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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 853/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.11.2022 da elettivamente domiciliata Parte_1
presso l'avv. Marco Cappelletto che la rappresenta e difende con l'avv. Massimiliano Grant per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, , Controparte_1 CP_2 [...]
elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Giancarlo CP_3
Moro e Camilla Cenci che li rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 359/22 del LE di Venezia
In punto: risarcimento danni – esposizione amianto
Causa trattata all'udienza del 10.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “- Accogliersi il presente appello e quindi riformare la sentenza n. 359/2022 resa inter partes dal
LE di Venezia, Sez. Lavoro, all'esito del giudizio RG n.
2490/2019, pubblicata in data 25.5.2022, non notificata, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “- in via principale: rigettare
l'appello proposto da in Parte_2
quanto infondato;
- in sede di appello incidentale: per i motivi tutti di cui in premessa ed in parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte concernente la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, condannare a Parte_2
pagare, a titolo di risarcimento in favore degli appellati a titolo di risarcimento del danno jure proprio per la morte del loro congiunto, in favore della signora la complessiva somma di Controparte_1
euro 335.006,43, in favore del sig. la complessiva CP_2
somma di euro 244.157,23, in favore della signora Controparte_3
la complessiva somma di euro 272.547,60, o le diverse somme, anche maggiori, ritenute eque e di giustizia;
liquidarsi i compensi professionali del giudizio di primo grado in misura pari a Euro €
46.408,80, oltre accessori di legge o nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova formulati e da intendersi
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qui integralmente richiamati con gli ulteriori testi indicati nel ricorso di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.11.22, la società CP_4
ha impugnato la sentenza del LE di Venezia con cui ha accertato la responsabilità della società in ordine alla malattia contratta dal sig. (mesotelioma pleurico che l'ha Parte_3
condotto al decesso) e l'ha condannata al risarcimento del danno iure hereditatis nella misura di Euro 65.551,60 in favore degli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, nonché al risarcimento del danno iure proprio, liquidato nella misura di Euro 200.000 in favore dei figli e ed Euro 280.000 in favore della CP_3 CP_2
moglie . Controparte_1
Il giudice di prime cure, in particolare, ha accertato l'origine professionale della malattia contratta dal de cuius e riconosciuto la responsabilità di valorizzando le risultanze testimoniali CP_4
nonché gli esiti della CTU circa la natura della patologia e le valutazioni ivi svolte circa il nesso di causalità in termini di elevata probabilità. Ha quindi provveduto alla liquidazione del danno iure hereditatis quantificandone l'ammontare applicando i criteri di liquidazione del danno da invalidità temporanea previsti per il danno c.d. terminale dalle tabelle del LE di Milano ed. 2021. Il danno iure proprio è stato, invece, liquidato secondo le previsioni della tabella elaborata dal LE di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale.
Propone appello sulla base di quattro motivi: CP_4
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a) Con il primo censura la sentenza per non aver ritenuto l'originario ricorso carente di adeguate allegazioni e per aver ritenuto assolto dai ricorrenti l'onere di provare l'esposizione vietata all'amianto sulla scorta delle testimonianze e dei documenti prodotti. Nello specifico, lamenta un'erronea valutazione del materiale istruttorio atteso che le dichiarazioni testimoniali non avrebbero offerto prova dell'esposizione all'amianto del sig. nello svolgimento delle mansioni di Per_1
macchinista.
b) Con il secondo motivo lamenta l'erronea affermazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto nello svolgimento delle mansioni lavorative e la patologia contratta, aderendo acriticamente alle conclusioni della CTU che, tuttavia, aveva valorizzato un insussistente accertamento in sede penale, il riconoscimento della malattia professionale da parte dell' nonché i dati ricavabili dal registro nazionale CP_5
dei mesoteliomi, non avente specifica valenza medico-legale.
