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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/12/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere Istruttore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
Fra:
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig.
e (C.F. in Parte_1 Parte_1 C.F._1 qualità di socio illimitatamente responsabile, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Usseglio Min (C.F. che C.F._2 li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Antonella
MI (c.f. ) elettivamente domiciliati in C.F._3
Torino, C.so Re Umberto, 12, presso lo studio dell'avv. Enrico
Usseglio Min;
- Appellanti -
-
contro
-
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Fenzi
(C.F. ) e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. C.F._4
), entrambi del Foro di Genova ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il loro studio sito in Genova, Via XX Settembre
n. 36/9
- Appellata -
1 Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della Sentenza del
Tribunale di Genova n. 41/2025 del 09.01.2025: In via principale:
- Accertare e dichiarare l'intervenuto accordo transattivo tra le parti in data 18.06.2023 e il suo integrale adempimento da parte degli appellanti;
- Per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere e revocare il decreto ingiuntivo n. 2607/2022 emesso dal
Tribunale di Genova, dichiarando che nulla è più dovuto dagli appellanti;
In ogni caso: - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da in persona Parte_1 del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, nonché dal Sig. nella rispettiva qualità, per violazione Parte_1 delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 342, comma I, n. 1 e 163, comma III, n. 4 c.p.c., per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1.1) della comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2025; - sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
in persona del socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, nonché dal Sig.
nella rispettiva qualità, per violazione delle Parte_1 prescrizioni di cui al disposto dell'art. 342, comma I, n. 2 c.p.c.., per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1.2) della comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2025; - nel merito, respingere
l'appello proposto dalle parti avverse in quanto infondato in fatto
e in diritto per tutte le ragioni esposte al paragrafo 3) della comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2025, per l'effetto confermando integralmente la Sentenza n. 41/2025 emessa, in data
2 09.01.2025, dall'Ill.mo Tribunale di Genova ed oggetto dell'odierna impugnazione. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grando di giudizio. Clausola concessa come per legge.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione la società Parte_1
(d'ora in avanti anche “ ”) e il
[...] Parte_1 suo legale rappresentante proponevano Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2607/22 emesso a favore della società (d'ora in avanti anche Controparte_1
“ ”) per l'importo di euro 10.518,09 oltre interessi e spese, CP_1
a fronte della erogazione da parte di Controparte_2
.
[...]
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado la società
[...]
che, in via preliminare, chiedeva la concessione CP_1 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, la parte opposta in primo grado chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e, in via subordinata, chiedeva di condannare gli opponenti al pagamento della somma di € 10.518,09, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002; con vittoria alle spese del primo grado di giudizio.
3. Nelle more del giudizio di primo grado, le parti davano atto dell'avvenuto pagamento da parte della società Parte_1 in favore della dell'importo complessivo di € 12.061,85 e CP_1 il credito era rideterminato da parte del creditore in €
1.615,42. Più nel dettaglio, Il affermava che tale Pt_1 pagamento era avvenuto in adempimento di una transazione intercorsa tra le parti. Infatti, con le note di trattazione scritta dell'8 aprile 2024 la difesa della parte opponente affermava che “… la causa è stata definita e la società
[...]
hanno provveduto ai pagamenti di cui Controparte_3 all'accordo” senza allegare però la transazione. Il deposito relativo alla transazione e ai pagamenti era invece avvenuto in sede di comparsa conclusionale in data 22.11.2024.
3 4. La , invece, ella stessa trattazione scritta per CP_1
l'udienza dell'8 aprile 2024 insisteva affinchè fosse pagata la somma ulteriore di € 1.615,42 affermando che il pagamento delle rate pattuite in sede di transazione era avvenuto con ritardo.
Infatti, le rate pattuite erano quattro e dovevano essere versate nelle date del 25.06.2023, 25.07.2023, 25.08.2023 e
25.09.2023. Invece, la controparte aveva versato un totale di
12.061,85 con ritardo e cioè nelle date: 03.07.2023,
09.08.2023, 04.09.2023 e 08.04.2024 mentre l'art. 4 del contratto di transazione ne prevedeva la risoluzione automatica in caso di ritardo e/o inadempimento nel pagamento di una sola di tali rate.
5. Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, rideterminando il credito residuo dovuto dagli opponenti nella somma di € 1.615,42 oltre interessi medio tempore maturati.
6. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello la società e il suo Parte_1 legale rappresentante Con un unico motivo di Parte_1 appello la parte appellante sosteneva l'erroneità della sentenza in quanto il giudice non aveva tenuto conto che la somma di € 12.061,85 era stata pagata in forza di intesa conciliativa e transattiva. Pertanto, stando alla tesi dell'appellante, null'altro era dovuto nei confronti della
. CP_1
7. Si costituiva che, in primo luogo, riteneva CP_1 inammissibile l'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; denunciava altresì la nullità CP_1 della citazione in appello per incertezza del petitum nella parte in cui, nelle proprie conclusioni, gli appellanti chiedevano di "respingere l'opposizione le domande ex adverso formulate".
Nel merito la affermava che, pur essendo intervenuta la CP_1 scrittura transattiva non novativa, essa prevedeva che il pagamento della somma dovuta dovesse così avvenire: n. 4 (quattro) rate da
4 pagare nelle date del 25.06.2023, 25.07.2023, 25.08.2023 e
25.09.2023.
Invece la controparte aveva versato un totale di 12.061,85 con ritardo e cioè nelle date: 03.07.2023, 09.08.2023, 04.09.2023 e
08.04.2024. Riteneva inoltre che la decisione del Tribunale fosse immune da vizi in quanto la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti era stata depositata tardivamente ed era quindi inammissibile posto che il deposito era avvenuto in sede di comparsa conclusionale e non alla prima difesa utile, cioè all'udienza dell'8 aprile 2024.
In ogni caso, riteneva la che gli odierni appellanti fossero CP_1 stati inadempienti della transazione, dato il ritardo con cui gli stessi avevano corrisposto le somme dovute, avuto riguardo specialmente all'ultima rata corrisposta con 7 mesi di ritardo e cioè l'8.4.2024 anziché il 25.7.2023. Da ciò ne conseguiva la risoluzione della transazione e la reviviscenza dell'originario debito, data la natura non novativa del contratto.
8. Nel corso del presente grado di giudizio, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, il
Giudice istruttore formulava la seguente proposta conciliativa:
“accettazione della condanna in primo grado per capitale ed interessi nonché per i due terzi delle spese liquidate;
compensazione fra le parti di un terzo delle spese di primo grado e di due terzi del secondo”.
La proposta non era accettata dalle parti.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza dell'11 dicembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
9. Quanto alla ammissibilità dell'appello, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c. né è possibile ritenere la nullità dell'atto di citazione in appello. Infatti, dalla lettura dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio emergono con chiarezza quali sono del doglianze
5 dell'appellante, i punti della sentenza impugnati, nonché il petitum mediato e immediato sostanziandosi questi nella richiesta alla Corte d'Appello di prendere atto che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo che avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado a ritenere che la somma pagata dall'odierno appellante era posta a tacitazione di ogni ulteriore pretesa della Controparte_1
10. Nel merito l'appello deve essere rigettato. La
[...]
ha dimostrato che, ferma restando la sussistenza CP_1 dell'accordo transattivo, questo è stato violato dalla società odierna appellante laddove ogni rata è stata pagata con ritardo, specialmente l'ultima rata pagata con sette mesi di ritardo.
L'art. 4 del contratto di transazione prevedeva infatti la immediata risoluzione del suddetto in caso di mancato adempimento di una sola delle rate. Nel caso che qui ci occupa ogni rata è stata pagata con alcuni giorni di ritardo e l'ultima con un ritardo di sette mesi.
La si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta CP_1 nel contratto manifestando la sua volontà in proposito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del'8 aprile 2024. Alla luce dell'art. 1976 c.c., il contratto di transazione non novativa può essere risolto per inadempimento delle parti e nel caso in esame, trattandosi di risoluzione stragiudiziale avvenuta per l'operatività della clausola risolutiva espressa, non è necessario svolgere il giudizio sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. avendo le parti già valutato ex ante, nel determinare il contenuto della clausola, quali violazioni possono comportare la risoluzione. Alla luce di quanto premesso, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
11. Le spese del presente grado sono liquidate in base al principio della soccombenza. Quanto all'ammontare delle spese, queste sono liquidate in base alle tabelle approvate con D.M.
n. 147 del 13.8.2022, applicando i valori minimi della tabella, avendo come scaglione di riferimento, dato il valore della controversia, quello da € 1.101,00 a € 5.201 (per la fase di studio della controversia € 268,00; per la fase introduttiva €
6 268,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 496,00; per la fase decisionale, € 426,00). Il totale delle spese per il presente grado di giudizio ammonta quindi a € 1.458,00.
