Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 405/2024.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 405/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. DEBORAH Parte_1 C.F._1
VALOROSO (C.F. ec: CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. , con l'avv. GIULIA Controparte_1 C.F._3
PUNTORIERO (C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 168/2024, pubblicata il
28.02.2024 ed emessa a definizione della causa n. 1639/2020 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza camerale, svoltasi in forma c.d. cartolare, del 26.05.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso iscritto a ruolo il 10.11.2020 la parte ha adito il Controparte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 1639/2020 R.G.) e ivi rappresentando che:
(1) in data 13.05.2006 aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
; Parte_1
(2) dalla loro unione erano nati n. 2 figli, (nato l'[...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]);
(3) essendo sorti insanabili contrasti, le parti avevano instaurato, innanzi al Tribunale di
Palmi, procedimento separativo (n. 1444/2016 R.G.), culminato con la sentenza n. 465/2020, pubblicata il 20/07/2020, nella quale, dichiarata la separazione e rigettate le reciproche richieste di addebito, si erano poi regolati i rapporti fra genitori e prole [affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione con il padre nei tempi e modi ivi indicati] e i rapporti economici [contributo paterno per la prole pari a € 500,00 mensili (€ 250 per ciascun figlio), rigetto assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria];
(4) risultavano decorsi i termini di legge senza sopravvenuta riconciliazione fra le parti, potendosi pertanto emettere sentenza di cessazione degli effetti civili e confermare in sede divorzile le statuizioni già assunte nel procedimento separativo.
I.1.2.- Con comparsa del 12.03.2021 si è poi costituita in tale procedimento la parte
, aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo, tuttavia: Parte_1
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(a) quanto al regime di affidamento, di voler disporre l'intervento degli Assistenti Sociali territorialmente competenti per stabilire incontri con i minori e ed accertare Per_1 Per_2
l'effettivo rapporto affettivo con il padre;
(b) quanto alle statuizioni economiche, di voler non solo confermare il contributo paterno in misura pari a € 500,00, ma altresì disporre assegno divorzile in suo favore (per almeno €
300,00) o, in subordine alla concessione di quest'ultimo, incremento del predetto contributo fino ad almeno € 800,00.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(A) con provvedimento del 23.03.2021 sono stati emessi i provvedimenti presidenziali – confermativi, allo stato, delle statuizioni separative;
(B) in data 19.07.2021 è stata pubblicata sentenza non definitiva (c.d. sullo status ed ex art. 4, comma XII, L.Div.) dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
(C) all'udienza del 28.01.2022 si è provveduto all'audizione di (minore ultra- Per_1 dodicenne) e si è proceduto ad indagini sia sui due minori (al fine di favorire il recupero di un rapporto con la figura paterna), sia sui genitori (percorsi di sostegno alla genitorialità).
I.1.4.- All'esito è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 168/2024, pubblicata il
28.02.2024), nella quale il Tribunale di Palmi ha:
(A) regolato i rapporti fra genitori e prole [confermando l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, con conseguente conferma altresì dell'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, e regolando poi il diritto di visita paterno solo con riguardo alla figlia , con supporto individuale per quest'ultima da parte di Per_2 CP_2
territorialmente competenti];
(B) disciplinato altresì i rapporti economici [incrementando il contributo economico paterno a complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) e rigettando la domanda di assegno divorzile];
(C) compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui ha altresì richiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c., ha poi proposto appello la parte , instaurando l'odierno giudizio di Parte_1
gravame (proc. n. 405/2024 R.G.) e ivi in particolare contestando:
(1) il regime di affidamento della prole (condiviso e non esclusivo);
(2) la mancata attribuzione a sé del 100% dell'Assegno Unico;
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(3) il rigetto della propria domanda di assegno divorzile.
I.2.2.- Con comparsa del 20.01.2025 si è poi costituito l'appellato , Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
(1) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(2) in ogni caso la sua infondatezza, risultando la sentenza di prime cure da integralmente confermarsi.
I.2.3.- Con provvedimento del 25.02.2025, disattesa la richiesta di inibitoria della parte appellante, è stato poi disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.05.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza cartolare, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del
27.05.2024 e senza concessione dei termini art. 190 c.p.c., in quanto incompatibili con il rito
(atteso che, come noto, “l'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio, per espressa previsione di legge (L. n. 74 del 1987, art. 23 e della L. n. 898 del
1970, art. 4, comma 15), è trattato e deciso in camera di consiglio, il che comporta che
l'intero giudizio di impugnazione sia regolato dal rito camerale (Cass. 10 gennaio 2019, n.
403; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161)” e che pertanto “non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c.
(Rimessione al collegio) e art. 190 c.p.c. (Comparse conclusionali e memorie)”, anche nel caso di celebrazione c.d. cartolare, giacché “la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità
e semplicità di forme”: cfr. Cass. n. 29865/2022; Cass. n. 33175/2021; Cass. n. 26200/2015;
Cass. n. 565/2007).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rilevare che:
(1) l' (rappresentato in questo grado dal P.G. e dai relativi Sostituti) risulta Parte_2
essere regolarmente informato della pendenza della procedura, avendo altresì emesso i relativi visti (cfr. visto del 22.11.2024), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c.,
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a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze (v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013,
n. 22567);
(2) è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(3) nelle more del presente giudizio di gravame uno dei figli della coppia, è Persona_1
poi divenuto maggiorenne – in particolare in data 11.05.2025, essendo nato l'[...] -, non potendo pertanto trovare più applicazione con riguardo a quest'ultimo le norme su affidamento, collocamento e regime di frequentazione [non applicabili ai figli maggiorenni, anche ove portatori di handicap grave (cfr., da ultimo, Cass. civ., 30/01/2023, n. 2670)] e dunque non occorrendo, né risultando comunque possibile, su ciò ulteriormente provvedere
[atteso che, come noto, “quando nelle more del giudizio … avente ad oggetto l'affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio”, v'è ovviamente “sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione” a tal proposito, considerando che “il raggiungimento della maggiore età da parte del minore” – “determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale” e la sopravvenuta e automatica “caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati” - “comporta” altresì “il venir meno dell'interesse alla decisione di merito” (cfr. Cass. civ., 30/11/2020, n. 27235; Cass. civ., 8/05/2013, n. 10719; Cass. civ.,
11/03/2006, n. 5383, nonché, spec. in tema di decadenza, Cass. civ., 16/09/2019, n. 23019)];
(4) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto
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del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi meritevole di reiezione per le ragioni qui di seguito esposte.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal 1° profilo di gravame, concernente l'affidamento della prole [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], il Tribunale di prime cure si è a tal riguardo attenuto al regime ordinario previsto ex lege (affidamento condiviso), non essendo emersi
“profili di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale” ovvero “situazioni pregiudizievoli” tali da renderla addirittura
contro
-indicata per la prole e non risultando sufficienti a precluderlo né “la conflittualità”, né “la oggettiva distanza fisica” fra i genitori
[cfr. pagg.
6-8 della sentenza di 1° grado].
V.1.- In senso contrario a quanto precede, la parte appellante, , ha Parte_1
qui in particolare contestato che:
(a) figlio più grande della coppia e sentito in 1° grado (udienza del 28.01.2022), Per_1 aveva ivi chiaramente manifestato la volontà “di non voler più intrattenere alcun rapporto col padre”;
(b) “tra gli ex coniugi” v'era poi una “situazione” di intensa “conflittualità”;
(c) l'appellato , con il suo nuovo nucleo familiare (essendosi Controparte_1
risposato in data 11.11.2023, con matrimonio comunicato ai figli solo in seguito alla sua celebrazione), viveva a Gallinaro, in provincia di Frosinone, e dunque a notevole distanza dalla prole ( , in provincia di Reggio Calabria); Per_3
(d) anche il rapporto fra il padre e , altra figlia delle parti, risultava fortemente critico. Per_2
Tali complessive deduzioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub V.2.-V.5.3.], non possono tuttavia trovare accoglimento.
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V.2.- Quanto al rilievo indicato supra, sub V.1., punto (a), si è già innanzi evidenziato che il regime di affidamento (nonché di collocamento e di frequentazione) del Persona_4
non è più in alcun modo scrutinabile, trattandosi di soggetto ormai maggiorenne [v. supra, sub III., punto (3)] e per il quale non può pertanto assumersi, a tal riguardo, alcuna statuizione.
V.3.- Quanto, poi, all'evenienza compendiata supra, sub V.1., punto (b), come già correttamente rammentato in prime cure [cfr. spec. pag. 7, 4° cpv., della sentenza di 1° grado],
è pacifico che il mero “conflitto tra genitori”, pur se “grave”, “non è tale da escludere
l'affidamento condiviso”.
E infatti, è noto che “la mera conflittualità” fra i due coniugi o ex coniugi evidentemente
“non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso” – il quale, del resto, “avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale”, “costitu[endo]” invece l'affidamento condiviso “il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia”, “la” cui “derogabilità”, pertanto e in definitiva, non è in alcun modo “consentita” sol per la sussistenza “di grave conflittualità tra i genitori” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
11/10/2024, n. 26517; Cass. civ., 8/05/2024, n. 12474; Cass. civ., 6/03/2019, n. 6535; Cass. civ., 17/01/2017, n. 977; Cass. civ., 3/01/2017, n. 27; Cass. civ., 8/02/2012, n. 1777; Cass. civ., 18/06/2008, n. 16593].
V.4.- Parimenti inidonee a giustificare la deroga dal regime di legge risultano altresì la mera distanza fisica fra prole e genitore nonché le nuove nozze contratte da quest'ultimo [supra, sub V.1., punto (c)].
E ciò considerando che:
(a) è pacifico che “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori” (e ciò a prescindere dalla lontananza fra tali luoghi, non giustificandosi invero lo scostamento da tale regime persino nel caso di “residenza di un genitore all'estero”), trattandosi di evenienza, in definitiva, completamente “estranea” “al parametro normativo che giustificherebbe l'affido esclusivo”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 17/05/2022, n. 15815; Cass. civ., 27/01/2022, n. 2485; Cass. n.
6535/2019, cit.; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30826];
(b) è altresì pacifico che il regime di affidamento esclusivo non possa in alcun modo fondarsi sulle “nuove nozze” contratte dal genitore ovvero sulla circostanza che quest'ultimo abbia
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comunicato alla prole la notizia di tale nuovo matrimonio solo tardivamente o in termini
“ritenuti inadeguati” (cfr. Cass. n. 12474/2024, cit., e Cass. civ., 20/12/2021, n. 40797); e ciò perché - al di là di ogni considerazione su quest'ultimo valutazione e sulle contrapposte ricostruzioni dalle parti a tal riguardo [avendo l'appellante contestato all'appellato una scelta comunicativa da quest'ultimo tuttavia giustificata come volta a non introdurre, immediatamente e bruscamente, ulteriori elementi di criticità in un rapporto già fragile] - è dirimente osservare che, come evidenziato dalla S. Corte, l'“affido esclusivo” non può in ogni caso fondarsi su una mera “valutazione in chiave sanzionatoria per comportamenti del padre ritenuti inadeguati” rispetto alla comunicazione ai figli della propria “nuova moglie” [e ciò tanto se “imponga” tale nuova figura – “anda[ndo] a vivere” presso lo “stesso stabile ove vivevano anche le minori” ovvero presentandosi agli incontri, senza alcuna previa comunicazione, “accompagnato dalla nuova moglie” (cfr. Cass. n. 12474/2024, cit.) -, quanto se, come nel caso di specie, ne differisca l'introduzione in considerazione del carattere già problematico del rapporto e del rischio di provocare traumi o turbamenti], non mirando invero l'affido esclusivo a “penalizzare il padre a cagione della sua [eventuale] condotta ritenuta censurabile”, bensì fare “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale”
“della prole” (art. 337 ter, comma II, 1° periodo, c.c.) e dunque “adotta[re]” tale “misura”,
“in via di eccezione”, “solo in presenza del manifestarsi di quelle concrete ragioni contrarie all'interesse del minore” e “tali da giustificare una … misura” così “rigorosa”, residuale e del tutto eccezionale rispetto alla “regola dell'affidamento condiviso”, che invero “costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale”, essendo “il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia” “onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” [cfr. ancora Cass. n. 12474/2024, cit.].
V.5.- Venendo, infine, al profilo indicato supra, sub V.1., punto (d) e ribadito che
“l'affidamento mono-genitoriale”, come noto e anche qui già evidenziato, “costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso” [per la cui applicazione, pertanto,
“non [è] richiesto” alcun aggravio motivazionale o specifica indagine, “ponendosi” tale statuizione “nel solco delle disposizioni di legge” (cfr. art. 337 ter, comma II, 2° periodo,
c.c.)], occorre osservare che tale regime, derogatorio ed eccezionale, è poi adottabile nei soli ed esclusivi casi in cui emerga che il regime ordinario – funzionale a garantire il “superiore interesse della prole” e il “diritto del minore alla bi-genitorialità”, di per sé da
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tendenzialmente tutelare e preservare (anche in un'ottica futura, considerando “le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”) - risulti concretamente ed effettivamente “pregiudizievole per il minore”, emergendo non già mere criticità o problematicità del rapporto, ma una vera e propria “carenza o inidoneità” genitoriale “manifesta” e irrecuperabile [cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/07/2022, n. 21425, nonché ancora Cass. n. 26517/2024, cit.; Cass. n. 12474/2024, cit.; Cass. n. 40797/2021, cit.; Cass. n.
6535/2019, cit.; Cass. n. 977/2017, cit.; Cass. n. 27/2017, cit.; Cass. n. 1777/2012, cit.].
V.5.1.- Una tale eccezionale situazione, qui ovviamente da valutarsi solo con riguardo alla
[poiché unica figlia della coppia ancora minorenne, in quanto nata il Persona_2
27.06.2013 (v. supra, sub I.1.1., punto (2), e supra, sub III., punto (3))], non può ritenersi qui ravvisabile.
V.5.2.- Dalle diverse relazioni redatte dalle agenzie di supporto interessate della vicenda
( e presenti in atti, infatti, non risulta accertata una Controparte_3
condizione di “manifesta” e irrecuperabile “carenza o inidoneità” genitoriale in capo all'odierno appellato (il padre ), evincendosi invero che le criticità Controparte_1
del rapporto fra lo e sua figlia risultino: CP_1 Persona_2
(1) per un verso correlate a evenienze diverse dalla predetta inidoneità genitoriale – e in particolare all'oggettiva distanza fisica del predetto genitore [“ne emerge una situazione familiare caratterizzata da dinamiche relazionali condizionate dalla distanza fisica tra i membri”, essendo proprio “questa situazione” che “rende molto difficile” “dare corso alla funzione triadica” e che fa sì che la “figura paterna” risulti “fortemente penalizzata”, in quanto “sostanzialmente esclusa dalla quotidianità dei suoi figli” (cfr. pag. 1 della relazione del 30.05.2022 e pag. 4 della relazione del 12.05.2023)] e a possibili conflitti c.d. di lealtà della minore rispetto alle due figure genitoriali [“è possibile riscontrare nella minore” –
[...]
– “difficoltà a entrare in contatto con i propri vissuti più profondi laddove potrebbero Per_2
richiamare elementi di conflitto interiore: la figura paterna, sebbene esplicitata con espressioni di rifiuto, ha rappresentato prima della separazione un riferimento affettivo sicuro e idealizzato. Oggi, chiamata al patto di lealtà con la figura materna, vissuta come elemento sicuro rispetto al trauma abbandonico generato dalla separazione dal padre, vive la lacerazione interiore di un bisogno non solo frustato, ma anche da lei stesso negato” (cfr. pagg.
3-4 della relazione del 31.08.2022)];
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(2) per altro verso non tali da far ritenere il rapporto de quo ineluttabilmente compromesso, trattandosi di relazione mai interrottosi né giunta a un deterioramento assimilabile a quello con il figlio [atteso che “la figlia”, pur dovendo a ciò essere “spronata” e Per_1 manifestando “atteggiamento di chiusura”, “parla al telefono” con il padre “con cadenza quotidiana”, “vengono anche effettuate videochiamate” (cfr. pag. 3 della relazione del
3.10.2022), ha riferito che non gli “interessa niente” di ristabilire un rapporto con Per_1 il padre, mentre la minore lo avrebbe incontrato l'ultima volta il 27 gennaio” (cfr. Per_2 pag. 7 della relazione dell'1.02.2023), “il Sig. ha riferito che dopo il colloquio sarebbe CP_1 passato a salutare la figlia come di consueto” (cfr. pag. 2 della relazione del 19.06.2023), lo
… comunica con la figlia minore attraverso chiamate e in concomitanza delle udienze CP_1
…, mentre rifiuta di vedere il padre o di sentirlo telefonicamente” (cfr. pag. 3 della Per_1
CP_ relazione del 12.05.2023), “il sig. ” “ha raccontato di aver visto recentemente la figlia
” e “riesce ad avere contatti”, pur se “sporadici”, proprio “con ”, “la minore Per_2 Per_2 ci riferisce che giorni addietro aveva incontrato a il padre”, “dopo l'intervento Per_3
della madre, la minore accetta di vedere il padre e di ricevere il regalo (dei soldi) per il compleanno che festeggerà” (cfr. pag. 2 della relazione del 10.07.2024)], trattandosi pertanto di un rapporto non “irrecuperabile”, ma, al contrario, da opportunamente sostenersi nel precipuo e preminente interesse della minore [“è necessario porre le basi per far sì che la minore possa accedere alla figura genitoriale paterna, attualmente respinta” (cfr. pag. 3 della relazione del 10.07.2024, a cura dell'Equipe ATS n. 1 Comune Capofila Polistena e a firma congiunta dell' e della )]. Persona_5 Persona_6
V.5.3.- A fronte di quanto precede, è evidente che non ricorrano presupposti tali da giustificare la deroga al regime ordinario di affidamento, considerando, come appena evidenziato, che il rapporto qui precipuamente in esame (fra il padre CP_1