Inoltre, sotto altro profilo, rileva come non fosse emersa prova del fatto che anche mediante l'utilizzo delle misure di sicurezza pretesamente omesse la malattia non si sarebbe manifestata.
c) Con il terzo motivo censura la sentenza per aver ritenuto sussistente la colpa del datore di lavoro atteso che la società, sin dagli anni Settanta, avrebbe munito i lavoratori di dispositivi di sicurezza, tutelando la loro salute in base alle conoscenze dell'epoca e, dopo l'introduzione della legge n. 257/92, aveva avviato campagne di bonifica dall'amianto. Nell'ambito di tale motivo di appello ribadisce come le mansioni di macchinista non implicassero l'esecuzione di interventi di manutenzione con conseguente manipolazione diretta di materiali d'amianto e
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rileva che l'amianto, pur presente sui rotabili, era confinato o presente in materiali compositi solidi, senza che vi fosse rischio di dispersione delle fibre nocive. Nega che possa ritenersi sussistente una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
d) Con il quarto motivo contesta la quantificazione del danno liquidato in sentenza, sia sotto il profilo della personalizzazione del danno iure hereditatis (in assenza di prova circa le sofferenze patite dal de cuius), sia sotto il profilo dell'erronea valorizzazione di circostanze emerse dalle testimonianze che sarebbero inidonee a dimostrare lo sconvolgimento delle abitudini di vita dei ricorrenti a seguito del decesso del sig.
. Rileva, inoltre, che il giudice avrebbe dovuto detrarre CP_2
l'indennizzo corrisposto dall' CP_5
Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti sostenendo l'infondatezza delle doglianze della società e svolgendo a loro volta appello incidentale sulla base di due motivi:
a1) con il primo censurano la sentenza per aver liquidato il danno iure proprio sulla base delle tabelle di Milano edizione 2021, ritenute anche dalla Cassazione troppo discrezionali, in luogo di quelle elaborate dal LE di Roma, ritenute maggiormente in grado di garantire l'applicazione di criteri equitativi legati alle specificità del singolo caso (età della vittima e dei superstiti, numero di familiari superstiti, eventuale convivenza, grado di parentela). Di qui la richiesta di riforma con conseguente liquidazione dei maggiori importi che emergerebbero dall'applicazione delle tabelle elaborate dal
LE di Roma.
b1) con il secondo motivo impugnano il capo della sentenza dedicato alle spese di lite perché sarebbero state liquidate in misura inferiore ai minimi e senza tener conto della pluralità di parti assistite.
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La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 10.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 – L'istruttoria orale svolta in primo grado ha confermato la prospettazione degli originari ricorrenti in merito alla nocività dell'ambiente di lavoro consistente nel rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa del sig. quale macchinista alle dipendenze delle CP_2
Ferrovie dello Stato (oggi . CP_4
1.2 – Il teste di parte resistente ha confermato – al pari degli Tes_1
altri testi escussi – la presenza di amianto nei rotabili su cui veniva svolta la prestazione lavorativa del sig. . Il teste (che comunque CP_2
ha lavorato per la società appellante dal 1981, cioè da epoca ben successiva rispetto al , assunto nel 1957) ha dichiarato, tuttavia, CP_2
che l'amianto era confinato tra le lamiere e applicato unitamente ad un materiale composito colloso. Quanto poi alle visite macchina, comprensive di ispezioni in cabina alta tensione (dove è pacifica la presenza di amianto) il teste ha dichiarato che il personale di macchina si limitava ad un controllo visivo, senza svolgere attività di manutenzione con manipolazione diretta dell'amianto: “l'intervento del pdm era solo visivo, se c'era qualcosa che non andava bene potevano solo avvertire, tant'è vero che se un problema sorgeva in viaggio il macchinista non poteva intervenire e si determinava la soppressione del treno. Sub 27: la durata di visita macchina dipendeva dal tipo di mezzo ma di media era sui 60 minuti;
la visita
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era inserita nei turni, erano 2-3 al mese o anche mai per l'intero mese, questo per quanto mi ricordo relativamente al periodo in cui svolgevo mansioni di macchinista tra il 1981 ed il 1990. ADR: preciso che la visita nasceva dall'esigenza di effettuare interventi manutentivi sui mezzi a vapore, i mezzi più vecchi necessitavano pure maggiore manutenzione, inseguito è stata fissata una visita periodica a seconda del chilometraggio del mezzo;
la visita era inserita nel turno nel senso che il personale aveva inizio o fine turno da effettuare la visita, in relazione alla locomotiva a cui si era assegnati;
in alcuni casi la visita pur segnata su turno non era necessaria perché non era stato ancora raggiunto il chilometraggio;
qualche volta se c'era necessità della visita pur non inserita nel turno la si assegnava in straordinario, al termine del turno”.
