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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/08/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4156/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 ROMAN ROBERTO PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSI Controparte_1 C.F._1 CHRISTIAN
(C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_2 PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come segue, nelle note scritte autorizzate:
“In via principale: disporsi la parziale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di CP_2
n.57/2024 pronunciata il 12.02.2024 e contestualmente depositata in cancelleria, mai notificata;
e per
l'effetto confermarsi la piena validità ed efficacia delle due Cartelle di pagamento n. 020-2021-
0003686779-000 e n.020-2021-0016154847-000, notificate entrambe a mezzo pec in data 5/5/2023.
Salvo il resto.
Spese di lite del primo grado di giudizio rifuse secondo soccombenza;
spese del grado di appello rifuse, da distrarsi a favore del difensore Avv. Roberto Roman, che si dichiara antistatario”.
Parte appellata nella comparsa di costituzione ha concluso come segue: Controparte_1
“VOGLIA IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
-Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa.
pagina 1 di 7 -Nel merito, rigettare, per i motivi tutti sopra spiegati e con qualsiasi statuizione, l'atto di appello, confermando, quindi, la sentenza impugnata per i motivi dedotti in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
-Con espressa riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire, anche in via istruttoria, in considerazione del comportamento processuale di controparte.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.
Salvo ogni altro diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 316, 615 c.p.c., proponeva avanti al Giudice di Pace di Controparte_1
Imola opposizione avverso a due cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall'
[...]
, relative complessivamente all'importo ingiunto di € Controparte_3
2.706,69, derivante da mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate con verbali redatti dalla
Polizia Urbana del per violazioni al codice della strada commesse negli anni 2016 e Controparte_2
2017.
Nel ricorso l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione e la carenza di valido titolo esecutivo;
evidenziava, in particolare, che l'ente impositore e l'ente esattore erano decaduti dal proprio diritto di riscuotere le somme indicate nelle cartelle di pagamento per decorso del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data dell'illecito amministrativo, in quanto i verbali di contestazione erano stati redatti rispettivamente negli anni 2016 e 2017, mentre le due cartelle n. 020-2021-0003686779-000 e n. 020-2021-0016154847-000 erano state notificate in data 19/06/2023; rilevava, inoltre, che i verbali non erano stati mai notificati, con conseguente violazione dell'art. 201 CdS che ne impone la notifica nel termine di 90 giorni, quando non è possibile contestare immediatamente la violazione, tanto che soltanto con la notificazione delle cartelle di pagamento il ricorrente ne era venuto a conoscenza;
eccepiva poi che le cartelle di pagamento non erano state notificate entro due anni dalla consegna del ruolo, ai sensi dell'art. 1 comma 153 L. n. 244/2007, dovendo l' dare dimostrazione della regolarità Parte_1 dell'iscrizione ed in particolare della data di consegna del ruolo all'agente della riscossione.
Pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà delle cartelle di pagamento impugnate, il ricorrente chiedeva di revocare e annullare i verbali e le cartelle impugnate, con vittoria di spese.
pagina 2 di 7 2. Nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Imola, il CP_2 deduceva che le cartelle di pagamento impugnate riguardavano verbali di contestazione di illeciti
[...] amministrativi notificati nei termini di legge, con conseguente regolare iscrizione a ruolo delle somme non riscosse e successiva emissione delle cartelle di pagamento da parte dell' , Parte_1 incaricata dal con apposite determine dirigenziali;
deduceva l'infondatezza dell'eccezione di CP_2 prescrizione sollevata dall'opponente, anche in considerazione della sospensione dei termini delle procedure di riscossione disposta con successivi provvedimenti normativi emessi nel periodo emergenziale dovuto alla diffusione della pandemia da Covid 2019; eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva in relazione alle eccezioni relative ad attività successive all'invio del ruolo all' Parte_1
.
[...]
In conclusione, il chiedeva di respingere le domande proposte dal ricorrente, con Controparte_2 condanna dello stesso al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
3. Nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio avanti al Giudice di Pace di l' CP_2 [...]
deduceva che l'attività di notifica degli atti era stata sospesa dall'08.03.2020 al Parte_1
31.08.2021, ai sensi del D.L. n. 18/2020 e delle successive proroghe normative, da ultimo introdotte dall'art. 9 D.L. n. 73/2021; rilevava pertanto che la sospensione dell'attività di notifica aveva comportato anche la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione legati a tale attività, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente;
eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva quanto alle eccezioni relative alle attività di iscrizione a ruolo della pretesa, di pertinenza dell'ente impositore;
svolgeva, infine, alcune argomentazioni generali in ordine alla motivazione delle cartelle di pagamento, chiedendo in conclusione il rigetto dell'opposizione e delle domande avversarie e, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande relative alla formazione del ruolo, di disporre l'obbligo dell'ente impositore di tenere indenne e manlevare l' dalle Parte_1 conseguenze pregiudizievoli della lite.
