Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01832/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2018, proposto da
GI RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela RE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, via Rubichi n. 39;
Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del parere negativo prot. n. 4520 del 09/03/2018 reso dal M.I.B.A.C.T. – S.A.B.A.P. per le Province di Brindisi Lecce e Taranto con il quale si comunica “ che le opere in oggetto, realizzate in assenza di titolo edilizio, non rientrano nei casi di compatibilità previsti dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in quanto hanno determinato la creazione di superfice e volume ”;
- della nota prot. n. 8099 del 11/04/2018 - pervenuta in data 27/04/2018 - del Settore V del Comune di Porto Cesareo, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Paesaggio ha comunicato che “ la Soprintendenza BAP con nota prot. n. 4520 del 09/03/2018, registrata al protocollo generale di questo Ente n. 6079 in data 19/03/2018,…ha comunicato che le opere in argomento non rientrano nei casi di compatibilità previsti dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in quanto hanno determinato la creazione di superfice e volume” ;
- nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Sono impugnati la nota con la quale l’Ufficio Paesaggio del Comune di Porto Cesareo ha rilevato che “ la Soprintendenza BAP con nota prot. n. 4520 del 09/03/2018, registrata al protocollo generale di questo Ente n. 6079 in data 19/03/2018,… ha comunicato che le opere in argomento (struttura bioclimatica della superficie di mq. 7,98) non rientrano nei casi di compatibilità previsti dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in quanto hanno determinato la creazione di superfice e volume ”, nonché il parere della Soprintendenza ivi richiamato.
1.1.A sostegno del ricorso sono articolate le censure di seguito rubricate.
I. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 167, commi 4, del D.Lgs. n. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della Legge Regionale n. 13/2008 - Violazione della Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26/06/2009 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Erronea presupposizione in fatto e in diritto – Illogicità e ingiustizia manifesta.
II. Violazione degli artt. 7 e 10 bis legge n. 241/90 – Violazione dell’art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione – Travisamento dei fatti in merito ai requisiti necessari per ottenere la compatibilità paesaggistica - Mancato apporto collaborativo con il privato cittadino.
1.2. Il 20 luglio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
All’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto; può pertanto, per ragioni di economicità processuale, prescindersi dall’esaminare le censure di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa erariale.
2.1.Con un primo ordine di censure, la ricorrente deduce la erroneità, oltre al deficit motivazionale e istruttorio, del parere negativo espresso dalla Soprintendenza e recepito dal Comune nel provvedimento di trasmissione, assumendo che l’opera di cui si è richiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica è qualificabile quale volume tecnico adibito esclusivamente a “spazio termico” ed è, comunque, impercettibile e irrilevante nel contesto paesaggistico di riferimento non creando alcun ingombro visivo, assumendo che l’intervento relativo ad una serra bioclimatica di mq. 8 realizzata nel cortile preesistente in adiacenza a corpi di fabbrica preesistenti, non risulterebbe in contrasto con l’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, non avendo creato nuova superfice e volumi.
L’assunto non coglie nel segno.
2.2. Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004 “ L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: … a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. ”
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce infatti a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 15 aprile 2021 n. 943, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 22 maggio 2020 n. 915, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 16 marzo 2020 n. 227).
E’ stato precisato infatti dalla giurisprudenza, come ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42 del 2004 l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato "creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati". In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato.
Non è quindi consentito all'interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146, per ammettere fattispecie letteralmente e senza distinzione alcuna escluse (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 11 aprile 2013 n. 350).
2.3. Rileva il Collegio come, nella fattispecie concreta in esame, da un lato, l'opera oggetto dell'istanza di accertamento di conformità non possa qualificarsi, per le sue caratteristiche oggettive e indipendentemente dalla qualificazione operata dalle parti (e dal Comune di Porto Cesareo), quale opera non realizzante nuove superfici e/o volumi, con esclusione della relativa disciplina invocata dalla ricorrente, dall'altro, la preclusione al rilascio di autorizzazioni in sanatoria postume prevista e disciplinata dall'art. 167, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova applicazione ogni qual volta siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura .
L’opera in esame (ancorchè intesa – secondo le indicazioni della ricorrente - quale “serra captante bioclimatica”) ha pertanto determinato indubbiamente un incremento volumetrico.
Come rilevato efficacemente dalla difesa erariale, l’opera graficizzata dal tecnico nell’elaborato “Allegato grafico integrativo” è dallo stesso certificata come rispondente al 14% della superficie utile dell’abitazione di cui è pertinenza, esulando quindi anche dal disposto normativo di tolleranza concesso dal punto A.31 dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017 che annovera gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime).
A tanto aggiungasi che, dalla documentazione prodotta in atti dalla parte ricorrente e come dalla stessa precisato all’udienza odierna, risulta che il manufatto ( serra) con una superficie di mq.8 è inglobata in una veranda preesistente, con la conseguenza che tale chiusura ha determinato la creazione di un volume “chiuso” che ingloba anche la veranda stessa, la quale deve conseguentemente essere computata nel volume dichiarato, così superando di gran lunga la superficie ( mq 8) dichiarata nel ricorso.
Del resto, la stessa relazione tecnica a firma del Responsabile del Settore urbanistico del Comune di Porto Cesareo prot 2512 del 9.2.2017, contenente il parere favorevole all’intervento richiama: “ la Relazione di accertamento delle opere abusive accertate in Via Mozart prot. n. 934 del 16/01/2013 a firma del tecnico istruttore Geom. Tony Colazzo e del precedente Responsabile del Settore Tecnico, dalla quale emerge che "nel corso del sopralluogo si sono accertate le seguenti opere edilizie realizzate a piano terra di un immobile preesistente censito in catasto al fg. 22 plla 392 che consistono di: ampliamento nella parte retrostante di un fabbricato preesistente destinato a cucina; della superficie coperta complessiva di mq 11,10 che sviluppa una volumetria pari a mc 42,73; realizzato con copertura in legno su struttura portante mista in muratura, pilastrini in legno di tamponamento con infissi in alluminio; completo di pavimento, intonaco e rivestimento in piastrelle; provvisto degli impianti idrico ed elettrico ".
2.4. È pure da escludere, ex art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, che l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della medesima L. n. 241 del 1990, possa viziare il provvedimento di diniego (Consiglio di Stato sez. VI, 19/10/2020, n.63), stante la natura vincolata del parere.
3.In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente essere respinto.
Le spese del giudizio, ex art.91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni intimate, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO