 19 novembre 2024 n. 29832, Cass. 26 novembre 2024 n. 30461, Cass. 4 febbraio 2025 n. 2641).
Viceversa, “quando la morte del danneggiato è diretta conseguenza del fatto illecito commesso, tale lesione va risarcita prendendo in considerazione i criteri di valutazione probabilistica, prescindendo dalla durata effettiva della vita del danneggiato” (Cass. 26 giugno 2024 n. 17664).
Sintetizza gli opposti principi la seguente massima:
In tema di liquidazione del danno biologico iure successionis, il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una
35 temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente. (Nella specie il danneggiato aveva contratto il virus dell'HCV a seguito di una trasfusione e a causa dell'infezione aveva subito numerosi ricoveri: dopo il riconoscimento da parte della Commissione Medica Ospedaliera che la malattia era stata causata dall'infezione, il danneggiato era deceduto e il giudizio, nei confronti del , era stato proposto dai suoi eredi. Controparte_24
Essendo stato riconosciuto, in sede di merito, un risarcimento, iure hereditatis commisurato alla durata statistica della vita, il ha CP_24 proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte, sulla base dei principi sopra esposti).
(Cass. 26 aprile 2023 n. 10902; negli stessi sensi Cass. 9 novembre 2022 n.
32916).
Occorre dire che, nei casi esaminati dalla Suprema Corte di cui alle due massime da ultimo citate, malattia e morte erano state causate proprio dall'errato intervento sanitario (trasfusione di sangue infetto), mentre, nel caso in esame, la malattia non è stata “generata” dall'errore del medico, tradottosi piuttosto, vista l'inesatta diagnosi, nell'omessa adozione di trattamenti curativi e preventivi che probabilmente avrebbero scongiurato la ricomparsa del liposarcoma mortale.
Tuttavia, tenuto conto del principio di equivalenza delle condizioni che opera sul piano della causalità materiale ex art. 41 c.p., e considerato che – almeno secondo il criterio probabilistico correttamente utilizzato dal CTU e dal suo Ausiliario – la fatale recidiva non si sarebbe manifestata ove il liposarcoma fosse stato esattamente e tempestivamente diagnosticato, non sembra possa comunque negarsi l'imputabilità diretta della malattia e del conseguente decesso all'errore diagnostico del dott. cfr. Cass. Pt_2
15 gennaio 2020 n. 514), con operatività dei criteri di liquidazione del danno basati sulla valutazione probabilistica tipica dell'invalidità permanente. Del resto, come visto, la giurisprudenza limita l'applicazione del criterio della
36 durata effettiva della vita del danneggiato al solo caso di morte di quest'ultimo per causa non collegabile alla lesione o malattia conseguente all'illecito, per cui sono automaticamente esclusi tutti i casi in cui questo collegamento vi sia, seppur causalmente differenziato in rapporto alle peculiarità presentate da ciascuna singola fattispecie.
Il motivo va dunque rigettato.
Sempre in tema di liquidazione del danno, gli appellanti censurano la personalizzazione operata dal Tribunale, con aumento del 15% dell'importo del risarcimento liquidato secondo le tabelle milanesi vigenti a quel momento (v. pagg. 13 – 16 sentenza impugnata), perché basata su presupposti diversi da quelli previsti. Premessa l'unitarietà del danno non patrimoniale, la personalizzazione doveva basarsi su disagi morali ed esistenziali ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle tabelle. Peraltro, nel motivare sull'incremento in questione il giudice aveva fatto riferimento ad elementi non pertinenti, quali la perdita di capacità lavorativa generica
(che era anch'essa una componente del danno non patrimoniale), la mancanza di consenso informato relativamente all'intervento del 2004
(sulla quale non era stato acquisito alcun elemento di prova), la colpa dei sanitari, che era l'elemento soggettivo della condotta loro ascritta e non una componente del danno (v. pagg. 40-41 appello – ). Parte_1 CP_3
Il motivo si palesa fondato.
In effetti
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento.
37 Cass. 7 febbraio 2025 n. 3114 (v. anche Cass. 11 novembre 2019 n. 28988,
Cass. 4 marzo 2021 n. 5865).
Dopo una condivisibile esposizione della problematica in punto di diritto, in cui aveva osservato correttamente che la personalizzazione doveva basarsi su “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, che superino le conseguenze <> già compensate …. dalle previsioni tabellari”
(pag. 14 sentenza), il primo giudice ha di fatto disatteso questi principi. La
“sofferenza … morale ed interiore” ed “il peggioramento delle condizioni di vita, quale emerge dalla CTU” (pag. 16 sentenza), sono conseguenze
(purtroppo) ordinarie e generalizzate delle patologie oncologiche gravi. In primo grado, né in atto di citazione, né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1)
c.p.c. (depositata dagli odierni appellati per essere nelle more già deceduta la loro dante causa), sono state dedotte specifiche “conseguenze anomale o del tutto peculiari” (per riprendere le testuali parole della Suprema Corte) che consentissero di differenziare quelle sofferenze rispetto alla generalità dei pazienti affetti da patologie analoghe (quali potrebbero essere, esemplificando, trattamenti radio e chemioterapici talmente debilitanti da rendere il malato oncologico meritevole di indennità di accompagnamento).
