TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/12/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Imperia
Il Giudice, viste le note scritte depositate dalle ricorrenti, decide la causa come da seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 722/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.te e difese dagli Avv. Parte_2 Parte_1
AS AN e EN EI
Ricorrenti
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 e Parte_3
hanno esposto: -la prima d'aver prestato attività lavorativa in qualità di docente a decorrere dal 09.10.1991, dapprima con una successione di contratti a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato in data 1.9.1996, con decorrenza economica 18.9.1996 (all. 1 – Stato matricolare);
-la seconda d'aver prestato attività lavorativa in qualità di docente a decorrere dal 14.12.1992, dapprima con una successione di contratti a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato in data 01.09.2005,
con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2005 (all.1 – Stato matricolare e decreto progressione carriera n. 3115 del 12.7.2019);
-il "cd blocco dell'anno 2013” è stato dettato dal D.P.R. 4/9/2013 n. 122,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251;
l'art. 1, comma 1, lett. b), che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013
dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, determinando la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi e spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità.
-la legge n. 122/2010 aveva previsto che gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 non dovessero essere considerati validi ai fini della progressione economica.
successivamente il decreto n. 3 del 14.01.2011 ha riabilitato l'anno 2010 ai fini della progressione economica;
l'accordo tra OOSS e CP_2 del 13 marzo 07.08.2014 ha permesso di recuperare l'anzianità maturata ai fini economici dell'anno 2012.
-l'anno 2013, quindi, non è stato e non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione, penalizzando di fatto il personale docente ed il personale ATA
che hanno diritto a vederlo riconosciuto da un punto di vista giuridico in quanto transitati alla fascia stipendiale successiva al 31/12 dell'anno successivo.
-con sentenza n 178/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l' "illegittimità
costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione,
del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1,
lettera b), del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio
2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R.
4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilità 2015)".
-sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n 16133 del 2024, affermando che: ".... Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett.
B, del D.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni
2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n.
122 del 2010 sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. Prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
^Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico^ (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. 78/2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.",
soggiungendo che ".....E' pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (così l'art. 29, comma 23, del d.l. 78 del
2010 cit), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma
una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni." (All. 4 Corte di Cassazione
ordinanza n. 16133/2024). Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice
adito vorrà indicare, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento giuridico dell'anno 2013
(pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica (ed economica per il periodo successivo al blocco) e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione e/o di progressione carriera n. 451/2019 ed il decreto del
23.04.2020 per Pt_1 e n. 3115/2019 per Parte_2 ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche l'anno
2013 (pari ad anni 1) nonché a pagare ogni eventuale differenza spettante per il periodo successivo al 2013 in conseguenza del corretto inquadramento fino alla data della sentenza,
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano anticipatari.
L'art. 9, comma 1 del D.L. 70/2010, convertito con modifiche dalla L.
122/2010 disponeva che: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. "
Il comma 21, stabiliva che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale,
stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.)
della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
L'art. 1 lett. b d.p.r. 122/2013 - denominato "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego" - ha esteso l'operatività della suddetta disposizione, prevedendo che "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;
Come correttamente esposto in ricorso, la contrattazione collettiva ha poi provveduto a recuperare ai fini economici le annualità 2011 e 2012.
Successivamente è intervenuto il d.l. 3/2014, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 2014, n. 41, il quale all'art. 1 ha disposto che "Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù
dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale".
Il relativo comma 4 ha aggiunto che "Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
Tale quadro normativo è stato esaminato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. n.13618 del 21/05/2025, della quale le ricorrenti hanno espressamente tenuto conto, come s'evince dalle note scritte ex art. 127 c.p.c.,
nella quali si dichiara di rinunciare alla "domanda di condanna generica relativamente all'economico richiesto".
Al riguardo lo scrivente ritiene opportuno, anche ai fini d'economia espositiva, riportare i passaggi motivazionali maggiormente salienti della sentenza in questione.
In primo luogo il Giudice di legittimità osserva che.... la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013
ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, "soggiugendo che "Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco".
L'excurcus prosegue con l'affermazione secondo cui "La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché
rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52
comma 1 bis)" e che "Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche".
Si precisa poi che "È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete,
prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco,
nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal
D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013"
Viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale laddove si legge che "In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario,
il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013).
Il ragionamento prosegue, evidenziandosi che “....mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima,
interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio
(di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura,
che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate", concludendosi che:
"la "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.", per poi trarsi il seguente principio di diritto: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
La pronuncia come sopra riportata risulta chiarissima come d'altronde, a ben vedere, è la normativa di riferimento – nel riconoscere l'anzianità relativa all'anno 2013 ai soli fini della progressione in carriera, escludendo, per contro, ogni incremento retributivo.
Le domande proposte sono, pertanto, accoglibili nei suddetti limiti,
dovendosi, pertanto, riconoscere alla Pt_1 e alla Parte_2 l'anzianità
maturata nell'anno 2013.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza del resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità e della duplicità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e Parte_2
[...] così provvede:
Dichiara il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 e condanna il Controparte_1
alla ricostruzione delle rispettive carriere con inclusione del riconoscimento giuridico anche de servizio prestato nell'anno 2013.