e la figlia minore ) non risulta caratterizzato da un'accertata e manifesta
[...] Persona_2
“inidoneità” della predetta figura genitoriale, né appare irrimediabilmente compromesso
[essendo “necessario”, al contrario e come evidenziato nella relazione ATS del 10.07.2024, fare tutto il possibile per “porre le basi” per il superamento delle attualità criticità (mediante un atteggiamento consapevole e maturo, nonché collaborativo e non disfunzionale, di tutte le parti coinvolte) al fine di consentire che tale minore (ancora pre-adolescente – essendo quasi dodicenne – e caratterizzata da un percorso regolare e proficuò - attesi i “risultati molto
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positivi” sia “dal punto di vista scolastico”, sia “nella sfera delle attività extra-scolastiche”: cfr. pag. 3 della relazione del 10.07.2024) possa godere del suo diritto alla bi-genitorialità e dunque possa coltivare, nell'ambito di equilibrato percorso di crescita, un rapporto con entrambe le figure genitoriali, ivi compresa quella paterna - adottando, con riguardo a quest'ultima, le misure di sostegno già opportunamente previste nella sentenza di 1° grado e qui da integralmente confermarsi (avendo il Tribunale evidenziato che “dalle relazioni dell' è, pertanto, emerso che necessiti di attività di supporto psicologico CP_2 Per_2
individuale … al fine di rielaborare l'attuale quadro familiare e riuscire ad accedere alla figura genitoriale paterna, fisicamente distante, senza rimanere coinvolta nei rapporti tra gli adulti di riferimento” e pertanto “dispo[sto] che” e “SST, territorialmente CP_2 competenti” “predispongano un supporto individuale per la minore , al fine di Persona_2 rielaborare l'attuale quadro familiare e riuscire ad accedere alla figura genitoriale paterna senza rimanere coinvolta nei rapporti tra gli adulti di riferimento”: cfr. pagg.
8-9 e punto 3) del
P.Q.M.
a pag. 14 della sentenza di 1° grado)].
V.6.- Non risultando, pertanto, le deduzioni avanzate dalla parte impugnante globalmente accoglibili e tali da consentire, per quanto qui ancora rilevante (con riguardo all sola
[...]
, unica figlia ancora minorenne della coppia – v. supra), l'adozione di un regime di Per_2
affidamento diverso da quello prioritariamente previsto ex lege [v. supra, sub V.-V.5.3.], è evidente che, come detto e qui da ribadirsi, sia da disattendersi il relativo motivo di gravame
[v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza, vertente sull'Assegno Unico [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- La parte appellante, in specie, ha lamentato quest'ultimo sia stato ripartito fra i due genitori e non invece integralmente assegnato a sé, pur se genitore convivente con la prole.
VI.2.- Pur in tal caso, tuttavia, la statuizione del Tribunale di prime cure [“quanto alle richieste della di percepire al 100% l'assegno unico (anche per gli arretrati), questo Pt_1
Collegio ritiene di non doversi pronunciare considerato che esso, per legge, è ripartito al
50% (stante l'affidamento condiviso) e considerato che tale ripartizione è stata comunque considerata nella valutazione della patrimonialità delle parti”: cfr. pag. 13, 3° cpv., della sentenza di 1° grado] risulta del tutto corretta, considerando:
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(a) il chiaro e inequivoco testo di legge – atteso che l'art. 6, comma IV, 1° e 2° periodo, del d.lgs. n. 230/2021 (istitutivo del predetto Assegno Unico Universale o AUU) espressamente prevede, come evidenziato in prime cure e come criterio generale, che l'assegno de quo sia erogato “in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale” e che solo “in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”, disponendo pertanto l'eccezionale spettanza a uno solo dei genitori nell'esclusiva ipotesi di affido esclusivo (mediante un riferimento tecnico-giuridico espresso e reiterato: “affidamento esclusivo”, “genitore affidatario”), senza invece fare alcun riferimento al regime di collocamento [istituto autonomo e del tutto distinto dall'affidamento
(cfr., ex multis, Cass. civ., 12/09/2018, n. 22219, spec. 2° periodo del par.