Prescindendo dall'aspetto probatorio sottolineato dall'appellante, non si comprende quale incidenza possa poi avere in termini di aggravamento e personalizzazione del danno biologico “l'inosservanza del dovere di informazione” (sempre pag. 16 sentenza) prima di un intervento chirurgico allorché, come nel caso di specie, il danno biologico non sia affatto dipeso da un errato o inutile o controproducente atto operatorio cui la paziente, se correttamente informata, non avrebbe dato il consenso, ma da tutt'altro tipo di colpa medica, qual è l'errore diagnostico, successivo all'operazione e condotto sul materiale organico da essa proveniente.
E' poi fondato il rilievo dell'appellante secondo cui il “danno da lesione della capacità lavorativa generica, … risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla
38 complessiva liquidazione del danno biologico” (Cass. 10 maggio 2023 n.
12605; v. anche Cass. 4 luglio 2019 n. 17931, Cass. 9 ottobre 2015 n. 20312) per cui non si vede come esso possa fungere, invece, da elemento di personalizzazione ed incremento del danno.
Parimenti, per quanto concerne “l'esecuzione imperita e negligente che ha connotato la detta prestazione sanitaria” – soprassedendo sul fatto che, venendo la stessa menzionata in sentenza subito dopo l'accenno al consenso informato, sembrerebbe che il giudice l'avesse erroneamente riferita all'intervento chirurgico e non all'errore diagnostico – è evidente che una condotta lesiva caratterizzata da colpa è proprio l'in sé dell'illecito, non un elemento di personalizzazione del danno che da esso consegue, perlomeno non quando non venga rapportato a circostanze del tutto peculiari al caso concreto, tali da fargli acquisire una rilevanza soggettiva specifica ed apprezzabile (ad es., l'errore commesso da professionista particolarmente noto e stimato, cui il paziente si è personalmente rivolto confidando nella sua competenza).
Deve dunque riconoscersi che, da un lato, gli attori non hanno mai allegato e tanto meno provato conseguenze peculiari ed anomale del danno patito da e, dall'altro lato, gli elementi valorizzati dal Tribunale Persona_1 non sono riconducibili all'anzidetta nozione, per quanto elastica.
Pertanto, illegittimo e non dovuto l'aumento personalizzato del 15% stabilito dal giudice di primo grado, la misura del risarcimento del danno non patrimoniale resta fissata nell'importo “base” di € 931.233,25 (v. pag.
13 sentenza) da ritenersi invece, visto il rigetto del precedente motivo di appello, correttamente determinato.
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Nel passare ad esaminare il primo dei motivi dell'appello principale della già , riguardante la sostenuta non operatività della polizza Parte_1 CP_3 assicurativa stipulata fra la stessa e l appare opportuno CP_4 iniziare proprio dal testo della clausola contrattuale su cui si fonda il motivo in questione.
39 Ai sensi dell'art. 16, co. 1, della polizza n. 4177663/T, “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione (e, cioè, dalle ore 24 del 16.12.03 alle ore 24 del 16.12.04), a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre dodici mesi prima del
16/12/2003 e non siano state ancora presentate all'Assicurato.
Il comma 2 prevede che “l'assicurazione copre inoltre tutti quei fatti e/o circostanze da cui possano discendere future richieste di risarcimento inerenti comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima la data di decorrenza della presente polizza. A condizione che sia provato che di tali fatti o circostanze sia stata data puntuale comunicazione al precedente assicuratore”.
Non rilevante, qui, il terzo comma, si arriva al quarto, che è poi quello di maggiore interesse nella causa. Vi si legge che “l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli nei due anni successivi Parte_6 alla cessazione della validità dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza, per i sinistri denunciati dopo la cessazione della validità dell'assicurazione “.
La formulazione letterale della disposizione contrattuale è piuttosto infelice, dal momento che si menzionano due volte “i sinistri denunciati” dopo la cessazione della validità (che poi sarebbe in realtà l'efficacia) della polizza assicurativa. Il riferimento “agli Assicuratori” della prima parte consente di arguire che si parla dei sinistri che vengono denunciati dopo la scadenza della polizza con, presumibilmente, richiesta di risarcimento all'assicurato
(parte conclusiva della clausola) il quale, poi, e comunque entro i due anni successivi alla medesima scadenza, provvederà a sua volta a denunciare il sinistro alla Società di assicurazione.
