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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5721/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5721/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Rosi CANTALE;
C.F._1
attore contro nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. Antonino LONGO;
convenuto
e nei confronti di
(C.F.: , con sede in Mogliano Veneto (TV) Controparte_2 P.IVA_1
nella via Marocchesa n. 14, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore
Generale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fernanda BONO terza chiamata TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del 27.05.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l'avv. chiedendone Parte_1 Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad ipotesi di responsabilità professionale.
La difesa di parte attrice premetteva che
- era stato sottoposto a giudizio per i reati di cui agli artt. Parte_1
61 n.2, 81 cpv. e 485 c.p. (falsità in scrittura privata continuata) e 56, 81 cpv. e 640 c.p.
(tentata truffa continuata) avanti alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania;
- nel giudizio penale il era stato difeso dall'avv. e dall'avv. Pt_1 Controparte_1
Salvatore MAGGIULLI;
- con sentenza n.1619 del 28.05.2012 il era stato ritenuto responsabile del reato Pt_1
di falsità in scrittura privata e condannato alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione nonché al pagamento di una provvisionale di euro 9.000,00 e delle spese processuali in favore di ognuna delle due parti civili costituite;
- proposta impugnazione, con sentenza n.1383 del 24.06.2013 la Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Catania aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale prosciogliendo l'imputato dal reato di falsità in scrittura provata per intervenuta prescrizione ma dichiarando la falsità dei verbali di assemblea oggetto di imputazione, condannando il al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo Pt_1
grado in favore delle parti civile costituite;
- il aveva dato mandato all'avv. per impugnare anche la sentenza Pt_1 CP_1 della Corte di Appello;
tuttavia il professionista 'ometteva di proporre nei termini di
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legge il ricorso per Cassazione al fine di vedere riformate le menzionate statuizioni e, in particolare, al fine di ottenere l'assoluzione con formula piena, la riforma della falsità dei verbali assembleari sopra indicati e la riforma delle statuizioni civili…';
- tuttavia, l'avv. aveva omesso '…di proporre nei termini di legge il ricorso CP_1
per Cassazione al fine di vedere riformate le menzionate statuizioni ed, in particolare, al fine di ottenere l'assoluzione con formula piena, la riforma della dichiarazione di falsità dei verbali assembleari sopra indicati e la riforma delle statuizioni civili … […] e ciò per effetto della mancata proposizione di detto ricorso per Cassazione'.
Ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva che il aveva subìto danni che Pt_1
quantificava in:
A) in euro 54.795,20 quale esborso 'diretto o indiretto' nei confronti delle sorelle e parti civili costituite nel detto giudizio Persona_1 Persona_2
penale;
B) in euro 150.000,00 quale danno non patrimoniale consistente negli effetti derivanti da una assoluzione 'per prescrizione e non con formula piena', indicato quale 'danno reputazionale;
C) in euro 318.285,81 oltre accessori e spese quale danno patrimoniale derivante dalle possibili 'refluenze negative su un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in sede civile', quello proposto dalla moglie cessionaria Controparte_3
Con del credito vantato dal nei confronti di Pt_1 Controparte_5
[...]
La difesa dell'attore, a sostegno delle domande risarcitorie, in primo luogo individuava nel mancato tempestivo ricorso per Cassazione il comportamento professionale censurabile, richiamando il contenuto della denuncia alla Compagnia formalizzata dall'avv. in CP_1
data 20.11.2013 nella quale, contrariamente a quanto sostenuto nella nota di risposta alla richiesta stragiudiziale del (ove era stata addotta remota possibilità di successo della Pt_1
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azione), il professionista, dopo avere dato atto del mancato ricorso, nulla aveva aggiunto o precisato in merito alla fondatezza e/o difficoltà della azione.
In secondo luogo, la difesa evidenziava che il professionista aveva accettato l'incarico in questione 'senza riserve'.
Indi, richiamati gli orientamenti interpretativi in tema di responsabilità professionale dell'esercente professione legale, venivano formalizzate le richieste come sopra già riportato.
§§§§§
L'avv. si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza delle domande CP_1
chiedendone il rigetto.
La difesa del convenuto, dopo avere premesso in fatto circostanze relative al contesto nel quale erano maturati i fatti sottostanti alle imputazioni per le quali era stata prestata – unitamente all'avv. Salvatore MAGGIULLI – attività professionale in sede penale, richiamava le ragioni su cui si fondava la pronuncia di condanna in primo grado ed illustrava le attività svolte in difesa del sia con riguardo ai profili penalistici processuali e sostanziali che sul Pt_1
versante specificamente tecnico-grafologico ed evidenziava i positivi risultati raggiunti già in primo grado con la assoluzione da una delle due imputazioni.
Ancora, quanto al giudizio di secondo grado, veniva sostenuta la proficuità della attività difensiva che aveva condotto ad un proscioglimento per intervenuta prescrizione.
In diritto e con specifico riferimento alle domande risarcitorie, la difesa del convenuto sosteneva la insussistenza di nesso causale fra la attività professionale prestata e gli asseriti danni.
Così, dopo avere esposto le circostanze che avevano determinato l'erronea individuazione del dies a quo per proporre tempestivo ricorso per Cassazione nell'interesse del , la difesa Pt_1
del professionista sosteneva che 'la mancata proposizione di tale ricorso, presso la Suprema
Corte di Cassazione, avverso la citata sentenza n. 1383/2013 della Corte d'appello di Catania,
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non possa ritenersi, in alcun modo, causa dei danni che la controparte asserisce di avere subìto, mancando ogni nesso di causalità tra la condotta del legale e il verificarsi degli asseriti pregiudizi' e ciò in quanto 'a rilevare non è l'errore in sé, ma l'errore quale causa di un danno'.
La difesa offriva analisi delle ragioni su cui si fondava la decisione della Corte di Appello che
'non si è limitata alla declaratoria della causa di non punibilità ma ha riesaminato, nel merito, tutte le risultanze processuali, per giungere alla conclusione di confermare la falsità dei verbali di assemblea della società', ed evidenziava come 'la riforma, in sede di legittimità, della sentenza n. 1383/2013, resa dalla Corte d'Appello di Catania, costituiva un esito del tutto remoto ed improbabile nella fattispecie in esame, stante il quadro probatorio complessivo emerso nei giudizi di merito contro l'imputato'.