5.2. dei “Motivi della decisione, e Cass. civ., 26/07/2013, n. 18131, nonché lo stesso testo normativo dell'art. 337 ter c.c., comma II, 2° periodo, ove si evidenzia plasticamente la differenza tra l'affidamento – “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati” – e il collocamento –
“determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”, entrambi in tal caso condividenti, a prescindere dalla residenza prevalente del minore presso uno dei due, la responsabilità genitoriale)];
(b) la non invocabilità in senso contrario né della giurisprudenza formatasi in ordine agli
Assegni per il Nucleo Familiare o ANF [trattandosi di provvidenze precedenti e pacificamente differenti dall'attuale AUU, come emergente dal dato positivo, ribadito in giurisprudenza
(“giova evidenziare che l'assegno unico universale” – misura “di recente istituzione” e “di spettanza di entrambi i genitori, di regola esercenti la responsabilità sulla prole, in ragione del 50% ciascuno” -, “costituisce una misura statale a sostegno della genitorialità e della natalità che si differenzia per presupposti, quantificazione e finalità … dagli assegni per il nucleo familiare erogati dall' , con la conseguenza che “non può ravvisarsi” alcuna CP_4
“consecutio tra i due benefici”: cfr., ex aliis, Corte App. Bari, 25/01/2024) e del resto ammesso dalla stessa parte appellante (“non si ritiene che l'anzidetto principio”, e dunque “la giurisprudenza formatasi relativamente agli ANF”, “possa trovare conferma per l'AUU”: cfr. pag. 13, 2° cpv., dell'atto di appello)], né dei provvedimenti emessi dall' [ovviamente CP_4 sub-valenti al testo normativo (“le circolari amministrative dell' … non possono CP_4
modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del
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diritto alla corresponsione di una provvidenza”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 22/04/2024, n.
10728) e qui peraltro del tutto coerenti a quest'ultimo (ivi invero confermandosi che “il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli” e che pertanto, se “nel caso di affidamento esclusivo”, “la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario”, “in ipotesi di affidamento condiviso”,
“invece”, il “pagamento [è] ripartito al 50%”: cfr. Circolare n. 23 del 9/02/2022 e Messaggio
n. 1714 del 20/04/2022)];
(c) la non ravvisabilità nel caso di specie, infine, di ragioni tali da giustificare l'emissione di un provvedimento che preveda una distribuzione in misura diversa da quanto previsto ex lege
– come in thesi ammissibile (cfr. Cass. civ., 22/02/2025, n. 4672) e tuttavia qui da escludersi, avendo il Tribunale invero specificamente “considerato” proprio “tale ripartizione” nella
“valutazione della patrimonialità delle parti” (cfr. pag. 13, 3° cpv., della sentenza di 1° grado) e avendo pertanto specificamente valutato anche la stessa ai fini dei provvedimenti economici ex art. 337 ter, comma IV, c.c., come assunti in prime cure [non determinati dunque a prescindere, ma propriamente considerando che una parte degli esborsi per il mantenimento della prole (in via diretta da parte della madre collocataria e in via indiretta da parte del padre non collocatario, il cui contributo è stato incrementato in sede divorzile) avrebbero potuto essere sostenuti dai due genitori affidatari mediante la misura di sostegno erogata dall' e proprio a ciò precipuamente destinata – esseno “l'assegno unico” CP_4 soggetto a “vincolo di utilizzazione”, potendo e dovendo essere impiegato “nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. ncora Cass. n. 4672/2025, cit.)] e qui evidentemente insuscettibili di rimeditazione alcuna [poiché non oggetto di alcuna espressa impugnativa e dunque ormai irrevocabili (v. supra, sub III., punto (3))].