Si tratta, quindi, come del resto pacifico, di una clausola “a richiesta fatta”
(claims made), che “si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di
40 vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno", sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto” (Cass. S.U. 6 maggio 2016 n. 9140, in motivazione).
Il giudice di prime cure ha ritenuto la nullità della clausola perché non meritevole di tutela secondo la previsione dell'art. 1322 cod. civ., norma richiamata dal Tribunale di Enna in forza del carattere atipico della clausola rispetto allo schema negoziale del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
Come sottolineato dall'appellante, la giurisprudenza successiva a Cass. 28 aprile 2017 n. 10506 – pronuncia addotta dal giudice di prime cure a sostegno della propria decisione – si è orientata in senso ampiamente favorevole, almeno in linea di principio, alla validità di tali clausole, come da massima che segue:
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole
"on claimsmade basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1,
c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., , ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa
41 assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle
"claimsmade") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claimsmade basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Cass. S.U. 24 settembre 2018 n. 22437 (conf. Cass. 15 aprile 2019 n. 10447,
Cass. 13 novembre 2019 n. 29365, Cass. 13 maggio 2020 n. 8894, Cass. 14 novembre 2024 n. 29437).
Il diverso modello assicurativo basato sull'insorgenza del danno o sulla commissione dell'atto illecito (rispettivamente loss occurrence o act committed ) è quello adottato dall'art. 1917 co. 1 cod. civ.. Tuttavia “siffatto modello codicistico… non essendo l'articolo 1917, comma 1, del Cc, menzionato dall'articolo 1932 del Cc tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicché è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (articolo 1322, comma 1, del Cc), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito. Nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claimsmade (e, cioè, a richiesta fatta), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la cosiddetta sunset clause)” (Cass. 23 aprile 2020 n. 8117).
Inoltre, superando arresto che riteneva possibile la nullità per violazione dell'art. 2965 cod. civ. (la già citata Cass. 8894 del 2020), la giurisprudenza è ora assolutamente concorde nel ritenere che “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. . nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla
42 identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c. , della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.” (Cass. 22 aprile 2022 n. 12908; conf., tra le tante,
Cass. 27 luglio 2023 n. 22964, Cass. 8 maggio 2024 n. 12462).
In questa ottica, e ribadendo il principio, è stato quindi affermato che
“l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito è da ricondursi la polizza con clausola claims made) in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato” (Cass. 15 novembre 2024 n. 29483), che “la richiesta del danneggiato è elemento del rischio assicurato” (Cass. 19 agosto 2024 n. 22902), che la clausola claims made, “che richiede la presentazione di una richiesta da parte del danneggiato come requisito per la copertura assicurativa, si inserisce nel modello generale dell'assicurazione contro i danni previsto dall'art. 1904 c.c.” (Cass. 26 luglio
2024 n. 20873).
Va anche sottolineato, però, che non mancano pronunce che, pur ribadendo l'orientamento sopra illustrato, affermano che la clausola claims made è soggetta non “ al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto” (Cass. 14 novembre 2024 n.
29437). E' stato anche affermato che “l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, in particolare la relazione tra rischio assicurato e premio, è essenziale per valutare se vi sia un equilibrio tra le prestazioni reciproche” (Cass. 28 ottobre 2024 n. 27781).
43 Questa Corte non ritiene di poter condividere l'orientamento illustrato perché poco coerente con alcuni principi basilari in tema di contratto di assicurazione.
La clausola claims made contraddice la causa tipica del contratto di assicurazione, che è, in estrema sintesi, la copertura dal rischio dietro pagamento di corrispettivo.
L'assicuratore assume su di sé il rischio del verificarsi di un evento dannoso, futuro ed incerto, che, altrimenti, graverebbe sull'assicurato, il quale paga il corrispettivo (il c.d. premio) in cambio della garanzia di non dover sopportare, almeno entro certi limiti, le conseguenze patrimoniali del danno assicurato.
Nel caso specifico della responsabilità civile, l'assicurato si garantisce dal rischio di dover pagare i risarcimenti per i danni cagionati a terzi da proprie eventuali condotte colpose.
L'intrinseca incoerenza che caratterizza la clausola claims made è che pone a carico dello stesso il rischio che la denuncia del sinistro sia Parte_7 effettuata (dal terzo danneggiato) oltre il termine di efficacia a tal fine previsto dal contratto.
La polizza assicura – com'è ovvio, data la causa tipica del contratto – contro il rischio dell'evento dannoso, ma attraverso la clausola in discussione crea un altro e diverso rischio che grava a carico dell'assicurato.