Il teste , collega del sin dal dicembre 1972, ha confermato Tes_2 CP_2
la presenza di coibentazioni in amianto tra le lamiere ma anche in zone non confinate: “le locomotive ed elettromotrici sui cui operava
avevano coibentazione in amianto su tutto l'impianto elettrico CP_2
e sulle tubazioni;
confermo che le coperture di tutte le cabine di guida avevano coibentazione in amianto, ADR: la coibentazione era collocata tra sottotetto o parete interna ai lati e lamiera esterna, la coibentazione era in amianto in fiocchi. Confermo anche che era usato amianto nella componentistica delle motrici diesel e in componentistica e case delle motrici elettriche. ADR: dove c'erano le apparecchiature elettriche si usava amianto in fiocchi o in pannelli, dentro delle carenature, era usata anche amiantite - in fogli - sui condotti elettrici e come rondelle del reostato;
in alcuni mezzi sopra ai contatori c'erano dei pannelli di amianto, senza alcuna lamiera di protezione;
anche la componentistica dei contatori era in un materiale che conteneva amianto”. Quanto poi alle visite in cabina
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alta tensione, pur confermando lo svolgimento di un'attività di controllo, ha comunque chiarito che per svolgere tale controllo era necessario accedere a zone in cui l'amianto era presente e non segregato: “il macchinista quando il mezzo aveva raggiunto i 5.000
Km doveva effettuare la visita che durava 30 minuti che era un incarico specifico assegnato in turno. Confermo il cap. 7 del ricorso: cabine ad alta tensione c'erano nei locomotori elettrici, nelle ALE
c'era una cabina ad alta tensione con un contatore per il sovraccarico non inserita in carenatura;
anche in queste intervenivano i macchinisti per un controllo a vista, per farlo dovevano aprire il portello per verificarne il funzionamento;
l'amianto era usato in pannelli sulle pareti e sulla componistica;
confermo che per aprire le cabine alta tensione si interveniva con una chiave apposita, a mezzo fermo e che fosse attività che veniva svolta anche dai macchinisti”. Ha altresì confermato che il personale di macchina poteva eseguire degli interventi di piccola manutenzione, avendo a disposizione anche le chiavi per aprire le carenature ed ha dichiarato che nelle ALE (automotrici elettriche leggere) veniva usata dal personale di macchina aria compressa per la pulizia (con ogni conseguenza in termini di sollevamento di polveri), quanto meno sino alla fine degli anni '70, inizi anni '80 (“non so nello specifico se il
sia stato informato della nocività dell'amianto e dotato di CP_2
mezzi di protezione, presumo di sì dai primi anni '80, o fine '70; prima nessuno aveva detto niente tanto che per la pulizia della ALE noi manutentori utilizzavamo a volte aria compressa;
in seguito ci hanno dato strumenti di protezione, come personale di manutenzione”).