12. Occorre altresì prendere atto, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
13. Si dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e da contro la Parte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Genova n. 41 del 9 gennaio 2025 respinta ogni contraria o diversa istanza, rigetta l'appello;
Condanna in solido e da Parte_1
a rifondere a le spese legali Parte_1 Controparte_1 che vengono liquidate in € 1.450,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, 19 dicembre 2025
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Francesca Fondacone
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere Istruttore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
Fra:
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig.
e (C.F. in Parte_1 Parte_1 C.F._1 qualità di socio illimitatamente responsabile, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Usseglio Min (C.F. che C.F._2 li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Antonella
MI (c.f. ) elettivamente domiciliati in C.F._3
Torino, C.so Re Umberto, 12, presso lo studio dell'avv. Enrico
Usseglio Min;
- Appellanti -
-
contro
-
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Fenzi
(C.F. ) e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. C.F._4
), entrambi del Foro di Genova ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il loro studio sito in Genova, Via XX Settembre
n. 36/9
- Appellata -
1 Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della Sentenza del
Tribunale di Genova n. 41/2025 del 09.01.2025: In via principale:
- Accertare e dichiarare l'intervenuto accordo transattivo tra le parti in data 18.06.2023 e il suo integrale adempimento da parte degli appellanti;
- Per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere e revocare il decreto ingiuntivo n. 2607/2022 emesso dal
Tribunale di Genova, dichiarando che nulla è più dovuto dagli appellanti;
In ogni caso: - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da in persona Parte_1 del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, nonché dal Sig. nella rispettiva qualità, per violazione Parte_1 delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 342, comma I, n. 1 e 163, comma III, n. 4 c.p.c., per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1.1) della comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2025; - sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
in persona del socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, nonché dal Sig.
nella rispettiva qualità, per violazione delle Parte_1 prescrizioni di cui al disposto dell'art. 342, comma I, n. 2 c.p.c.., per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1.2) della comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2025; - nel merito, respingere
l'appello proposto dalle parti avverse in quanto infondato in fatto
e in diritto per tutte le ragioni esposte al paragrafo 3) della comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2025, per l'effetto confermando integralmente la Sentenza n. 41/2025 emessa, in data
2 09.01.2025, dall'Ill.mo Tribunale di Genova ed oggetto dell'odierna impugnazione. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grando di giudizio. Clausola concessa come per legge.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione la società Parte_1
(d'ora in avanti anche “ ”) e il
[...] Parte_1 suo legale rappresentante proponevano Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2607/22 emesso a favore della società (d'ora in avanti anche Controparte_1
“ ”) per l'importo di euro 10.518,09 oltre interessi e spese, CP_1
a fronte della erogazione da parte di Controparte_2
.
[...]
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado la società
[...]
che, in via preliminare, chiedeva la concessione CP_1 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, la parte opposta in primo grado chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e, in via subordinata, chiedeva di condannare gli opponenti al pagamento della somma di € 10.518,09, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002; con vittoria alle spese del primo grado di giudizio.
3. Nelle more del giudizio di primo grado, le parti davano atto dell'avvenuto pagamento da parte della società Parte_1 in favore della dell'importo complessivo di € 12.061,85 e CP_1 il credito era rideterminato da parte del creditore in €
1.615,42. Più nel dettaglio, Il affermava che tale Pt_1 pagamento era avvenuto in adempimento di una transazione intercorsa tra le parti. Infatti, con le note di trattazione scritta dell'8 aprile 2024 la difesa della parte opponente affermava che “… la causa è stata definita e la società
[...]
hanno provveduto ai pagamenti di cui Controparte_3 all'accordo” senza allegare però la transazione. Il deposito relativo alla transazione e ai pagamenti era invece avvenuto in sede di comparsa conclusionale in data 22.11.2024.
3 4. La , invece, ella stessa trattazione scritta per CP_1
l'udienza dell'8 aprile 2024 insisteva affinchè fosse pagata la somma ulteriore di € 1.615,42 affermando che il pagamento delle rate pattuite in sede di transazione era avvenuto con ritardo.
Infatti, le rate pattuite erano quattro e dovevano essere versate nelle date del 25.06.2023, 25.07.2023, 25.08.2023 e
25.09.2023. Invece, la controparte aveva versato un totale di
12.061,85 con ritardo e cioè nelle date: 03.07.2023,
09.08.2023, 04.09.2023 e 08.04.2024 mentre l'art. 4 del contratto di transazione ne prevedeva la risoluzione automatica in caso di ritardo e/o inadempimento nel pagamento di una sola di tali rate.
5. Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, rideterminando il credito residuo dovuto dagli opponenti nella somma di € 1.615,42 oltre interessi medio tempore maturati.
6. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello la società e il suo Parte_1 legale rappresentante Con un unico motivo di Parte_1 appello la parte appellante sosteneva l'erroneità della sentenza in quanto il giudice non aveva tenuto conto che la somma di € 12.061,85 era stata pagata in forza di intesa conciliativa e transattiva. Pertanto, stando alla tesi dell'appellante, null'altro era dovuto nei confronti della
. CP_1
7. Si costituiva che, in primo luogo, riteneva CP_1 inammissibile l'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; denunciava altresì la nullità CP_1 della citazione in appello per incertezza del petitum nella parte in cui, nelle proprie conclusioni, gli appellanti chiedevano di "respingere l'opposizione le domande ex adverso formulate".
Nel merito la affermava che, pur essendo intervenuta la CP_1 scrittura transattiva non novativa, essa prevedeva che il pagamento della somma dovuta dovesse così avvenire: n. 4 (quattro) rate da
4 pagare nelle date del 25.06.2023, 25.07.2023, 25.08.2023 e
25.09.2023.
Invece la controparte aveva versato un totale di 12.061,85 con ritardo e cioè nelle date: 03.07.2023, 09.08.2023, 04.09.2023 e
08.04.2024. Riteneva inoltre che la decisione del Tribunale fosse immune da vizi in quanto la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti era stata depositata tardivamente ed era quindi inammissibile posto che il deposito era avvenuto in sede di comparsa conclusionale e non alla prima difesa utile, cioè all'udienza dell'8 aprile 2024.
In ogni caso, riteneva la che gli odierni appellanti fossero CP_1 stati inadempienti della transazione, dato il ritardo con cui gli stessi avevano corrisposto le somme dovute, avuto riguardo specialmente all'ultima rata corrisposta con 7 mesi di ritardo e cioè l'8.4.2024 anziché il 25.7.2023. Da ciò ne conseguiva la risoluzione della transazione e la reviviscenza dell'originario debito, data la natura non novativa del contratto.
8. Nel corso del presente grado di giudizio, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, il
Giudice istruttore formulava la seguente proposta conciliativa:
“accettazione della condanna in primo grado per capitale ed interessi nonché per i due terzi delle spese liquidate;
compensazione fra le parti di un terzo delle spese di primo grado e di due terzi del secondo”.
La proposta non era accettata dalle parti.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza dell'11 dicembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
9. Quanto alla ammissibilità dell'appello, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c. né è possibile ritenere la nullità dell'atto di citazione in appello. Infatti, dalla lettura dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio emergono con chiarezza quali sono del doglianze
5 dell'appellante, i punti della sentenza impugnati, nonché il petitum mediato e immediato sostanziandosi questi nella richiesta alla Corte d'Appello di prendere atto che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo che avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado a ritenere che la somma pagata dall'odierno appellante era posta a tacitazione di ogni ulteriore pretesa della Controparte_1
10. Nel merito l'appello deve essere rigettato. La
[...]
ha dimostrato che, ferma restando la sussistenza CP_1 dell'accordo transattivo, questo è stato violato dalla società odierna appellante laddove ogni rata è stata pagata con ritardo, specialmente l'ultima rata pagata con sette mesi di ritardo.
L'art. 4 del contratto di transazione prevedeva infatti la immediata risoluzione del suddetto in caso di mancato adempimento di una sola delle rate. Nel caso che qui ci occupa ogni rata è stata pagata con alcuni giorni di ritardo e l'ultima con un ritardo di sette mesi.
La si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta CP_1 nel contratto manifestando la sua volontà in proposito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del'8 aprile 2024. Alla luce dell'art. 1976 c.c., il contratto di transazione non novativa può essere risolto per inadempimento delle parti e nel caso in esame, trattandosi di risoluzione stragiudiziale avvenuta per l'operatività della clausola risolutiva espressa, non è necessario svolgere il giudizio sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. avendo le parti già valutato ex ante, nel determinare il contenuto della clausola, quali violazioni possono comportare la risoluzione. Alla luce di quanto premesso, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
11. Le spese del presente grado sono liquidate in base al principio della soccombenza. Quanto all'ammontare delle spese, queste sono liquidate in base alle tabelle approvate con D.M.
n. 147 del 13.8.2022, applicando i valori minimi della tabella, avendo come scaglione di riferimento, dato il valore della controversia, quello da € 1.101,00 a € 5.201 (per la fase di studio della controversia € 268,00; per la fase introduttiva €
6 268,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 496,00; per la fase decisionale, € 426,00). Il totale delle spese per il presente grado di giudizio ammonta quindi a € 1.458,00.
12. Occorre altresì prendere atto, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
13. Si dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e da contro la Parte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Genova n. 41 del 9 gennaio 2025 respinta ogni contraria o diversa istanza, rigetta l'appello;
Condanna in solido e da Parte_1
a rifondere a le spese legali Parte_1 Controparte_1 che vengono liquidate in € 1.450,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, 19 dicembre 2025
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Francesca Fondacone
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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