La Compagnia Assicuratrice percepisce il premio, ma può beneficiare di una sostanziale esenzione dalla propria obbligazione contrattuale nell'eventualità di una denuncia del terzo tardiva rispetto al termine di efficacia previsto in contratto. In questo modo, non si crea neppure uno
“squilibrio del sinallagma”, che già, secondo la giurisprudenza da ultimo citata, deve essere valutato dal giudice, ma addirittura dissolve e rende inoperativo il sinallagma stesso, determinando un sostanziale ingiustificato arricchimento in capo alla Compagnia assicuratrice.
Contrariamente a quanto afferma la giurisprudenza abbondantemente richiamata, la clausola claims made non definisce o limita o identifica il
44 rischio assicurato, perché non attiene all'evento incerto oggetto della copertura assicurativa (nella specie, l'errore professionale che genera la responsabilità civile dell'assicurato) ma eleva un altro, diverso ed esterno fatto, futuro ed incerto – il se ed il quando della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato – e perciò di natura aleatoria, a causa di esenzione dell'Assicurazione dal proprio obbligo di garanzia e senza che l' Parte_7 possa in alcun modo interferire nella verificazione o meno di quel fatto.
L'assicurato paga per essere garantito da un rischio (quello oggetto di copertura), ma gliene viene addossato un altro (la denuncia del terzo in data successiva alla scadenza prevista in contratto) che vanifica la copertura medesima, quindi la stessa ragione d'essere del contratto.
Il riferimento del Tribunale di Enna al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 co. 2 cod. civ. non può ritenersi errato perché “la creazione del rischio sulla copertura del rischio” (se così la si vuole chiamare) non rientra nello schema causale tipico del contratto di assicurazione, ed è perciò un nuovo ed atipico schema contrattuale accessorio al contratto come disciplinato dal codice civile, che dà vita ad un ibrido negoziale che non ha, o almeno, a seconda della regolamentazione concreta, potrebbe non avere alcuna meritevolezza appunto perché contraddice la stessa ragione d'essere del contratto di assicurazione. L'elemento di atipicità sta nella previsione, accanto al rischio “classico” e sostanziale di un fatto lesivo addebitabile alla responsabilità colposa dell'assicurato per la cui garanzia egli paga il premio, di un rischio di natura “procedurale” – l'essere o no presentata dal terzo la richiesta risarcitoria entro un certo termine – che grava sullo stesso assicurato, ponendo di fatto nel nulla la garanzia per la quale ha adempiuto la sua obbligazione pecuniaria, ed il cui avverarsi o no non gli è minimamente imputabile. Si tratta di un meccanismo spurio che avvantaggia l'Assicuratore che percepisce il premio e che ciò nondimeno ha l'opportunità di essere liberato dalla propria obbligazione senza che vi sia alcun inadempimento dell'assicurato.
45 Il fatto che, come rimarcato più volte dalla giurisprudenza, l'art. 1932 cod. civ. non elenchi fra le norme inderogabili l'art. 1917 co. 1 cod. civ. (ai sensi del quale “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”) è assolutamente insignificante perché il regime di inderogabilità è dettato dal legislatore con riferimento al modello legale del contratto di assicurazione in cui il rischio, per quanto delimitato, è sempre ed esclusivamente quello afferente al fatto lesivo oggetto di polizza ed è sempre ed esclusivamente a carico dell'assicuratore, che per questo incassa il corrispettivo. Il mancato richiamo dell'art. 1932 cod. civ. al comma 1 dell'art. 1917 cod. civ. non comporta l'automatica validità della clausola claims made perché essa non si porge come deroga alla disciplina legale del contratto tipico di assicurazione, ma come regolamentazione extralegale dell'obbligazione di garanzia che sorge da quel contratto, modificandone la causa tipica con l'introduzione di un rischio aggiuntivo, estraneo a quello oggetto di copertura (l'evento dannoso) che grava, come detto e ripetuto, sull'assicurato (e nonostante egli paghi il corrispettivo per essere garantito)
e perciò configurando un parzialmente nuovo modello contrattuale, da valutarsi secondo i canoni dell'art. 1322 co. 2 cod. civ., ingiustificatamente ritenuti inoperanti dalla giurisprudenza oggi prevalente. Del resto, poiché non menzionata dall'art. 1932 cod. civ., dovrebbe escludersi la natura imperativa, ed ammettersi perciò la derogabilità, anche dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 1917 cod. civ., ai sensi della quale sono esclusi dall'ambito dell'assicurazione per responsabilità civile “i danni derivanti da fatti dolosi”, compresi, quindi, delitti anche gravi. L'inaccettabilità di una tale conclusione è fin troppo evidente. Ma, allora, questo conferma che l'inderogabilità delle norme stabilita dall'art. 1932 cod. civ. è riferita soltanto al modello legale del contratto di assicurazione, in particolare, per quanto concerne la RCA, a quello dell'art. 1917 co. 1 cod. civ.