Ancor più chiara e dettagliata la deposizione del teste : “tutti i Tes_3
mezzi elettrici che usavamo avevano coibentazioni anche sui
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contatori, faccio presente che sia in arrivo che in partenza dovevamo verificare l'efficienza del mezzo in cabina di guida e di alta tensione
c'erano apparecchiature che contenevano amianto;
per verificare dovevamo alzare il caminetto delle apparecchiature della cabina di alta tensione;
in cabina di guida c'erano delle scaldiglie coibentate in amianto;
ADR. c'erano dei mezzi in cui le lamiere delle cabine di guida avevano amianto spruzzato;
non so dire se sopra ci fosse un pannello di copertura;
ADR: io non guidavo mezzi diesel, per i mezzi elettrici le motrici avevano coibentazione, alcuni mezzi avevano uno strato di amianto a protezione tra il pavimento della motrice ed il reostato sottostante, noi come macchinisti per fare le verifiche dovevamo aprire uno sportello per vedere le apparecchiature, respiravamo l'aria calda che usciva aprendo il portello delle carenature dove c'era coibentazione in amianto. ADR: nei primi tempi, fino agli anni '80 su tutti i treni in partenza e in arrivo facevamo la visita del mezzo;
in seguito la vista è stata trasformata in periodica come “visita normale”; veniva fatta mediamente una volta alla settimana o comunque ogni 5.000 KM, anzi questo competeva al deposto, io posso riferire che su 18 giorni di turno facevamo 2 visite normali come minimo;
io che facevo il turno con facevo CP_2
insieme a lui quel servizio con questa cadenza, ognuno di noi faceva la visita normale almeno 2 volte in 18 giorni;
l'attività da svolgere in queste visite è quella indicata al cap. 6 del ricorso” (il cap. 6 era il seguente: “Vero che i macchinisti eseguivano un intervento di manutenzione ordinaria denominata “visita normale”, mediamente una volta alla settimana e comunque ogni 5000 Km, consistente nel controllo a vista di tutta l'apparecchiatura elettrica del locomotore, aprendo nelle ALE (automotrici elettriche leggere) le carenature coibentate in amianto”). Il teste ha, inoltre affermato “Confermo (cap.
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16) che sui locomotori l'amianto era utilizzato anche in pannelli e fasce su tubi e caldaie;
in cabina sulle giunture del sistema di riscaldamento che venivano anche manipolate dall'aiuto macchinista, sui mezzi a vapore;
faccio presente che il ha iniziato l'attività CP_2
come aiuto macchinista anzi fuochista nelle macchine a vapore. ADR:
c'era coibentazione in amianto anche nei vani contenti l'impianto, le condutture, il vano cassa acqua, le condotte dell'aria sia per le carrozze ferroviarie che per le elettromotrici che le per locomotrici elettriche”.
Tali emergenze istruttorie conducono a ritenere provata una esposizione non occasionale al rischio di inalazione di fibre di amianto, così come già correttamente affermato dal giudice di prime.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata l'assenza di specifiche informazioni ai lavoratori (e men che meno con specifico riferimento al sig. ) sulla pericolosità dell'amianto e la mancata fornitura di CP_2
idonei dispositivi di protezione, quanto meno sino alla fine degli anni
'70.
Peraltro, il rischio di esposizione all'amianto durante le periodiche visite in cabina alta tensione emerge documentalmente anche dalla Contr lettura del doc. 24 (informativa per il personale di macchina edizione 1998, quindi ben successivo rispetto all'inizio dell'attività lavorativa del ) ove all'art. 5 si legge “il mangiare, il bere, il CP_2
fumare e la sosta sono consentiti solo in luoghi senza rischio di contaminazione da polveri di amianto;
nella fattispecie non sono consentiti nelle cabine A.T. dei rotabili con amianto”. Il che conferma il rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto sostando in cabina alta tensione (naturalmente senza adeguati dispositivi di protezione che, in epoca antecedente alla fine degli anni 70, non consta siano stati forniti).
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1.3 – Parimenti deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia contratta dal sig. : mesotelioma pleurico che, in base CP_2
alle attuali conoscenze scientifiche (cui si fa riferimento sia nella
CTU, sia nella relazione autoptica in atti), è una patologia rara nella popolazione comune e tipicamente correlata all'amianto.