Sul punto, la difesa dell'avv. richiamava l'orientamento interpretativo della CP_1
Suprema Corte secondo cui, sussistendo una causa di non punibilità quale la prescrizione, in sede di legittimità è precluso un riesame dei fatti ma, per una pronuncia favorevole al ricorrente, è necessario che 'la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti
a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini o ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente al momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata'.
Nel caso specifico, non vi era la 'evidenza' circa la insussistenza del fatto o la estraneità del con la conseguenza che il ricorso 'avrebbe avuto remote possibilità di accoglimento, Pt_1 trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice di merito'.
La difesa dell'avv. allegava inoltre che la valutazione in termini di improbabile CP_1 esito positivo del ricorso per Cassazione '…fu comunicata al cliente Parte_1
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Immacolato che, insistette, tuttavia, con l'Avv. al fine di proporre il ricorso di CP_1 legittimità avverso la sentenza di secondo grado'.
In via subordinata, la difesa del convenuto contestava le singole richieste risarcitorie sia sotto il profilo della ammissibilità che della fondatezza.
Con la comparsa di costituzione in giudizio veniva svolta rituale chiamata in causa di
[...]
Compagnia con la quale l'avv. aveva stipulato polizza per la Controparte_6 CP_1
copertura della responsabilità professionale.
§§§§§
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva (nuova Controparte_2
denominazione di che, nel merito, si associava alle difese svolte Controparte_6 nell'interesse dell'avv. chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie. CP_1
Quanto alla domanda di garanzia, la difesa della Compagnia dava atto della copertura ed operatività della polizza e svolgeva eccezioni sul versante del massimale e dello 'scoperto' nonché della distribuzione del rischio con il codifensore avv. MAGGIULLI, ed escludeva copertura con riguardo alle spese processuali dell'assicurato.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
In particolare, la difesa di parte attrice depositava memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., la difesa del convenuto depositava le tre memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. e la CP_1
difesa della Compagnia depositava memorie ex art.183 comma 6 nn.2 e 3 c.p.c..
Con ordinanza dell'08.04.2020 venivano rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice (prova testi e C.T.U.).
Con note del 20.04.2022 la difesa di parte attrice chiedeva rimessione in termini per la produzione di documentazione relativa al processo penale nel quale era stata svolta attività
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difensiva, allegando certificazione della Cancelleria da cui risultava che la richiesta di copia risaliva all'08.01.2019 e che il fascicolo processuale era stato rinvenuto in data 11.12.2019.
Con ordinanza contenuta nel verbale telematico del 27.04.2022 le altre parti venivano invitate ad interloquire sulla richiesta di rimessione in termini.
La difesa del convenuto evidenziava che, posta la assegnazione di termini ex CP_1
art.183 c.p.c. all'esito dell'udienza del 19.01.2019, sulla base di certificazione allegata alle memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. di parte attrice la istanza di copie all'archivio penale risultava depositata solo in data 21.02.2019, 'e, pertanto, a ridosso della scadenza del termine perentorio previsto per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.(11 marzo
2019, ultimo termine per il deposito di documenti a prova diretta)' e si opponeva all'accoglimento della istanza di rimessione in termini, così come anche la difesa della
Compagnia.
Con note del 29.06.2022 la difesa di parte attrice rappresentava che le richieste di copie erano due, una dell'08.01.2019 ed una, reiterata, del 21.02.2019.
Con ordinanza contenuta nel verbale telematico del 04.07.2022, pur dando atto che l'istanza di copia degli atti del fascicolo penale dell'08.01.2019 non risultava documentata in atti
(risultando prodotta unicamente copia della richiesta del 21.02.2019) ma che a detta richiesta vi era riferimento nella certificazione del Tribunale dell'11.12.2019, e ritenuto che,
salvo ogni giudizio sulla rilevanza dei documenti con riguardo al merito della vicenda, devono considerarsi sussistenti i presupposti per la chiesta rimessione in termini posto che
- la parte aveva richiesto in tempo utile (particolarmente considerando l'istanza dell'08.01.2019) i documenti alla Cancelleria penale e che, in concreto, il fascicolo non era rinvenibile fino al successivo 11.12.2019;
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- la parte ha chiesto la rimessione in giudizio con la prima difesa utile successiva al rinvenimento (in concreto, con le note successive alla ordinanza dell'08.04.2020);
veniva accolta la istanza di rimessione in termini e veniva altresì concesso termine per la articolazione di eventuale prova contraria.
Nel termine assegnato, la difesa di parte attrice operava la produzione documentale (cfr. note del 19.07.2022).
Le difese di parte convenuta e della Compagnia chiamata in causa depositavano proprie note in data 19.10.2022 e non articolavano altre richieste istruttorie.
Infine, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica
(precisandosi che la difesa di parte attrice chiedeva acquisirsi ulteriore documentazione), con ordinanza del 27.05.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
ha sostenuto la sussistenza di danni derivanti da responsabilità Parte_1 professionale per condotte ascrivibili all'avv. nell'esercizio del mandato Controparte_1
difensivo.
§§§§§
Quanto al materiale probatorio, va in primo luogo confermata la ordinanza di rimessione in termini per operare produzione documentale contestata anche con le difese conclusive dal convenuto, richiamandosi le ragioni esplicitate con la ordinanza in questione, sopra riportate anche testualmente.
Con le note depositate per via telematica di precisazione delle conclusioni la difesa di parte attrice ha chiesto acquisirsi ulteriore documentazione sostenendo che 'solo in data 24 gennaio
2023, come da verbale di acceso avanti al notaio (1), è stato consentito dopo tutti Per_3
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questi anni di vane richieste ste da parte dell'odierno attore di poter fare delle foto (2) ed acquisire, successivamente in data 10\10\2023 (verbale di consegna c\o avv. Nicolosi) (3) le fotocopie dagli originali (4), che qui si depositano'.
La produzione operata con le note, non autorizzata da questo giudice, deve considerarsi del tutto irrituale ed inammissibile.
Prescindendo da ogni valutazione sul merito, la disponibilità della documentazione 'solo in data 24.01.2023' non risulta in alcun modo documentata né in altro modo provata, risultando agli atti il verbale di accesso del 24.01.2023 senza che da esso risultino precedenti richieste inevase provenienti dal o formalizzate nel suo interesse (cfr. all.1 alle note); parimenti Pt_1
è a dirsi per il verbale di consegna fotocopie (cfr. all.3 alle note).