4. Con sentenza n. 57/2024 pubblicata il 12/02/2024, il Giudice di Pace di accoglieva parzialmente CP_2
l'opposizione proposta da in quanto risultavano prescritti i crediti relativi alla cartella Controparte_1 di pagamento n. 020-2021-0003686779-000, notificata in data 05/05/2023, emessa per € 1.936,92 in relazione al verbale n. W2163/16 del 07/03/2016 notificato in data 24/03/2016 e al verbale n. V725/16 del
22/06/2016 notificato in data 05/07/2016; rilevava che, per effetto dello scorporo del periodo di sospensione di 541 giorni dall'08/03/2020 al 31/08/2021 disposto dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid 2019, la prescrizione era maturata, per i crediti portati dai due verbali suindicati, rispettivamente in data 16/09/2022 e 28/12/2022; rilevava che, invece, non risultava prescritto il credito relativo alla cartella di pagina 3 di 7 pagamento n. 020-2021-0016154847-000, notificata in data 05/05/2023, emessa per € 769,77 in relazione al verbale n. W6646/17 del 02/08/2017, notificato in data 24/08/2017, in quanto la prescrizione sarebbe maturata il 16/02/2024, per effetto dello scorporo del periodo di sospensione dei termini procedurali, cosicché la notifica della cartella di pagamento eseguita tempestivamente in data 05/05/2023 aveva determinato l'effetto interruttivo del termine di prescrizione.
In conclusione, la sentenza accoglieva parzialmente l'opposizione, confermava il credito derivante dal verbale n. W6646/17, annullava i restanti crediti in quanto prescritti e compensava tra le parti le spese di lite.
5. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' impugnava la Parte_1 sentenza n. 57/2024 del Giudice di Pace di Imola, pubblicata il 12/02/2024, e ne chiedeva la riforma parziale, domandando che venisse dichiarata la piena validità ed efficacia sia della cartella di pagamento n.
020-2021-0016154847-000 – già ritenuta valida dal Giudice di Pace di – sia della cartella di CP_2 pagamento n. 020-2021-0003686779-000, in quanto la sentenza non aveva tenuto in considerazione l'ulteriore periodo di sospensione dei termini procedurali previsto dall'art. 12 D.L.vo n. 159/2015, richiamato dall'art. 68 D.L. n. 18/2020, evidenziando che tale disposizione aveva prorogato di due anni, sino al 31/12/2023, i termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31/12/2021; rilevava, pertanto, che per entrambe le cartelle di pagamento opposte, notificate in data 05/05/2023, entro il termine di prorogatio del 31/12/2023 non era maturata alcuna prescrizione. Inoltre, l'appellante evidenziava ad abundantiam che il aveva prodotto nel primo grado di giudizio un documento Controparte_2 denominato “lettera pre-ruolo” inviata il 21/03/2018, che aveva interrotto la prescrizione per i due verbali di cui alla cartella di pagamento n. 020-2021-0003686779-000.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 05/07/2024, verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia degli appellati, e Controparte_1 [...]
. CP_2
Quindi, il Procuratore della parte appellante, riportandosi agli atti, chiedeva di fissare udienza di precisazione delle conclusioni e dichiarava di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 352 c.p.c.; veniva, quindi, assegnato un termine per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni e brevi argomentazioni conclusionali.
Successivamente con comparsa depositata il 06.01.2025, si costituiva mentre il Controparte_1 rimaneva contumace. Controparte_2 deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, ritenendo che Controparte_1 dovesse trovare applicazione, nel caso di specie, unicamente la disciplina di cui all'art. 68 comma 1 del
D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, che ha previsto la sospensione dei termini relativi pagina 4 di 7 all'attività degli uffici degli enti impositori dall'08/03/2020 al 31/08/2021, come statuito dalla sentenza impugnata;
rilevava, al riguardo, che detta disciplina integra una normativa speciale, applicabile nel periodo di emergenza, mentre non può trovare applicazione l'ulteriore proroga di cui all'art. 12 D.L.vo n. 159/2015, relativa a diversa normativa, oltretutto precedente a quella emergenziale Covid 2019; sosteneva in ogni caso che detta disciplina riguarderebbe la notifica di nuovi atti di accertamento, non già il regime della prescrizione di verbali e cartelle di pagamento già notificati.