Il CTU officiato in primo grado, anche all'esito del riesame del materiale istologico, ha rilevato “che, incontrovertibilmente, il Signor
, alla luce delle evidenze istologiche, citologiche, Parte_3
immunoistochimiche, epidemiologiche, cliniche, autoptiche, fu affetto, in vita, da mesotelioma pleurico maligno “certo””. Tenuto quindi conto della peculiare patologia contratta, della sua riconducibilità,
“sotto il profilo epidemiologico, in misura non inferiore al 75% ad esposizione professionale”, è giunto ad affermare che “applicando, nella fattispecie, le cosiddette leggi di copertura scientifica ovvero leggi di copertura epidemiologica, soddisfatto il criterio di individuazione del rischio secondo i criteri RENAM, è possibile parimenti affermare quale più probabile l'esposizione professionale rispetto ad altre ipotizzabili nella fattispecie (si ribadisce, salvo prova del contrario)”. Giunge alla stessa conclusione (sussistenza del nesso di causalità) anche la consulenza autoptica eseguita in sede penale in cui, inoltre, si legge che “il mesotelioma è una patologia estremamente rara nella popolazione generale, nella maggior parte dei casi associata ad esposizioni avvenute in settori lavorativi industriali in cui era utilizzato l'amianto e sono in una percentuale più ridotta associata ad esposizioni di tipo ambientale. Nonostante esistano altri fattori di rischio implicanti l'insorgenza della neoplasia
[…], allo stato delle conoscenze attuali l'asbesto risulta essere
l'unico fattore eziologico del mesotelioma”. Nella CTU di primo grado (e anche nella relazione autoptica), inoltre, si specifica che
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neppure è necessaria una elevata e prolungata inalazione di fibre di amianto per sviluppare il mesotelioma: “L'incidenza delle neoplasie mesoteliali nei lavoratori esposti all'inalazione di amianto è, certamente, altamente significativa. E' noto che tale neoplasia insorge anche in lavoratori esposti a modeste concentrazioni di fibre di asbesto e, talora, senza alcun segno clinico o radiologico della esposizione (ovvero di asbestosi pleuro-polmonare). Per quanto sussistano varie indicazioni sulla scarsa significatività di esposizioni inferiori a 0.005 ff/cc/anno non vi sono elementi per ipotizzare una dose “soglia” al di sotto della quale cioè è certamente escluso il rischio. Per quanto ricorrenti indicazioni contrastanti relativamente alla durata della esposizione causalmente adeguata e sufficiente (da taluni addirittura indicata in poche settimane) appare certo che alcuni mesi risultano sufficienti”.
Ulteriore elemento a sostegno dell'esistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa in ambiente nocivo e la patologia contratta è dato dal riconoscimento da parte dell della rendita ai superstiti (doc. CP_5
12, 13 ric.) che presuppone l'accertamento – da parte dell' – CP_6
della natura professionale della patologia. Sul punto si rileva che “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale,
l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico CP_5
riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1”
(Cass. sez. lav., n. 678 del 12/01/2023).
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Quanto poi alla contestazione di parte appellante circa l'utilizzabilità della consulenza autoptica eseguita in sede penale su incarico del P.M.
e prodotta in atti, si rileva che “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. sez. VI-III, n.
2947 del 01/02/2023; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto. In senso analogo anche Cass. sez. III, n. 5947 del 28/02/2023 in relazione ad una consulenza tecnica del Pubblico
Ministero svolta in sede penale e acquisita nel processo civile).
Nel caso di specie, in conclusione, alla luce delle emergenze istruttorie di cui si è dato conto, risultano provati: l'esposizione non occasionale all'amianto, lo svolgimento di mansioni implicanti tale rischio, la mancanza per lungo tempo di idonei dispositivi di protezione individuale, lo sviluppo di una patologia tipicamente correlata all'inalazione di fibre di amianto in coerenza con i suoi tempi di latenza (come emerge dalla CTU). Non vi è prova, di contro, di un
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fattore causale alternativo. Giova sul punto rilevare che “In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso” (Cass. sez. III,
n. 28458 del 05/11/2024 in cui la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito per aver “erroneamente seguito il ragionamento dell'ausiliario nominato dal LE, secondo cui l'unica diagnosi puntuale sarebbe stata quella fondata sull'esame istologico, nel caso concreto non eseguito. Orbene tale criterio valutativo è errato, perché incentrato sulla certezza causale, laddove il criterio da utilizzare è quello del “più probabile che non”, sicché il fattore causale è rilevante anche in termini di concausalità, in forza del principio di equivalenza delle cause posto dall'art. 41 c.p. In particolare, questa
Corte ha già affermato che, ai sensi dell'art. 41 c.p., il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendo escludersi l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre
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l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 6105/2015). In applicazione di questo principio questa Corte ha coerentemente affermato che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia”).
