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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.3.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. A. F. Pezzuto Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
n persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_2
Resistente
Oggetto: pagamento ratei assegno mensile di invalidità
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva che, con decreto dell'1.2.2024, il Tribunale di Brindisi aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità.
Rappresentava che, nonostante la notifica del suddetto decreto in data 2.2.2204 con allegato modello
AP70, non aveva corrisposto i ratei maturati a decorrere a giugno 2022.
CP_2 Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento del dovuto.
CP_2 costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo
CP_2 provveduto al pagamento di quanto spettante alla ricorrente per le ragioni indicate in ricorso. All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che abbia proceduto al
CP_2 pagamento della prestazione richiesta. La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'importo erogato), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso forfettario, CP_2
IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 20.3.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere