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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1215/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 19 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1215/2022 R.G. promossa da
nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]177, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Cerami, in C.so Roma n.156, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Maria Concetta Pitronaci (codice fiscale, fax, e-mail e pec per comunicazioni indicate in calce alla pagina), che lo rappresenta e difende
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce e CP_1
F. Gramuglia;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI Con ricorso depositato in data 24.08.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso: l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000103358
( all.1) con la quale il direttore pro-tempore della sede INPS di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento €.19.000,00 quale sanzione amministrativa per violazione dell'art 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n..463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, e ss.mm.li, non avendo provveduto nei termini di legge al pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e delle relative sanzioni in misura ridotta: in particolare per l'omesso tempestivo pagamento di circa 153 euro per l'anno 2015 è stata comminata una sanzione di circa
19.000,00 euro.
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca de tali ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS rassegnando che l'Inps ha rettificato l'ordinanza-ingiunzione opposta ai sensi dell'art. 23, DL 48/23 nonché ai sensi del Messaggio Inps n. 1931/2023 (v. provvedimento di rettifica).
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto a rideterminare l'importo ingiunto di cui all'ordinanza opposta dalla misura di cui sopra a quella di euro 115,36 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo. In seno alle note da ultimo depositate il ricorrente ha chiarito che a seguito dell'ennesimo
Provvedimento di rettifica dell'impugnata Ordinanza Ingiunzione da parte dell'INPS, con il quale il citato Ente ha rideterminato l'importo della sanzione irrogata nella misura di cui sopra, il sig.
nonostante avesse già pagato le ritenute come dichiarato nel ricorso introduttivo, ha versato Parte_1
la suddetta somma.
In sostanza il ricorrente ha provveduto a pagare il suddetto importo così come ulteriormente rideterminato.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
L'INPS non ha replicato al terzo motivo di ricorso facente leva sulla evidente sproporzione della sanzione irrogata e in ordine al fatto denunciato dal ricorrente per cui, nella materia relativa alle sanzioni amministrative, sussiste di fatto un evidente problema di equità sostanziale che, dovrebbe permettere di adeguare le misure repressive previste e comminate ai principi di proporzionalità
espressi sempre più di frequente anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea cha affermato in diverse occasioni la necessità che sussista equilibrio tra gravità delle infrazioni e le sanzioni comminate, cosa che non è nel caso delle presunte illecite omissioni contributive considerate, in cui
– nel caso di specie - per l'omesso tempestivo pagamento di circa 153 euro per l'anno 2015 è stata comminata una sanzione di circa 19.000,00 euro e per l'omesso versamento di circa 112 euro per l'anno 2016 è stata disposta una sanzione di circa 22.000,00 euro.
L'INPS deve ritenersi pertanto soccombente virtuale.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà. Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 19.03.2025.