VII.- Da rigettarsi, infine, risulta anche l'ultimo motivo di gravame, riguardante la domanda di assegno divorzile [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VII.1.- Domanda, quest'ultima, che il Tribunale di prime cure risulta aver correttamente disatteso, considerando [cfr. pagg. 10-13 della sentenza di 1° grado]:
(a) il difetto di congrua dimostrazione, da parte dell'istante , della Parte_1 correlazione eziologica fra lo “squilibrio reddituale tra le due parti” ed eventuali “aspettative professionali e reddituali” specificamente sacrificate “per la cura della famiglia” - anche
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considerando che, al contrario, proprio la aveva confermato che aveva lavorato Pt_1
“in costanza di matrimonio” [avendo svolto, “almeno fino al 2014”, “attività lavorativa alle dipendenze della ditta paterna”, poi abbandonata “poco prima della separazione” e dunque nell'“imminenza della rottura del rapporto coniugale”];
(b) la mancanza di ulteriori elementi tali da giustificare l'assegno – atteso il “tempo” del
“rapporto matrimoniale” [“relativamente” “non” “lungo” - “circa 10 anni”] e considerando, quanto alla “componente assistenziale”, che la resistente aveva già “esplicato attività lavorativa per gran parte del matrimonio” e aveva comunque “un'età pienamente compatibile con la ricerca di una nuova occupazione lavorativa ed il reinserimento nel mondo del lavoro” (essendo nata il [...] e dunque avendo, “all'epoca dell'introduzione del presente giudizio”, ancora “35 anni”).
VII.2.- Al fine di conseguire la riforma di tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, l'appellante ha poi in questa sede invocato la “sua costante e assidua presenza” nella “gestione” dei “figli”, nonché la disparità reddituale fra le parti – considerando la sua
“disoccupazione” e le condizioni “più floride” invece dell'ex coniuge [cfr. pag. 17 dell'atto di gravame].
VII.3.- A tal riguardo, tuttavia, come già rammentato in prime cure e qui da ribadirsi, è pacifico che la “condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile”, da provarsi a cura della parte istante (gravando sul richiedente l'assegno l'onere di dimostrare “la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto”), “non è … di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi” ovvero la circostanza “che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli”.
E infatti, fermo e pacifico che una volta “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento”, per attribuire l'assegno divorzile (costituente deroga ed eccezione rispetto al principio appena rammentato) è dirimente verificare se tale divario risulti “causalmente riconducibile” proprio a specifiche
“scelte fatte manente matrimonio” e in particolare a rinunce e sacrifici, compiuti da parte del richiedente l'assegno, “a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” e “che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto”, comprovando, in particolare, che proprio il rapporto matrimoniale abbia comportato per l'istante rinunce e sacrifici professionali e pertanto “sia stato causa di uno
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spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge”, “ex post divenuto ingiustificato” e il cui “riequilibrio” è appunto assolto dall'assegno divorzile [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 29/07/2024, n. 21111; Cass. civ., 27/05/2024, n. 14691; Cass. civ., 21/05/2024, n. 14179;
Cass. civ., 12/03/2024, n. 6433; Cass. civ., 27/02/2024, n. 5148; Cass. civ., 19/12/2023, n.
35434; Cass. civ., 30/11/2021, n. 37571; Cass. civ., 9/08/2019, n. 21234; Cass. civ., Sez. un.,
11/07/2018, n. 18287; Cass. civ., 10/05/2017, n. 11504, nonché Cass. civ., 13/10/2022, n.
29920, ove chiaramente si evidenzia che, “se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità di dimostrare le aspettative professionali sacrificate”, “verrebbe meno la ragione della esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale (tra gli ex coniugi), il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile a quella scelta, quanto piuttosto” ai differenti percorsi “professionali individuali”, e dunque alle “diverse storie di ciascun componente della coppia”].
VII.4.- A fronte di ciò, è evidente che l'istante non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo congruamente allegato e a fortiori dimostrato circostanze specifiche e puntualmente contestualizzate, anche sul piano spazio-temporale, tali da dimostrare l'effettiva e concreta sussistenza di “realistiche occasioni professionali e reddituali” alle quali avrebbe in thesi rinunciato proprio in ragione del rapporto matrimoniale – rapporto in costanza del quale, del resto e al contrario, la stessa parte richiedente ha invero evidenziato di aver continuativamente lavorato [prestando attività lavorativa, in particolare, “dal 21.07.2008 sino al 2014” (cfr. già pag. 6 della memoria di costituzione del 12.03.2021) e dunque pressoché per la sua intera durata (a fronte di matrimonio celebrato nel 2006 e nel 2015 ormai già da tempo “totalmente compromesso” – cfr. sentenza di separazione n. 465/2020 del 20/07/2020 -
, come poi comprovato dall'instaurazione, nel 2016, del procedimento separativo)], avendo poi cessato tale attività lavorativa solo nell'imminenza della fine del rapporto e per ragioni comunque indipendenti da quest'ultimo (cfr. ancora pag. 6 della memoria di costituzione del
12.03.2021), ciò evidentemente deponendo in senso contrario alla tesi qui prospettata e in ogni caso rimasta non provata.