Controparte_1 a rifondere alle ricorrenti AN il spese di lite, che si liquidano in € 950,00 per la fase di studio, € 800,00 per le la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase decisionale, € 259,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 11-12-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 ha previsto il recupero dell'anno 2011, il DPR n. 122/2013 ha prorogato il blocco della progressione economica per il 2013, l'accordo del
Il Giudice, viste le note scritte depositate dalle ricorrenti, decide la causa come da seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 722/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.te e difese dagli Avv. Parte_2 Parte_1
AS AN e EN EI
Ricorrenti
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 e Parte_3
hanno esposto: -la prima d'aver prestato attività lavorativa in qualità di docente a decorrere dal 09.10.1991, dapprima con una successione di contratti a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato in data 1.9.1996, con decorrenza economica 18.9.1996 (all. 1 – Stato matricolare);
-la seconda d'aver prestato attività lavorativa in qualità di docente a decorrere dal 14.12.1992, dapprima con una successione di contratti a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato in data 01.09.2005,
con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2005 (all.1 – Stato matricolare e decreto progressione carriera n. 3115 del 12.7.2019);
-il "cd blocco dell'anno 2013” è stato dettato dal D.P.R. 4/9/2013 n. 122,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251;
l'art. 1, comma 1, lett. b), che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013
dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, determinando la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi e spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità.
-la legge n. 122/2010 aveva previsto che gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 non dovessero essere considerati validi ai fini della progressione economica.
successivamente il decreto n. 3 del 14.01.2011 ha riabilitato l'anno 2010 ai fini della progressione economica;
l'accordo tra OOSS e CP_2 del 13 marzo 07.08.2014 ha permesso di recuperare l'anzianità maturata ai fini economici dell'anno 2012.
-l'anno 2013, quindi, non è stato e non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione, penalizzando di fatto il personale docente ed il personale ATA
che hanno diritto a vederlo riconosciuto da un punto di vista giuridico in quanto transitati alla fascia stipendiale successiva al 31/12 dell'anno successivo.
-con sentenza n 178/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l' "illegittimità
costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione,
del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1,
lettera b), del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio
2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R.
4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilità 2015)".
-sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n 16133 del 2024, affermando che: ".... Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett.
B, del D.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni
2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n.
122 del 2010 sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. Prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
^Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico^ (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. 78/2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.",
soggiungendo che ".....E' pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (così l'art. 29, comma 23, del d.l. 78 del
2010 cit), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma
una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni." (All. 4 Corte di Cassazione
ordinanza n. 16133/2024). Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice
adito vorrà indicare, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento giuridico dell'anno 2013
(pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica (ed economica per il periodo successivo al blocco) e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione e/o di progressione carriera n. 451/2019 ed il decreto del
23.04.2020 per Pt_1 e n. 3115/2019 per Parte_2 ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche l'anno
2013 (pari ad anni 1) nonché a pagare ogni eventuale differenza spettante per il periodo successivo al 2013 in conseguenza del corretto inquadramento fino alla data della sentenza,
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano anticipatari.
L'art. 9, comma 1 del D.L. 70/2010, convertito con modifiche dalla L.
122/2010 disponeva che: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. "
Il comma 21, stabiliva che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale,
stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.)
della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
L'art. 1 lett. b d.p.r. 122/2013 - denominato "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego" - ha esteso l'operatività della suddetta disposizione, prevedendo che "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;
Come correttamente esposto in ricorso, la contrattazione collettiva ha poi provveduto a recuperare ai fini economici le annualità 2011 e 2012.
Successivamente è intervenuto il d.l. 3/2014, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 2014, n. 41, il quale all'art. 1 ha disposto che "Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù
dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale".
Il relativo comma 4 ha aggiunto che "Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
Tale quadro normativo è stato esaminato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. n.13618 del 21/05/2025, della quale le ricorrenti hanno espressamente tenuto conto, come s'evince dalle note scritte ex art. 127 c.p.c.,
nella quali si dichiara di rinunciare alla "domanda di condanna generica relativamente all'economico richiesto".
Al riguardo lo scrivente ritiene opportuno, anche ai fini d'economia espositiva, riportare i passaggi motivazionali maggiormente salienti della sentenza in questione.
In primo luogo il Giudice di legittimità osserva che.... la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013
ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, "soggiugendo che "Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco".
L'excurcus prosegue con l'affermazione secondo cui "La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché
rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52
comma 1 bis)" e che "Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche".
Si precisa poi che "È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete,
prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco,
nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal
D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013"
Viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale laddove si legge che "In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario,
il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013).
Il ragionamento prosegue, evidenziandosi che “....mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima,
interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio
(di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura,
che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate", concludendosi che:
"la "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.", per poi trarsi il seguente principio di diritto: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
La pronuncia come sopra riportata risulta chiarissima come d'altronde, a ben vedere, è la normativa di riferimento – nel riconoscere l'anzianità relativa all'anno 2013 ai soli fini della progressione in carriera, escludendo, per contro, ogni incremento retributivo.
Le domande proposte sono, pertanto, accoglibili nei suddetti limiti,
dovendosi, pertanto, riconoscere alla Pt_1 e alla Parte_2 l'anzianità
maturata nell'anno 2013.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza del resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità e della duplicità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e Parte_2
[...] così provvede:
Dichiara il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 e condanna il Controparte_1
alla ricostruzione delle rispettive carriere con inclusione del riconoscimento giuridico anche de servizio prestato nell'anno 2013.
Controparte_1 a rifondere alle ricorrenti AN il spese di lite, che si liquidano in € 950,00 per la fase di studio, € 800,00 per le la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase decisionale, € 259,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 11-12-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 ha previsto il recupero dell'anno 2011, il DPR n. 122/2013 ha prorogato il blocco della progressione economica per il 2013, l'accordo del