Deve, quindi, affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra esposizione professionale all'amianto e patologia contratta.
2 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
A fronte dell'acclarata nocività dell'ambiente lavorativo, e tenuto conto di quanto esposto in precedenza in ordine all'utilizzo dei d.p.i., le violazioni da parte della società datrice di lavoro della normativa a tutela dei lavoratori sono molteplici a dimostrazione della sussistenza di profili di rimproverabilità per negligenza e violazione di specifiche regole di cautela.
L'art. 377 dpr 547/55 prevede(va) che il datore di lavoro “deve mettere
a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione” e il successivo art. 387 a sua volta specifica che “i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al
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personale”. L'art. 21 DPR n. 303/1956 stabiliva che “Nei lavori che danno luogo, normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione
e di raccolta, delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri”.
Quanto esposto trova conferma nell'autorevole precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. della Corte di cassazione sentenza n. 24217/171, nella quale i giudici di legittimità avevano affermato che la disciplina esistente già dagli anni '40 consentiva di ritenere nota al datore di lavoro la pericolosità dell'amianto indipendentemente dalle dosi di concentrazione con conseguente necessità di predisporre, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., adeguate misure di protezione individuali e ambientali.
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3 – Il quarto motivo d'appello concerne il quantum liquidato a titolo risarcitorio.
L'appellante sostiene che: a) sarebbe errato il riconoscimento della personalizzazione al danno iure hereditatis;
b) non vi sarebbe prova di particolari sofferenze patite dagli eredi per effetto del venir meno del rapporto parentale e comunque l somma liquidata sarebbe eccessiva;
c) avrebbe dovuto essere defalcato l'indennizzo erogato dall' CP_5
3.1 – Si ritiene corretto, in applicazione delle tabelle del LE di
Milano applicabili all'epoca della decisione, il riconoscimento del valore di Euro 30.000 per i primi tre giorni (dal ricovero del
12.08.2016) e di quello di Euro 35.551,50 per i giorni successivi sino al decesso (14.09.2016), pari al valore medio previsto aumentato con personalizzazione del 50% tenuto conto della gravità e penosità della condizione patologica del sig. (come emergente dalla CP_2
documentazione medica in atti) e dalla necessaria presa di coscienza dell'inevitabile, cioè dell'esito infausto, e in tempi rapidi, in coerenza con la diagnosi di mesotelioma pleurico. Anche il Ctu, d'altro canto, ha rilevato che “Per quanto attiene al livello di sofferenza patito in vita, lo stesso dovrà essere considerato di entità elevata. Quanto al grado di conoscibilità e consapevolezza della gravità della patologia
e dell'incombente decesso, lo scrivente, come già più volte esposto in consimili fattispecie, ritiene che, per la diffusa conoscenza della patologia anche nell'ambito della popolazione comune (e quindi non specializzata o di peculiare astrazione medica), per le caratteristiche delle cure prestate e per il rapido decadimento psicofisico, debba essere ritenuta probabile la percezione, da parte del paziente, sia della gravità della sua patologia sia dell'imminenza del decesso”. Il profilo di doglianza viene quindi respinto.
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3.2 – Quanto al secondo profilo, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. sez. III, n. 22397 del 15/07/2022, in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima). Più di recente è stato, inoltre, affermato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della
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relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. sez. III. n. 5769 del 04/03/2024).
Nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria orale il teste ha Tes_3
confermato che la famiglia era unita, che trascorreva assieme CP_2
non solo le feste “comandate” e le domeniche, ma anche le vacanze.
