Versione
1 aprile 2017
1 aprile 2017
Art. 12. Azione diretta del soggetto danneggiato 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e' stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Commentari • 41
- 1. Azione diretta del danneggiato da errore medicoIannicelli · https://www.studioiannicelli.it/ · 20 settembre 2025 · 13.170038
[…] Azione diretta del danneggiato da errore medico: cosa dice la Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) La possibilità di esercitare l'azione diretta deriva dalla Legge Gelli-Bianco, che disciplina la responsabilità civile in ambito sanitario, con l'obiettivo di: Garantire maggiore tutela ai pazienti Rafforzare la trasparenza nel settore medico-sanitario Regolare il ruolo delle assicurazioni In particolare, l'articolo 12 della Legge 24/2017 stabilisce che il danneggiato può agire direttamente contro l'assicurazione della struttura sanitaria o del professionista, senza dover prima ottenere una condanna del medico o dell'ente. […]
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Giurisprudenza • 406
- 1. Trib. Palmi, sentenza 30/11/2021, n. 997Provvedimento: […] Si costituiva altresì l Controparte_2 quale compagnia subentrata nella gestione dei rapporti giuridici facenti capo alla citata società Controparte_6 , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa attorea per essere stata chiamata in giudizio in aperta violazione del sesto comma art. 12 legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco) che subordina l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria all'adozione – ancora non intervenuta - del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i 3 requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.Leggi di più...
- art. 696 bis c.p.c.·
- decreti attuativi·
- art. 12 L. 24/2017·
- responsabilità medica·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite·
- legge Gelli-Bianco·
- onere allegatorio·
- azione diretta assicurativa·
- art. 281 sexies c.p.c.