Infine, le parti costituite depositavano le rispettive note conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
6. L'appello proposto dall' non risulta fondato. Parte_1
La sentenza impugnata n. 57/2024 del 12/02/2024, emessa dal Giudice di Pace di aveva già ritenuto CP_2 valida ed efficace la cartella di pagamento n. 020-2021-0016154847-000, rilevando che il credito ad essa relativo, di cui al verbale n. W6646/17, non era prescritto. In relazione a tali statuizioni la sentenza non è stata impugnata.
L'appello riguarda invece la parte della sentenza che ha ritenuto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 020-2021-0003686779-000, notificata in data 05/05/2023, emessa per € 1.936,92 in relazione al verbale n. W2163/16 del 07/03/2016, notificato in data 24/03/2016, e al verbale n. V725/16 del
22/06/2016, notificato in data 05/07/2016.
Al riguardo la sentenza aveva ritenuto applicabile unicamente la disciplina stabilita dall'art. 68 comma 1, prima parte, D.L. n. 18/2020, sulla sospensione dei termini dei versamenti, previsti per le entrate tributarie e non tributarie degli enti pubblici, per la durata di 541 giorni dall'08.03.2020 al 31.08.2021. La norma determina infatti la sospensione, tra l'altro, del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. n.
689/1981, applicabile agli illeciti amministrativi oggetto dei verbali di contestazione cui si riferiscono le cartelle di pagamento in esame.
La parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dell'ulteriore proroga della sospensione dei termini stabilita dall'art. 68 comma 1, seconda parte, D.L. n. 18/2020, che dichiara espressamente applicabili le disposizioni di cui all'art. 12 D.L.vo n. 159/2015; il secondo comma di tale articolo dispone la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Tuttavia tale disposizione si riferisce ai casi in cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti “tributari”, coerentemente con la disciplina di cui al primo comma di cui al medesimo art. 12, che si riferisce alle disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (oltre che dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria). pagina 5 di 7 Nel caso di specie, invece, trattasi di entrate non tributarie, perché relative al pagamento di sanzioni amministrative stabilite per le violazioni del codice della strada;
pertanto, la disposizione di cui all'art. 12
D.L.vo n. 159/2015 non risulta applicabile all'ipotesi in esame.
Del resto, in caso contrario, non si spiegherebbe la formulazione dell'art. 68 comma 1 D.L. n. 18/2020, che prevede un'ipotesi generale di sospensione dei termini, compresa tra l'08/03/2020 e il 31/08/2021, applicabile sia alle entrate tributarie, sia a quelle non tributarie, per poi richiamare, nell'ultima parte della disposizione, l'ulteriore proroga di cui all'art. 12 D.L.vo n. 159/2015, riferibile esclusivamente alle entrate specificatamente indicate da tale disposizione.
Pertanto, si deve ritenere che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la sola disciplina sulla sospensione dei termini dei versamenti, previsti per le entrate tributarie e non tributarie degli enti pubblici, di cui all'art. 68 comma 1, prima parte, D.L. n. 18/2020.
Inoltre, con riguardo al documento denominato “lettera pre-ruolo” asseritamente inviato il 21/03/2018, prodotto dal nel primo grado di giudizio e riprodotto dall' Controparte_2 Parte_1
nel presente giudizio d'appello (doc. 5), si rileva che non è stata offerta la prova
[...] dell'avvenuta notificazione dello stesso nei confronti del trasgressore, cosicché non può riconoscersi l'effetto interruttivo della prescrizione.
7. In conclusione, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte appellata, costituitasi in giudizio, in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva effettivamente svolta, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa.
Le spese liquidate nei confronti di vengono distratte in favore del suo Controparte_1
Procuratore, che se ne è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In ragione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. 57/2024 pubblicata il CP_2
12/02/2024;
pagina 6 di 7 -liquida le spese del presente grado di giudizio a carico dell' in Parte_1 complessivi € 1.278,00, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna l' al pagamento delle spese, come sopra liquidate, in Parte_1 favore del Procuratore di che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.; Controparte_1
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17.