46 In ogni caso, ed al di là di quanto appena osservato in termini generali, dovendosi comunque in concreto valutare la “adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti”, verificare “se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto” (Cass. 14 novembre 2024 n.
29437), procedere ad una “analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, in particolare la relazione tra rischio assicurato e premio, (che)
è essenziale per valutare se vi sia un equilibrio tra le prestazioni reciproche” (Cass. 28 ottobre 2024 n. 27781), questa Corte ritiene che, nella specie, fra le parti vi sia stato uno squilibrio sinallagmatico tale da rendere nulla la clausola e perciò infondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata in primo grado e qui riproposta come motivo di appello.
Come visto, la clausola pertinente alla controversia in esame è quella dell'art. 16 co. 4 delle condizioni di contratto, che subordina l'operatività della polizza al verificarsi del fatto dannoso entro i termini temporali della polizza (dalle ore 24 del 16 dicembre 2003 alle ore 24 del 16 dicembre 2004) ed alla duplice denuncia (del danneggiato all'assicurato e dell'assicurato all'assicuratore) entro i due anni dall'ultima data, quindi entro il 16 dicembre 2006.
Mentre la prima è connaturale al contratto di assicurazione, la seconda
“condizione” determina concretamente uno squilibrio del sinallagma perché non è modulata e diversificata in rapporto alle diverse forme della condotta colposa assicurata e dei conseguenti possibili diversi e sfalsati tempi di manifestazione del danno che essa genera. In altre parole, disciplina unitariamente tutte le possibili ipotesi di responsabilità civile Contr dell' assicurata, senza alcuna diversificazione delle tipologie di condotta colposa che possono dar luogo alla responsabilità medesima e che hanno tempi di produzione e manifestazione del danno estremamente variabili ed imprevedibili.
I casi di responsabilità professionale sono proprio quelli in cui è tipicamente possibile che fra condotta colposa e produzione del danno e,
47 quindi, richiesta risarcitoria del terzo danneggiato intercorra un significativo lasso di tempo tale da vanificare la copertura assicurativa.
Solo a distanza di anni, con la notifica di una cartella esattoriale da parte dell'Amministrazione finanziaria, può emergere l'errore del tributarista cui il contribuente si è affidato nei suoi rapporti col Fisco;
solo dopo anni, con il serio cedimento strutturale di un edificio a seguito di una lieve scossa di terremoto, può emergere l'errore progettuale dell'ingegnere; e solo con l'insorgenza di una recidiva ci si può accorgere che la diagnosi di tumore benigno formulata anni prima era frutto di un errore in sede di esame istologico che ha determinato la mancata adozione di terapie tempestive.
La copertura per soli due anni dalla scadenza della polizza per un fatto lesivo che il danneggiato (e non l'assicurato) può apprendere a distanza di anni da quella stessa scadenza è manifestamente iniqua, anche perché è impossibile prevedere entro quali tempi lo stesso danneggiato, dopo avere appreso del danno e dell'imputabilità dello stesso ad un errore professionale (del medico, nella specie), provvederà ad inoltrare la richiesta risarcitoria al danneggiante.
Del resto, considerato il termine di prescrizione decennale per la responsabilità contrattuale, qual è, sempre, quella dell' , il Controparte_4 termine di appena due anni non sarebbe congruo neppure in relazione a danni già manifestatisi entro o poco dopo la scadenza del periodo assicurato perché nulla esclude che anche in tal caso il danneggiato, per un qualsivoglia motivo, ivi inclusa la propria semplice inerzia, avanzi la richiesta risarcitoria oltre i due anni di cui alla clausola in commento, che coprono appena un quinto (poco più o poco meno, a seconda dei singoli casi concreti) del periodo in cui l' è esposta all'utile proposizione CP_4 della domanda di risarcimento.
Pertanto, che si adotti come parametro di valutazione – come questa Corte ritiene più corretto – la meritevolezza ex art. 1322 co. 2 cod. civ. oppure l'equilibrio del sinallagma, comunque richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 16 co. 4 delle condizioni generali della polizza n. 4177663/T
48 stipulata fra e deve ritenersi nulla ed CP_4 Controparte_3 inefficace ed il motivo di appello dell'avente causa su di Controparte_25 essa basato deve essere rigettato.
Per le stesse ragioni è infondato anche l'appello incidentale vertente sulla stessa questione presentato dalla stavolta in veste di avente Parte_1 causa della (già che aveva Controparte_5 Controparte_14 stipulato con il dott. contratto di assicurazione contenente Parte_2
a sua volta la clausola claims made. Anche qui veniva previsto un termine di due anni dalla cessazione della polizza (nella specie, 31 maggio 2005) entro il quale i sinistri dovevano essere denunciati.