Pertanto, la produzione è inammissibile ed i documenti sono inutilizzabili ai fini della decisione.
§§§§§
Procedendo con l'esame del merito, deve premettersi che, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente in capo al cliente, quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
In altri termini, non è sufficiente allegare e provare il contestato inadempimento ma è necessario, con giudizio controfattuale, provare che il diverso comportamento professionale avrebbe condotto, in termini probabilistici (più probabile che non) al raggiungimento del risultato sperato:
'Il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni, che a norma dell'art. 1223
c.c. devono essere dimostrati in concreto e consistere in una diminuzione patrimoniale,
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conseguiti alla mancata comunicazione dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole, con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione, deve dimostrare che questa, ove proposta, avrebbe avuto concrete probabilità di essere accolta. Quindi il cliente non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto, secondo il criterio del “più probabile che non”, poiché l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica derivante dalla condotta omissiva passa attraverso
l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n.20828; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2005 n.16846; Cass. civ., sez. II, 27 marzo
2006 n.6967; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2007 n.974; Cass. civ., sez. II, 27 maggio
2009 n.12354; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013 n.2638; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre
2017 n.25112; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020 n.13873; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio
2024 n.2109; Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2024 n.24007).
Parte attrice, dopo avere allegato il mancato tempestivo deposito di ricorso per cassazione, non contestato in punto di fatto dal convenuto, ha posto a sostegno del probabile buon esito della impugnazione i dati emergenti:
1) dalla nota del 18.06.2015 proveniente dal legale che aveva dato riscontro, nell'interesse dell'avv. , alla richiesta stragiudiziale di risarcimento (all.18 alla citazione); CP_1
2) dalla denuncia del 20.11.2013 con la quale l'avv. aveva informato la CP_1
Compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento (all.20 alla citazione).
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evidenziando che nella denuncia non vi era alcun cenno ai profili di fondatezza e/o difficoltà della iniziativa giudiziaria in questione, profili cui era stato solo successivamente fatto riferimento nella nota indirizzata al cliente.
Inoltre, parte attrice ha sostenuto che l'avv. aveva assunto l'incarico per la CP_1
impugnazione della sentenza della Corte di Appello 'senza riserve'.
In sostanza, la domanda è incentrata su una argomentazione di tipo 'logico' secondo cui in primo luogo la accettazione dell'incarico per proporre ricorso per cassazione sarebbe avvenuta
'senza riserve'; quindi, la mancata evidenziazione di profili di criticità nella denuncia alla
Compagnia avrebbe reso evidente da un lato la infondatezza del giudizio di improbabile esito sfavorevole contenuto nella comunicazione del 18.06.2015.
Da ciò venivano tratti, implicitamente, elementi per affermare che con il ricorso per cassazione il avrebbe ottenuto i risultati sperati. Pt_1
§§§§§
La impostazione difensiva su cui risulta strutturata la domanda risarcitoria non può essere condivisa.
In punto di fatto, a fronte della allegazione secondo cui l'avv. avrebbe assunto CP_1
'senza riserve' il mandato per proporre impugnazione non consente di ritenere provata la circostanza in questione posto che, con la comparsa di costituzione in giudizio, parte convenuta non solo la ha contestata ma ha a sua volta allegato che al momento della assunzione del mandato i profili di criticità erano stati esplicitamente rassegnati al cliente che, nonostante tutto, aveva inteso proseguire.
Ebbene, parte attrice non ha specificamente svolto concrete difese per contrastare la contestazione avversaria né, tanto meno, ha chiesto di provare che l'incarico fosse stato assunto
'senza riserve'.
In conclusione, la circostanza in questione non può ritenersi provata.
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§§§§§
Anche le deduzioni operate sulla base di quanto risulta dai due documenti sopra richiamati sub
1 e 2 (nota del 18.06.2015 e denuncia del 20.11.2013) non consentono di giungere alle conclusioni sostenute dalla difesa di parte attrice.
Ed invero, la mancata evidenza, nella denuncia alla Compagnia, di profili di criticità relativi al ricorso per cassazione non implica alcuna ammissione in capo al professionista circa il probabile esito vittorioso della impugnazione né comporta alcuna preclusione, tanto meno nella presente sede giudiziaria, per sostenere le criticità per l'accoglimento del ricorso.
§§§§§
In ogni caso, quand'anche il professionista avesse assicurato o rassicurato il cliente circa il buon esito del ricorso, tale profilo risulterebbe del tutto irrilevante nel presente giudizio di responsabilità nel quale, oltre a non essere in discussione la remunerazione per una attività
'rischiosa', deve valutarsi se fra i danni conseguenti alla mancata iniziativa, allegati da parte attrice, e l'omesso tempestivo ricorso vi sia nesso di causalità.
L'indagine, in questo caso, non può che svolgersi lungo le direttrici interpretative indicate dalla
Suprema Corte;
in concreto, a prescindere da ogni valutazione ex ante ascrivibile al professionista – che, va ribadito, non risulta comunque provata nei termini allegati da parte attrice –, deve verificarsi se il ricorso avrebbe potuto avere, in termini probabilistici, esito positivo per il cliente.
§§§§§
Procedendo, quindi, su tale versante, risulta in primo luogo la carenza assoluta di allegazioni ad opera di parte attrice in ordine ai profili su cui avrebbe potuto essere fondato con successo il ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva prosciolto il per intervenuta Pt_1
prescrizione.
Già tale profilo si risolve per la infondatezza della domanda.
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La difesa del convenuto ha, comunque, evidenziato come, secondo l'orientamento CP_1
interpretativo della Suprema Corte, in ipotesi di proscioglimento per prescrizione il buon esito del ricorso dipende da prova evidente sulla insussistenza del fatto o sulla assenza di colpevolezza dell'imputato.
Parte attrice ha ritenuto di non dovere depositare memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. e, pertanto, non risultano ritualmente formalizzate né contestazioni sul punto né precisazioni o puntualizzazioni o integrazioni della domanda originaria che risulta, quindi, cristallizzata nei termini di cui alla citazione.