Bologna, 2 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4156/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 ROMAN ROBERTO PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSI Controparte_1 C.F._1 CHRISTIAN
(C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_2 PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come segue, nelle note scritte autorizzate:
“In via principale: disporsi la parziale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di CP_2
n.57/2024 pronunciata il 12.02.2024 e contestualmente depositata in cancelleria, mai notificata;
e per
l'effetto confermarsi la piena validità ed efficacia delle due Cartelle di pagamento n. 020-2021-
0003686779-000 e n.020-2021-0016154847-000, notificate entrambe a mezzo pec in data 5/5/2023.
Salvo il resto.
Spese di lite del primo grado di giudizio rifuse secondo soccombenza;
spese del grado di appello rifuse, da distrarsi a favore del difensore Avv. Roberto Roman, che si dichiara antistatario”.
Parte appellata nella comparsa di costituzione ha concluso come segue: Controparte_1
“VOGLIA IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
-Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa.
pagina 1 di 7 -Nel merito, rigettare, per i motivi tutti sopra spiegati e con qualsiasi statuizione, l'atto di appello, confermando, quindi, la sentenza impugnata per i motivi dedotti in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
-Con espressa riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire, anche in via istruttoria, in considerazione del comportamento processuale di controparte.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.
Salvo ogni altro diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 316, 615 c.p.c., proponeva avanti al Giudice di Pace di Controparte_1
Imola opposizione avverso a due cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall'
[...]
, relative complessivamente all'importo ingiunto di € Controparte_3
2.706,69, derivante da mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate con verbali redatti dalla
Polizia Urbana del per violazioni al codice della strada commesse negli anni 2016 e Controparte_2
2017.
Nel ricorso l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione e la carenza di valido titolo esecutivo;
evidenziava, in particolare, che l'ente impositore e l'ente esattore erano decaduti dal proprio diritto di riscuotere le somme indicate nelle cartelle di pagamento per decorso del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data dell'illecito amministrativo, in quanto i verbali di contestazione erano stati redatti rispettivamente negli anni 2016 e 2017, mentre le due cartelle n. 020-2021-0003686779-000 e n. 020-2021-0016154847-000 erano state notificate in data 19/06/2023; rilevava, inoltre, che i verbali non erano stati mai notificati, con conseguente violazione dell'art. 201 CdS che ne impone la notifica nel termine di 90 giorni, quando non è possibile contestare immediatamente la violazione, tanto che soltanto con la notificazione delle cartelle di pagamento il ricorrente ne era venuto a conoscenza;
eccepiva poi che le cartelle di pagamento non erano state notificate entro due anni dalla consegna del ruolo, ai sensi dell'art. 1 comma 153 L. n. 244/2007, dovendo l' dare dimostrazione della regolarità Parte_1 dell'iscrizione ed in particolare della data di consegna del ruolo all'agente della riscossione.
Pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà delle cartelle di pagamento impugnate, il ricorrente chiedeva di revocare e annullare i verbali e le cartelle impugnate, con vittoria di spese.
pagina 2 di 7 2. Nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Imola, il CP_2 deduceva che le cartelle di pagamento impugnate riguardavano verbali di contestazione di illeciti
[...] amministrativi notificati nei termini di legge, con conseguente regolare iscrizione a ruolo delle somme non riscosse e successiva emissione delle cartelle di pagamento da parte dell' , Parte_1 incaricata dal con apposite determine dirigenziali;
deduceva l'infondatezza dell'eccezione di CP_2 prescrizione sollevata dall'opponente, anche in considerazione della sospensione dei termini delle procedure di riscossione disposta con successivi provvedimenti normativi emessi nel periodo emergenziale dovuto alla diffusione della pandemia da Covid 2019; eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva in relazione alle eccezioni relative ad attività successive all'invio del ruolo all' Parte_1
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In conclusione, il chiedeva di respingere le domande proposte dal ricorrente, con Controparte_2 condanna dello stesso al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
3. Nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio avanti al Giudice di Pace di l' CP_2 [...]
deduceva che l'attività di notifica degli atti era stata sospesa dall'08.03.2020 al Parte_1
31.08.2021, ai sensi del D.L. n. 18/2020 e delle successive proroghe normative, da ultimo introdotte dall'art. 9 D.L. n. 73/2021; rilevava pertanto che la sospensione dell'attività di notifica aveva comportato anche la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione legati a tale attività, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente;
eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva quanto alle eccezioni relative alle attività di iscrizione a ruolo della pretesa, di pertinenza dell'ente impositore;
svolgeva, infine, alcune argomentazioni generali in ordine alla motivazione delle cartelle di pagamento, chiedendo in conclusione il rigetto dell'opposizione e delle domande avversarie e, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande relative alla formazione del ruolo, di disporre l'obbligo dell'ente impositore di tenere indenne e manlevare l' dalle Parte_1 conseguenze pregiudizievoli della lite.
