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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1836/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MASTROGIOVANNI CLAUDIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
DI SALERNO, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 29.12.2022 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 179/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, ai sensi degli artt. 2 e 13 della Legge 118/71, e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medicolegale, a far data dalla visita di revisione o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa. 2) Conseguentemente, condannare l' , in persona del Presidente, quale CP_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in
Roma, via Ciro il Grande, Eur ed ex art. 10, co. 6, D.L 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20,
D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la Sede Provinciale dell' di Salerno, in persona del Direttore p.t., C.so CP_1
Garibaldi, n. 38, Salerno, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile di assistenza (ai sensi degli artt. 2 e 13 della Legge n. 118/71), compresi i ratei scaduti di tali benefici, a far data dalla visita di revisione o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva. 3) Condannare l' in persona del Presidente, quale rappresentante legale CP_1 pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in Roma, via Ciro il Grande,
21 ed ex art. 10, co. 6, D.L 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20, D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la Sede Provinciale dell' di Salerno, in persona del Direttore p.t., C.so Garibaldi, n. 38, Salerno, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato costituito”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa ), all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_1 con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 28.08.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “diabete mellito di tipo II che, finora, non aveva indotto sviluppo di complicanze a carico degli organi bersaglio ma, di recente, come si legge dalla nuova documentazione depositata agli atti, ha comportato lo sviluppo di una nefropatia diabetica con presenza di microalbuminuria in normo funzione renale.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalle vigenti normative per la concessione dell'assegno mensile di assistenza trattandosi di un quadro patologico che induce un'invalidità globale del 75%. Il beneficio può essere concesso
a partire dal gennaio 2024, epoca in cui risalgono i nuovi accertamenti ed in cui iniziano ad emergere le complicanze cardiologiche.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
Pag. 2 di 3 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di assistenza).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di assistenza.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1 gennaio 2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore CP_1 della dott.ssa . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01.07.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1836/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MASTROGIOVANNI CLAUDIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
DI SALERNO, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 29.12.2022 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 179/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, ai sensi degli artt. 2 e 13 della Legge 118/71, e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medicolegale, a far data dalla visita di revisione o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa. 2) Conseguentemente, condannare l' , in persona del Presidente, quale CP_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in
Roma, via Ciro il Grande, Eur ed ex art. 10, co. 6, D.L 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20,
D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la Sede Provinciale dell' di Salerno, in persona del Direttore p.t., C.so CP_1
Garibaldi, n. 38, Salerno, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile di assistenza (ai sensi degli artt. 2 e 13 della Legge n. 118/71), compresi i ratei scaduti di tali benefici, a far data dalla visita di revisione o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva. 3) Condannare l' in persona del Presidente, quale rappresentante legale CP_1 pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in Roma, via Ciro il Grande,
21 ed ex art. 10, co. 6, D.L 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20, D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la Sede Provinciale dell' di Salerno, in persona del Direttore p.t., C.so Garibaldi, n. 38, Salerno, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato costituito”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa ), all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_1 con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 28.08.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “diabete mellito di tipo II che, finora, non aveva indotto sviluppo di complicanze a carico degli organi bersaglio ma, di recente, come si legge dalla nuova documentazione depositata agli atti, ha comportato lo sviluppo di una nefropatia diabetica con presenza di microalbuminuria in normo funzione renale.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalle vigenti normative per la concessione dell'assegno mensile di assistenza trattandosi di un quadro patologico che induce un'invalidità globale del 75%. Il beneficio può essere concesso
a partire dal gennaio 2024, epoca in cui risalgono i nuovi accertamenti ed in cui iniziano ad emergere le complicanze cardiologiche.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
Pag. 2 di 3 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di assistenza).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di assistenza.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1 gennaio 2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore CP_1 della dott.ssa . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01.07.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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