Solo con la memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. e, quindi, oltre i termini utili per operare efficacemente contestazioni alle allegazioni di controparte, risulta allegato che a) '…nella fattispecie in esame, vennero prospettate elevatissime probabilità di ottenere la cassazione della sentenza stante gli innumerevoli profili di illegittimità', senza tuttavia che fosse indicata prova costituita o costituenda a sostegno;
b) la sentenza della Corte di Appello sarebbe carente di motivazione;
c) la querela sarebbe stata proposta tardivamente;
d) la estinzione del delitto di falsità in scrittura avrebbe potuto essere invocata prima della sentenza di primo grado;
e) la statuizione sulla provvisionale sarebbe priva di motivazione.
La circostanza sub a), oltre che tardivamente formalizzata, è irrilevante per le ragioni già esposte.
I profili sub b), c), d) ed e) costituiscono censure che integrano tardivamente e, quindi, inammissibilmente la originaria domanda.
Le censure alla attività professionale nel giudizio di responsabilità nei confronti di un avvocato costituiscono onere di allegazione incombente su parte attrice, da svolgersi con l'atto introduttivo del giudizio o, al più, con specificazioni e puntualizzazioni fino alla scadenza dei termini ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c..
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Diversamente, una contestazione di imperizia o negligenza professionale per non avere proposto tempestivo ricorso per cassazione, ove non collegata a) alla individuazione, in concreto, dei motivi che avrebbero dovuto essere posti a sostegno della impugnazione e b) delle ragioni della loro fondatezza,
aprirebbe il varco ad uno svolgimento di sostanziale revisione del giudizio di merito senza limiti, come invero ha inteso fare parte attrice. In mancanza peraltro – come nel caso specifico
– della acquisizione agli atti di un ricorso anche tardivamente depositato che, semmai, avrebbe potuto costituire oggetto di analisi circa la fondatezza dei motivi anche in mancanza di allegazioni specifiche.
In altri termini, ove un ricorso seppur tardivo fosse stato comunque depositato, la indagine circa il possibile buon esito della impugnazione avrebbe potuto prescindere da ulteriori oneri di allegazione.
Ma in ipotesi di contestata omessa attività professionale, risulta necessario allegare i contenuti della condotta alternativa (in sostanza, dei contenuti che avrebbe dovuto avere il ricorso per cassazione) in mancanza dei quali le censure finiscono per risultare astratte e generiche, risolvendosi nella inammissibile affermazione secondo cui, se il ricorso fosse stato ritualmente depositato, il cliente avrebbe ottenuto un risultato favorevole.
§§§§§
In secondo luogo, a fronte di un proscioglimento per intervenuta prescrizione, la sentenza della
Cote di Appello avrebbe potuto essere annullata, come condivisibilmente esposto dalla difesa di parte convenuta, solo a fronte di una 'evidenza' circa la insussistenza del fatto o la non colpevolezza dell'imputato.
Secondo risalente e consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, anche a sezioni unite, 'in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
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pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento' (Cass. pen., sez. unite, 28 maggio 2009 n.35490; in senso conforme, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2013 n.23680; Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2014
n.10284; Cass pen., sez. VI, 22 marzo 2018 n.27725).
Identica situazione in caso di ricorso per cassazione atteso che, secondo la interpretazione della
Suprema Corte, 'l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello o ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato' (Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2022 n.34934).
La interpretazione è perfettamente coerente al dato normativo di cui all'art.129 comma 2 c.p.p.
a tenore del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, la pronuncia nel merito è consentita solo ove risulti la evidenza circa la insussistenza del fatto o la non colpevolezza dell'imputato:
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
Nel caso specifico, parte attrice non solo non ha operato alcuna allegazione in tal senso ma, addirittura, ha reiteratamente sostenuto, con gli scritti conclusivi, che il 'avrebbe Pt_1
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dovuto essere assolto dal delitto contestato al capo A) […] perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530, c.2, cpp' (cfr. pag.12 della comparsa conclusionale e pag.28 delle memorie di replica), così dando sostanzialmente atto – con il richiamo alla formula assolutoria cd. dubitativa di cui al comma 2 dell'art.530 c.p.p. – della insussistenza di quella
'evidenza' richiesta per l'accoglimento del ricorso per cassazione.
§§§§§
In ogni caso, i profili tardivamente introdotti nel presente giudizio con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. risultano inidonei a comprovare quella 'evidenza' necessaria per affermare la insussistenza del fatto o la non colpevolezza dell'imputato.
I lamentati difetti di motivazione risultano svolti in termini generici, compresi quelli relativi alla attività di tipo tecnico, e ciò sia con riguardo agli aspetti procedurali (le lamentate violazioni del diritto di difesa e al contraddittorio non risultano corrette ove si consideri che il riferimento è fatto alle indagini tecniche del P.M. o della parte civile) che a quelli squisitamente tecnici (non risulta, peraltro, nemmeno esplicitamente ed univocamente allegato che le attività su copie non avrebbero potuto offrire risultati corretti né che quelle eventualmente svolte sugli originali avrebbero condotto a risultati diversi).
Quanto alla asserita tardività della querela (e del connesso profilo riguardante la possibilità che la causa di estinzione avrebbe potuto essere fatta valere prima della sentenza di primo grado), parte attrice ha sostenuto la individuazione di diverso dies a quo senza tuttavia offrire elementi specifici di censura sulle argomentazioni poste a fondamento della decisione della Corte di
Appello secondo cui doveva ritenersi la tempestività dell'atto in quanto proposto entro i novanta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo al quale erano allegati i verbali oggetto di falsificazione.
Quanto alla provvisionale, secondo la interpretazione della Suprema Corte, condivisa da questo giudice, 'non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di
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decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento' (Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2022 n.48891; in senso conforme, Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2019 n.44859).
§§§§§
In conclusione, la domanda è infondata.
In applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come dispositivo, tenendo conto del valore della controversia come da domanda per fasi studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi in favore del convenuto e secondo i minimi, avuto riguardo alle difese CP_1
svolte, in favore della Compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.7521/2018 R.G., RIGETTA le domande proposte da e lo condanna al pagamento delle spese processuali che si Parte_1
liquidano in euro 12.832,00 (di cui euro 786,00 per spese vive) oltre IVA CP e rimborso forfetario spese generali in favore di ed in euro 6.023,00 oltre IVA CP e Controparte_1
rimborso forfetario spese generali in favore di Controparte_2
Catania, 12 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5721/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Rosi CANTALE;
C.F._1
attore contro nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. Antonino LONGO;
convenuto
e nei confronti di
(C.F.: , con sede in Mogliano Veneto (TV) Controparte_2 P.IVA_1
nella via Marocchesa n. 14, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore
Generale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fernanda BONO terza chiamata TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del 27.05.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l'avv. chiedendone Parte_1 Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad ipotesi di responsabilità professionale.