Ha confermato il cap. 19 del ricorso (“Vero che i sono sempre CP_2
stati una famiglia molto unita, che amava trascorrere assieme non solo le feste “comandate”, ma anche le domeniche, giorno in cui i due figli si ritrovavano con le rispettive famiglie a pranzo dai genitori”; so che trascorrevano con i figli le vacanze”). Ha altresì confermato i capp. dal 22 al 24 riferiti al rapporto di lunga data e di comunanza di vita e di interessi con la moglie, al fatto che la figlia aveva CP_3
vissuto in un appartamento nello stesso palazzo ove abitavano i genitori frequentandoli assiduamente, all'esistenza di rapporti solidi tra il sig. e i figli. Ciò a conferma del fatto che il rapporto di CP_2
vicinanza e affetto era vivo all'interno del nucleo familiare. Dalla lettura del diario assistenziale della cartella clinica (doc. 7 ric.), inoltre, emergono la presenza della moglie e l'assistenza dei figli nel corso del ricovero che ha preceduto il decesso.
A fronte di tali emergenze, non ha neppure fornito elementi CP_4
per sostenere che sussistesse una condizione di indifferenza dei figli e della moglie per le sorti del padre e del marito o delle ragioni di odio tra loro. Alla luce di tali circostanze, il giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale, procedendo ad una liquidazione tenendo conto anche dell'intensità e della qualità della relazione affettiva;
in misura superiore con riferimento alla moglie (evidentemente coinvolta in maggior misura nella condivisione di vita con il marito), secondo valori rientranti tra l'importo base e il massimo aumento previsto dalla
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tabella del LE di Milano applicabile all'epoca della decisione
(ed. 2021 con valori c.d. a forbice).
L'appellante principale sostiene che l'importo concretamente liquidato sia comunque eccessivo rispetto alle peculiarità del caso di specie.
4 – In punto quantificazione del danno iure proprio hanno proposto appello incidentale anche gli originari ricorrenti, il cui esame appare logicamente connesso alla valutazione di congruità del medesimo risarcimento evocata dal quarto motivo di appello principale.
4.1 – Come rilevato dagli appellanti incidentali, la Suprema Corte si è espressa in favore delle tabelle a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (perché maggiormente in grado di garantire uniformità di giudizio in casi analoghi e di fornire un risultato equo e coerente con le specificità del caso concreto) ma non necessariamente si impone l'applicazione della tabella del LE di Roma e, parimenti, non necessariamente si devono riconoscere i valori monetari invocati nel motivo d'appello.
Secondo il giudice di legittimità, infatti, “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in
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considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto” (Cass. sez. n. 5948 del 28/02/2023). È stato altresì precisato che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che
l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata” (Cass. sez. III, n. 25213 del
19/09/2024).
Nel caso di specie, anche volendo applicare le più recenti tabelle a punti elaborate dal LE di Milano ed. 2024 (ritenute applicabili da questa Corte in caso di perdita del rapporto parentale, in coerenza con quanto affermato anche dalla Suprema Corte che le ha ritenute, già nella precedente edizione 2022, “idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile"” – cfr. Cass. n.