VII.5.- Alla luce, pertanto, del mancato assolvimento dell'onus probandi gravante sulla parte richiedente e dell'insussistenza di ulteriori elementi tali da giustificare il riconoscimento dell'assegno richiesto [anche sotto il versante della “funzione assistenziale”, non potendosi evidentemente ritenere che la richiedente (invero in piena età lavorativa – poiché neanche
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quarantenne – e non afflitta da invalidità e patologie ostative, nonché già utilmente impiegatasi, per un lungo periodo e anche nei primi anni di vita della prole, in passato) risulti addirittura impossibilitata, per “ragioni oggettive”, a procurarsi i mezzi per vivere in modo autonomo e dignitoso (essendo ormai pacifico che la funzione de qua dell'assegno divorzile possa “assumere rilevanza” solo “in casi specifici” e in particolare soltanto ove “la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive” e insuperabili – “malattia”, “stato di invalidità” - e dunque non vi siano “strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa”: cfr. Cass. n. 14179/2024, cit.; Cass. civ., 7/07/2023, n. 19306; Cass. civ.,
16/05/2023, n. 13420; Cass. civ., 24/02/2021, n. 5055)], è evidente che risulti meritevole di integrale reiezione anche tale ultima ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto complessivamente precede, risultando i motivi d'appello avanzati da globalmente disattendere [v. supra, sub V.-VII.5.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di 1° grado.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, al quale esclusivamente provvedersi in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623;
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse sono regolate e liquidate come in dispositivo, e dunque avendo riguardo:
(A) al principio della soccombenza ex art. 91, comma I, c.p.c., e dunque poste a carico dell'appellante a prescindere dalla sua ammissione a beneficio del P.S.S. – considerando che tale beneficio non si estende a “diritti di terzi” e, in particolare, “non vale ad addossare allo
Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (cfr. Cass. civ., 13/11/2020, n. 25653; Cass. civ., 31/03/2017, n. 8388; Cass. civ.,
19/06/2012, n. 10053);
(B) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(C) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello in base al valore della controversia [indeterminabile e di ridotta complessità, con conseguente applicabilità dello
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scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (atteso che “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5200,01-
26000,00”: cfr. Cass. civ., 13/01/2022, n. 968) – scaglione del resto parimenti applicabile pur a voler considerare la richiesta di assegno divorzile, considerando l'applicabilità dell'art . 13, comma I, c.p. c. (cui cfr. Cass. n. 5777/1988; Cass. n. 3826/1977, nonché Corte App.
Messina, 6/07/2023, in Leggi d'Italia.it), l'importo mensile a tal riguardo domandato (€
300,00) e il risultato della relativa operazione moltiplicativa (€ 300,00 x 24 = € 7.200,00)];
(D) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014 [in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento].
IX.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315], non rilevando in senso contrario la già evidenziata ammissione dell'appellante al beneficio ex art. 74, comma II, T.U.S.G., trattandosi di attestazione alla quale occorre procedersi anche “nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato” [considerando i limiti della predetta attestazione – avente funzione meramente ricognitiva della sussistenza, in astratto, del presupposto processuale della sanzione, la cui debenza in concreto è poi da esclusivamente accertare a cura dell'Amministrazione – e non vertendosi in caso in cui “la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” ratione materiae (e.g. per equa riparazione ex L. 89/2001 o disciplinare magistrati o vertenza solo in materia di assegni per il mantenimento della prole – riguardando la presente anche profili a ciò estranei, come, e.g., l'assegno divorzile) ovvero ratione subiecti (e.g. per le Amministrazioni dello Stato), bensì in ipotesi in cui l'iniziale non debenza, ex art. 11 T.U.S.G., è legata a “causa suscettibile di venir meno” (i.e. la predetta ammissione al patrocinio a spese dello Stato): cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 4315/2020, cit.].
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 405/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 168/2024, pubblicata il 28.02.2024 ed emessa a definizione della causa n. 1639/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA tutte le statuizioni (ad eccezione di quelle relative ad affidamento, collocamento e regime di frequentazione di Per_4
in quanto divenuto maggiorenne nel corso del giudizio) della sentenza
[...]
gravata;
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e IVA come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 29 maggio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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