La difesa di parte attrice premetteva che
- era stato sottoposto a giudizio per i reati di cui agli artt. Parte_1
61 n.2, 81 cpv. e 485 c.p. (falsità in scrittura privata continuata) e 56, 81 cpv. e 640 c.p.
(tentata truffa continuata) avanti alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania;
- nel giudizio penale il era stato difeso dall'avv. e dall'avv. Pt_1 Controparte_1
Salvatore MAGGIULLI;
- con sentenza n.1619 del 28.05.2012 il era stato ritenuto responsabile del reato Pt_1
di falsità in scrittura privata e condannato alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione nonché al pagamento di una provvisionale di euro 9.000,00 e delle spese processuali in favore di ognuna delle due parti civili costituite;
- proposta impugnazione, con sentenza n.1383 del 24.06.2013 la Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Catania aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale prosciogliendo l'imputato dal reato di falsità in scrittura provata per intervenuta prescrizione ma dichiarando la falsità dei verbali di assemblea oggetto di imputazione, condannando il al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo Pt_1
grado in favore delle parti civile costituite;
- il aveva dato mandato all'avv. per impugnare anche la sentenza Pt_1 CP_1 della Corte di Appello;
tuttavia il professionista 'ometteva di proporre nei termini di
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legge il ricorso per Cassazione al fine di vedere riformate le menzionate statuizioni e, in particolare, al fine di ottenere l'assoluzione con formula piena, la riforma della falsità dei verbali assembleari sopra indicati e la riforma delle statuizioni civili…';
- tuttavia, l'avv. aveva omesso '…di proporre nei termini di legge il ricorso CP_1
per Cassazione al fine di vedere riformate le menzionate statuizioni ed, in particolare, al fine di ottenere l'assoluzione con formula piena, la riforma della dichiarazione di falsità dei verbali assembleari sopra indicati e la riforma delle statuizioni civili … […] e ciò per effetto della mancata proposizione di detto ricorso per Cassazione'.
Ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva che il aveva subìto danni che Pt_1
quantificava in:
A) in euro 54.795,20 quale esborso 'diretto o indiretto' nei confronti delle sorelle e parti civili costituite nel detto giudizio Persona_1 Persona_2
penale;
B) in euro 150.000,00 quale danno non patrimoniale consistente negli effetti derivanti da una assoluzione 'per prescrizione e non con formula piena', indicato quale 'danno reputazionale;
C) in euro 318.285,81 oltre accessori e spese quale danno patrimoniale derivante dalle possibili 'refluenze negative su un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in sede civile', quello proposto dalla moglie cessionaria Controparte_3
Con del credito vantato dal nei confronti di Pt_1 Controparte_5
[...]
La difesa dell'attore, a sostegno delle domande risarcitorie, in primo luogo individuava nel mancato tempestivo ricorso per Cassazione il comportamento professionale censurabile, richiamando il contenuto della denuncia alla Compagnia formalizzata dall'avv. in CP_1
data 20.11.2013 nella quale, contrariamente a quanto sostenuto nella nota di risposta alla richiesta stragiudiziale del (ove era stata addotta remota possibilità di successo della Pt_1
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azione), il professionista, dopo avere dato atto del mancato ricorso, nulla aveva aggiunto o precisato in merito alla fondatezza e/o difficoltà della azione.
In secondo luogo, la difesa evidenziava che il professionista aveva accettato l'incarico in questione 'senza riserve'.
Indi, richiamati gli orientamenti interpretativi in tema di responsabilità professionale dell'esercente professione legale, venivano formalizzate le richieste come sopra già riportato.
§§§§§
L'avv. si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza delle domande CP_1
chiedendone il rigetto.
La difesa del convenuto, dopo avere premesso in fatto circostanze relative al contesto nel quale erano maturati i fatti sottostanti alle imputazioni per le quali era stata prestata – unitamente all'avv. Salvatore MAGGIULLI – attività professionale in sede penale, richiamava le ragioni su cui si fondava la pronuncia di condanna in primo grado ed illustrava le attività svolte in difesa del sia con riguardo ai profili penalistici processuali e sostanziali che sul Pt_1
versante specificamente tecnico-grafologico ed evidenziava i positivi risultati raggiunti già in primo grado con la assoluzione da una delle due imputazioni.
Ancora, quanto al giudizio di secondo grado, veniva sostenuta la proficuità della attività difensiva che aveva condotto ad un proscioglimento per intervenuta prescrizione.
In diritto e con specifico riferimento alle domande risarcitorie, la difesa del convenuto sosteneva la insussistenza di nesso causale fra la attività professionale prestata e gli asseriti danni.
Così, dopo avere esposto le circostanze che avevano determinato l'erronea individuazione del dies a quo per proporre tempestivo ricorso per Cassazione nell'interesse del , la difesa Pt_1
del professionista sosteneva che 'la mancata proposizione di tale ricorso, presso la Suprema
Corte di Cassazione, avverso la citata sentenza n. 1383/2013 della Corte d'appello di Catania,
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non possa ritenersi, in alcun modo, causa dei danni che la controparte asserisce di avere subìto, mancando ogni nesso di causalità tra la condotta del legale e il verificarsi degli asseriti pregiudizi' e ciò in quanto 'a rilevare non è l'errore in sé, ma l'errore quale causa di un danno'.
La difesa offriva analisi delle ragioni su cui si fondava la decisione della Corte di Appello che
'non si è limitata alla declaratoria della causa di non punibilità ma ha riesaminato, nel merito, tutte le risultanze processuali, per giungere alla conclusione di confermare la falsità dei verbali di assemblea della società', ed evidenziava come 'la riforma, in sede di legittimità, della sentenza n. 1383/2013, resa dalla Corte d'Appello di Catania, costituiva un esito del tutto remoto ed improbabile nella fattispecie in esame, stante il quadro probatorio complessivo emerso nei giudizi di merito contro l'imputato'.