Ribadite le generali ragioni in punto di diritto che inducono a ritenere la clausola atipica e non meritevole di tutela, si osserva, con riferimento alla sua regolamentazione concreta nel caso presente, che anch'essa crea un inaccettabile squilibrio del sinallagma tanto più evidente ove si consideri che la polizza viene stipulata con riferimento specifico attività di medico anatomopatologo svolta dal dott. L'anatomopatologo Pt_2 difficilmente può compiere un errore di immediata evidenza e tale da generare un danno a sua volta immediato e rapidamente contestabile al suo autore (come potrebbe essere, invece, per il chirurgo, un intervento mal eseguito che cagiona la morte del paziente o gli arreca una palese lesione anatomica). Operando in campo diagnostico e quindi, di riflesso, nella scelta da parte di altri medici di diversa specializzazione dei metodi di cura e prevenzione della malattia diagnosticata (o non diagnosticata),
l'errore dell'anatomopatologo è intrinsecamente destinato a manifestarsi se e quando le cure nel frattempo intraprese (o, come nel caso della signora , non intraprese) si riveleranno a loro volta inutili o Per_1 addirittura nocive, e per pervenire a tale valutazione saranno necessari, inevitabilmente, altri accertamenti, altri pareri medici ed altre diagnosi, quindi un lasso di tempo che in concreto può essere più o meno ampio, ma certo non breve. Ne appare indiretta conferma il fatto stesso che l'Assicurazione avesse, in seno alla stessa clausola, assunto il rischio che
49 pervenissero e fossero oggetto di copertura richieste risarcitorie per fatti colposi ascrivibili al dott. isalenti fino a tre anni prima (un anno in Pt_2 più della copertura postuma) l'inizio del periodo di vigenza della polizza.
Tenuto conto che per le compagnie assicurative sono essenziali le indagini statistiche e che si tratta ovviamente di imprese, come tali aventi scopo di lucro, tant'è che la clausola claims made è sorta nella pratica in quanto funzionale all'interesse dell'Assicuratore, è inevitabile dedurne la consapevolezza della società assicuratrice dello statisticamente basso rischio di essere chiamata a sopportare le conseguenze di errori diagnostici commessi dall'anatomopatologo dopo due (clausola postuma) o anche tre
(clausola anticipatoria) dal loro verificarsi. Né appare elemento equilibratore del sinallagma la clausola anticipatoria sopra ricordata, perché – oltre a quanto appena notato – deve rilevarsi che essa è del tutto coerente con lo schema tipico dell'assicurazione, rappresenta cioè
l'assunzione, libera e consapevole, da parte dell'Assicuratore del rischio dell'evento lesivo semplicemente per un lasso di tempo più ampio di quello di vigenza della polizza (in questo derogando, validamente, all'art. 1917 co. 1 cod. civ.) e dietro versamento di corrispettivo ovviamente più pingue di quello che altrimenti incasserebbe con una copertura temporale più ridotta. In questo caso, pertanto, non esiste il rischio “procedurale” trasferito sull'assicurato in cui si risolve la grave anomalia della clausola “a richiesta fatta”.
Peraltro, un ulteriore aspetto che Cass. S.U. 24 settembre 2018 n. 22437 sottolinea è la necessità di “verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle
"claimsmade". Tale problematica non è stata affrontata nel trattare del Contr rapporto contrattuale fra e perché effettivamente, come CP_15 dedotto da quest'ultima, l' ha un suo Ufficio legale di cui Controparte_4 può avvalersi per approfondire qualsiasi aspetto giuridicamente rilevante connesso ai propri atti negoziali. Viceversa, nell'ambito contrattuale qui in esame, in cui l'assicurato, in quanto medico, è presumibilmente inesperto
50 di problematiche giuridiche, per di più complesse, la questione riveste notevole rilevanza. Non esiste alcuna prova che la (a suo tempo)
[...] avesse fornito al dott. deguate informazioni sul contenuto CP_26 Pt_2 della clausola claims made e sulla perdita, decorso il termine ivi previsto, della garanzia anche per fatti accaduti durante il periodo di vigenza della polizza ed in conseguenza di un fatto ignoto ed imprevedibile, estraneo alla sfera di controllo o intervento dell'assicurato, quale la presentazione della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.