37009 del 16/12/2022) il valore base, minimo, ottenibile (cioè, senza applicare il punteggio aggiuntivo variabile da 0 a 30 per l'intensità della relazione parentale) non è superiore a quanto liquidato dalla sentenza di primo grado. Inoltre, la sentenza di primo grado ha espresso in maniera chiara e coerente con le risultanze di causa le ragioni dell'individuazione degli importi liquidati. Ha, infatti, valorizzato gli indici per il riconoscimento di una maggiore intensità del rapporto parentale tra il de cuius e la moglie, in quanto legati da
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una relazione sentimentale e un matrimonio durati per larga parte della loro vita, sin da quando erano giovani (53 anni di matrimonio), cui si aggiungono la convivenza e la comunanza di interessi confermata dal teste . Ha ritenuto, parimenti, di valorizzare l'intensità del Tes_3
rapporto parentale anche con i figli, che emerge alla luce delle dichiarazioni testimoniali e delle annotazioni in cartella clinica di cui si è detto, attestanti l'attività di assistenza al padre, ma, in questo caso, in misura minore rispetto alla moglie. Si ritiene corretta la minor quantificazione del danno atteso che gli stessi hanno dovuto affrontare il decesso del padre in età matura (52 e 44 anni), quando già avevano un nucleo familiare autonomo e non sussisteva più il rapporto di convivenza (il sig. , infatti, aveva lasciato assieme alla moglie CP_2
l'appartamento sito nello stesso palazzo ove abitava anche la figlia
, come ammesso dalla stessa difesa degli eredi e come CP_3
emergente dalla cartella clinica ove si indica quale luogo di domicilio l'indirizzo di residenza della moglie). Tali peculiarità, riferibili all'intensità della relazione parentale, giustificano il maggiore aumento in favore della sig.ra e un aumento in misura CP_1
inferiore per i figli e, anche mediante l'applicazione delle Tabelle di
Milano 2024, è possibile giungere a importi sostanzialmente in linea con quelli liquidati dal LE (con riconoscimento di un punteggio per intensità della relazione di 24 su 30 per la moglie e di circa 12 su
30 per i figli).
Va quindi respinto sul punto sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
4.2 – Infondato anche l'ultimo profilo del quarto motivo di appello principale riferito alla richiesta di scomputo dell'indennizzo CP_5
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci
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indennizzabili dall' e si colloca, pertanto, tra i danni cd. CP_5
complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo;
peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato (v. Cass. n. 9112 del 2019; n. 30293 del 2023), che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste
(v. Cass. n. 8580 del 2019, § 62 in motivazione)” (Cass. sez. lav., n.
13594 del 16/05/2024). È stato, altresì, affermato che “esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico temporaneo» che il cd. «danno morale». In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di «danno biologico terminale» e di «danno morale terminale
o catastrofale o catastrofico» (v., sul tema, Cass., Sez.un., nr. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso;
in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., nr. 8580 del 2019), trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall' ” (Cass. n. 6503 del 2022). CP_5
5 – Già è stato respinto il primo motivo di appello incidentale. Rimane da esaminare il secondo, riferito alle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha liquidato l'importo di Euro 12.609 oltre accessori che corrisponde al minimo dello scaglione di riferimento
(valore da euro 520.000 a 1.000.000) secondo il DM n. 55/2014 nella versione precedente all'ultimo aggiornamento, applicabile ratione
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temporis al momento della decisione. È ben vero che non ha applicato la maggiorazione per la pluralità di parti assistite, ma è altrettanto vero che tale maggiorazione non è obbligatoria in base a quanto stabilito dall'art. 4, co. 2 del D.M. citato e nel caso di specie, l'attività difensiva è stata sostanzialmente unitaria in favore dei tre originari ricorrenti, in assenza di peculiari questioni giuridiche idonee a differenziarne in modo significativo la posizione. Neppure la sentenza può essere censurata sotto il profilo della carenza di motivazione sul punto atteso che “In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità” (Cass. sez. V, n. 33642 del 20/12/2024).
6 – In conclusione, va respinto l'appello principale e respinto l'appello incidentale.
Le spese di lite, del grado, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza (in cui è comunque da valutarsi come prevalente la soccombenza della società , vengono compensate per un terzo CP_4
e poste a carico della società appellante principale per i residui due terzi, da liquidarsi senza tener conto della fase istruttoria, non svolta in questo grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
− compensa per un terzo le spese di lite del grado e condanna CP_4
al pagamento dei due terzi residui che si liquidano in
[...]
complessivi Euro 12.340 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 25 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “questa Corte già da tempo, fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n.4721/1998; Cass. n.18626/2013; Cass.n.18041/2014; Cass.17258/2016). Pertanto, per quanto puntualmente questa Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, già includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, non si vede come possa sostenersi che la sentenza sia inficiata dal vizio invocato, per aver motivato che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro dell'odierno controricorrente (1968- 2000) alla datrice Autorità Portuale di Venezia doveva essere ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per i periodi temporali di esposizione per attività lavorativa”.