Sul punto, la difesa dell'avv. richiamava l'orientamento interpretativo della CP_1
Suprema Corte secondo cui, sussistendo una causa di non punibilità quale la prescrizione, in sede di legittimità è precluso un riesame dei fatti ma, per una pronuncia favorevole al ricorrente, è necessario che 'la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti
a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini o ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente al momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata'.
Nel caso specifico, non vi era la 'evidenza' circa la insussistenza del fatto o la estraneità del con la conseguenza che il ricorso 'avrebbe avuto remote possibilità di accoglimento, Pt_1 trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice di merito'.
La difesa dell'avv. allegava inoltre che la valutazione in termini di improbabile CP_1 esito positivo del ricorso per Cassazione '…fu comunicata al cliente Parte_1
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Immacolato che, insistette, tuttavia, con l'Avv. al fine di proporre il ricorso di CP_1 legittimità avverso la sentenza di secondo grado'.
In via subordinata, la difesa del convenuto contestava le singole richieste risarcitorie sia sotto il profilo della ammissibilità che della fondatezza.
Con la comparsa di costituzione in giudizio veniva svolta rituale chiamata in causa di
[...]
Compagnia con la quale l'avv. aveva stipulato polizza per la Controparte_6 CP_1
copertura della responsabilità professionale.
§§§§§
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva (nuova Controparte_2
denominazione di che, nel merito, si associava alle difese svolte Controparte_6 nell'interesse dell'avv. chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie. CP_1
Quanto alla domanda di garanzia, la difesa della Compagnia dava atto della copertura ed operatività della polizza e svolgeva eccezioni sul versante del massimale e dello 'scoperto' nonché della distribuzione del rischio con il codifensore avv. MAGGIULLI, ed escludeva copertura con riguardo alle spese processuali dell'assicurato.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
In particolare, la difesa di parte attrice depositava memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., la difesa del convenuto depositava le tre memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. e la CP_1
difesa della Compagnia depositava memorie ex art.183 comma 6 nn.2 e 3 c.p.c..
Con ordinanza dell'08.04.2020 venivano rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice (prova testi e C.T.U.).
Con note del 20.04.2022 la difesa di parte attrice chiedeva rimessione in termini per la produzione di documentazione relativa al processo penale nel quale era stata svolta attività
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difensiva, allegando certificazione della Cancelleria da cui risultava che la richiesta di copia risaliva all'08.01.2019 e che il fascicolo processuale era stato rinvenuto in data 11.12.2019.
Con ordinanza contenuta nel verbale telematico del 27.04.2022 le altre parti venivano invitate ad interloquire sulla richiesta di rimessione in termini.
La difesa del convenuto evidenziava che, posta la assegnazione di termini ex CP_1
art.183 c.p.c. all'esito dell'udienza del 19.01.2019, sulla base di certificazione allegata alle memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. di parte attrice la istanza di copie all'archivio penale risultava depositata solo in data 21.02.2019, 'e, pertanto, a ridosso della scadenza del termine perentorio previsto per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.(11 marzo
2019, ultimo termine per il deposito di documenti a prova diretta)' e si opponeva all'accoglimento della istanza di rimessione in termini, così come anche la difesa della
Compagnia.
Con note del 29.06.2022 la difesa di parte attrice rappresentava che le richieste di copie erano due, una dell'08.01.2019 ed una, reiterata, del 21.02.2019.
Con ordinanza contenuta nel verbale telematico del 04.07.2022, pur dando atto che l'istanza di copia degli atti del fascicolo penale dell'08.01.2019 non risultava documentata in atti
(risultando prodotta unicamente copia della richiesta del 21.02.2019) ma che a detta richiesta vi era riferimento nella certificazione del Tribunale dell'11.12.2019, e ritenuto che,
salvo ogni giudizio sulla rilevanza dei documenti con riguardo al merito della vicenda, devono considerarsi sussistenti i presupposti per la chiesta rimessione in termini posto che
- la parte aveva richiesto in tempo utile (particolarmente considerando l'istanza dell'08.01.2019) i documenti alla Cancelleria penale e che, in concreto, il fascicolo non era rinvenibile fino al successivo 11.12.2019;
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- la parte ha chiesto la rimessione in giudizio con la prima difesa utile successiva al rinvenimento (in concreto, con le note successive alla ordinanza dell'08.04.2020);
veniva accolta la istanza di rimessione in termini e veniva altresì concesso termine per la articolazione di eventuale prova contraria.
Nel termine assegnato, la difesa di parte attrice operava la produzione documentale (cfr. note del 19.07.2022).
Le difese di parte convenuta e della Compagnia chiamata in causa depositavano proprie note in data 19.10.2022 e non articolavano altre richieste istruttorie.
Infine, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica
(precisandosi che la difesa di parte attrice chiedeva acquisirsi ulteriore documentazione), con ordinanza del 27.05.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
ha sostenuto la sussistenza di danni derivanti da responsabilità Parte_1 professionale per condotte ascrivibili all'avv. nell'esercizio del mandato Controparte_1
difensivo.
§§§§§
Quanto al materiale probatorio, va in primo luogo confermata la ordinanza di rimessione in termini per operare produzione documentale contestata anche con le difese conclusive dal convenuto, richiamandosi le ragioni esplicitate con la ordinanza in questione, sopra riportate anche testualmente.
Con le note depositate per via telematica di precisazione delle conclusioni la difesa di parte attrice ha chiesto acquisirsi ulteriore documentazione sostenendo che 'solo in data 24 gennaio
2023, come da verbale di acceso avanti al notaio (1), è stato consentito dopo tutti Per_3
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questi anni di vane richieste ste da parte dell'odierno attore di poter fare delle foto (2) ed acquisire, successivamente in data 10\10\2023 (verbale di consegna c\o avv. Nicolosi) (3) le fotocopie dagli originali (4), che qui si depositano'.
La produzione operata con le note, non autorizzata da questo giudice, deve considerarsi del tutto irrituale ed inammissibile.
Prescindendo da ogni valutazione sul merito, la disponibilità della documentazione 'solo in data 24.01.2023' non risulta in alcun modo documentata né in altro modo provata, risultando agli atti il verbale di accesso del 24.01.2023 senza che da esso risultino precedenti richieste inevase provenienti dal o formalizzate nel suo interesse (cfr. all.1 alle note); parimenti Pt_1
è a dirsi per il verbale di consegna fotocopie (cfr. all.3 alle note).