4. Con sentenza n. 57/2024 pubblicata il 12/02/2024, il Giudice di Pace di accoglieva parzialmente CP_2
l'opposizione proposta da in quanto risultavano prescritti i crediti relativi alla cartella Controparte_1 di pagamento n. 020-2021-0003686779-000, notificata in data 05/05/2023, emessa per € 1.936,92 in relazione al verbale n. W2163/16 del 07/03/2016 notificato in data 24/03/2016 e al verbale n. V725/16 del
22/06/2016 notificato in data 05/07/2016; rilevava che, per effetto dello scorporo del periodo di sospensione di 541 giorni dall'08/03/2020 al 31/08/2021 disposto dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid 2019, la prescrizione era maturata, per i crediti portati dai due verbali suindicati, rispettivamente in data 16/09/2022 e 28/12/2022; rilevava che, invece, non risultava prescritto il credito relativo alla cartella di pagina 3 di 7 pagamento n. 020-2021-0016154847-000, notificata in data 05/05/2023, emessa per € 769,77 in relazione al verbale n. W6646/17 del 02/08/2017, notificato in data 24/08/2017, in quanto la prescrizione sarebbe maturata il 16/02/2024, per effetto dello scorporo del periodo di sospensione dei termini procedurali, cosicché la notifica della cartella di pagamento eseguita tempestivamente in data 05/05/2023 aveva determinato l'effetto interruttivo del termine di prescrizione.
In conclusione, la sentenza accoglieva parzialmente l'opposizione, confermava il credito derivante dal verbale n. W6646/17, annullava i restanti crediti in quanto prescritti e compensava tra le parti le spese di lite.
5. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' impugnava la Parte_1 sentenza n. 57/2024 del Giudice di Pace di Imola, pubblicata il 12/02/2024, e ne chiedeva la riforma parziale, domandando che venisse dichiarata la piena validità ed efficacia sia della cartella di pagamento n.
020-2021-0016154847-000 – già ritenuta valida dal Giudice di Pace di – sia della cartella di CP_2 pagamento n. 020-2021-0003686779-000, in quanto la sentenza non aveva tenuto in considerazione l'ulteriore periodo di sospensione dei termini procedurali previsto dall'art. 12 D.L.vo n. 159/2015, richiamato dall'art. 68 D.L. n. 18/2020, evidenziando che tale disposizione aveva prorogato di due anni, sino al 31/12/2023, i termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31/12/2021; rilevava, pertanto, che per entrambe le cartelle di pagamento opposte, notificate in data 05/05/2023, entro il termine di prorogatio del 31/12/2023 non era maturata alcuna prescrizione. Inoltre, l'appellante evidenziava ad abundantiam che il aveva prodotto nel primo grado di giudizio un documento Controparte_2 denominato “lettera pre-ruolo” inviata il 21/03/2018, che aveva interrotto la prescrizione per i due verbali di cui alla cartella di pagamento n. 020-2021-0003686779-000.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 05/07/2024, verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia degli appellati, e Controparte_1 [...]
. CP_2
Quindi, il Procuratore della parte appellante, riportandosi agli atti, chiedeva di fissare udienza di precisazione delle conclusioni e dichiarava di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 352 c.p.c.; veniva, quindi, assegnato un termine per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni e brevi argomentazioni conclusionali.
Successivamente con comparsa depositata il 06.01.2025, si costituiva mentre il Controparte_1 rimaneva contumace. Controparte_2 deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, ritenendo che Controparte_1 dovesse trovare applicazione, nel caso di specie, unicamente la disciplina di cui all'art. 68 comma 1 del
D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, che ha previsto la sospensione dei termini relativi pagina 4 di 7 all'attività degli uffici degli enti impositori dall'08/03/2020 al 31/08/2021, come statuito dalla sentenza impugnata;
rilevava, al riguardo, che detta disciplina integra una normativa speciale, applicabile nel periodo di emergenza, mentre non può trovare applicazione l'ulteriore proroga di cui all'art. 12 D.L.vo n. 159/2015, relativa a diversa normativa, oltretutto precedente a quella emergenziale Covid 2019; sosteneva in ogni caso che detta disciplina riguarderebbe la notifica di nuovi atti di accertamento, non già il regime della prescrizione di verbali e cartelle di pagamento già notificati.