Si deve dunque ribadire la nullità della clausola anche con riferimento alla polizza stipulata dal dott. con la (poi , oggi Pt_2 CP_26 CP_5
. Parte_1
La Suprema Corte ha affermato che
La dichiarazione di nullità della clausola claimsmade, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, non può comportare l'automatica sostituzione della relativa polizza con il modello loss occurrence di cui all'art. 1917 comma 1, c.c., trattandosi dello statuto negoziale che le parti hanno espressamente voluto emendare. Il giudice di merito deve invece integrare il contratto individuando, tra i differenti modelli di clausola claimsmade rinvenibili nell'ordinamento, quello maggiormente compatibile con gli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni di polizza in funzione della causa concreta.
Cass. 25 febbraio 2021 n. 5259 (v. anche Cass. 12 marzo 2024 n. 6490)
Analogamente, è stato sancito che
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2 c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile)
Cass. 11 aprile 2023 n. 9616
Il giudice di prime cure, ritenuta la nullità delle clausole claims made, ha dichiarato le Compagnie assicuratrici tenute a manlevare i rispettivi
51 assicurati, senza precisare in basi a quale disciplina legale o contrattuale, ma presumibilmente in applicazione proprio dell'art. 1917 co. 1 cod. civ., in coerenza con la ritenuta non meritevolezza delle clausole stesse.
Si accenna a questa problematica solo per completezza, dovendosi rilevare la carenza, sul punto, di uno specifico motivo di appello. nella Parte_1 duplice veste di avente causa della (appellante principale) e CP_15 della (appellante incidentale) dopo il motivo attinente alla CP_17 nullità delle clausole claims made, non ha mosso alla sentenza di primo grado l'ulteriore e subordinata censura di avere preso a riferimento sic et simpliciter la disciplina codicistica dell'assicurazione, senza invece integrare i contratti stipulati fra le parti con l'individuazione di una clausola claims made compatibile con gli interessi dei contraenti o senza indicare la norma imperativa sostitutiva della clausola nulla. Si tratta pertanto di questione su cui questa Corte non è chiamata a pronunciarsi in quanto estranea ai motivi di appello.
*********
Con il secondo motivo dell'appello principale si duole della Parte_1
Contr propria condanna in solido con l' al pagamento del risarcimento del danno in favore degli attori, quando, invece, la propria condanna si sarebbe dovuta limitare a quella di garantire la struttura sanitaria di quanto essa avrebbe dovuto versare agli attori, e ciò perché questi ultimi non avevano azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Identica censura muove la stessa società nell'appello incidentale proposto quale avente causa della CP_17
Il motivo viene presentato anche dal dott. pag. 44, p.to 6 dell'atto Pt_2 di appello) e, per quanto concerne quest'ultimo, è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare sul punto, dal momento che, da un lato, la sentenza, dichiarata la nullità delle clausole claims made, riconosce l'obbligo di manleva in capo all'assicuratrice (pag. 24 rigo 4) come richiesto dallo stesso dott. e, dall'altro, la condanna in solido Pt_2 dell'assicuratore può solo avvantaggiare e non pregiudicare l'assicurato.
52 Tornando alle impugnazioni UnipolSai, si osserva, preliminarmente, che nella “titolazione” del motivo, evidenziata in SE, si fa riferimento anche alla condanna in solido al pagamento delle spese di lite. Poi, però, tale oggetto non viene ripreso e trattato nel “corpo” del motivo stesso, circostanza che lascia pensare che, in realtà, la disciplina delle spese non sia stata autonomamente censurata. Del resto, è evidente che la regolamentazione delle spese processuali non ha nulla a che vedere con solidarietà o meno delle obbligazioni oggetto delle statuizioni di merito, basandosi unicamente sul criterio della soccombenza. E poiché le società assicuratrici, oltre a difendersi dalla domanda di garanzia presentata dai rispettivi assicurati, avevano anche contrastato le ragioni degli attori, sostenendo, a tacer d'altro, l'inesistenza di nesso causale fra l'errore diagnostico ed il liposarcoma mortale, sono evidenti la loro soccombenza nei confronti dei medesimi e la correttezza della condanna alle spese in solido con le altre parti parimenti soccombenti.
Per tornare al “vero” motivo afferente alla solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, ne va riconosciuta la fondatezza. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (Cass. 11 marzo 2025 n. 6496; v. anche
Cass. 26 giugno 2015 n. 13231, Cass. 5 dicembre 2011 n. 26019). Contr L' rileva che in tema di responsabilità sanitaria l'azione diretta è stata introdotta dalla legge n. 24 del 2017. In effetti, l'art. 12 di tale legge dispone in tal senso, ma si deve ricordare che
Le norme sostanziali contenute nella l. n. 189 del 2012 al pari di quelle di cui alla l. n.24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avventi in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi.
Cass 11 novembre 2019 n. 28994.
53 Prevedendo l'azione diretta del danneggiato, l'art. 12 L. n. 24 del 2017 istituisce il vincolo di solidarietà fra assicurato ed assicuratore in precedenza inesistente, quindi ha natura di norma sostanziale, inapplicabile ai casi pregressi in quanto non prevista come retroattiva.