Pertanto, la produzione è inammissibile ed i documenti sono inutilizzabili ai fini della decisione.
§§§§§
Procedendo con l'esame del merito, deve premettersi che, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente in capo al cliente, quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
In altri termini, non è sufficiente allegare e provare il contestato inadempimento ma è necessario, con giudizio controfattuale, provare che il diverso comportamento professionale avrebbe condotto, in termini probabilistici (più probabile che non) al raggiungimento del risultato sperato:
'Il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni, che a norma dell'art. 1223
c.c. devono essere dimostrati in concreto e consistere in una diminuzione patrimoniale,
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conseguiti alla mancata comunicazione dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole, con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione, deve dimostrare che questa, ove proposta, avrebbe avuto concrete probabilità di essere accolta. Quindi il cliente non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto, secondo il criterio del “più probabile che non”, poiché l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica derivante dalla condotta omissiva passa attraverso
l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n.20828; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2005 n.16846; Cass. civ., sez. II, 27 marzo
2006 n.6967; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2007 n.974; Cass. civ., sez. II, 27 maggio
2009 n.12354; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013 n.2638; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre
2017 n.25112; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020 n.13873; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio
2024 n.2109; Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2024 n.24007).
Parte attrice, dopo avere allegato il mancato tempestivo deposito di ricorso per cassazione, non contestato in punto di fatto dal convenuto, ha posto a sostegno del probabile buon esito della impugnazione i dati emergenti:
1) dalla nota del 18.06.2015 proveniente dal legale che aveva dato riscontro, nell'interesse dell'avv. , alla richiesta stragiudiziale di risarcimento (all.18 alla citazione); CP_1
2) dalla denuncia del 20.11.2013 con la quale l'avv. aveva informato la CP_1
Compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento (all.20 alla citazione).
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evidenziando che nella denuncia non vi era alcun cenno ai profili di fondatezza e/o difficoltà della iniziativa giudiziaria in questione, profili cui era stato solo successivamente fatto riferimento nella nota indirizzata al cliente.
Inoltre, parte attrice ha sostenuto che l'avv. aveva assunto l'incarico per la CP_1
impugnazione della sentenza della Corte di Appello 'senza riserve'.
In sostanza, la domanda è incentrata su una argomentazione di tipo 'logico' secondo cui in primo luogo la accettazione dell'incarico per proporre ricorso per cassazione sarebbe avvenuta
'senza riserve'; quindi, la mancata evidenziazione di profili di criticità nella denuncia alla
Compagnia avrebbe reso evidente da un lato la infondatezza del giudizio di improbabile esito sfavorevole contenuto nella comunicazione del 18.06.2015.
Da ciò venivano tratti, implicitamente, elementi per affermare che con il ricorso per cassazione il avrebbe ottenuto i risultati sperati. Pt_1
§§§§§
La impostazione difensiva su cui risulta strutturata la domanda risarcitoria non può essere condivisa.
In punto di fatto, a fronte della allegazione secondo cui l'avv. avrebbe assunto CP_1
'senza riserve' il mandato per proporre impugnazione non consente di ritenere provata la circostanza in questione posto che, con la comparsa di costituzione in giudizio, parte convenuta non solo la ha contestata ma ha a sua volta allegato che al momento della assunzione del mandato i profili di criticità erano stati esplicitamente rassegnati al cliente che, nonostante tutto, aveva inteso proseguire.
Ebbene, parte attrice non ha specificamente svolto concrete difese per contrastare la contestazione avversaria né, tanto meno, ha chiesto di provare che l'incarico fosse stato assunto
'senza riserve'.
In conclusione, la circostanza in questione non può ritenersi provata.
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§§§§§
Anche le deduzioni operate sulla base di quanto risulta dai due documenti sopra richiamati sub
1 e 2 (nota del 18.06.2015 e denuncia del 20.11.2013) non consentono di giungere alle conclusioni sostenute dalla difesa di parte attrice.
Ed invero, la mancata evidenza, nella denuncia alla Compagnia, di profili di criticità relativi al ricorso per cassazione non implica alcuna ammissione in capo al professionista circa il probabile esito vittorioso della impugnazione né comporta alcuna preclusione, tanto meno nella presente sede giudiziaria, per sostenere le criticità per l'accoglimento del ricorso.
§§§§§
In ogni caso, quand'anche il professionista avesse assicurato o rassicurato il cliente circa il buon esito del ricorso, tale profilo risulterebbe del tutto irrilevante nel presente giudizio di responsabilità nel quale, oltre a non essere in discussione la remunerazione per una attività
'rischiosa', deve valutarsi se fra i danni conseguenti alla mancata iniziativa, allegati da parte attrice, e l'omesso tempestivo ricorso vi sia nesso di causalità.
L'indagine, in questo caso, non può che svolgersi lungo le direttrici interpretative indicate dalla
Suprema Corte;
in concreto, a prescindere da ogni valutazione ex ante ascrivibile al professionista – che, va ribadito, non risulta comunque provata nei termini allegati da parte attrice –, deve verificarsi se il ricorso avrebbe potuto avere, in termini probabilistici, esito positivo per il cliente.
§§§§§
Procedendo, quindi, su tale versante, risulta in primo luogo la carenza assoluta di allegazioni ad opera di parte attrice in ordine ai profili su cui avrebbe potuto essere fondato con successo il ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva prosciolto il per intervenuta Pt_1
prescrizione.
Già tale profilo si risolve per la infondatezza della domanda.
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La difesa del convenuto ha, comunque, evidenziato come, secondo l'orientamento CP_1
interpretativo della Suprema Corte, in ipotesi di proscioglimento per prescrizione il buon esito del ricorso dipende da prova evidente sulla insussistenza del fatto o sulla assenza di colpevolezza dell'imputato.
Parte attrice ha ritenuto di non dovere depositare memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. e, pertanto, non risultano ritualmente formalizzate né contestazioni sul punto né precisazioni o puntualizzazioni o integrazioni della domanda originaria che risulta, quindi, cristallizzata nei termini di cui alla citazione.