Infine, le parti costituite depositavano le rispettive note conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
6. L'appello proposto dall' non risulta fondato. Parte_1
La sentenza impugnata n. 57/2024 del 12/02/2024, emessa dal Giudice di Pace di aveva già ritenuto CP_2 valida ed efficace la cartella di pagamento n. 020-2021-0016154847-000, rilevando che il credito ad essa relativo, di cui al verbale n. W6646/17, non era prescritto. In relazione a tali statuizioni la sentenza non è stata impugnata.
L'appello riguarda invece la parte della sentenza che ha ritenuto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 020-2021-0003686779-000, notificata in data 05/05/2023, emessa per € 1.936,92 in relazione al verbale n. W2163/16 del 07/03/2016, notificato in data 24/03/2016, e al verbale n. V725/16 del
22/06/2016, notificato in data 05/07/2016.
Al riguardo la sentenza aveva ritenuto applicabile unicamente la disciplina stabilita dall'art. 68 comma 1, prima parte, D.L. n. 18/2020, sulla sospensione dei termini dei versamenti, previsti per le entrate tributarie e non tributarie degli enti pubblici, per la durata di 541 giorni dall'08.03.2020 al 31.08.2021. La norma determina infatti la sospensione, tra l'altro, del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. n.
689/1981, applicabile agli illeciti amministrativi oggetto dei verbali di contestazione cui si riferiscono le cartelle di pagamento in esame.
La parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dell'ulteriore proroga della sospensione dei termini stabilita dall'art. 68 comma 1, seconda parte, D.L. n. 18/2020, che dichiara espressamente applicabili le disposizioni di cui all'art. 12 D.L.vo n. 159/2015; il secondo comma di tale articolo dispone la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Tuttavia tale disposizione si riferisce ai casi in cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti “tributari”, coerentemente con la disciplina di cui al primo comma di cui al medesimo art. 12, che si riferisce alle disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (oltre che dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria). pagina 5 di 7 Nel caso di specie, invece, trattasi di entrate non tributarie, perché relative al pagamento di sanzioni amministrative stabilite per le violazioni del codice della strada;
pertanto, la disposizione di cui all'art. 12
D.L.vo n. 159/2015 non risulta applicabile all'ipotesi in esame.
Del resto, in caso contrario, non si spiegherebbe la formulazione dell'art. 68 comma 1 D.L. n. 18/2020, che prevede un'ipotesi generale di sospensione dei termini, compresa tra l'08/03/2020 e il 31/08/2021, applicabile sia alle entrate tributarie, sia a quelle non tributarie, per poi richiamare, nell'ultima parte della disposizione, l'ulteriore proroga di cui all'art. 12 D.L.vo n. 159/2015, riferibile esclusivamente alle entrate specificatamente indicate da tale disposizione.
Pertanto, si deve ritenere che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la sola disciplina sulla sospensione dei termini dei versamenti, previsti per le entrate tributarie e non tributarie degli enti pubblici, di cui all'art. 68 comma 1, prima parte, D.L. n. 18/2020.
Inoltre, con riguardo al documento denominato “lettera pre-ruolo” asseritamente inviato il 21/03/2018, prodotto dal nel primo grado di giudizio e riprodotto dall' Controparte_2 Parte_1
nel presente giudizio d'appello (doc. 5), si rileva che non è stata offerta la prova
[...] dell'avvenuta notificazione dello stesso nei confronti del trasgressore, cosicché non può riconoscersi l'effetto interruttivo della prescrizione.
7. In conclusione, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte appellata, costituitasi in giudizio, in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva effettivamente svolta, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa.
Le spese liquidate nei confronti di vengono distratte in favore del suo Controparte_1
Procuratore, che se ne è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In ragione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. 57/2024 pubblicata il CP_2
12/02/2024;
pagina 6 di 7 -liquida le spese del presente grado di giudizio a carico dell' in Parte_1 complessivi € 1.278,00, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna l' al pagamento delle spese, come sopra liquidate, in Parte_1 favore del Procuratore di che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.; Controparte_1
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17.
Bologna, 2 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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