Di qui la fondatezza del motivo.
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Riepilogando, la sentenza di primo grado va per lo più confermata, dovendosi solo ridurre l'importo del risarcimento ed escludere al riguardo il vincolo di solidarietà passiva delle società assicuratrici, da condannarsi separatamente a manlevare i rispettivi assicurati.
Poiché la somma oggetto di condanna, al netto della non dovuta personalizzazione del danno, è la stessa stabilita dal primo giudice, non essendo viceversa intervenuta una nuova ed autonoma determinazione del danno da parte di questa Corte, la disciplina degli accessori (devalutazione, rivalutazione ed interessi) resta quella già sancita dal Tribunale, dovendosi perciò far riferimento alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Si precisa, altresì, che l'importo indicato in dispositivo è solo quello del danno non patrimoniale, mentre per quello del risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € 175,00, resta immutata la disciplina degli interessi dettata dal primo giudice (pag. 25, dal quint'ultimo al penultimo rigo).
Né negli atti introduttivi del (o di costituzione nel) giudizio di appello, né in atti successivi gli appellanti allegano e documentano o gli appellati danno atto di un sopravvenuto parziale pagamento. Del resto, pur limitatamente alla società assicuratrice, questa Corte, con ordinanza del 25 febbraio 2022, aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Prudenzialmente, si avverte che ove un tale pagamento sia nelle more comunque intervenuto, la condanna che si pronuncia in dispositivo dovrà intendersi riferita al saldo ed in tal senso dovrà essere inteso ed integrato il relativo capo di sentenza.
Con riguardo alle spese di lite, si ricorda che la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova
54 statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio
2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n.
9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass.
23 febbraio 2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Nel rapporto processuale fra gli attori (di primo grado) e tutte le altre parti, premesso che la fondatezza del motivo relativo alla personalizzazione del danno non determina la soccombenza parziale degli attori-appellati in quanto comporta solo la riduzione della misura dell'accoglimento dell'unica domanda (risarcitoria) originariamente presentata dalla loro dante causa (cfr. Cass. 10 luglio 2024 n. 18929, Cass. 18 dicembre 2024 n.
33147), le spese seguono la soccombenza. La riduzione dell'importo del risarcimento, peraltro, comporta che debbano applicarsi i compensi tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e relativi aggiornamenti per le cause del VII scaglione di valore (da 520.000,01 ad € 1.000.000,00), anziché dell'VIII (da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00). Per la liquidazione si rinvia al dispositivo, riconoscendosi compensi prossimi ai medi tabellari.
Nel rapporto processuale fra le società assicuratrici ed i relativi assicurati, il suddetto principio concernente la riforma parziale della sentenza non si applica, dal momento che fra le stesse la controversia concerneva Contr unicamente la domanda di garanzia presentata da e dott. e, Pt_2 su questo, la sentenza di primo grado è stata confermata, per cui deve provvedersi solo sulle spese del grado di appello. Considerata la complessità della questione delle clausole claims made e visti gli orientamenti giurisprudenziali su cui le società assicuratrici hanno fatto affidamento per sostenere le proprie tesi, si ritengono sussistere i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
55 La pur molto limitata fondatezza degli appelli comporta l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione sul doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 325/2020 del 15 ottobre 2020 del
Tribunale di Enna
C O N D A N N A
L' , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
, in solido fra loro, a pagare agli appellati
[...] Controparte_6
e quali eredi Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8 di , la somma di € 931.233,25, previa devalutazione alla Persona_1 data del 27 maggio 2004 con successiva rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, sino al 15 ottobre 2020 (data di deposito della sentenza di primo grado) ed ulteriori interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante dalla medesima data e sino al soddisfo.
C O N D A N N A
La già denominata Parte_1 Controparte_1 società incorporante la (già Controparte_2 [...]
Controparte_3
a manlevare e garantire l' dalle Controparte_4 somme dalla stessa dovute ai suddetti appellati
C O N D A N N A
La (già Parte_1 Controparte_5
a manlevare e garantire il dott. dalle somme dal Parte_2 medesimo dovute ai suddetti appellati
56 C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O N D A N N A
1. La già denominata Parte_1 CP_1
società incorporante la (già
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_3
2. La (già Parte_1 Controparte_5
3. L' Controparte_4
4. Parte_2
5. Parte_3
In solido fra loro, a pagare agli appellati le spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi € 55.200,00 (di cui € 29.000,00 per il primo grado,
€ 26.200,00 per il secondo), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
C O M P E N S A
Integralmente fra e le spese del Parte_1 CP_4 Parte_2 presente grado di giudizio.
Caltanissetta, camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
57