Solo con la memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. e, quindi, oltre i termini utili per operare efficacemente contestazioni alle allegazioni di controparte, risulta allegato che a) '…nella fattispecie in esame, vennero prospettate elevatissime probabilità di ottenere la cassazione della sentenza stante gli innumerevoli profili di illegittimità', senza tuttavia che fosse indicata prova costituita o costituenda a sostegno;
b) la sentenza della Corte di Appello sarebbe carente di motivazione;
c) la querela sarebbe stata proposta tardivamente;
d) la estinzione del delitto di falsità in scrittura avrebbe potuto essere invocata prima della sentenza di primo grado;
e) la statuizione sulla provvisionale sarebbe priva di motivazione.
La circostanza sub a), oltre che tardivamente formalizzata, è irrilevante per le ragioni già esposte.
I profili sub b), c), d) ed e) costituiscono censure che integrano tardivamente e, quindi, inammissibilmente la originaria domanda.
Le censure alla attività professionale nel giudizio di responsabilità nei confronti di un avvocato costituiscono onere di allegazione incombente su parte attrice, da svolgersi con l'atto introduttivo del giudizio o, al più, con specificazioni e puntualizzazioni fino alla scadenza dei termini ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c..
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Diversamente, una contestazione di imperizia o negligenza professionale per non avere proposto tempestivo ricorso per cassazione, ove non collegata a) alla individuazione, in concreto, dei motivi che avrebbero dovuto essere posti a sostegno della impugnazione e b) delle ragioni della loro fondatezza,
aprirebbe il varco ad uno svolgimento di sostanziale revisione del giudizio di merito senza limiti, come invero ha inteso fare parte attrice. In mancanza peraltro – come nel caso specifico
– della acquisizione agli atti di un ricorso anche tardivamente depositato che, semmai, avrebbe potuto costituire oggetto di analisi circa la fondatezza dei motivi anche in mancanza di allegazioni specifiche.
In altri termini, ove un ricorso seppur tardivo fosse stato comunque depositato, la indagine circa il possibile buon esito della impugnazione avrebbe potuto prescindere da ulteriori oneri di allegazione.
Ma in ipotesi di contestata omessa attività professionale, risulta necessario allegare i contenuti della condotta alternativa (in sostanza, dei contenuti che avrebbe dovuto avere il ricorso per cassazione) in mancanza dei quali le censure finiscono per risultare astratte e generiche, risolvendosi nella inammissibile affermazione secondo cui, se il ricorso fosse stato ritualmente depositato, il cliente avrebbe ottenuto un risultato favorevole.
§§§§§
In secondo luogo, a fronte di un proscioglimento per intervenuta prescrizione, la sentenza della
Cote di Appello avrebbe potuto essere annullata, come condivisibilmente esposto dalla difesa di parte convenuta, solo a fronte di una 'evidenza' circa la insussistenza del fatto o la non colpevolezza dell'imputato.
Secondo risalente e consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, anche a sezioni unite, 'in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
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pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento' (Cass. pen., sez. unite, 28 maggio 2009 n.35490; in senso conforme, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2013 n.23680; Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2014
n.10284; Cass pen., sez. VI, 22 marzo 2018 n.27725).
Identica situazione in caso di ricorso per cassazione atteso che, secondo la interpretazione della
Suprema Corte, 'l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello o ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato' (Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2022 n.34934).
La interpretazione è perfettamente coerente al dato normativo di cui all'art.129 comma 2 c.p.p.
a tenore del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, la pronuncia nel merito è consentita solo ove risulti la evidenza circa la insussistenza del fatto o la non colpevolezza dell'imputato:
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
Nel caso specifico, parte attrice non solo non ha operato alcuna allegazione in tal senso ma, addirittura, ha reiteratamente sostenuto, con gli scritti conclusivi, che il 'avrebbe Pt_1
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dovuto essere assolto dal delitto contestato al capo A) […] perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530, c.2, cpp' (cfr. pag.12 della comparsa conclusionale e pag.28 delle memorie di replica), così dando sostanzialmente atto – con il richiamo alla formula assolutoria cd. dubitativa di cui al comma 2 dell'art.530 c.p.p. – della insussistenza di quella
'evidenza' richiesta per l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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In ogni caso, i profili tardivamente introdotti nel presente giudizio con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. risultano inidonei a comprovare quella 'evidenza' necessaria per affermare la insussistenza del fatto o la non colpevolezza dell'imputato.
I lamentati difetti di motivazione risultano svolti in termini generici, compresi quelli relativi alla attività di tipo tecnico, e ciò sia con riguardo agli aspetti procedurali (le lamentate violazioni del diritto di difesa e al contraddittorio non risultano corrette ove si consideri che il riferimento è fatto alle indagini tecniche del P.M. o della parte civile) che a quelli squisitamente tecnici (non risulta, peraltro, nemmeno esplicitamente ed univocamente allegato che le attività su copie non avrebbero potuto offrire risultati corretti né che quelle eventualmente svolte sugli originali avrebbero condotto a risultati diversi).
Quanto alla asserita tardività della querela (e del connesso profilo riguardante la possibilità che la causa di estinzione avrebbe potuto essere fatta valere prima della sentenza di primo grado), parte attrice ha sostenuto la individuazione di diverso dies a quo senza tuttavia offrire elementi specifici di censura sulle argomentazioni poste a fondamento della decisione della Corte di
Appello secondo cui doveva ritenersi la tempestività dell'atto in quanto proposto entro i novanta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo al quale erano allegati i verbali oggetto di falsificazione.
Quanto alla provvisionale, secondo la interpretazione della Suprema Corte, condivisa da questo giudice, 'non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di
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decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento' (Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2022 n.48891; in senso conforme, Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2019 n.44859).
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In conclusione, la domanda è infondata.
In applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come dispositivo, tenendo conto del valore della controversia come da domanda per fasi studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi in favore del convenuto e secondo i minimi, avuto riguardo alle difese CP_1
svolte, in favore della Compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.7521/2018 R.G., RIGETTA le domande proposte da e lo condanna al pagamento delle spese processuali che si Parte_1
liquidano in euro 12.832,00 (di cui euro 786,00 per spese vive) oltre IVA CP e rimborso forfetario spese generali in favore di ed in euro 6.023,00 oltre IVA CP e Controparte_1
rimborso forfetario spese generali in favore di Controparte_2
Catania, 12 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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